Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/03/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Vincenzo Lo Feudo ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2593/2024 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Tiano Parte_1
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1 avv. Umberto Ferrato e Marcello Carnovale resistente Oggetto: prestazioni di invalidità civile FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dal Sig. , volto ad ottenere l'accertamento del Parte_1 requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, il ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale depositato nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza dei requisiti sanitari prescritti ai fini della prestazione assistenziale richiesta. Ha, quindi, concluso perché si accertasse la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'assegno mensile di assistenza, con condanna dell' alla CP_1 corresponsione dei ratei relativi alla prestazione. Si è costituito l' eccependo l'intempestività del ricorso, nel merito CP_1 deducendo l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione invocata. Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e disposta la rinnovazione della CTU, veniva fissata
1
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale. Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione
2 delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del 16.03.2023)
Ciò premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta infatti che, a seguito del decreto del giudice, emesso e comunicato in data 06.06.2024, di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni, la parte istante ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 12.06.2024, seguita dal ricorso depositato in data 03.07.2024.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Il CTU, dott. (nominato in sede di opposizione) con Persona_1 procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “cardiopatia ischemica: pregresso IMA NSTEMI da malattia coronarica trivasale trattata con interventi di rivascolarizzazione miocardica classe funzionale II-III NYHA;
dislipidemia; OSAS di grado severo in Ventiloterapia con C-PAP notturna;
obesità con complicanze artrosiche;
gonartrosi bilaterale;
coxartrosi bilaterale;
spondilosi diffusa con discopatie multiple e riduzione in ampiezza del canale vertebrale lombare;
sindrome depressiva endoreattiva”. Tali patologie, ha aggiunto il CTU, danno luogo, in applicazione della formula riduzionistica, ad una percentuale di invalidità del 76% dalla data della domanda amministrativa, decorrenza stabilita sulla base della documentazione sanitaria in atti e del principio medico –legale della seriazione fenomenica dell'evento morboso. Ha rilevato, altresì, che con decorrenza dal 21.10.2024 la percentuale di invalidità, in ragione degli aggravamenti verificatisi “medio tempore”, è pari all'85%. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, anche in ordine alla decorrenza della percentuale di invalidità del 76% dalla domanda amministrativa e dell'8% allo stato, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto. Quanto alle spese di lite, deve premettersi che, ai fini dell'individuazione
3 degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta;
letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale; per il giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal DM n. 147/2022). Ulteriormente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte
4 soccombente”, che al comma 2^ dispone: “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass. 23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass. 03/09/2003 n. 12840; Cass. n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà (così Cass. n. 28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà. Tanto premesso, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.932,00 (oltre spese generali, IVA e CPA come per legge) sono poste a carico dell' CP_1
Parimenti devono definitivamente porsi a carico dell' le spese di CTU, CP_1 come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che sussistono in capo al ricorrente i requisiti sanitari prescritti per l'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.932,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione. Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, nella misura CP_1 liquidata con separato decreto. Cosenza, 15.03.2025 IL GIUDICE
dott. Vincenzo Lo Feudo
5