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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2024, n. 11600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11600 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. LA EL, nato a [...] il [...]; 2. AS ES, nata a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 26/06/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
LL ap:OZ le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. Marco Dall'Olio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/06/2023, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Patti del 13/06/2022, rideterminava la pena inflitta a DE LA in mesi 10 di arresto ed euro 8.000 di ammenda per i reati di cui all'articolo 256 comma 1, lettera a), e comma 3, d. Igs. 152/2006 (Capo A), mentre confermava la pena inflitta 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 11600 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 06/03/2024 - in primo grado a ES AS ad anni 1 e mesi 2 di reclusione per i reati di cui all'articolo 44 "d.P.R. 380/2001 e 633 cod. pen. (Capi B e C), fatti tutti contestati come accertati in San Fratello il 19/10/2018. 2. Avverso la sentenza i due imputati propongono, tramite il loro comune difensore, ricorso congiunto per cassazione lamentando, con l'unico motivo, violazione di norma processuale prevista a pena di nullità e vizio di motivazione, in riferimento al rigetto della censura proposta in grado di appello in ordine alla ritenuta violazione dell'articolo 649 cod. proc. pen.. Sostengono i ricorrenti che il medesimo reato oggi contestato al LA è stato oggetto di sentenza di non doversi procedere per prescrizione pronunciata il 3 giugno 2020 dal Tribunale di Patti, e che nessun aumento di volumetria - come si era dedotto in appello con tanto di rilievi fotografici - si sarebbe verificato sul terreno oggetto dell'abbandono dei rifiuti, peraltro sotto sequestro dal 14 novembre 2014. Contestano, inoltre, l'asserita natura permanente dei reati in contestazione, asserita dalla Corte di appello. Per quanto concerne la AS, si evidenzia, da un lato, che i manufatti si trovano nello stesso stato in cui si trovavano al momento del primo accertamento e procedimento;
dall'altro, che essa è mera proprietaria degli stessi, in quanto tali beni sono nella totale disponibilità dell'azienda agricola del figlio, DE LA. CONSIDERATO IN DIRITIO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso presentato dalla AS è inammissibile. Il Collegio non può che convenire con i giudici di appello i quali, a pag. 4, evidenziano come sia assolutamente improponibile anche solo ventilare una questione cli bis in idem tra una contestazione di raccolta illecita di rifiuti, oggetto della sentenza di proscioglimento del 2020, e le condotte contestate alla ricorrente, concernenti violazioni urbanistiche e di invasione di terreno pubblico. Il ricorso, peraltro, se pure proposto da entrambi i ricorrenti, viene di fatto sviluppato esclusivamente dal LA, limitandosi la AS, nelle ultime righe de ricorso, ad affermare genericamente la propria estraneità in quanto «mera proprietaria» del terreno. Il ricorso è pertanto totalmente generico e quindi inammissibile. 3. Il ricorso del LA è, del pari, inammissibile per genericità. Il Collegio premette che il ricorso costituisce la pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito. 2 Poiché la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, essa si deve realizzare attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono, innanzitutto e indefettibilmente, confrontarsi puntualmente (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). In caso contrario, i motivi si debbono considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Nel caso di specie, a fronte della analoga censura mossa con l'atto di impugnazione, la Corte territoriale precisa che nessuna ipotesi di bis in idem è invocabile, stanti le profonde differenze quanto alla «condotta», all'«evento» e al «nesso di causalità» tra i due procedimenti. Chiarisce la Corte messinese che: - nel primo processo era contestata la «raccolta» abusiva di rifiuti, nel secondo lo «smaltimento» abusivo e la realizzazione di una «discarica abusiva»; - nel primo procedimento si procedeva contro la ditta individuale del LA, nel secondo contro la ditta «San Fratello Costruzioni s.r.I.»; - si vedeva, in ogni caso, in ambito di reato «permanente», per cui anche una eventuale sentenza di prescrizione per fatti occorsi nel 2014 non avrebbe precluso una ulteriore contestazione relativa a periodi successivi (condotta caratterizzata da rimodellamento, con terrazzamento, del profilo della discarica - peraltro realizzata su terreno pubblico - e dall'abbancamento di ulteriori rifiuti). A fronte di tale motivazione il ricorso si pone in termini meramente contestativi e di rivalutazione fattuale (laddove, a pag. 4, censura che i luoghi oggetto dell'attività illecita contestata non abbiano subito alcun mutamento nel tempo intercorso tra il primo e il secondo accertamento, senza peraltro indicare elementi precisi da cui desumere tale dato), risultando di tal guisa inammissibile. Il Collegio aggiunge, quanto al reato di discarica abusiva, che esso ha pacificamente natura di «reato permanente», in quanto l'attività di «realizzazione» di una discarica permane sino a che prosegue l'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo (Sez. 3, n. 13456 del 30/11/2006, dep. 2007, Gritti, Rv. 236327 - 01), mentre la «gestione» della discarica comprende, oltre alla fase di «gestione operativa», anche la fase «post-operativa» trentennale, con la conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area; 3 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell'area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 9954 del 19/01/2021, Tozzi, Rv. 281587 - 03); 5) fino al completamento delle procedure di chiusura disciplinate dalla legge (Sez. 3, n. 54523 del 14/06/2016, Marinelli, Rv. 268582 - 01). Quanto al reato di gestione e smaltimento abusivi di rifiuti, questa Corte (Sez. 3, n. 50770 del 23/11/2023, Costruzioni Dondi spa;
Sez. 3, n. 16158 del 26/02/2019, Masoni, Rv. 275403 - 01) ritiene che il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.11gs. 152/2006 abbia, di regola, natura di reato istantaneo e solo «eventualmente abituale», in quanto si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente un'unica attività ad integrare la fattispecie incriminatrice, salvo il caso in cui, stante la ripetitività della medesima condotta, si configuri quale reato «eventualmente abituale» (Sez. 3, n. 13456 del 30/11/2006, dep. 02/04/2007, Gritti e altro, Rv. 236326; Sez.3, n 21655 del 13/04/2010, Rv 47605, conf., anche con riferimento alla disciplina emergenziale, Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631, non massimata sul punto;
nonché, in motivazione, Sez.3,, n.30134 del 05/04/2017,Rv.270255 e Sez.3, n.48318 del 11/10/2016, Rv.268566)». In tale ipotesi, che ricorre anche nel caso in esame, alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge e il decorso del termine prescrizionale partirà dal giorno di cessazione dell'abitualità (v. Sez. 3, 5742 del 20/10/2016, dep. 2017, Sassetti, Rv. 269758, in materia di delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen.). Questa Corte ha anche precisato (v. Sez. 5, Sentenza n. 9956 del 11/01/2018, Ballus, Rv. 272374 - 01) che, ai fini della prescrizione del reato abituale (nel caso di specie, il delitto di «stalking»), il momento della consumazione delittuosa cessa con la cessazione della condotta, per analogia con quanto avviene nei reati permanenti (Sez. 6, n. 39228 del 23/9/2011, S., Rv. 251050: ogni reato abituale è «reato di durata», che mutua la disciplina della prescrizione da quella prevista per i reati permanenti, sicché il decorso del termine di prescrizione avviene dal giorno dell'ultima condotta tenuta, che chiude il periodo consumativo iniziatosi con la condotta che, insieme alle precedenti, forma la serie minima di rlevanza;
conforme: Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019, Zoccoli, n.m.), condotta che, nel caso di specie si è pacificamente interrotta con il sequestro avvenuto nel novembre 2014, ossia molto tempo prima della contestazione dei (nuovi) fatti oggetto del presente procedimento, elemento cui consegue l'impossibilità della realizzazione di un bis in idem. Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile. 4. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la 4 parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/03/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
LL ap:OZ le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. Marco Dall'Olio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/06/2023, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Patti del 13/06/2022, rideterminava la pena inflitta a DE LA in mesi 10 di arresto ed euro 8.000 di ammenda per i reati di cui all'articolo 256 comma 1, lettera a), e comma 3, d. Igs. 152/2006 (Capo A), mentre confermava la pena inflitta 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 11600 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 06/03/2024 - in primo grado a ES AS ad anni 1 e mesi 2 di reclusione per i reati di cui all'articolo 44 "d.P.R. 380/2001 e 633 cod. pen. (Capi B e C), fatti tutti contestati come accertati in San Fratello il 19/10/2018. 2. Avverso la sentenza i due imputati propongono, tramite il loro comune difensore, ricorso congiunto per cassazione lamentando, con l'unico motivo, violazione di norma processuale prevista a pena di nullità e vizio di motivazione, in riferimento al rigetto della censura proposta in grado di appello in ordine alla ritenuta violazione dell'articolo 649 cod. proc. pen.. Sostengono i ricorrenti che il medesimo reato oggi contestato al LA è stato oggetto di sentenza di non doversi procedere per prescrizione pronunciata il 3 giugno 2020 dal Tribunale di Patti, e che nessun aumento di volumetria - come si era dedotto in appello con tanto di rilievi fotografici - si sarebbe verificato sul terreno oggetto dell'abbandono dei rifiuti, peraltro sotto sequestro dal 14 novembre 2014. Contestano, inoltre, l'asserita natura permanente dei reati in contestazione, asserita dalla Corte di appello. Per quanto concerne la AS, si evidenzia, da un lato, che i manufatti si trovano nello stesso stato in cui si trovavano al momento del primo accertamento e procedimento;
dall'altro, che essa è mera proprietaria degli stessi, in quanto tali beni sono nella totale disponibilità dell'azienda agricola del figlio, DE LA. CONSIDERATO IN DIRITIO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso presentato dalla AS è inammissibile. Il Collegio non può che convenire con i giudici di appello i quali, a pag. 4, evidenziano come sia assolutamente improponibile anche solo ventilare una questione cli bis in idem tra una contestazione di raccolta illecita di rifiuti, oggetto della sentenza di proscioglimento del 2020, e le condotte contestate alla ricorrente, concernenti violazioni urbanistiche e di invasione di terreno pubblico. Il ricorso, peraltro, se pure proposto da entrambi i ricorrenti, viene di fatto sviluppato esclusivamente dal LA, limitandosi la AS, nelle ultime righe de ricorso, ad affermare genericamente la propria estraneità in quanto «mera proprietaria» del terreno. Il ricorso è pertanto totalmente generico e quindi inammissibile. 3. Il ricorso del LA è, del pari, inammissibile per genericità. Il Collegio premette che il ricorso costituisce la pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito. 2 Poiché la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, essa si deve realizzare attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono, innanzitutto e indefettibilmente, confrontarsi puntualmente (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). In caso contrario, i motivi si debbono considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Nel caso di specie, a fronte della analoga censura mossa con l'atto di impugnazione, la Corte territoriale precisa che nessuna ipotesi di bis in idem è invocabile, stanti le profonde differenze quanto alla «condotta», all'«evento» e al «nesso di causalità» tra i due procedimenti. Chiarisce la Corte messinese che: - nel primo processo era contestata la «raccolta» abusiva di rifiuti, nel secondo lo «smaltimento» abusivo e la realizzazione di una «discarica abusiva»; - nel primo procedimento si procedeva contro la ditta individuale del LA, nel secondo contro la ditta «San Fratello Costruzioni s.r.I.»; - si vedeva, in ogni caso, in ambito di reato «permanente», per cui anche una eventuale sentenza di prescrizione per fatti occorsi nel 2014 non avrebbe precluso una ulteriore contestazione relativa a periodi successivi (condotta caratterizzata da rimodellamento, con terrazzamento, del profilo della discarica - peraltro realizzata su terreno pubblico - e dall'abbancamento di ulteriori rifiuti). A fronte di tale motivazione il ricorso si pone in termini meramente contestativi e di rivalutazione fattuale (laddove, a pag. 4, censura che i luoghi oggetto dell'attività illecita contestata non abbiano subito alcun mutamento nel tempo intercorso tra il primo e il secondo accertamento, senza peraltro indicare elementi precisi da cui desumere tale dato), risultando di tal guisa inammissibile. Il Collegio aggiunge, quanto al reato di discarica abusiva, che esso ha pacificamente natura di «reato permanente», in quanto l'attività di «realizzazione» di una discarica permane sino a che prosegue l'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo (Sez. 3, n. 13456 del 30/11/2006, dep. 2007, Gritti, Rv. 236327 - 01), mentre la «gestione» della discarica comprende, oltre alla fase di «gestione operativa», anche la fase «post-operativa» trentennale, con la conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area; 3 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell'area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 9954 del 19/01/2021, Tozzi, Rv. 281587 - 03); 5) fino al completamento delle procedure di chiusura disciplinate dalla legge (Sez. 3, n. 54523 del 14/06/2016, Marinelli, Rv. 268582 - 01). Quanto al reato di gestione e smaltimento abusivi di rifiuti, questa Corte (Sez. 3, n. 50770 del 23/11/2023, Costruzioni Dondi spa;
Sez. 3, n. 16158 del 26/02/2019, Masoni, Rv. 275403 - 01) ritiene che il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.11gs. 152/2006 abbia, di regola, natura di reato istantaneo e solo «eventualmente abituale», in quanto si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente un'unica attività ad integrare la fattispecie incriminatrice, salvo il caso in cui, stante la ripetitività della medesima condotta, si configuri quale reato «eventualmente abituale» (Sez. 3, n. 13456 del 30/11/2006, dep. 02/04/2007, Gritti e altro, Rv. 236326; Sez.3, n 21655 del 13/04/2010, Rv 47605, conf., anche con riferimento alla disciplina emergenziale, Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631, non massimata sul punto;
nonché, in motivazione, Sez.3,, n.30134 del 05/04/2017,Rv.270255 e Sez.3, n.48318 del 11/10/2016, Rv.268566)». In tale ipotesi, che ricorre anche nel caso in esame, alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge e il decorso del termine prescrizionale partirà dal giorno di cessazione dell'abitualità (v. Sez. 3, 5742 del 20/10/2016, dep. 2017, Sassetti, Rv. 269758, in materia di delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen.). Questa Corte ha anche precisato (v. Sez. 5, Sentenza n. 9956 del 11/01/2018, Ballus, Rv. 272374 - 01) che, ai fini della prescrizione del reato abituale (nel caso di specie, il delitto di «stalking»), il momento della consumazione delittuosa cessa con la cessazione della condotta, per analogia con quanto avviene nei reati permanenti (Sez. 6, n. 39228 del 23/9/2011, S., Rv. 251050: ogni reato abituale è «reato di durata», che mutua la disciplina della prescrizione da quella prevista per i reati permanenti, sicché il decorso del termine di prescrizione avviene dal giorno dell'ultima condotta tenuta, che chiude il periodo consumativo iniziatosi con la condotta che, insieme alle precedenti, forma la serie minima di rlevanza;
conforme: Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019, Zoccoli, n.m.), condotta che, nel caso di specie si è pacificamente interrotta con il sequestro avvenuto nel novembre 2014, ossia molto tempo prima della contestazione dei (nuovi) fatti oggetto del presente procedimento, elemento cui consegue l'impossibilità della realizzazione di un bis in idem. Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile. 4. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la 4 parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/03/2024.