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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/05/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5023/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5023 dell'anno 2017 avente ad oggetto: azione di simulazione assoluta e/o azione revocatoria ordinaria;
TRA
rappresentati e difesi dall'avv. Mario Liscio, elettivamente Parte_1
domiciliato in Cerignola presso lo studio di quest'ultimo, viale di Levante, 67;
ATTORE
E
, AV PP, AV IA, ; Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: All'udienza del 25.02.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni del procuratore della parte attrice, riportate a verbale che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi il Tribunale di Foggia, i sigg.ri , AV PP, Controparte_1 CP_1
pagina 1 di 5 IA e chiedendo di accertare la simulazione assoluta dell'atto di donazione Controparte_2
del notaio rep. 50300, racc. n. 10864 del 27.06.2012 e delle contestuali e Persona_1
successive accettazioni o, in subordine, i presupposti della revocatoria ordinaria dello stesso atto di donazione e per l'effetto dichiarare la nullità o l'inefficacia tanto del suddetto atto di donazione, con contestuale accettazione di e AV IA, quanto del Controparte_2
successivo atto di accettazione di AV PP con condanna dei convenuti alla refusione degli oneri processuali.
Dichiarata la contumacia dei convenuti, rigettata la richiesta prova testimoniale vertente su circostanze da provarsi per tabulas ed ammessi i deferiti interrogatori formali dei convenuti, non comparsi sebbene ritualmente citati, dopo alcune udienze interlocutorie, veniva rinviata all'udienza del 25.02.2025 e riservata per la decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioé il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. n. 7121/2024) ha chiarito che l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria possono essere proposte nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, come nel caso in esame, in via subordinata l'una all'altra, con la differenza che nell'ipotesi di domanda subordinata si chiede al giudice che prima valuti la possibilità di accogliere una domanda ( in questo giudizio quella di simulazione assoluta) e, solo qualora questa risulti infondata, valuti la sussistenza della seconda domanda subordinata.
E' principio invalso in giurisprudenza che per la proponibilità dell'azione di simulazione da parte del creditore è sufficiente che questi abbia un legittimo interesse a vedere ristabilita la verità contro l'apparenza, non essendo necessario un danno effettivo del creditore stesso ed pagina 2 di 5 indipendentemente dall'epoca in cui è sorto il credito di chi agisce, mentre la sussistenza del pregiudizio è sempre ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile o oneroso il soddisfacimento ed integra condizione di detta azione e deve essere provato dall'istante.
L'art. 1417 c.c. dispone che la prova della simulazione da parte del terzo e del creditore “può essere data con ogni mezzo”, senza limiti alla prova per testi ed anche per presunzioni.
Nel caso in specie, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione ad agire rispetto all'azione di simulazione assoluta dell'atto di donazione, essendo stata provata per tabulas la qualità di creditore di parte attrice in forza di decreto ingiuntivo di pagamento definitivamente esecutivo mentre il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo emerge
“ictu oculi” atteso che un bene immobile è in grado di offrire al creditore maggiori garanzie di soddisfacimento del proprio credito anche coattivamente rispetto al danaro che per sua natura è maggiormente occultabile e distraibile.
E nel caso in esame, trattandosi di donazione tra familiari, di passaggio di danaro non può nemmeno parlarsi, cosicché l'atto dispositivo ha determinato senza alcun dubbio una variazione quantitativa più che qualitativa del patrimonio del debitore, soprattutto alla luce della circostanza, pure provata documentalmente, che il debitore donante non risulta proprietario di altri beni immobili.
Per quanto attiene alla prova della natura apparente dell'atto dispositivo, la stessa risulta ampiamente assolta non solo dalla documentazione versata in atti e dalla mancata comparizione di ciascuno dei convenuti per sottoporsi alle domande confessorie loro deferite con l'interrogatorio formale, ma anche dalla circostanza che i convenuti donatari sono il coniuge e i figli del debitore donante, che l'immobile, oggetto della donazione, è la casa familiare dove, sia prima che dopo l'atto di donazione ed ancora attualmente risiede anagraficamente l'intero gruppo familiare unitamente al debitore donante CP_1
con le medesime personali finalità abitative aduse in epoca precedente, così
[...]
dimostrando di non aver mai inteso dismettere la titolarità del diritto, ma solo di aver voluto costruire una situazione apparente, con la consapevole collaborazione di moglie e figli, al fine pagina 3 di 5 di far “fittiziamente uscire” dal suo patrimonio l'unico bene immobile sul quale il creditore attore avrebbe potuto agevolmente soddisfare le proprie ragioni creditizie.
Accertata così la simulazione assoluta dell'atto dispositivo dedotto in giudizio, resta assorbita la domanda subordinata di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., che pure, con analogo ragionamento, sarebbe risultata provata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari, attesa l'esiguità delle attività poste in essere in tutte le fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione ritualmente notificato da in persona del suo legale Parte_2
rappresentante pro-tempore, nei confronti di , AV PP, Controparte_1
AV IA e , così provvede: Controparte_2
1. In accoglimento della domanda proposta dalla società attrice accerta e dichiara la simulazione assoluta dell'atto pubblico di donazione reso per atto notaio
[...]
rep. 50300 racc. n. 10864 del 27.06.2012 con il quale donava l'immobile sito Persona_1
in Comune di Modugno (BA) via Liguria 20, in Catasto Fabbricati al foglio 5, particella
217, sub 56 della consistenza di 5 vani, piano 3, cat. A/3, classe 3, rendita € 658,48=, contestualmente accettata da e AV IA e a AV PP Controparte_2
che accettava con atto notaio rep. 52677 racc. 10864; Persona_1
2. Ordina al competente Conservatore la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della società attrice, delle spese di lite che si liquidano nella misura di € 4.354,00= (di cui € 545,00= per spese esenti) oltre rimborso spese forfettarie (15%), i.v.a. e c.p.a. sul compenso come per legge.
Così deciso in Foggia, lì 26.05.2025
Il Giudice Monocratico
pagina 4 di 5 dott. Maurizio Manzionna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5023 dell'anno 2017 avente ad oggetto: azione di simulazione assoluta e/o azione revocatoria ordinaria;
TRA
rappresentati e difesi dall'avv. Mario Liscio, elettivamente Parte_1
domiciliato in Cerignola presso lo studio di quest'ultimo, viale di Levante, 67;
ATTORE
E
, AV PP, AV IA, ; Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: All'udienza del 25.02.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni del procuratore della parte attrice, riportate a verbale che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi il Tribunale di Foggia, i sigg.ri , AV PP, Controparte_1 CP_1
pagina 1 di 5 IA e chiedendo di accertare la simulazione assoluta dell'atto di donazione Controparte_2
del notaio rep. 50300, racc. n. 10864 del 27.06.2012 e delle contestuali e Persona_1
successive accettazioni o, in subordine, i presupposti della revocatoria ordinaria dello stesso atto di donazione e per l'effetto dichiarare la nullità o l'inefficacia tanto del suddetto atto di donazione, con contestuale accettazione di e AV IA, quanto del Controparte_2
successivo atto di accettazione di AV PP con condanna dei convenuti alla refusione degli oneri processuali.
Dichiarata la contumacia dei convenuti, rigettata la richiesta prova testimoniale vertente su circostanze da provarsi per tabulas ed ammessi i deferiti interrogatori formali dei convenuti, non comparsi sebbene ritualmente citati, dopo alcune udienze interlocutorie, veniva rinviata all'udienza del 25.02.2025 e riservata per la decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioé il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. n. 7121/2024) ha chiarito che l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria possono essere proposte nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, come nel caso in esame, in via subordinata l'una all'altra, con la differenza che nell'ipotesi di domanda subordinata si chiede al giudice che prima valuti la possibilità di accogliere una domanda ( in questo giudizio quella di simulazione assoluta) e, solo qualora questa risulti infondata, valuti la sussistenza della seconda domanda subordinata.
E' principio invalso in giurisprudenza che per la proponibilità dell'azione di simulazione da parte del creditore è sufficiente che questi abbia un legittimo interesse a vedere ristabilita la verità contro l'apparenza, non essendo necessario un danno effettivo del creditore stesso ed pagina 2 di 5 indipendentemente dall'epoca in cui è sorto il credito di chi agisce, mentre la sussistenza del pregiudizio è sempre ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile o oneroso il soddisfacimento ed integra condizione di detta azione e deve essere provato dall'istante.
L'art. 1417 c.c. dispone che la prova della simulazione da parte del terzo e del creditore “può essere data con ogni mezzo”, senza limiti alla prova per testi ed anche per presunzioni.
Nel caso in specie, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione ad agire rispetto all'azione di simulazione assoluta dell'atto di donazione, essendo stata provata per tabulas la qualità di creditore di parte attrice in forza di decreto ingiuntivo di pagamento definitivamente esecutivo mentre il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo emerge
“ictu oculi” atteso che un bene immobile è in grado di offrire al creditore maggiori garanzie di soddisfacimento del proprio credito anche coattivamente rispetto al danaro che per sua natura è maggiormente occultabile e distraibile.
E nel caso in esame, trattandosi di donazione tra familiari, di passaggio di danaro non può nemmeno parlarsi, cosicché l'atto dispositivo ha determinato senza alcun dubbio una variazione quantitativa più che qualitativa del patrimonio del debitore, soprattutto alla luce della circostanza, pure provata documentalmente, che il debitore donante non risulta proprietario di altri beni immobili.
Per quanto attiene alla prova della natura apparente dell'atto dispositivo, la stessa risulta ampiamente assolta non solo dalla documentazione versata in atti e dalla mancata comparizione di ciascuno dei convenuti per sottoporsi alle domande confessorie loro deferite con l'interrogatorio formale, ma anche dalla circostanza che i convenuti donatari sono il coniuge e i figli del debitore donante, che l'immobile, oggetto della donazione, è la casa familiare dove, sia prima che dopo l'atto di donazione ed ancora attualmente risiede anagraficamente l'intero gruppo familiare unitamente al debitore donante CP_1
con le medesime personali finalità abitative aduse in epoca precedente, così
[...]
dimostrando di non aver mai inteso dismettere la titolarità del diritto, ma solo di aver voluto costruire una situazione apparente, con la consapevole collaborazione di moglie e figli, al fine pagina 3 di 5 di far “fittiziamente uscire” dal suo patrimonio l'unico bene immobile sul quale il creditore attore avrebbe potuto agevolmente soddisfare le proprie ragioni creditizie.
Accertata così la simulazione assoluta dell'atto dispositivo dedotto in giudizio, resta assorbita la domanda subordinata di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., che pure, con analogo ragionamento, sarebbe risultata provata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari, attesa l'esiguità delle attività poste in essere in tutte le fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione ritualmente notificato da in persona del suo legale Parte_2
rappresentante pro-tempore, nei confronti di , AV PP, Controparte_1
AV IA e , così provvede: Controparte_2
1. In accoglimento della domanda proposta dalla società attrice accerta e dichiara la simulazione assoluta dell'atto pubblico di donazione reso per atto notaio
[...]
rep. 50300 racc. n. 10864 del 27.06.2012 con il quale donava l'immobile sito Persona_1
in Comune di Modugno (BA) via Liguria 20, in Catasto Fabbricati al foglio 5, particella
217, sub 56 della consistenza di 5 vani, piano 3, cat. A/3, classe 3, rendita € 658,48=, contestualmente accettata da e AV IA e a AV PP Controparte_2
che accettava con atto notaio rep. 52677 racc. 10864; Persona_1
2. Ordina al competente Conservatore la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della società attrice, delle spese di lite che si liquidano nella misura di € 4.354,00= (di cui € 545,00= per spese esenti) oltre rimborso spese forfettarie (15%), i.v.a. e c.p.a. sul compenso come per legge.
Così deciso in Foggia, lì 26.05.2025
Il Giudice Monocratico
pagina 4 di 5 dott. Maurizio Manzionna
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