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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1203/2024 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1203/2024 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
VETTORE e l'avv. ENRICA ACCARDO
e
(CF ), con l'avv. CATIA PIERATTINI CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IA (PI) il 19/08/1995 tra trascritto nei Parte_1 CP_1 registri dello stato civile del Comune di IA (PI) nel Registro Atti di Matrimonio atto n. 9 p. II s. A anno 1995
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Conferma che la casa coniugale ubicata nel Comune di Rosignano Marittimo, fraz. Nibbiaia Via Sgarallino n. 29, identificata al catasto fabbricati del Comune di Rosignano Marittimo foglio 23 particella 416 sub 601 cat A2 e al foglio 23 part 416 sub 604 cat c/6, rimarrà al suo effettivo ed unico proprietario Sig.
[...] non essendovi necessità di assegnazione poiché il figlio è Parte_1 Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
2. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti quali elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale il Sig. al momento della emissione della sentenza di divorzio verserà Parte_1 alla Sig.ra tramite accredito sul c/c intestato alla Stessa ed aperto presso CP_1
BPM filia gno IBAN [...] la somma di € 100.000,00 (centomila/00).
pagina 2 di 3 Detta somma è da intendersi versata a favore della Sig.ra a titolo CP_1 transattivo per intervenuto accordo tra le parti per la liquidazione delle somme di cui al conto corrente cointestato n. 197669 presso Banco BPM spa, alla liquidazione del valore di tutte le quote societarie acquisite da in Parte_1 regime di comunione legale dei beni della ERREDUE spa e della Green H2 Holding srl, alla distribuzione di utili, al rimborso delle spese sostenute per le migliorie della casa coniugale, al risarcimento del danno a qualsiasi titolo subito e alle somme a qualsiasi titolo dovute. titolo subito e alle somme a qualsiasi titolo dovute.
Salvo quanto previsto al seguente punto 3, con la sottoscrizione del presente ricorso e con l'incasso della somma complessiva di € 300.000,00 (trecentomila/00) stabilita dalle parti in via transattiva e di comune accordo, composta da € 200.000,00 (duecentomila/00) corrisposti alla emissione della sentenza di separazione ed € 100,000,00 (centomila/00) corrisposti alla emissione della sentenza di divorzio, la Sig.ra dichiara che non ha più CP_1 niente da pretendere a nessun titolo dal Sig. rinunciando come Parte_1 in effetti rinuncia, ad ogni azione in ordine alla liquidazione delle somme di cui al conto corrente cointestato n. 197669 presso Banco BPM spa, alla liquidazione del valore di tutte le quote societarie acquisite da in regime di Parte_1 comunione legale dei beni della ERREDUE spa e della Green H2 Holding sil, alla distribuzione di utili, al rimborso delle spese sostenute per le migliorie della casa coniugale, al risarcimento del danno a qualsiasi titolo subito e alle somme a qualsiasi titolo dovute;
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali e lavorative dei coniugi come sopra descritte, del contributo fornito dalla sig.ra alla conduzione CP_1 della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascun degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età avanzata ( lavorativamente parlando) della sig.ra in funzione retributiva, CP_1 compensativa, equilibratrice e perequativa, il Sig. verserà alla moglie Parte_1 entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, l'assegno di divorzio per la medesima pari nel complesso ad € 1.300,00 (milletrecento/00) mensile che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di IA (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 9.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1203/2024 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
VETTORE e l'avv. ENRICA ACCARDO
e
(CF ), con l'avv. CATIA PIERATTINI CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IA (PI) il 19/08/1995 tra trascritto nei Parte_1 CP_1 registri dello stato civile del Comune di IA (PI) nel Registro Atti di Matrimonio atto n. 9 p. II s. A anno 1995
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Conferma che la casa coniugale ubicata nel Comune di Rosignano Marittimo, fraz. Nibbiaia Via Sgarallino n. 29, identificata al catasto fabbricati del Comune di Rosignano Marittimo foglio 23 particella 416 sub 601 cat A2 e al foglio 23 part 416 sub 604 cat c/6, rimarrà al suo effettivo ed unico proprietario Sig.
[...] non essendovi necessità di assegnazione poiché il figlio è Parte_1 Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
2. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti quali elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale il Sig. al momento della emissione della sentenza di divorzio verserà Parte_1 alla Sig.ra tramite accredito sul c/c intestato alla Stessa ed aperto presso CP_1
BPM filia gno IBAN [...] la somma di € 100.000,00 (centomila/00).
pagina 2 di 3 Detta somma è da intendersi versata a favore della Sig.ra a titolo CP_1 transattivo per intervenuto accordo tra le parti per la liquidazione delle somme di cui al conto corrente cointestato n. 197669 presso Banco BPM spa, alla liquidazione del valore di tutte le quote societarie acquisite da in Parte_1 regime di comunione legale dei beni della ERREDUE spa e della Green H2 Holding srl, alla distribuzione di utili, al rimborso delle spese sostenute per le migliorie della casa coniugale, al risarcimento del danno a qualsiasi titolo subito e alle somme a qualsiasi titolo dovute. titolo subito e alle somme a qualsiasi titolo dovute.
Salvo quanto previsto al seguente punto 3, con la sottoscrizione del presente ricorso e con l'incasso della somma complessiva di € 300.000,00 (trecentomila/00) stabilita dalle parti in via transattiva e di comune accordo, composta da € 200.000,00 (duecentomila/00) corrisposti alla emissione della sentenza di separazione ed € 100,000,00 (centomila/00) corrisposti alla emissione della sentenza di divorzio, la Sig.ra dichiara che non ha più CP_1 niente da pretendere a nessun titolo dal Sig. rinunciando come Parte_1 in effetti rinuncia, ad ogni azione in ordine alla liquidazione delle somme di cui al conto corrente cointestato n. 197669 presso Banco BPM spa, alla liquidazione del valore di tutte le quote societarie acquisite da in regime di Parte_1 comunione legale dei beni della ERREDUE spa e della Green H2 Holding sil, alla distribuzione di utili, al rimborso delle spese sostenute per le migliorie della casa coniugale, al risarcimento del danno a qualsiasi titolo subito e alle somme a qualsiasi titolo dovute;
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali e lavorative dei coniugi come sopra descritte, del contributo fornito dalla sig.ra alla conduzione CP_1 della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascun degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età avanzata ( lavorativamente parlando) della sig.ra in funzione retributiva, CP_1 compensativa, equilibratrice e perequativa, il Sig. verserà alla moglie Parte_1 entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, l'assegno di divorzio per la medesima pari nel complesso ad € 1.300,00 (milletrecento/00) mensile che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di IA (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 9.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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