Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01275/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02963/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2963 del 2025, proposto da
AI IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Monza Sez. Lavoro n. 879/2024, depositata e resa pubblica il 28.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 la dott.ssa VA AM;
Udita l’Avvocatura dello Stato;
Dato atto che nessuno compare per la parte ricorrente.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Monza, sez. Lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per le annualità indicate nella sentenza e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme indicate nel predetto titolo.
La sentenza munita di formula esecutiva è stata notificata all’Amministrazione debitrice ed è passata in giudicato.
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza indicata, non avendo il Ministero dato esecuzione.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, e va accolto, e per l’effetto deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Non può essere invece accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato. La disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15).
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, assumano rilievo al fine di negare tale sanzione, oltre alle specifiche difficoltà nell’adempimento collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica, l’esiguità del debito tale da far apparire l’invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale, nonché del non elevato livello di complessità anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:
- accoglie il ricorso e per l’effetto accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Rigetta la domanda di astreintes .
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 500,00 (cinquecento), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
VA NA AM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA NA AM | RI OS |
IL SEGRETARIO