Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6439/18 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 luglio 2024
PROMOSSA DA
E Parte_1 Parte_2
NATO A IL 12.1.1972 (C.F. ), NATA A PATERNÒ IL 23.4.1976 (C.F. Pt_1 C.F._1 [...]
) IN PERSONA DELLA TUTRICE E LEGALE RAPPRESENTANTE ,, C.F._2 Parte_3
ELETTIVAMENTE DOMICILIATI IN CATANIA VIA VERDI N. 127 PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. GIUSEPPE
CURRAO, CHE LI RAPPRESENTA E DIFENDE PROCURA ALLEGATA ALL'ATTO DI CITAZIONE ED ALLA Per_1
COMPARSA DI COSTITUZIONE, UNITAMENTE E DISGIUNTAMENTE ALL'AVV. GIUSEPPE NICOLOSI;
ATTORI
E
, Controparte_1
NATO A BIANCAVILLA IL 16.03.2002 (C.F. ) ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN C.F._3
VIA VERDI N. 127 PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. GIUSEPPE CURRAO, CHE LO RAPPRESENTA E Pt_1
PROCURA ALLEGATA ALLA ALLA COMPARSA DI COSTITUZIONE, UNITAMENTE E CP_2
DISGIUNTAMENTE ALL'AVV. GIUSEPPE NICOLOSI;
pagina 1 di 49
CONTRO
. Controparte_3
IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE (P.I. ) ELETTIVAMENTE DOMICILIATO P.IVA_1
IN VIA CRISPI N. 247 PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. ALBERTO GIACONIA, CHE LO RAPPRESENTA Pt_1
E DIFENDE GIUSTA PROCURA ALLEGATA ALLA COMPARSA DI COSTITUZIONE;
CONVENUTA
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
, Controparte_4
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN Pt_1
CORSO ITALIA N. 244 PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. SANTO SPAGNOLO, CHE LO RAPPRESENTA E DIFENDE
GIUSTA PROCURA ALLEGATA ALLA COMPARSA DI COSTITUZIONE;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' MEDICA
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 5 aprile 2018, ritualmente notificato, in proprio e in Parte_1
qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore e quale tutore e legale Controparte_1
rappresentante della moglie tutti sia in proprio che quali eredi di Parte_2 Persona_2
convenivano in giudizio l ,
[...] Controparte_5
chiedendo di a) accertare che la qualità della vita e la salute di in seguito agli Parte_2
interventi e alle cure ricevute presso il di CA, sono state definitivamente Controparte_6
pagina 2 di 49 compromesse con conseguente irreversibile scadimento delle qualità della vita e della salute b)
accertare che la morte di si è verificata in seguito agli interventi sanitari Persona_2
ricevuti presso l'Ospedale di CA c) accertare la responsabilità contrattuale dell
[...]
convenuta per avere erogato tramite i propri dipendenti e le proprie strutture trattamenti CP_3
sanitari inadeguati che hanno causato lo stato semi vegetativo in cui si trova nonché Parte_2
la morte di d) di conseguenza, condannare l' Persona_2 Controparte_3
convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dagli odierni istanti.
1.1. L'attore, in punto di fatto e in sintesi, esponeva, con riferimento al decorso clinico di Pt_2
che: l'8 aprile 2007, quest'ultima, alla 37ª settimana di gravidanza, contattava la sua
[...]
ginecologa, dott.ssa riferendo dolori addominali e perdite ematiche;
su indicazione Persona_3
della specialista, la si recava presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Pt_2
CA (CT), dove veniva visitata dal ginecologo di turno, Dott. ; l'esame clinico non Per_4
evidenziava anomalie e la informata della situazione, concordava un controllo successivo. Per_3
Si decideva di preparare la paziente per il parto nel pomeriggio;
tuttavia, alle 10:55, l'ostetrica di turno notava una quantità significativa di perdite ematiche, segnalando la situazione ai medici;
alle 11:00, il
Dott. disponeva un esame cardiotocografico (CTG), che evidenziava grave sofferenza Per_4
fetale; a questo punto si verificavano gravi ritardi e negligenze in quanto la dott.ssa Per_3
allertata dal collega, arrivava solo alle 11:20, nonostante fosse stata avvisata in precedenza;
si decideva di eseguire un taglio cesareo urgente, ma senza una corretta preparazione (non veniva chiamato un neonatologo, non venivano eseguiti esami preoperatori, non venivano chieste provviste di sacche di sangue per trasfusioni pronte); alle 11:40 arrivava il pediatra ma non il neonatologo non essendo tale figura professionale prevista all'interno del P.O. di CA;
alle 11:48 l'anestesista di turno,
Dott.ssa arrivava in sala operatoria accompagnata dal marito, Dott. , medico Per_5 Per_6
specializzando in medicina interna, che non era un dipendente dell'ospedale, ma che partecipava pagina 3 di 49 ugualmente all'intervento poiché ravvisava lo stato di necessità; che l'anestetista Dott.ssa Per_5
non procedeva ad effettuare esami di laboratorio utilizzando i risultati degli esami del 3.4.2007; durante l'operazione, si verificavano ulteriori gravi errori: la ventilazione della paziente non veniva adeguatamente gestita, contribuendo a una progressiva ipossia;
non erano disponibili unità di sangue pronte per una trasfusione, nonostante la paziente avesse un'emorragia grave: la Dott.ssa Per_5
lasciava la sala operatoria per aiutare il pediatra, delegando la ventilazione della paziente al marito
Dott. ; alle 12:25, la paziente subiva arresto cardiaco, dopo 20 minuti di rianimazione, il Per_6
battito riprendeva, ma la grave ipossia cerebrale aveva causato danni irreversibili;
alle 12:45, in seguito a manovre di rianimazione, vi era ripresa dei parametri vitali ma con assenza di coscienza e midriasi bilaterale;
alle ore 13:20 arrivava un altro anestetista il quale si sostituiva alla collega per le operazioni di reintubazione rese necessarie a causa del malfunzionamento del “palloncino”; alle 13:22 le analisi di laboratorio segnalavano uno stato di anemia;
alle 13:45 la , con autombulanza del 118, veniva Pt_2
trasferita d'urgenza all'ospedale di , dove le praticavano una isterectomia per CP_7 Pt_1
arrestare l'emorragia post-parto; a causa della prolungata mancanza di ossigeno al cervello, entrava in uno stato vegetativo permanente;
rimaneva ricoverata in vari centri specializzati fino al 2011,
necessitando di cure intensive continue.
1.1.1. Con riferimento alle condizioni della ON , parte attrice ha Persona_2
esposto che: la bambina nasceva alle 11:50, ma in condizioni gravissime (asfissia ONle severa);
veniva rianimata e trasferita al Policlinico di Catania, dove le diagnosticavano una grave encefalopatia ipossico-ischemica con atrofia cerebrale;
nei mesi successivi la piccola paziente subiva numerosi ricoveri per crisi respiratorie e difficoltà nell'alimentazione; A causa dei danni neurologici, non era in grado di respirare autonomamente e necessitava di assistenza ventilatoria e nutrizione artificiale.
Moriva il 16 ottobre 2007, alle 4:25, per grave insufficienza respiratoria, causata dalle lesioni cerebrali subite alla nascita.
pagina 4 di 49 1.2. L'attore addebitava le responsabilità della morte della ON e delle lesioni patite dalla , Pt_2
da un lato, alle carenze strutturali del P.O. di CA (inadeguatezza del cardiotocografo, mancato funzionamento di ecografo, maschere di ossigenazione difettose, ritardato responso del laboratorio,
mancanza di un neonatologo, ritardi ingiustificati sia del personale in servizio che di quello reperibile,
assenza di una emoteca e di adeguati collegamenti con un centro di raccolta del sangue), dall'altro lato,
all'operato negligente ed imperito dei sanitari intervenuti.
2. Con comparsa del 7.09.2018, si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
chiedendo a) l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della Controparte_3
compagnia di assicurazione ” rappresentanza generale per l'Italia, in virtù Controparte_8
del contratto di assicurazione con polizza n. 1463579; b) in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta da parte attrice per l'inutile decorso dei termini di prescrizione del diritto azionato in giudizio;
c) nel merito, di dichiarare infondate e,
conseguentemente, rigettare le domande formulate nell'atto di citazione, escludendo l'addebito di ogni profilo di responsabilità sia della struttura, sia dei sanitari che avevano preso in cura la paziente;
d)
nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande degli attori, ritenere e dichiarare che “Gli
” sono obbligati nei confronti dell' e conseguentemente Controparte_4 Controparte_9
condannarli a tenere indenne e rivalere la stessa di qualsiasi importo dovesse essere condannata a pagare a qualsiasi titolo in favore degli attori.
2.1. A sostegno della sua difesa la convenuta esponeva che: in data 8.4.2007, la paziente Pt_2
non giungeva al P.O. di CA in stato di urgenza emorragica, i parametrici clinici iniziali
[...]
della stessa si erano registrati nella normalità e solo in un secondo momento, del tutto inaspettatamente,
la situazione clinica degenerava repentinamente;
i sanitari, dinanzi alla sopravvenuta emergenza,
operavano con la dovuta diligenza, prudenza e perizia nonché nel pieno rispetto delle linee guida esistenti;
in particolate, la paziente sin dal momento in cui arrivava presso il P.O. Parte_2
pagina 5 di 49 del , veniva sottoposta a tutti i controlli adeguati ed all'assistenza Controparte_10
medica necessaria per far fronte sia all'intervento chirurgico di taglio cesareo cui veniva sottoposta a seguito della tempestiva diagnosi di distacco intempestivo della placenta, sia alla intervenuta complicanza intraoperatoria.
2.2. Inoltre, l' a sua difesa rilevava che: parte attrice aveva denunciato in sede penale gli CP_9
infausti eventi dell'8.4.2007 al fine di far accertare l'esistenza di una responsabilità dei sanitari in ambito penale;
che nell'ambito dei procedimenti penali per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. nei confronti della Dott.ssa della Dott.ssa e del Dott. venivano espletati Per_3 Per_5 Per_6
due incidenti probatori;
che, tuttavia, tali procedimenti si concludevano con decreto di archiviazione atteso che i periti nominati in quelle sedi avevano escluso ogni profilo di responsabilità dei sanitari;
2.3. Parte convenuta inoltre deduceva a sua difesa la predisposizione, da parte dell' di CP_9
un'adeguata organizzazione rispettosa degli standard strutturali e corrispondente a quello che, tenuto conto del luogo, del tempo, delle circostanze e delle altre strutture ospedaliere, può considerarsi normale e tale che il paziente possa ragionevolmente attendersi.
3. Con comparsa del 9.01.2019, si costituiva in giudizio la Compagnia Assicurativa Controparte_11
, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia,
[...] CP_12
chiedendo a) in via preliminare, di dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto degli
[...]
attori e statuire in conseguenza rigettando al domanda;
b) di dichiarare l'intervenuta prescrizione di
Cont ogni diritto dell' derivante dall'invocato contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 2952 c.c.,
comma III, e, conseguentemente, rigettare la domanda dalla stessa spiegata nei confronti dei concludenti Assicuratori;
c) di ritenere e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa, rigettando per l'effetto ogni domanda da chiunque proposta nei confronti dei comparenti;
d) nel merito, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
e) in subordine, ridotta la domanda a quanto rigorosamente accertato e provato, tenuto conto esclusivamente dell'eventuale danno pagina 6 di 49 iatrogeno, per il caso di ritenuta operatività della garanzia, di ritenere tenuta la compagnia assicurativa esclusivamente nei limiti del massimale contrattualmente pattuito, con l'applicazione della franchigia e degli scoperti contrattualmente previsti, tenuto conto della operatività a secondo rischio e facendo applicazione dell'art. 1910 c.c.
4. Si costituiva in giudizio, in proprio e nella qualità di erede della defunta sorella Persona_2
il signor , nelle more divenuto maggiorenne, insistendo nelle domande,
[...] Controparte_1
eccezioni, richieste istruttorie e difese spiegate in seno all'atto di citazione del 5 aprile 2018 e nei successivi atti difensivi.
5. Espletata la prova testimoniale, il Giudice, con ordinanza del 20.09.2021, disponeva c.t.u. medico-
legale. Espletata la c.t.u., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del
03.07.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata per i motivi di seguito esposti.
6. In via preliminare, con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e dal terzo chiamato, si rileva che la stessa è infondata.
Come noto, ai sensi dell'art. 2943 c.c., il decorso della prescrizione viene interrotto da qualsiasi atto con cui il titolare del diritto faccia valere la propria pretesa nei confronti del soggetto obbligato,
determinando così l'effetto di far decorrere un nuovo termine prescrizionale.
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge chiaramente che, nel periodo compreso tra la data dell'evento lesivo (8 aprile 2007) e l'introduzione del presente giudizio (5 aprile 2018), si sono verificati tre atti interruttivi della prescrizione, come di seguito indicato: 1) raccomandata A.R. del 20 pagina 7 di 49 marzo 2012, con la quale parte attrice ha formulato una richiesta risarcitoria. Tale atto è stato espressamente riscontrato sia dalla , con nota della del 9 luglio 2012, prot. CP_9 Parte_4
n. 72108, sia dalla , compagnia assicurativa che copriva la responsabilità civile Controparte_13
Cont della 2) raccomandata A.R. del 25 giugno 2014, contenente ulteriore richiesta risarcitoria, la quale ha nuovamente interrotto il decorso del termine prescrizionale;
3) tentativo di mediazione ex d.lgs. 28/2010, avviato con procedimento prot. n. 629 dinanzi all' e Controparte_14
conclusosi con il verbale di mancata comparizione della in data 11 aprile 2016. CP_9
Tali atti, pienamente idonei a determinare l'interruzione della prescrizione, hanno impedito il maturarsi del termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c. per la responsabilità contrattuale. Di conseguenza, la pretesa risarcitoria azionata in giudizio non può ritenersi prescritta e l'eccezione sollevata dalla convenuta e dal terzo chiamato deve essere rigettata.
7. Ciò detto, prima di passare nel merito delle domande attoree, appare opportuno richiamare alcuni insegnamenti della Corte di Cassazione, ai cui principi – condivi – il Tribunale intende dare continuità.
La vicenda per è causa si è svolta ed esaurita anteriormente sia all'entrata in vigore (dal 1.1.2013)
dell'art. 3, comma 1 del D.L. 158/2012, come modificato dalla legge di conversione 189/2012, che necessariamente, all'entrata in vigore (dal 1.4.2017) dell'art. 7, comma 3 legge 24/2017. Tali
disposizioni, con riguardo ai criteri di accertamento della colpa e di valutazione della diligenza, come chiarito da Cass. 28811/2019 e da Cass. 28994/2019 (alla cui ampia e argomentata motivazione si rinvia), non hanno efficacia retroattiva. Il che, come si legge nella pronuncia da ultimo citata, esclude la legittimità della sussunzione di fatti costituenti la responsabilità civile del sanitario in termini di responsabilità extracontrattuale ex c.d. legge Gelli, ove avvenuti in epoca precedente alla sua entrata in vigore.
pagina 8 di 49 7.1. Ebbene, quanto alla natura giuridica della responsabilità dei sanitari e della struttura presso cui operano, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza in tema di responsabilità medica,
ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, la presa in carico del paziente da parte di una struttura sanitaria inserita nella rete del SSN, per la sottoposizione ad un trattamento medico -
chirurgico, determina l'instaurazione di un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive - il
c.d. contratto di spedalità - idoneo a fondare, in caso di esito infausto dell'intervento, la legittimazione passiva dell'ente in relazione all'azione di responsabilità proposta dal paziente o dai suoi eredi (Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 16272 del 08/06/2023).
In termini generali, occorre premettere che il rapporto che si instaura tra paziente e ente ospedaliero ha la sua fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico dell'ente, accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità
dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c.,
all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (ex multis: Cass. civ. 18610/2015) ovvero all'inadempimento della prestazione direttamente svolta dalla struttura ospedaliera.
In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze,
astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo,
invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato,
ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ. 24073/2017).
pagina 9 di 49 Più in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito che, nel giudizio di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno (Cass.
civ. 3704/2018; Cass. civ. 29315/2017). È infatti acquisito nella giurisprudenza di legittimità che nel sistema civilistico, il nesso di causalità - la cui valutazione è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza") - consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non" (Cass. Sez. Un. 578/2008; Cass. civ.
10741/2009). Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico o della struttura sanitaria che, essendo questi ultimi tenuti ad espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (Cass. civ.
16123/2010).
L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non") la quale, con riguardo al caso in cui,
rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa,
impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più
probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale,
il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità,
pagina 10 di 49 attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 5922 del 05/03/2024).
7.2 Sempre in tema di responsabilità sanitaria, preme richiamare una recente sentenza con cui la
Suprema Corte ha chiarito una questione rilevante per il caso in esame.
Con la sentenza n. 5380 del 21/02/2023, la Corte, ha affermato che “In materia di responsabilità civile
per danni causati dal medico nell'esercizio dell'attività medico-chirurgica, la correttezza del
comportamento tenuto dallo stesso - pur comportando il rigetto della domanda di risarcimento
proposta nei suo confronti - non esclude la configurabilità di una responsabilità autonoma e diretta
della struttura ospedaliera, nel caso in cui il danno subito dal paziente sia causalmente riconducibile
all'inadempimento delle obbligazioni ad essa facenti carico, in relazione all'insufficienza delle
apparecchiature predisposte per affrontare prevedibili emergenze o complicazioni, piuttosto che al
ritardo nel trasferimento del paziente presso altro presidio ospedaliero più attrezzato. (Nel caso di
specie, in riferimento ai danni neurologici riportati da un neonato in conseguenza di un parto
prematuro, era stata esclusa la responsabilità non solo del ginecologo e dei pediatri, per avere gli
stessi praticato tutta l'assistenza possibile con i mezzi a disposizione, ma anche dell'Asl, pur essendo
stato accertato che i rischi connessi al parto avrebbero reso opportuno il ricovero della gestante in
una struttura meglio attrezzata).
8. Ciò posto, nel caso di specie, le allegazioni attoree hanno in parte trovato riscontro nelle risultanze della c.t.u. che, in materia di responsabilità sanitaria, può divenire fonte oggettiva di prova in quanto
“attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione
dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché
il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di
accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte
oggettiva dì prova" (cfr. Cass. n. 4792/2013). Gli accertamenti peritali offrono, così, al giudice il pagina 11 di 49 quadro dei fattori causali necessari alla ricostruzione del nesso eziologico secondo la regola del "più
probabile che non", ossia della c.d. "preponderanza dell'evidenza"; in base a tale regola, può essere affermato il nesso tra l'operato dei sanitari e le conseguenze dannose riportate da un paziente ove appaia più probabile che determinate conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in mancanza di determinate condizioni coinvolgenti la condotta colposa del medico (cfr. Cass.
n. 15857/2015).
8.1. In particolare, il Collegio peritale, composto dal Dott. (Medico Chirurgo – Persona_7
Specialista in Medicina Dott. ( CP_15 Persona_8 Controparte_16
e dalla Dott.ssa (Medico Chirurgo – Specialista e
[...] Persona_9 CP_17
con relazione chiara e immune da vizi logico-giuridici, ha concluso, quanto alla CP_18
condotta dei sanitari dell'ospedale di CA che: “Dalla analisi della documentazione clinica si
evince che la conduzione ostetrico ginecologica è stata tempestiva nella diagnosi (..) che l'operato dei
medici ginecologi è stato corretto e tempestivo nei limiti della organizzazione a loro prescritta
dall'azienda di appartenenza”.
Ebbene, come si vedrà, il Collegio peritale ha escluso la responsabilità dei sanitari ma ha individuato tutti gli elementi necessari per affermare la responsabilità diretta della Sanitaria di CA CP_19
Cont e per essa dell' convenuta.
8.2. Più precisamente, con riferimento alla tempestività della diagnosi effettuata dal ginecologo di turno, Dott. , i Consulenti hanno rilevato che “La paziente si ricovera alle 10,20 Per_4 Pt_2
dell'08/04/2007. Se si esamina la visita di ingresso non vi erano perdite ematiche e le membrane
amniotiche erano integre. Si fa presente che al momento della visita poteva essere presente un inizio di
distacco placentare;
(infatti Il distacco di placenta, se di grado modesto, può essere del tutto
asintomatico, specie nei distacchi posteriori;
in particolare, il sanguinamento può mancare fino a che
pagina 12 di 49 il sangue, facendosi strada tra le membrane e la decidua, non raggiunge il collo uterino o, attraverso
la placenta, il compartimento amniotico con liquido ematico) , ma in quel momento, non vi erano
comunque segni patognomonici tipici e semeiologici che potessero fare presupporre anche un iniziale
distacco. La sintomatologia di distacco placentare si appalesa o si attua alle ore 10,55 quando la
ostetrica si accingeva ad effettuare il tracciato cardiotocografico e constatava una abbondante Pt_5
perdita ematica rosso vivo dai genitali esterni. Per tale motivo chiamava il dott. che alle Per_4
ore 11,00 effettuava la diagnosi di distacco di placenta e si adoperava per la organizzazione del taglio
cesareo. A proposito del tracciato cardiotocografico (CTG) si fa presente che non rappresenta
elemento di censura il non averlo eseguito al momento del ricovero, in quanto le linee guide (RCOG e
LG nazionali) non prevedono la esecuzione del tracciato CTG al momento del ricovero altrimenti detto
admission test, nelle pazienti gravide che non presentano al momento del ricovero ed
anamnesticamente fattori di rischio. Alla ascoltazione del BCF (battito cardiaco fetale) tramite
carditocografo ed ecografo il dott. evidenziava bradicardia fetale”. Per_4
In conclusione, dagli accertamenti peritali emerge che l'operato del dott. è stato conforme Per_4
alle buone pratiche cliniche e privo di profili di colpa. La diagnosi, infatti, è stata formulata appena si sono manifestati segni clinici inequivocabili (le perdite ematiche), e il tracciato cardiotocografico non era obbligatorio secondo le linee guida vigenti. Di conseguenza, non può essere mosso alcun rimprovero professionale al medico in relazione alla gestione del caso trattato.
8.3. Con riferimento, invece, all'operato dell'anestetista in regime di reperibilità, Dott.ssa , i Per_5
Consulenti (pag. 47) dapprima hanno premesso che: “l'anestesista che si approccia ad un intervento di
taglio cesareo urgente si trova a trattare una paziente, la paziente ostetrica, che per le modificazioni
fisiologiche della gestazione presenta difficoltà peculiari nella gestione anestesiologica. L'attività
anestesiologica per taglio cesareo per distacco di placenta non ha nessuna delle caratteristiche della
routinarietà”, per poi ritenere (pag. 49) che: “In considerazione dell'urgenza-emergenza del taglio
pagina 13 di 49 cesareo la tecnica anestesiologica impiegata, cioè l'anestesia generale bilanciata risulta adeguata e
tempestiva” In anestesia ostetrica, in regime di elezione, la tecnica di anestesia locoregionale per
l'intervento di taglio cesareo (anestesia subaracnoidea ed epidurale) era al tempo dell'accaduto fino
ad oggi la scelta primaria a meno della coesistenza di controindicazioni assolute e/o relative. Per il
taglio cesareo eseguito in regime di urgenza-emergenza (come nel caso in questione), date le
condizioni di imminente pericolo di vita della gestante e del nascituro, l'anestesia generale è tecnica
valida ed appropriata (..), e che “Inoltre risulta adeguato anche il timing di somministrazione degli
stessi, nel rispetto delle fasi pre e post estrazione del feto” e che: “i farmaci impiegati dalla dott.ssa
(..) risultano adeguati”. Per_5
Ebbene, anche l'operato della dott.ssa è stato conforme alle linee guida e alle buone pratiche Per_5
cliniche. Come sottolineato dai Consulenti, la scelta dell'anestesia generale è stata appropriata alla gravità della situazione e la somministrazione dei farmaci è avvenuta nei tempi e nei modi corretti.
8.3.1. Per quanto attiene, invece, alla modalità di gestione e controllo delle vie aeree e della
ventilazione poste in essere dalla Dott.ssa i consulenti hanno ritenuto opportuno svolgere Per_5
delle considerazioni critiche ma, comunque, conducenti all'assenza di responsabilità nell'operato della dottoressa. In particolare il Collegio ha rilevato che “Dai dati riportati in cartella anestesiologica non
si desume alcuna difficoltà di ventilazione-intubazione, per cui non si comprende la scelta di
inserimento della maschera laringea versus l'intubazione orotracheale, anche in rapporto alla
somministrazione, già fatta, della succinilcolina (miorilassante)”. Tuttavia il Collegio ha concluso nel senso che “non si evidenzia dai dati trascritti in cartella anestesiologica (SatO2 e ETCO2) alcuna
complicazione respiratoria legata alla scelta, non dottrinale, messa in atto”. Inoltre, il collegio ha
evidenziato che: “Continuando nella disamina da quanto si legge dalle dichiarazioni della dott.ssa
, viene indotta l'anestesia (ore 11:48) ventilando la paziente con maschera facciale, nel Per_5
contempo i ginecologi praticano l'incisione chirurgica, quindi la dott.ssa somministra la Per_5
pagina 14 di 49 succinilcolina e posiziona la maschera laringea”, e che “dalla cartella anestesiologica non si evince
alcuna complicanza (desaturazione, disventilazione,) legata all'impiego della stessa maschera
laringea dato che i parametri di saturazione dell'ossigeno e i valori della capnografia riportati
risultano nella normalità” (pag. 52). Quanto al trattamento rianimatorio eseguito dalla Dott.ssa resosi necessario a seguito dell'arresto cardiocircolatorio subito dalla AL, i periti hanno Per_5
affermato che “non si evince alcuna difformità ed incongruenza” ed in particolare “La dott.ssa
inizia la rianimazione cardiopolmonare secondo protocolli ALS-RCP. La rianimazione Per_5
cardiopolmonare dura ca.20 min. durante i quali vengono trattati mediante defibrillazione elettrica
(160 joule) anche 2 episodi di fibrillazione ventricolare. In merito al trattamento rianimatorio secondo
protocolli ACLS non si evince alcuna difformità ed incongruenza. Alle ore 12.45 si assiste alla ripresa
dell'attività cardiaca” (pag. 57).
8.3.2. Inoltre, e sempre con riferimento all'operato della Dott.ssa i periti hanno affermato Per_5
che “Sulla base dei dati clinico-radiologici, della consulenza specialistica cardiologica, dei valori
emogasanalitici d'ingresso, si può affermare che la causa dell'arresto cardiaco intraoperatorio non
trovi la sua spiegazione eziologica plausibile in un'embolia polmonare” e che: “Ad accrescere la
complessità della gestione in oggetto è l'emergenza emorragica acuta per distacco di placenta. Il
“tempo” intercorso tra la diagnosi ed indicazione ad intervento (ore 11:05), chiamata del team
reperibile di sala operatoria ed inizio intervento (ore 11:48), di ca.45min, è stato il fattore
determinante nella morbilità e nella mortalità di quanto accaduto. È indubbio come la gravità clinica
della paziente causata dall'emorragia sia aumentata in maniera esponenziale di minuto in minuto e
con essa la sofferenza fetale. Difatti, dall'analisi dei comportamenti procedurali di gestione delle vie
aeree attuati dall'anestesista, seppur disarmonici, non emerge dalla documentazione visionata
(cartella anestesiologica e dichiarazione spontanea della dott.ssa ) una causalità nel Per_5
determinismo dell'arresto cardiaco e ancor prima nella sofferenza fetale (..). È indubbio come la
pagina 15 di 49 causa dell'arresto cardiaco della paziente AL possa essere ricondotta alla cospicua emorragia
acuta”.
Dunque, in base a quanto emerso dalla consulenza tecnica, le cui conclusioni, si ribadisce, sono condivise dal Tribunale, si può escludere la responsabilità dell'anestesista Dott.ssa in Per_5
quanto il suo operato è risultato conforme alle linee guida e alle buone pratiche cliniche. Invero: a) la scelta dell'anestesia generale è stata considerata adeguata e tempestiva alla situazione di emergenza;
b)
anche se sono state rilevate alcune scelte tecniche non perfettamente in linea con la prassi dottrinale,
non si evidenziano errori che abbiano influito sull'esito del caso;
c) il trattamento rianimatorio,
necessario a seguito dell'arresto cardiaco della paziente, è stato eseguito correttamente e secondo i protocolli ALS-RCP, senza difformità o incongruenze;
d) l'arresto cardiaco, secondo i periti, è stato causato dall'emorragia massiva acuta e non da errori anestesiologici.
9. Con riferimento, invece, alla responsabilità della convenuta, i periti hanno Controparte_20
osservato quanto segue. “L'organizzazione della struttura sanitaria si è dimostrata insufficiente
nell'affrontare un'emergenza ostetrica rara come incidenza (0,5-1,5% ca.) ma, come i fatti hanno
dimostrato, possibile nel suo verificarsi (..) Difatti si ritiene assolutamente precaria
un'organizzazione in regime di reperibilità di un servizio di anestesia per l'ostetricia”. E ancora, “In
riferimento al DM 24-04-2000 Piano sanitario nazionale triennio 1998-2000 (..) essendo l'Unità di
ostetricia dell'ospedale di CA un'unità funzionale ostetrica di I° livello doveva possedere
requisiti organizzativi come qui di seguito riportati: “Per una adeguata assistenza al travaglio, al
parto ed al neonato si prevede il seguente personale: ostetrico-ginecologico, pediatra con competenze
neonatologiche per la rianimazione primaria in sala parto e per l'attività di neonatologia, Anestesia;
ostetrica coordinatore;
ostetrica, infermiere per l'assistenza diretta alle donne degenti, infermiere
pediatrico (vigila-trice d'infanzia) e/o infermiere con competenza pediatrica, operatore tecnico
all'assistenza (Ota). La presenza, del personale medico individuato, appartenente alla stessa struttura
pagina 16 di 49 ospedaliera, deve essere garantita con guardia attiva 24/24 ore. La presenza dell'ostetrica, del
personale infermieristico ed ausiliario nonché di sala operatoria, deve essere garantita 24/24 ore in
numero tale da assicurare una assistenza continuativa alle partorienti, alle puerpere ed al neonato.
Per l'assistenza neonatologica il personale infermieristico pediatrico/neonatologico deve essere in
numero sufficiente da assicurare l'assistenza complessiva in sala parto, al nido ed al roomingin. Le
ostetriche, il personale infermieristico ed ausiliario sono coordinate;
ove presente il Coordinatore dei
servizi pediatrico-neonatologici dell'Uon oppure Uop-An, il medesimo coordina anche il personale
infermieristico ed ausiliario addetto all'assistenza al neonato. La donna, durante il travaglio, il parto
ed il post-partum necessita di assistenza continua e pertanto il personale assegnato alla sala travaglio-
parto deve essere prioritariamente adibita a questo scopo”.
9.1. Ebbene, alla luce delle prescrizioni contenute nel summenzionato DM 24-04-2000, non è risultato difficile ai Consulenti d'ufficio concludere nel senso della insufficienza organizzativa e strutturale dell' di CA. Pt_6
Più precisamente, a pag. 69 della consulenza si legge che “Da quanto sopra si sottolinea come il team
sanitario preposto all'assistenza al parto dovesse essere composto da: ostetrico ginecologico, pediatra
con competenze neonatologiche per la rianimazione primaria in sala parto e per l'attività di
neonatologia ed anestesista;
presenza del personale medico individuato, appartenente alla stessa
struttura ospedaliera garantita in regime di GUARDIA ATTIVA 24/24 ORE. Da quanto emerso dalla
documentazione visionata il team della sala operatoria dell'Unità di ostetricia dell'ospedale di
CA, al tempo dei fatti per cui è processo, era settato in regime di reperibilità e non in regime
di guardia attiva 24h/24h. Dalla documentazione in atti l'evento accaduto il giorno 08 Aprile 2007 ha
indubbiamente avuto le caratteristiche di un'emergenza ostetrica. In considerazione di quanto sopra
esposto, l'anestesista chiamata in reperibilità si è trovata coinvolta in un processo (l'emorragia) già
avanti nel suo meccanicismo, pertanto nell'esiguità e rapidità temporale della successione degli
pagina 17 di 49 eventi, al modus operandi della dott.ssa non si ritiene attribuibile l'elemento Per_5
determinativo l'evento avverso”.
E ancora “Piuttosto è verosimile che un'organizzazione sanitaria adeguata, corretta e conforme a
quanto sancito nel DM 24-04-2000 Piano sanitario nazionale triennio 1998-2000 avrebbe potuto
evitare l'evento avverso de quo. Difatti la presenza di una guardia anestesiologica attiva, come da
normativa, avrebbe messo in sicurezza, nel giusto tempo, la partoriente e il nascituro. Tale
organizzazione ampiamente raccomandata dalla normativa allora vigente e con risvolti di evidenza
scientifica con molta probabilità, qualora posta in essere, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento
avverso per cui è processo” (Pag. 70).
9.2. Queste le conclusioni del Collegio alle quali Questo giudice ritiene di doversi conformare in quanto prive di qualsivoglia vizio logico-giuridico:
“Dalla analisi della documentazione clinica si evince che la conduzione ostetrico ginecologica è stata
tempestiva nella diagnosi e che l'intervento di taglio cesareo, necessario nel caso in questione è stato
effettuato dopo 45 minuti dalla decisione e diagnosi di distacco di placenta. Se si considera lo
standard ideale di 30 minuti (massimo tempo per tale urgenza) siamo 15 minuti oltre i tempi ideali.
Tale ritardo è palesemente dovuto ed addebitabile alla carenza organizzativa del presidio ospedaliero
che non aveva attuato un servizio di guardia attivo anche anestesiologico attivo h 24. L'operato dei
medici ginecologi è stato corretto e tempestivo nei limiti della organizzazione a loro prescritta
dall'azienda di appartenenza, ma tardiva rispetto ai tempi ottimali per un deficit organizzativo
ingiustificato e nato dalla inosservanza delle disposizioni di legge vigenti all'epoca dei fatti in
questione.
Pertanto alla luce dell'esame della documentazione, delle leggi vigenti all'epoca dei fatti e da quanto
previsto dalle maggiori raccomandazioni delle linee guida comportamentali e lavori scientifici e di
letteratura possiamo affermare, che il danno ONle da ipossia cerebrale con alta probabilità
pagina 18 di 49 poteva essere evitato se fossero stati rispettati i requisiti organizzativi previsti che avrebbero
migliorato la tempistica di esecuzione del taglio cesareo e l'outcome ONle.”
9.3. Emerge con chiarezza dalla consulenza che il danno ONle da ipossia cerebrale, che ha successivamente portato alla morte della piccola avrebbe potuto essere evitato Persona_2
qualora fossero stati rispettati i requisiti organizzativi necessari per garantire un'esecuzione più
tempestiva del taglio cesareo. A tal proposito, i consulenti hanno affermato in modo esplicito nelle conclusioni che: “Con alta probabilità, il danno poteva essere evitato se fossero stati rispettati i
requisiti organizzativi previsti, i quali avrebbero migliorato la tempistica di esecuzione del taglio
cesareo e l'outcome ONle”.
Tuttavia, come evidenziato dalle parti, i consulenti non hanno espressamente ribadito nelle conclusioni il rapporto di causa tra l'arresto cardiaco della SInora e il ritardo di 15 minuti nell'esecuzione Pt_2
del parto cesareo, ritardo derivante dalle carenze organizzative della struttura ospedaliera.
Nonostante questa mancanza, nelle loro considerazioni (pag. 66), i consulenti hanno chiarito che: “È
indubbio come la gravità clinica della paziente, causata dall'emorragia, sia aumentata in maniera
esponenziale di minuto in minuto, e con essa la sofferenza fetale (…) È indubbio come la causa
dell'arresto cardiaco della paziente possa essere ricondotta alla cospicua emorragia acuta.” Pt_2
Tale affermazione conferma il legame tra il peggioramento delle condizioni della paziente e il ritardo nell'intervento, sottolineando come il fattore temporale abbia inciso negativamente sulla prognosi materno-fetale.
Pertanto, il fatto che questa conclusione non sia stata ripetuta espressamente nella parte finale della consulenza non può condurre ad escludere il nesso eziologico tra le carenze organizzative dell'ospedale e l'evento dannoso. Alla luce del criterio del "più probabile che non", si deve ritenere provata la responsabilità della struttura sanitaria per il ritardo nell'esecuzione del taglio cesareo e per le conseguenze che ne sono derivate.
pagina 19 di 49 Invero, come esplicitato dai CTU, la gravità clinica della SInora è peggiorata Pt_2
progressivamente minuto dopo minuto. Pertanto, si può concludere ragionevolmente che, se l'intervento fosse stato eseguito in tempi adeguati alla gravità della situazione, lo shock emorragico sarebbe stato sensibilmente ridotto e l'arresto cardiaco avrebbe potuto essere evitato.
Sul punto le conclusioni del collegio appaiono pienamente rispondenti ai criteri che orientano l'accertamento del nesso di causalità in campo medico legale ed appaiono congruamente e puntualmente motivate anche a mezzo di richiami alla letteratura scientifica ed alle linee guida operanti nel settore di riferimento.
10. Preme sottolineare che alle medesime conclusioni, circa la correttezza e tempestività dell'operato dei sanitati intervenuti, erano giunti anche i periti nominati dal PM nell'ambito dei procedimenti penali per colpa medica a carico dei sanitari per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. conclusi entrambi con decreto di archiviazione, non avendo l'autorità giudiziaria riconosciuto nelle condotte tenute dai medici alcun profilo di responsabilità.
In particolare, secondo il Collegio dei periti nominato nel processo penale, la causa della morte della
ON sarebbe stata “ascrivibile esclusivamente ad un arresto cardiorespiratorio insorto a causa di
una vasta infezione polmonare che ha fatto precipitare in modo irreversibile il precario equilibrio delle
funzioni respiratorie e cardiocircolatorie già gravemente compromesse dalla encefalopatia ipossico-
ischemica conseguita al distacco intempestivo della placenta”
Secondo i periti del primo incidente probatorio, inoltre, “nessuna censura colposa può ascriversi alla
condotta della ginecologa, Dott.ssa che ha eseguito l'intervento di taglio cesareo né sotto Per_3
il profilo della tempestività del parto urgente, tempestività che è stata rispettata, né sotto il profilo
chirurgico, né sotto quello terapeutico e diagnostico, che sono risultati corretti”
Secondo i periti nominati nel secondo incidente probatorio, nessuno degli aspetti della condotta dell'anestesista, Dott.ssa possono essere assurti a causa o a concausa nel determinismo delle Per_5
pagina 20 di 49 gravissime lesioni riportate dalla madre e del decesso della ON, avvenuta a distanza di sei mesi dalla nascita. Ciò, secondo i periti, è bene sottolineare, “tanto più che i parametri emodinamici e
ventilatori della donna, registrati a cadenza di 15 minuti nella griglia anestesiologica, risultavano
soddisfacenti e stabili sino all'improvvisa ed inaspettata insorgenza, alle ore 12,25 della insufficienza
cardiocircolatoria”.
I periti hanno inoltre accertato che l'intervento del Dott. , marito dell'anestesista, che ha Per_6
prestato l'assistenza anestesiologica, ovvero il controllo della ventilazione manuale e dei parametri vitali, della paziente, SI.ra , non abbia avuto alcuna incidenza causale nel verificarsi Pt_2
dell'evento dannoso. I periti rilevano, infatti, come il Dott. sia intervenuto in ausilio in Per_6
quell'arco di tempo durante il quale la moglie, l'anestetista , si era dovuta allontanare per CP_21
dare urgente assistenza alla ON, nata già in condizioni gravissime;
tale arco temporale è stato considerato dai periti esiguo e gli stessi anno sottolineato come in esso il Dott. si sia limitato Per_6
ad effettuare manovre meramente esecutive, senza mai assumere ruoli decisionali in merito agli interventi anestesiologici da effettuare sulla paziente nell'assenza della Dott.ssa la quale, lo Per_5
si ribadisce, aveva dovuto soccorrere la bambina che versava in arresto cardiocircolatorio.
11. Alla luce di quanto sopra, esclusa ogni responsabilità della Struttura Sanitaria per l'operato dei propri sanitari, deve invece affermarsi la responsabilità della stessa per non aver predisposto CP_19
un'organizzazione adeguata ad affrontare situazioni di emergenza come quella della SInora e Pt_2
della piccola Persona_2
Invero, sussiste il contestato nesso di causalità tra la deficienza organizzativa dell'ospedale di
CA e l'aggravamento del quadro clinico della AL e le successive lesioni permanenti nonché
il successivo decesso della ON.
Per costante orientamento giurisprudenziale, è configurabile un nesso causale tra il comportamento,
anche omissivo, e il pregiudizio subito da un paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente pagina 21 di 49 probabilistico, si ritenga che l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. n. 4400/2004).
Nel caso di specie, appare evidente, alla luce dell'analisi dettagliata effettuata dal collegio peritale, che
– ragionando in termini di giudizio ipotetico sostitutivo – se l'ospedale avesse rispettato gli standard organizzativi e strutturali dovuti, secondo il criterio del “più probabile che non”, la SInora e la Pt_2
figlia non avrebbero subito rispettivamente le lesioni e il decesso.
12. Alla luce delle considerazioni suesposte, va affermata la responsabilità dell' Controparte_22
con la consequenziale condanna della medesima al risarcimento del danno patito dalla
[...]
signora , dalla figlia e dai congiunti della piccola defunta nella Pt_2 Persona_2
misura di seguito stabilita per ciascun avente diritto.
13. Danno non patrimoniale e danno patrimoniale per Parte_2
La richiesta risarcitoria attorea per il danno subito da si può così sintetizzare: Parte_2
Danno biologico: quantificato al 100% a causa dello stato vegetativo permanente, calcolato secondo le tabelle milanesi del 2014, per un totale di € 1.030.174,11. Considerata la gravità delle conseguenze,
viene richiesta una personalizzazione del 50%, portando l'importo complessivo del danno biologico a €
1.545.261,66. A ciò si aggiunge il danno morale per la perdita del rapporto parentale, quantificato in €
300.000,00, riconosciuto in ragione della sofferenza derivante dalla perdita della figlia.
Danno patrimoniale: il danno è legato alla perdita totale della capacità lavorativa della vittima, che svolgeva attività di casalinga. Il calcolo si basa sul reddito figurativo delle collaboratrici domestiche
(livello D del CCNL), per un importo annuo di € 13.800,00, moltiplicato per i 35 anni di vita lavorativa residua, determinando un danno patrimoniale di € 483.000,00.
pagina 22 di 49 In conclusione, la somma complessiva richiesta a titolo risarcitorio ammonta a € 2.328.261,66,
comprendente il danno biologico personalizzato, il danno morale per la perdita della figlia e il danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa.
Tanto premesso, occorre richiamare gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta, rispetto ai quali non vi è ragione di dissentire in quanto resa alla stregua dei migliori criteri della scienza medica all'esito di approfondita analisi della documentazione in atti ed anamnesi patologica dell'attrice, con motivazione adeguata ed esente da profili incoerenti e/o contraddittori. Il collegio peritale ha concluso che “dalla documentazione sanitaria agli atti e soprattutto dall'esame obbiettivo che il danno
biologico permanete è da quantificare nella misura massima del 100% in riferimento ai barèmes
comunemente utilizzati per la valutazione del danno alla persona. Non è possibile attribuire danno
biologico temporaneo per via delle condizioni cliniche costanti dal momento dei fatti di causa, ovvero
Paziente vigile, apertura degli occhi spontanea, non contattabile, non collaborante, non esegue ordini
semplici, non segue e non aggancia con lo sguardo alla richiesta verbale.”
Ciò detto, si può procedere alla quantificazione dei danni richiesti per la signora . Pt_2
13.1 Quanto al danno biologico, esso deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c., in conformità al principio dell'integralità del risarcimento (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/02/2024, n. 4289), e quantificato in misura tale da ricollocare il danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato qualora l'illecito non si fosse verificato.
Come noto, la liquidazione di tale danno, di natura tipicamente non patrimoniale, avviene necessariamente in via equitativa ed è tradizionalmente effettuata mediante il riferimento a parametri statistici, quali le tabelle adottate da alcuni uffici giudiziari di merito, in particolare quelle del Tribunale
di Milano.
Tuttavia, questo Giudice ritiene più opportuno discostarsi dalle Tabelle Milanesi, elaborate in via giurisprudenziale, per adottare le nuove Tabelle Uniche Nazionali, introdotte dal D.P.R. 13 gennaio pagina 23 di 49 2025, n. 12, le quali, pur non essendo vigenti al momento del fatto, rappresentano oggi un dato normativo univoco. L'utilizzo di tali tabelle consente di garantire maggiore uniformità e certezza nella liquidazione del danno, conformandosi a criteri stabiliti a livello legislativo piuttosto che a prassi giurisprudenziali elaborate da singoli uffici giudiziari. Inoltre, trattandosi di parametri ufficialmente riconosciuti dallo Stato, essi offrono un riferimento più stabile e coerente rispetto a quelli precedentemente in uso.
Le nuove tabelle entreranno in vigore il 5 marzo 2025, ma la loro applicazione appare già oggi preferibile in quanto espressione di un principio normativo che si pone a fondamento del sistema risarcitorio nazionale.
Tanto premesso, tenuto conto della gravità delle lesioni e della permanenza dell'invalidità, dell'età
della persona al momento del fatto de quo (anni 31), del danno morale patito, della personalizzazione richiesta dal caso di specie, alla luce delle citate Tabelle Uniche Nazionali, il danno non patrimoniale subito deve essere liquidato nella somma complessiva di € 1.323.766,57. Parte_2
Trattandosi di debito di natura risarcitoria, e dunque di valore, la somma dovrà essere rivalutata anno per anno fino al passaggio in giudicato della sentenza secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Inoltre, dal passaggio in giudicato della presente decisione
(momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta;
v. Cass., 2014/7697), sui complessivi importi liquidati (capitale più accessori) spettano gli interessi come per legge.
13.2. Quanto al danno patrimoniale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il lavoro domestico costituisce un'attività economicamente valutabile e che la sua perdita, qualora derivi da una menomazione psico-fisica permanente, configura un danno patrimoniale risarcibile. In
particolare, si è affermato che l'astensione, totale o parziale, dalle mansioni domestiche a seguito di un'invalidità costituisce una perdita economicamente apprezzabile, in quanto corrisponde alla necessità
di ricorrere a una prestazione sostitutiva a titolo oneroso.
pagina 24 di 49 Per quanto riguarda la prova del danno, essa può essere fornita anche in via presuntiva. Infatti, secondo il criterio della ragionevole probabilità, dal fatto noto che una persona abbia subito lesioni invalidanti si può logicamente inferire l'esistenza del fatto ignoto della perdita patrimoniale subita, quantificabile nel costo ideale di un collaboratore domestico che svolga le mansioni cui la vittima non può più attendere
(Cass. Civ., 16 luglio 2010, n. 16896).
Nel caso in esame, dalla storia clinica della signora , come ricostruita nella consulenza tecnica Pt_2
d'ufficio, emerge con certezza che ella sia totalmente impedita nello svolgimento delle proprie normali attività, tra cui il lavoro domestico, essendo casalinga.
Ciò posto è evidente che nessun danno patrimoniale per invalidità temporanea ha subito l'attrice non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
Quanto al danno patrimoniale per invalidità permanente non può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n. 3961).
E' tuttavia assolutamente evidente che di fatto siamo di fronte ad una ipotesi (classica) di perdita totale della capacità lavorativa.
Il diritto risarcitorio si compendia in parte qua nella liquidazione del lucro cessante per la perdita totale della capacità lavorativa e reddituale. Esso, come è noto, può avvenire unicamente attraverso il ricorso alla prova presuntiva e la relativa prognosi va effettuata, oltre che alla stregua degli studi compiuti e delle inclinazioni manifestate, sulla scorta delle condizioni economico - sociali della famiglia.
Nel caso a mano, in assenza di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti, la liquidazione non può che essere fatta attraverso il ricorso al criterio del triplo della pensione sociale
(Cass. 2008 n. 24331 – Cass. 2009 n. 20943): tal criterio, d'altra parte, è legittimato anche dall'art. 137
pagina 25 di 49 D.Lvo 2005 n. 209 (codice delle assicurazioni) che, sia pur con riferimento ai sinistri stradali, si compendia nelle tre seguenti possibilità: (a) se la vittima ha un reddito da lavoro, è quest'ultimo che va posto a base del calcolo;
(b) se la vittima non ha un reddito da lavoro, è il triplo della pensione sociale che va posto a base del calcolo;
(c) se la vittima ha un reddito da lavoro saltuario, è il triplo della pensione sociale che va posto a base del calcolo (cfr. Cass. 2016 n. 8896). Le perfetta riconducibilità
della fattispecie in esame all'ipotesi sub (b) legittima l'applicazione del criterio del triplo della pensione sociale.
Anche in tal caso il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta impone di liquidare gli interessi al tasso legale sui singoli ratei, sì come rivalutati secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione.
Si tratta, come è di tutta evidenza, di un danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno che non può essere liquidato semplicemente moltiplicando il reddito mensile perduto per il numero di mesi per i quali la vittima avrebbe presumibilmente svolto attività
lavorativa (Cass. 2012 n. 4252).
Il principio di diritto da applicare al caso in esame è esattamente inferibile da Cass. 2018 n. 9048
secondo la quale:
<Il danno da perdita della capacità di lavoro deve essere liquidato: (a') sommando e rivalutando
i redditi già perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito e il momento della liquidazione;
(a")
capitalizzando i redditi che la vittima perderà dal momento della liquidazione in poi, in base ad un
coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al momento della liquidazione>>.
Epperò, quando il danno da perdita della capacità di lavoro sia patito da persona che al momento del fatto non era in età da lavoro, nel che consiste il caso in esame, la liquidazione deve avvenire:
<<(b') sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha
raggiunto l'età lavorativa, e quello della liquidazione;
(b") capitalizzando i redditi futuri, che la vittima
perderà dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione pagina 26 di 49 corrispondente all'età della vittima al momento della liquidazione;
(b") se la liquidazione dovesse
avvenire prima del raggiungimento dell'età lavorativa da parte della vittima, la capitalizzazione dovrà
avvenire o in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento del presumibile
ingresso nel mondo del lavoro;
oppure in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al
momento della liquidazione, ma in questo caso previo abbattimento del risultato applicando il
coefficiente di minorazione per anticipata capitalizzazione>>.
Al riguardo, non è dato di applicare semplicemente i coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. (Cass. 2004 n. 4186).
Dette tabelle, infatti, si fondano su due elementi: la durata probabile futura della vita, calcolata anche sulle c.d. tavole di mortalità, ed il tasso di redditività, ancorato al tasso legale onde la logica conseguenza che maggiore è la durata della vita media e maggiore è il coefficiente di capitalizzazione della rendita se essa è vitalizia;
mentre maggiore è il tasso legale di interesse e minore è il coefficiente di capitalizzazione, poiché la stessa rendita è realizzata da una minore somma corrisposta, dato il maggior tasso e quindi il maggior rendimento sul mercato della somma stessa.
Ora, i coefficienti di capitalizzazione per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, di cui alla tabella allegata al r.d. 9.10.1922, n. 1403, che ha approvato le tariffe della cassa nazionale per le assicurazioni, sono stati calcolati sulla base delle tavole di sopravvivenza della popolazione italiana desunte dai censimenti del 1901 e del 1911 e sulle statistiche mortuarie degli anni 1910-1912. Rispetto
a quella data, la vita media degli italiani si è allungata di circa 25 anni.
Inoltre la tabella dei coefficienti per la costituzione delle rendite vitalizie in questione fu realizzata sulla base di un tasso di interesse del 4,5%. Finché il tasso di interesse legale era in Italia del 5% (ed a maggior ragione nei periodi in cui esso fu del 10%), la maggiore durata della vita media veniva agevolmente compensata dalla maggiore redditività effettiva del denaro rispetto a quella sulla base pagina 27 di 49 della quale era stata calcolata la tabella dei coefficienti di capitalizzazione del 1922. Sennonché a partire dall'1.1.1999 il tasso legale è oscillato tra il 2,5 % ed il 3,5%, con la conseguenza che entrambi i fattori di calcolo delle tabelle di capitalizzazione del 1922 (durata della vita media e tasso di interesse)
convergono per un allontanamento delle stesse rispetto ad una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, con applicazione dei due predetti elementi, valutati con riferimento all'attualità.
<Da ciò consegue che, se il giudice di merito utilizza il criterio della capitalizzazione del danno
patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati dalle tabelle del
1922, non sussiste più una logica interna a dette tabelle conforme alla realtà, cui implicitamente il
giudice può riportarsi nell'ambito della liquidazione equitativa del danno.
Si rende quindi necessario che egli adegui detto risultato, per così dire tabellare, ai mutati valori
reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate. Il giudice, quindi, prima ancora di
"personalizzare" il criterio adottato al caso concreto, deve "attualizzare" lo stesso: solo allorché egli
avrà eliminato gli elementi distortivi da obsolescenza presenti già in astratto nello strumento adottato,
potrà utilizzare all'attualità detto strumento, adeguandolo alle peculiarità del caso concreto.
Ovviamente, poiché si rimane pur sempre nell'ambito di una liquidazione equitativa di danno
futuro, il giudice può compiere cumulativamente ed intuitivamente dette due operazioni, purché egli
dia atto di aver tenuto conto della predetta necessità di aggiornamento delle tabelle in questione».
In definitiva, nella specie si deve in primo luogo considerare l'ammontare dell'assegno da riconoscersi al momento della liquidazione, in uno all'età del beneficiato all'epoca, e poi, dovendosi tenere conto, secondo quanto statuito dalla Cassazione n. 4186/04 ora citata, del duplice criterio di adeguamento necessario della tabella utilizzata (maggiore durata della vita e minore tasso di interesse legale), appare equo rivalutare la somma secondo una stima equitativa e sintetica del 5%.
Tale criterio è stato oggetto di revisione critica da parte della più recente giurisprudenza. Difatti le tabelle utilizzate nella prassi giudiziaria sono state (sia quella del RD del 1922 che quelle elaborate dal
CSM nel 1989), però, ritenute entrambe inadeguate da varie decisioni della Corte di Cassazione che ha pagina 28 di 49 invitato ad utilizzare tecniche, formule e tabelle più aggiornate e adeguate. I parametri di inadeguatezza delle tabelle del 1922 sono stati ravvisati in due fattoriposti a base delle tabelle adottate: l'aumento della vita media e la diminuzione dei tassi di interesse. In particolare, si veda Cassazione civ. 14 ottobre
2015, n. 20615 che evidenzia l'inadeguatezza degli strumenti utilizzati dai giudici di merito “il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.͟ ; da ultimo, in termini analoghi il principio di diritto è stato ribadito da più recenti pronunzie Cass. [sent.] 21 marzo 2022 n. 9002 e [ord.]
Cass. 2 maggio 2022 n. 13727, Cass. 10 marzo 2022 n. 7821 e 31 agosto 2020 n. 18093). La
Cassazione, annullando le decisioni di merito che avevano applicato le obsolete tabelle del 1922, ha offerto anche una prospettiva di soluzione: " applicando coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, dacché aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano͟ (Cass., 28 aprile
2017 n. 10499). La Corte di Cassazione in talune recenti pronunzie (da ultimo Cass. 21 marzo 2022 n
9002; Cass.15 novembre 2019 n. 29718) ha ritenuto che l'utilizzo delle tabelle del 1922 fosse ancora consentito, purché venisse introdotto un qualche correttivo, "non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa" (innalzando così i valori liquidatori).
Nel 2024 sono state approvate le nuove Tabelle del Tribunale di Milano relative alla capitalizzazione anticipata di una rendita. Tali tabelle, incrociando l'età del danneggiato con gli anni di rendita da capitalizzare, consentono di individuare un coefficiente moltiplicativo che è stato calcolato tenendo conto di: la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato;
l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione;
la durata dell'arco temporale in cui pagina 29 di 49 si stima avverrà la perdita della rendita periodica;
il sesso del danneggiato;
un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente;
una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio.
Alla luce di tali criteri nel caso di specie si moltiplica la somma annua persa dal danneggiato
(triplo pensione sociale anno 2024) per il danno subito per il coefficiente di rivalutazione di cui alle tabelle (corrispondente all'età del danneggiato ed agli anni di lavoro futuri): € 20841.99*90%*30.30=
631512.30.
Va però osservato che questa costituirebbe la somma liquidata in ipotesi di capitalizzazione anticipata della rendita. In tema di danni permanenti e risarcimento ex art. 2057 c.c., la Corte di
Cassazione è intervenuta recentemente per esaminare i confini che separano la scelta tra liquidazione della rendita immediata per capitale e della rendita vitalizia (Cass. civ. n. 31574/2022). L'art. 2057 c.c.,
in tema di danni permanenti, evidenzia come sia compito del giudice liquidare in favore del danneggiato un risarcimento vitalizio in luogo dell'immediata attribuzione del capitale, da intendersi egualmente nel senso di risarcimento per equivalente e fonte di un rapporto ad esecuzione periodica volto a realizzare una tendenziale corrispondenza tra permanenza del danno e permanenza del risarcimento. La fattispecie esaminata dalla Corte riguardava una lesione subita da un minore in seguito ad una errata anamnesi medica, che aveva compromesso il suo stato di salute fino a renderlo in stato vegetativo permanente. I ricorrenti, nello specifico, contestavano la scelta della rendita vitalizia compiuta dai giudici di merito, che avrebbe compromesso l'equilibrio della prestazione nell'ipotesi di morte prematura del minore, interrompendosi per legge il rapporto di durata vitalizio. La liquidazione in forma di rendita, cessando con la morte del beneficiario, agevolerebbe il danneggiante nel caso in cui l'aspettativa di vita risulti bassa, permettendo a costui di pagare una somma nettamente inferiore all'eventualità in cui venga condannato a risarcire immediatamente il capitale.
La Corte ha così esaminato la natura giuridica e i risvolti pratici della rendita vitalizia, sancendo infine come questa non soltanto non sia in alcun caso pregiudizievole rispetto al pagamento del capitale, ma, anzi, come il giudice dovrebbe ritenerla il rimedio privilegiato in caso di danno pagina 30 di 49 permanente. Innanzitutto, la liquidazione in forma di rendita vitalizia avviene attraverso il calcolo di un coefficiente prestabilito che sancisce l'aspettativa di vita media. Questa, secondo i dati Istat, raggiunge gli ottanta anni: un minorenne, quindi, avrà un'aspettativa di vita di più di sessant'anni. Il calcolo della somma da convertire in ratei per la rendita, quindi, non dovrà essere tenere conto dell'aspettativa del singolo danneggiato, ma soltanto del coefficiente dell'aspettativa di vita media. Una volta determinata la somma oggetto di risarcimento, il danneggiato maturerà il diritto a ricevere quest'ultima de die in
diem, ed ogni rateo di rendita sarà inteso come compensatorio del pregiudizio sofferto dalla vittima nel corrispondente arco di tempo. Da qui si coglie la ratio della rendita vitalizia: cessando la vita del beneficiario, cesserebbe anche il pregiudizio, venendo meno la pretesa al risarcimento. Il risarcimento per rendita, quindi, sarebbe l'unico che permetterebbe di considerare adeguatamente l'evoluzione diacronica della malattia, potendo essere soggetto a rivalutazione nel tempo;
contrariamente, invece, il risarcimento immediato non sarebbe indice perfetto di risarcimento per equivalente. La rendita vitalizia determina un corrispettivo equivalente a tutte le conseguenze dannose dell'illecito che il danneggiato sarà costretto a sopportare giorno per giorno, fino alla fine della sua vita, quando l'esistenza di un danno biologico non sarà più di rilievo.
Per quanto riguarda il quantum del risarcimento, inoltre, non può essere affermato che, in caso di morte prematura, il danneggiante subisca in positivo l'interruzione della rendita, finendo per risarcire un valore inferiore rispetto a quanto avrebbe dovuto risarcire in caso di liquidazione immediata di capitale. Emerge in tale ipotesi un profilo di risarcimento ulteriore: il danno parentale. Se da un lato,
infatti, la rendita vitalizia permette al beneficiario di ottenere un risarcimento del danno più corretto se si tengono in considerazione i possibili sviluppi della malattia, dall'altro l'eventuale morte prematura
(conseguenza, ovviamente, dell'evento lesivo) è anch'essa fonte di danno, inteso nel senso del pregiudizio subito dai parenti per la perdita, che si concreta in un risarcimento ulteriore – questa volta,
chiaramente, in forma immediata e non ai sensi dell'art. 2057 c.c. Non solo: il danneggiante, di fronte a questa prospettiva, subisce le conseguenze dell'alea individuata nel termine della rendita vitalizia, vale pagina 31 di 49 a dire la morte: nel caso contrario infatti, vale a dire di fronte al superamento dell'aspettativa di vita da parte del beneficiario, dovrà sopportare il pagamento del rateo oltre la normale soglia prevista al tempo della condanna che, come si spiegava, viene individuata attraverso coefficienti oggettivi.
Ciò posto tenuto conto che l'aspettativa di vita in Italia è oggi pari 81 anni, ne segue che la predetta rendita va ripartita anno per anno (per gli anni residui dalla data del sinistro – 50) a far data dalla presente decisione e così sarà pari ad € 12630.00 annui.
Quanto al danno morale da perdita del rapporto parentale, asseritamente subito dalla sig.ra , si Pt_2
rinvia alla parte di sentenza in cui viene analizzata la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale anche nei confronti degli altri congiunti della piccola . Persona_2
Trattandosi di debito di natura risarcitoria, e dunque di valore, la somma dovrà essere rivalutata anno per anno fino al passaggio in giudicato della sentenza secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Inoltre, dal passaggio in giudicato della presente decisione
(momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta;
v. Cass., 2014/7697), sui complessivi importi liquidati (capitale più accessori) spettano gli interessi come per legge.
14. Danno biologico per Persona_2
La richiesta risarcitoria attorea per il danno subito da si può così Persona_2
sintetizzare: parte attrice rileva che è nata l'[...] in [...] asfittico a Persona_2
causa di un ritardo nella diagnosi di distacco intempestivo della placenta e nell'esecuzione del parto,
che le avrebbe invece permesso di respirare autonomamente. Dopo 192 giorni di vita, di cui 144
trascorsi in ospedale, la bambina è deceduta il 16 ottobre 2007 per le gravi lesioni cerebrali subite alla nascita. Il danno biologico è quantificato considerando il periodo di sofferenza vissuto dalla ON
prima del decesso, un arco di tempo sufficiente a rendere apprezzabile il danno alla salute. La
quantificazione economica segue i parametri delle tabelle milanesi del 2014, stabilendo un valore base di € 1.204.882,00, aumentato del 50% per tenere conto delle intense sofferenze fisiche della bambina:
pagina 32 di 49 lunghi ricoveri, difficoltà respiratorie, atrofia muscolare e condizioni generali estremamente precarie.
L'importo finale del danno biologico, quindi, ammonta a € 1.807.323,00 e viene trasmesso “iure
hereditatis” ai familiari: 1/3 alla madre, 1/3 al padre e 1/3 al fratello.
14.1. Ciò premesso, occorre dapprima richiamare gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta,
rispetto ai quali, per le ragioni sopra dette, non vi è ragione di dissentire. Ebbene, il Collegio peritale ha concluso che “(..) la piccola , nata in [...] cardiaco, ma immediatamente Persona_2
e adeguatamente rianimata nonostante le gravissime condizioni di salute, per via della riduzione del
flusso sanguigno placentare.. Pertanto possono essere riconosciuti al 100% di danno biologico
temporaneo fino al decesso”
14.2. Ebbene, si osserva che, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, recentemente sintetizzato da Cass. 21508/2020, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è
costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (sulla non indennizzabilità ex se del danno da perdita della vita (cfr. anche Cass. 14940/2016 e Cass. S.U. 15350/2015); nel caso in cui tra la lesione e la morte di interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico
stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus danno non patrimoniale,
può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ( danno morale terminale),
ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di lucidità agonica, in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte (Cass. 23/10/2018 n.
26277). Inoltre, si legge, nella motivazione di Cass. 18056/2019, che la sofferenza provocata dalla consapevolezza di dover morire può essere multiforme e che, peraltro, l'esistenza stessa, e non la pagina 33 di 49 risarcibilità, del pregiudizio in esame, presuppone che la vittima sia cosciente, poiché ove la vittima non sia consapevole della fine imminente non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela addolorarsi per essa;
vi si legge, altresì, che anche una sopravvivenza di pochi minuti può consentire alla vittima di percepire la propria fine imminente, mentre al contrario una lunga sopravvivenza di in totale stato di incoscienza non consentirebbe di affermare che la vittima abbia avuto consapevolezza della propria morte).
Di recente la Suprema Corte con sentenza n.33009 del 17/12/2024, occupandosi di una fattispecie analoga a quella in esame ha precisato che “Il danno biologico terminale, che la vittima di un illecito
subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, non può essere liquidato
attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla
salute di carattere temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari
adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati
conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità
del pregiudizio”. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva liquidato, rapportandolo all'invalidità temporanea, il gravissimo danno alla salute sofferto da un bimbo,
partorito in condizione di gravissima sofferenza respiratoria, entrato immediatamente in coma e successivamente deceduto all'età di due mesi, nell'importo pari a poco più di euro 17.000,00, in quanto tale da non superare la soglia del mero carattere simbolico). Nel corpo della motivazione della sentenza si legge che “di tale peculiarità del danno biologico terminale è possibile trovare un significativo e
ripetuto riscontro nella stessa giurisprudenza di questa Corte, là dove si è sottolineato come tale
danno, subìto nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, è un danno nel
quale, in considerazione della tendenza ad un aggravamento progressivo, i fattori della
personalizzazione debbono valere in grado assai elevato; esso, pertanto, non può essere liquidato
attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella
generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità,
pagina 34 di 49 temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso (v. Sez. 3, sentenza n. 1877
del 30/01/2006, Rv. 588996 - 01; conf. Sez. 3, sentenza n. 25124 del 27/11/2006, Rv. 596216 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 11003 del 14/07/2003, Rv. 565030 - 01).
A seguito dell'evento per cui è causa ha subito una gravissima lesione Pt_1 Persona_2
che la ha portato a morte ed in particolare tra la nascita ed il decesso sono trascorsi 192 giorni in cui la piccola ha visto avvicinarsi la morte, essendo rimasta cosciente per tutto il periodo (come emerge dalla documentazione medica in atti).
Detto diritto al risarcimento del danno è trasmesso agli eredi.
Secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. 23153/19; Cass. 21508/20; Cass. 11719/21) i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili "jure hereditatis", possono consistere: a) nel "danno biologico" (cd. "danno terminale") determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus. L'accertamento del danno conseguenza è
questione di fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte,
necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso temporale" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del
08/07/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del
31/10/2014); b) nel "danno morale cd. soggettivo" (cd. "danno catastrofale" o da lucida agonia),
consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita. Trattandosi di danno-conseguenza, l'accertamento dell'"an" presuppone la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
6754 del 24/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13537
del 13/06/2014); su tale tema, tra gli arresti giurisprudenziali massimati, conformi a Cass. S.U.
15350/2015 vanno segnalate Cass. Sez. 3, 23 marzo 2016 n. 5684 e Cass. biologico e il danno pagina 35 di 49 psicologico-morale propri della fase terminale della vita rilevando che il diritto al risarcimento del
"danno biologico terminale" è configurabile - e quindi trasmissibile jure hereditatis - ove intercorra "un apprezzabile lasso di tempo" tra la lesione e la morte, essendo irrilevante che durante tale periodo la vittima abbia mantenuto lucidità, presupposto invece del diverso danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico, oggetto del presente ricorso e già rinvenibile, in S.U. 11 novembre
2008 nn. 26772 e 26773, come sofferenza che si prova per la consapevole percezione dell'ineluttabile approssimarsi della morte;
per quest'ultimo danno - secondo le decisioni in esame - rileva il criterio dell'intensità della sofferenza patita "a prescindere dall'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso".
Sono pertanto trasmissibili jure hereditatis il danno biologico cosiddetto terminale - nel senso dei postumi invalidanti che hanno caratterizzato il periodo di vita intercorso tra la lesione e l'exitus,
periodo che deve costituire un "apprezzabile lasso temporale" (sulla scorta, tra l'altro, di Cass. sez. 3,
31 ottobre 2014 n. 23183, Cass. sez. 3, 28 ottobre 2014 n. 22228 e Cass. sez. 3, 8 luglio 2014 n. 15491)
-, e il danno morale cosiddetto soggettivo, cioè il danno catastrofale, ovvero lo "stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine vita". Se, infatti, nel tempo che intercorre tra la lesione e il decesso, la persona non è in grado di percepire la sua situazione, e in particolare l'imminenza della morte, il danno non patrimoniale sussistente è riconducibile soltanto alla species biologica;
se, invece, la persona si trova in una condizione di lucidità agonica, si aggiunge,
sostanzialmente quale ulteriore accessorio della devastazione biologica stricto sensu, un peculiare danno morale terminale.
Anche detto danno andrà quantificato secondo le Tabelle di Milano.
Sul punto, si rileva che le Tabelle di Milano 2024 prevedono un risarcimento del danno sino a
35247.00 euro per i primi tre giorni, e somme ulteriori –con possibile personalizzazione sino al 50 %-
sino a 100 giorni. Le tabelle di Milano 2024 quantificano un'agonia sino a giorni 3 in euro 35247.00.
pagina 36 di 49 Per i successivi 97 gioni (così limitati alla luce delle tabelle) spetta un importo pro die di € 116.00, così
per complessivi € 11252.00.
Spetta anche la liquidazione del danno biologico sub specie di ITA calcolata dal collegio medico in 192
gg: così da avere € 115.00*192= € 22080.00.
Trattandosi di debito di natura risarcitoria, e dunque di valore, la somma dovrà essere rivalutata anno per anno fino al passaggio in giudicato della sentenza secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Inoltre, dal passaggio in giudicato della presente decisione
(momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta;
v. Cass., 2014/7697), sui complessivi importi liquidati (capitale più accessori) spettano gli interessi come per legge.
15. Danno da perdita del rapporto parentale per e Parte_1 Controparte_1
Gli attori lamentano un danno non patrimoniale jure proprio da perdita del rapporto parentale sia con riferimento alla perdita della piccola sia con riferimento alla lesione del Persona_2
rapporto parentale con . Parte_2
Secondo le richieste attoree, il signor ha subito un danno non patrimoniale, Parte_1
riconosciuto secondo le tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano, che si articola in due aspetti principali:
a) la perdita della figlia ON , per cui è stato richiesto il risarcimento di € 327.990,00. La Per_2
sofferenza del padre è stata intensa e prolungata nei sei mesi di vita della bambina, caratterizzati dalla speranza, dal dolore crescente e dal lutto;
b) il grave danno alla moglie, che, pur essendo ancora in vita, si trova in uno stato Parte_2
vegetativo permanente. Il rapporto coniugale, basato su complicità e stabilità, è stato spezzato irrimediabilmente, imponendo a un'esistenza segnata dal dolore e dalla necessità di Parte_1
pagina 37 di 49 accudire la moglie. Per questa sofferenza, il risarcimento richiesto è di € 300.000,00, cifra che tiene conto del sacrificio e della privazione subiti.
Invece, in base alle pretese attoree, il giovane figlio di e fratello Controparte_1 Parte_2
della piccola ha subito un danno non patrimoniale, articolato in due aspetti Persona_2
distinti:
a) la perdita della sorellina ON, avvenuta quando lui aveva cinque anni. A questa età, il bambino era già in grado di comprendere la perdita e di essere influenzato dal dolore dei familiari. Sebbene il legame con la sorella fosse ancora agli inizi, il trauma della sua morte ha avuto un impatto emotivo significativo. Per questa sofferenza è stato richiesto un risarcimento di € 120.000,00;
b) la grave lesione subita dalla madre, che, pur essendo ancora in vita, ha perso ogni possibilità di interazione con il figlio a causa dello stato vegetativo. Questo ha determinato un danno profondo nella vita del minore, privato improvvisamente del rapporto con la madre in una fase cruciale della sua crescita. La relazione madre-figlio, fondata su cure quotidiane e affetto, è stata definitivamente compromessa. Per questo aspetto, il risarcimento richiesto è di € 300.000,00.
15.1. Si osserva che il pregiudizio lamentato riguarda la lesione di una relazione parentale tra i congiunti e il danneggiato (Cass. 18284/2021); trattasi, in ogni caso, di un danno diretto, non riflesso,
in quanto diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva comunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse ma egualmente dirette (Cass. 7748/2020); è un danno che non coincide con l'interesse protetto, ma costituisce danno-conseguenza; tale danno, pertanto, non è
mai in re ipsa, ma devono essere provati l'effettività e la consistenza della relazione persa (o pregiudicata) e la sofferenza conseguente alla perdita o lesione, così come lo sconvolgimento delle abitudini di vita. Secondo Cass. 28989/2019, In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal pagina 38 di 49 prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico relazionale nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità
del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno con il danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso;
secondo Cass. 28220/2019,
il familiare di una persona offesa dall'altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purché tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione, senza che rilevino l'invalidità solo parziale del congiunto o la ripartizione fra più familiari dell'assistenza prestata;
si veda anche, in termini, Cass. 25843/2020); i suddetti pregiudizi possono essere dimostrati anche per presunzioni (fra le quali assume rilievo, secondo un criterio di normalità sociale, il rapporto di stretta parentela esistente tra la vittima e i suoi familiari.
15.2. I principi sin qui richiamati sono applicabili in relazione alle pretese azionate dagli attori.
Tuttavia, si pone l'ulteriore questione della natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei congiunti del paziente. La Cassazione ha avuto modo di chiarire che “per postulare l'efficacia protettiva del contratto verso terzi occorre che
l'interesse di cui essi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul
piano della programmazione negoziale, che tale è la ragione per cui nell'ambito delle prestazioni
mediche la figura del contratto con efficacia protettiva verso terzi trova il suo luogo di emersione con
riferimento alle relazioni contrattuali intercorse tra la puerpera e la struttura sanitaria (e/o il
professionista) che ne segua la gestazione o il parto, atteso che la prima si atteggia alla stregua di un
soggetto, per così dire, esponenziale degli interessi oltre che dello stesso nascituro, anche di tutti gli
altri soggetti appartenenti alla stretto nucleo familiare in cui il medesimo, una volta nato, andrà ad
inserirsi” (Cass. 21404/2021). D'altra parte,tutte le varie pronunce che nel tempo hanno affermato la pagina 39 di 49 natura contrattuale della responsabilità della struttura e del medico anche in favore di soggetti terzi sono state emesse in tema di prestazioni sanitarie erogate alla gestante durante la gravidanza o in occasione del parto (cfr. Cass. 10812/2019, Cass. 6689/2018 Cass. 16754/2012, Cass. 16754/2012,
Cass. 10741/2009).
15.3. Ciò premesso, nel caso di specie, lo scrivente, utilizzando quale parametro di riferimento per la liquidazione in via equitativa del danno le c.d. tabelle di Milano, riconosce: a) per Parte_1
un danno non patrimoniale per la perdita del rapporto con la figlia pari a 305.058,00; b) per CP_1
un danno non patrimoniale per la perdita del rapporto con la sorellina pari a € 122.256,00.
[...]
Trattandosi di debito di natura risarcitoria, e dunque di valore, la somma dovrà essere rivalutata anno per anno fino al passaggio in giudicato della sentenza secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Inoltre, dal passaggio in giudicato della presente decisione
(momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta;
v. Cass., 2014/7697), sui complessivi importi liquidati (capitale più accessori) spettano gli interessi come per legge.
15.4 In ordine al danno per lesione del rapporto parentale.
La Cass. Civ., sez. III, con ordinanza 17 maggio 2023, n. 13540 ha chiarito che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso,
traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già
Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo pagina 40 di 49 anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019;
Cass. n. 7748 del 2020). Sul punto, non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023).
Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale
di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto 17 delle "domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022). La
questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva – ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e pagina 41 di 49 dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione –
danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).
Nella specie si tratta del coniuge e del figlio di , totalmente coinvolti nella assistenza Parte_2
continua alla congiunta, del tutto non autosufficiente.
Ciò posto ne segue in applicazione delle richiamate Tabelle del Tribunale di Roma che spetta a un complessivo risarcimento di € 236232,00 [€ 6948.00 valore punto max * 34 Parte_1
punti (20 coniuge + 1 coniuge + 7 eta danneggiato + 6 età parente)] e a un Controparte_1
complessivo risarcimento di € 208440,00 [€ 6948.00 valore punto max * 30 punti (15 figlio + 1 figlio +
7 età danneggiato + 7 età parente.]
Nessuna ulteriore somma va liquidata in favore degli stessi per perdita di occasioni di lavoro (non sussistendo alcuna prova in tal senso e non sussistendo nemmeno la prova della perdita per la madre di una precedente attività lavorativa), né a titolo di assistenza al coniuge/madre disabile, essendo tale danno già incluso nella somme sopra quantificate.
15.5. Non può essere accolta, invece, la pretesa liquidatoria attorea relativa al danno non patrimoniale da perdita del rapporto con la figlia, avanzata in favore di . Invero, come sopra detto, la Parte_2
costante giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini del riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, la prova dell'effettività e della consistenza della relazione perduta (o compromessa), nonché della sofferenza conseguente alla perdita o alla lesione, incluso lo sconvolgimento delle abitudini di vita. Nel caso della sig.ra , tuttavia, tale prova non può essere Pt_2
fornita a causa dello stato semi-vegetativo in cui si trova. La sua condizione di salute, infatti, le pagina 42 di 49 impedisce di percepire la sofferenza derivante dalla perdita della figlia, della quale, peraltro, non avrebbe potuto prendersi cura.
15.6. Infine, la domanda attorea relativa al presunto danno patrimoniale subito dal sig.
[...]
, in conseguenza della perdita del sostegno economico che gli sarebbe stato garantito dalla Parte_1
figlia prematuramente scomparsa, non può essere accolta. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, affinché possa configurarsi un danno patrimoniale derivante dalla perdita del congiunto, è
necessario che sia fornita una prova rigorosa dell'effettività e della concreta incidenza economica del contributo che il defunto assicurava o avrebbe con elevata probabilità assicurato in futuro al familiare superstite. Tale prova non può basarsi su mere presunzioni generiche o su un semplice vincolo affettivo, ma deve emergere da elementi concreti che dimostrino l'esistenza di una situazione di dipendenza economica effettiva del richiedente rispetto alla vittima.
16. Ferma la condanna della resistente, va presa in esame, infine, la domanda svolta di manleva da parte dell' nei confronti della Compagnia Assicuratrice convenuta. CP_9
17. La Compagnia assicurativa ha eccepito la prescrizione del diritto dell' di agire Controparte_9
nei confronti dell'assicurazione. In particolare, la Compagnia ha rilevato che: la prima richiesta di risarcimento risale al 21 marzo 2012. Il sinistro è stato denunciato alla compagnia CP_13
, che ha richiesto documentazione il 23 luglio 2012 e ha dichiarato l'inoperatività della polizza l'11
[...]
settembre 2012; ulteriori richieste sono state fatte il 25 giugno 2014 e il 26 febbraio 2016, senza alcuna denuncia tempestiva agli attuali comparenti;
gli odierni comparenti hanno avuto notizia del sinistro solo con la notifica della chiamata in causa il 22 ottobre 2018; di conseguenza, la denuncia è tardiva
Cont poiché è decorso il termine biennale previsto dall'art. 2952, terzo comma, c.c. per l'azione dell' nei confronti dell'assicurazione.
pagina 43 di 49 L ha contestato l'eccezione di prescrizione rilevando che l'Azienda, con lettera prot. n. CP_9
72108 del 9.7.2012 ha trasmesso alla Consul Brokers e Partners S.p.A. e agli Avvocati degli attori copia della richiesta di risarcimento dei danni inoltrata dai sig.ri e e Parte_1 Parte_2
che tale lettera non è stata contestata. Ciò in adempimento a quanto previsto dall'art.
2.13 del contratto di assicurazione depositato in atti che, al comma 2°, testualmente prevede che “tutte le comunicazioni,
tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti
amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il
tramite del suddetto Broker (Cunsult Brokers & Partners SpA) oppure, in casi di particolare urgenza,
direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker”.
Alla luce di quanto accertato in atti, l'eccezione di prescrizione risulta essere infondata e va pertanto rigettata atteso che la lettera raccomandata, prot. n. 72108 del 9.7.2012, ha valenza di atto interruttivo della prescrizione, con tutti gli effetti previsti dall'art. 2952, quarto comma, c.c. in ordine alla sospensione del corso della prescrizione.
18. La Compagnia Assicuratrice, ha inoltre eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa,
contestando, in particolare, l'applicabilità della polizza n. 1463579 al sinistro oggetto di causa.
L'assicurazione ha rilevato che: in base all'art.
3.11 delle condizioni contrattuali, la copertura assicurativa opera solo per: a) Richieste di risarcimento notificate e denunciate durante la validità del contratto. b) Sinistri verificatisi per la prima volta entro il periodo di validità della polizza e derivanti da errori od omissioni commessi non oltre due anni prima della data di efficacia della polizza;
il contratto era valido dal 23 aprile 2006 al 31 dicembre 2009; la prima richiesta di risarcimento è stata
Cont inviata all' il 21 marzo 2012, ben oltre il periodo di efficacia del contratto;
di conseguenza, la garanzia assicurativa è inoperante, e la domanda di manleva deve essere rigettata.
L ha contestato l'eccezione di inoperatività della polizza ritenendo che la clausola del CP_9
contratto di assicurazione in questione, contenuta nell'art.
3.11 delle condizioni generali di contratto,
pagina 44 di 49 che ancora l'operatività della polizza alla data di richiesta del risarcimento, è da considerarsi illegittima ed affetta da nullità.
Ciò posto, occorre premettere che, come di recente chiarito da Cass. n.29437 14/11/2024, la giurisprudenza di legittimità, alla luce degli arresti delle Sezioni Unite, è giunta alla conclusione che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, primo comma, cod. civ., consentita dall'art. 1932 cod. civ., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, cod. civ., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, primo comma, stesso codice, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità,
comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.
Tale indagine, devoluta al giudice del merito, riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto,
sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa,
degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto
(come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati
(Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437; successivamente, in senso conforme, v. Cass. 26/04/2022, n.
12981; Cass. 12/03/2024, n. 6490; Cass. 08/05/2024, n. 12462; Cass. 30/05/2024, n. 15216;
Cass.26/07/2024, n. 21036).
Nell'ottica dell'indagine sulla causa concreta, le Sezioni Unite hanno chiarito quanto segue: "l'analisi
dell'assetto sinallagmatico del contratto assicurativo rappresenta un veicolo utile per apprezzare se,
effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adeguata allo scopo, là dove
pagina 45 di 49 l'emersione di un disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come sintomo di
carenza della causa in concreto dell'operazione economica. Ciò in quanto, come già affermato da
questa Corte, la determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini
dell'individuazione del tipo e del limite del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto
rispettato l'equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni (Cass., 30/04/2010, n. 10596; ma, in
forza di analoga prospettiva, anche Cass., Sez. Un., 28/02/2007, n. 4631). Non è, dunque, questione di
garantire, e sindacare perciò, l'equilibrio economico delle prestazioni, che è profilo rimesso
esclusivamente all'autonomia contrattuale, ma occorre indagare, con la lente del principio di buona
fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale "on claims made basis" presenti un
arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, giacché, nel contratto di assicurazioni
contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio
assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale. Del resto, una significativa chiave interpretativa in
tal senso è fornita dal considerando n. 19 della direttiva 93/13/CEE, che, sebbene abbia riguardo
specificamente alla tutela del consumatore, esprime, tuttavia, un principio di carattere più generale,
che trae linfa proprio dall'anzidetta relazione oggettiva rischio/premio, sterilizzando la valutazione di
abusività della clausola di delimitazione del rischio assicurativo e dell'impegno dell'assicuratore
"qualora i limiti in questione siano presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal
consumatore".
In questo quadro, richiamando l'estraneità del disposto dell'art. 2965 cod. civ. al giudizio relativo alla clausola "claims made", la quale costituisce una delimitazione dell'oggetto del contratto, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite (v. già, oltre Cass., Sez. Un., n. 22437 del 2018, cit., Cass.
06/05/2016, n. 9140), è stato affermato che "non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 cod. civ, la
clausola claims made "perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo", giacché l'atteggiarsi
della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la
struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito è da ricondursi la
pagina 46 di 49 polizza con clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non
dell'assicurato" (Cass. 22/04/2022, n. 12908 - diversamente si era orientata, sulla questione dell'art. 2965 cod. civ., Cass. 13/05/2020, n. 8894, rimasta isolata, ma si veda, in senso contrario, già Cass.
21/11/2019, n. 30309).
Al fine dell'indagine in ordine alla causa concreta, il giudice del merito deve pertanto svolgere l'analisi dell'assetto sinallagmatico del contratto assicurativo, dando valore alle circostanze rilevanti, quale quella, invero determinante, del premio di polizza.
Spetta così al giudice del merito, facendo applicazione dei suddetti principi di diritto, giudicare dell'assenza o presenza di squilibrio sinallagmatico dal punto di vista del giudizio di fatto.
Ebbene, alla luce di quanto chiarito in diritto, nel caso di specie, la polizza n. 1463579 prende in considerazione un periodo di cinque anni (entro il quale devono essere stati posti in essere i comportamenti colposi) e, dunque, un periodo sicuramente idoneo a tutelare adeguatamente gli interessi dell'assicurato. Nessuna osservazione è stata svolta in relazione all'eventuale squilibrio degli interessi e all'insufficienza del periodo di copertura assicurativa, tale da determinare la carenza della causa in concreto, ciò con riferimento, a titolo di esempio, all'aspetto – richiamato nella medesima sentenza della Corte di Cassazione – della determinazione del premio di polizza. Si deve tenere conto anche dell'ampiezza del periodo (cinque anni) preso in considerazione e precedente la stipula del contratto. In assenza di specifici elementi di valutazione concretamente dedotti in giudizio sul punto,
nonché di dati documentali significativi sul punto, la clausola deve essere considerata legittimamente apposta. Il contratto assicurativo relativo alla polizza n. 1463579 non opera dunque nella fattispecie in esame.
19. Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza. Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (Valore
pagina 47 di 49 superiore a € 520.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n.
2017/23318).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda,
1) condanna l' al pagamento in favore di Controparte_23 Parte_1
, e , a titolo di risarcimento jure hereditatis, del danno
[...] Parte_2 Controparte_1
non patrimoniale subito da per le causali di cui in motivazione, della Persona_2
complessiva somma di € 68579.00, oltre accessori indicati in motivazione e interessi legali sulla stessa dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
2) condanna l' al pagamento, a titolo di risarcimento del Controparte_23
danno non patrimoniale dagli attori subito jure proprio a) in favore di dell'importo Parte_2
di € 1.323.766,57, oltre accessori indicati in motivazione e interessi legali sullo stesso dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
b) in favore di , dell'importo complessivo di Parte_1
€ 541290.00, oltre accessori indicati in motivazione e interessi legali sullo stesso dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
c) in favore di , dell'importo di complessivo di Controparte_1
€ 330696.00, oltre accessori indicati in motivazione e interessi legali sullo stesso dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
3) condanna l' al pagamento, a titolo di risarcimento dei Controparte_23
danni patrimoniali e per le causali di cui in motivazione in favore di di una rendita Parte_2
vitalizia pari ad € 12630.00 annui a decorrere dal 1.01.2025, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
pagina 48 di 49 Cont 4) rigetta la domanda di garanzia avanzata dall'
5) condanna l' al pagamento in favore degli attori delle spese Controparte_23
di giudizio, che si liquidano nella somma di € 32.070,00 per compensi, € 1713.00 per spese, € 3000.00
per rimborso compensi cc.tt.uu., oltre rimborso forfettario spese generali 15% nonché CPA ed IVA
sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali;
6) condanna l' al pagamento in favore della terza chiamata Controparte_3
delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 12500.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Catania, 4 marzo 2025
Il Giudice Istruttore
Dott. Giorgio Marino
La presente sentenza è stata redatta sotto le mie cure dalla dott.ssa Maria Clara Tribulato, magistrato ordinario in tirocinio.
Il Magistrato Affidatario
Dott. Giorgio Marino
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