Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2927 / 2019 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SERGIO PIZZUTO, giusta C.F._1
procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a [...] il [...]73, C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CARMELO PADALINO, C.F._2
giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 02/12/2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
1
per ivi sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Catania il 23/04/1995, trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Catania al n. 110, parte II, Serie A, anno 1995.
Dall'unione coniugale sono nate le figlie , il 21/06/1996 e il Per_1 Per_2
15/08/2001.
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal marito con sentenza del Tribunale di
Catania del 18/12/2015; essendo trascorso più di un anno dalla data del 16/10/2013, in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale e non essendovi stata alcuna riconciliazione, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla domanda Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 02/12/2024 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno dichiarato che le figlie maggiorenni hanno raggiunto l'indipendenza economica, con conseguente rinuncia ad ogni domanda relativa a provvedimenti accessori in favore della prole.
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il Tribunale decide di accogliere la domanda.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
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P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 2927/2019, disattesa ogni altra domanda, pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania il 23/04/1995 tra e Parte_1 [...]
, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Catania Controparte_1
al n. 110, parte II, Serie A, anno 1995.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 23.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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