Decreto cautelare 31 marzo 2026
Sentenza breve 17 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 17/04/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00475/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00494/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 494 del 2026, proposto da
NG MA IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Daloiso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LO TT, LU LI, IO Di NA, VI FR, DI LA ER GA, MAnna La IA, MO NT, IO Lo HI, CE MO, AD AL, IE RU, DA LA e RA AN, non costituiti in giudizio;
Ordine dei Giornalisti della Puglia - Consiglio Regionale della Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Capaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 29 gennaio 2026, avente ad oggetto “Nomina Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di Specialista della Comunicazione Istituzionale – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – Ruolo professionale”;
- del bando di concorso pubblico indetto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 207 del 3 giugno 2025 e, successive di modifica ed integrazione del bando, n. 216 del 5 giugno 2025 e n. 279 del 27 giugno 2025, pubblicato sul B.U.R.P. n. 55 del 10 luglio 2025 e per estratto sulla G.U. – IV serie speciale – concorsi ed esami n. 60 del 1^ agosto 2025;
- della disposizione di servizio del 19 novembre 2025, con cui la ricorrente è stata di fatto esautorata dalle sue principali funzioni di comunicazione esterna, ivi inclusa la redazione dei comunicati stampa istituzionali;
- del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale (PTFP) 2023/2025, nella parte in cui prevede la copertura del posto messo a concorso senza tener conto della posizione già ricoperta dalla ricorrente; il provvedimento è erroneo perché la ricorrente risulta erroneamente in servizio come Collaboratore Professionale Specialista della Comunicazione Istituzionale, mentre al contrario la stessa è inquadrata con il profilo di “Specialista nei Rapporti con i Media – Giornalista Pubblico con contratto dal 7 luglio 2020, profilo che invece non risulta indicato nell’organico esistente;
- della deliberazione del Commissario Straordinario n. 237 del 10 marzo 2026, di ammissione dei candidati;
- di ogni altro atto precedente, seguente e presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 l’avv. AT IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- la ricorrente è dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria resistente, quale “specialista nei rapporti con i media – giornalista pubblico”;
- siffatto inquadramento è avvenuto con deliberazione n. 395 del 7 luglio 2020 in esecuzione del CCNL 2016 - 2018 del Comparto Sanità che, all’art. 13, ha introdotto nell’ordinamento sanitario le due distinte figure dello “specialista della comunicazione istituzionale” dello “specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico”;
- prima dell’entrata in vigore del su indicato CCNL 2016 – 2018, nel 2006, alla ricorrente era stato affidato il “settore comunicazione” e, a seguito della quiescenza di altro dipendente, anche il “settore stampa”, il tutto nelle more delle decisioni definitive, relative alla 3 riorganizzazione sia delle attività sia delle dotazioni di personale;
- stante la pacifica assenza nel proprio organigramma di uno “specialista della comunicazione istituzionale”, l’Azienda resistente, con deliberazione commissariale n. 207 del 3 giugno 2025, modificata e integrata con la successiva deliberazione n. 279 del 27 giugno 2025, ha indetto il concorso “per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 posto di Specialista della Comunicazione Istituzionale - Area Professionisti della 4 Salute d funzionari - Ruolo professionale”, al quale la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione;
Considerato che, con ricorso notificato in data 18 marzo 2026 la ricorrente, premesso che le mansioni previste dal bando, quali la "gestione dei processi di comunicazione esterna e interna", il "raccordo dei processi di gestione dei siti internet e dei canali social" e la produzione di contenuti, risulterebbero ampiamente sovrapponibili a quelle dalla stessa svolte, ha impugnato:
- il bando di concorso, pubblicato sul BURP del 10 luglio 2025 e gli atti presupposti (fra i quali, in particolare, il P.T.F.P. approvato con deliberazione n. 168 del 22 maggio 2025);
- la nomina della Commissione esaminatrice di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 29 gennaio 2026;
Ritenuto che:
- la domanda di annullamento dell’indizione del concorso, come correttamente eccepito dalla difesa dell’Azienda resistente, è irricevibile per tardività in quanto proposta oltre il termine decadenziale di sessanta giorni di cui all’art. 29 c.p.a.;
- la domanda di annullamento del provvedimento di nomina della Commissione, come ancora una volta correttamente eccepito dalla difesa dell’Azienda, è inammissibile per difetto d’interesse in quanto non produce un effetto lesivo immediato: la nomina dei componenti della commissione costituisce un atto meramente endoprocedimentale e può essere impugnata solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VII, 3 dicembre 2024, n. 9675);
Ulteriormente ritenuto che la posizione dell’Ordine dei Giornalisti va qualificata alla stregua di intervento ad adiuvandum , che pertanto segue necessariamente la sorte del ricorso principale e va anch'esso dichiarato irricevibile e inammissibile;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite in ragione della definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile, unitamente all’intervento ad adiuvandum.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR NO, Presidente
MA Luisa Rotondano, Consigliere
AT IN, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AT IN | AR NO |
IL SEGRETARIO