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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1692/2024
TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 1692/2024 R.G.A.C. tra rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ortu;
Parte_1
- appellante - E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Manurritta;
Controparte_1
- appellata -
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Paola Figus. - appellato - CP_2
Oggi 11 dicembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 1692/2024 R.G. E' presente per l'appellante l'avv. Francesco Ortu. Per l'appellata Controparte_1
è presente l'avv. Maria Paola Figus in sostituzione dell'avv. Giorgio
[...]
Manurritta. Per l'appellato presente l'avv. Maria Paola Figus. CP_2
Si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. Tutti i difensori precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa e chiedono che venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1692/2024 R.G.A.C. TRA (c.f.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Francesco Ortu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla via Alghero, n. 54;
-appellante- E (c.f. ), rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_1
e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Giorgio Manurritta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla via Alghero, n. 45; -appellata-
NONCHÉ CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in CP_2 CodiceFiscale_2 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Maria Paola Figus ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Iglesias, alla via Isonzo, n. 34. -appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1274/2023 del giudice di pace di Cagliari.
Conclusioni delle parti: Per l'appellante (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello): “Riformare la sentenza pronunciata n. 1274/2023 pronunciata dal giudice di pace di Cagliari il 14.11.2023 e per l'effetto: rigettare la domanda dell'attrice e quella di manleva proposta dal convenuto e assolvere dalle avverse pretese;
Parte_1 condannare la signora e il convenuto alla Controparte_1 CP_3 restituzione in favore di degli importi loro corrisposti in Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del
Pagina 2 di 9 pagamento fino a quella della loro effettiva restituzione;
con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.” Per l'appellata (conclusioni rassegnate nella Controparte_1 comparsa di costituzione in appello): “Rigettare l'appello proposto dalla
[...]
e per l'effetto confermare la sentenza n. 1274/2023 pronunciata dal Giudice Parte_1 di Pace di Cagliari il 14/11/2023, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Per l'appellato (conclusioni rassegnate nella comparsa di CP_2 costituzione in appello): “Rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
e per l'effetto confermare la sentenza n 1274/23 emessa dal Giudice di Pace di
[...]
il 14/11/2023; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Causa decisa all'udienza dell'11 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1274/ di pace di Cagliari ha accolto la domanda avanzata da Controparte_1 nei confronti della compagnia assicuratrice e di per ottenere il CP_2 risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla propria autovettura a seguito del sinistro verificatosi in data 4/6/2019, verso le ore 6:15, allorquando, mentre si trovava a percorrere la S.S. 126 in Controparte_4 direzione Gonnesa-Cortoghiana, a bordo della Fiat Punto Evo, tg. EB492XL, di proprietà della giunto in prossimità della rotonda, veniva costretto CP_1 ad eseguire una di emergenza a causa della fuoriuscita, da una stradella laterale, del veicolo Fiat BL, tg. DA472SZ, di proprietà e condotto da che si immetteva sulla S.S. 126 senza concedere la dovuta CP_2 precedenza, provocando il successivo sbandamento e capovolgimento a bordo strada del mezzo attoreo. Ha riferito l'attrice che, dopo i primi soccorsi prestati dal sig. , Persona_1 le parti sottoscrivevano il modulo di denuncia di sinistro nel quale il conducente del veicolo Fiat BL, si assumeva l'esclusiva CP_2 responsabilità della causazione dell ché l'attrice avanzava richiesta di risarcimento danni per € 6.001,30, di cui € 5.300,00 corrispondenti al valore commerciale del veicolo, € 500,00 per il fermo tecnico del mezzo ed
€ 201,30 per le spese di soccorso stradale. Nel giudizio davanti al giudice di pace si costituiva in giudizio
[...] per chiedere il rigetto della domanda, contestando Parte_1
l'effettivo verificarsi del sinistro, la cui descrizione appariva in contrasto tra quanto riscontrato dai tecnici fiduciari della compagnia nella propria relazione
Pagina 3 di 9 e quanto riportato nel modulo C.A.I., nel quale, invece, la dinamica dell'incidente veniva rappresentata con un primo urto tra i due veicoli e conseguente ribaltamento della Fiat Punto Evo fino alla sua caduta in una scarpata. La compagnia assicuratrice sosteneva, pure, che nell'atto di citazione, l'attrice non aveva fatto alcun cenno ad uno scontro tra i veicoli ma, esclusivamente, ad una turbativa posta in essere dal veicolo Fiat BL che si immetteva nella rotatoria senza dare la precedenza dovuta. Si opponeva, altresì, alla posta risarcitoria di € 201,30, trattandosi di una spesa sopportata dal conducente e non dall'attrice e, in generale, all'entità e al fondamento CP_4 dei titoli di danno dalla stessa reclamati. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda e, in subordine, per il riconoscimento del concorso di colpa del nella causazione dell'incidente, per non aver mantenuto la velocità CP_4 prescritta. Alla prima udienza, il giudice di pace, rilevata la mancata costituzione del convenuto e la mancata prova dell'avviso di ricevimento della CP_2 notifica della citazione, rinviava la causa all'udienza del 21/10/2021, onerando l'attrice di provvedere alla rinnovazione della citazione ovvero alla produzione dell'avviso di ricevimento. All'udienza del 21/10/2021, si costituiva in giudizio che CP_2 confermava la dinamica descritta in citazione. Istruita la causa attraverso le produzioni documentali e l'escussione dei testi, all'udienza del 14/9/2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione. Con la sentenza n. 1274/2023 del 14/11/2023, il giudice di pace dichiarava responsabile del sinistro e, per l'effetto, lo condannava CP_2 unitamente e in solido a al pagamento, in favore Parte_1 dell'attrice, della comple a titolo di risarcimento danni ed alla rifusione delle spese di lite, ulteriormente condannando la compagnia assicuratrice a manlevare il convenuto da quanto tenuto a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento e di spese di lite. Nell'appello proposto ha chiesto l'integrale Parte_1 riforma della sentenza impugnata, deducendo l'erronea valutazione delle prove ed una illogica ricostruzione del fatto da parte del giudice di prime cure. In particolare, l'appellante ha evidenziato una serie di elementi che il giudice di pace non avrebbe tenuto in considerazione e che ha esposto nei seguenti motivi di gravame: 1) l'inattendibilità del teste , escusso Persona_1 all'udienza del 13/2/2023 che, da un lato, ha collocato l'orario di accadimento del sinistro alle ore 16:15 e non alle ore 6:15 per come indicato in citazione e Contr nel modulo C.A.I. e, dall'altro, ha affermato che il i era immesso sulla S.S. 126 con una manovra in direzione contraria a quella indicata in citazione;
2) la mancata indicazione del nominativo del teste nel modulo C.A.I. e la Per_1 circostanza che l'attrice aveva disatteso le varie richieste della compagnia di
Pagina 4 di 9 indicazione dei nominativi di eventuali testi presenti;
3) le versioni differenti circa la dinamica del sinistro tra quanto descritto in citazione e quanto riportato dal convenuto nella propria memoria costitutiva;
4) l'errata attribuzione di piena prova al modulo C.A.I.; 5) la mancata idonea valutazione degli accertamenti tecnici e della documentazione fotografica allegata dalla compagnia assicurativa, da cui emerge l'assenza di danni da collisione tra i due veicoli;
6) l'infondatezza della domanda di manleva. Ha concluso, dunque, nel chiedere, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda attrice e quella di manleva proposta dal convenuto e la condanna di Controparte_1
e di alla restituzione, in suo favore, degli importi a
[...] CP_2 rispo e della sentenza impugnata, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento fino a quella della loro effettiva restituzione. Si è costituita in giudizio per opporsi al gravame, Controparte_1 sostenendo la correttezza della sentenza impugnata in quanto immune da vizi di motivazione ed evidenziando come, di fatto, la compagnia assicuratrice, in primo grado, non aveva fornito alcuna prova a sostegno delle proprie tesi, limitandosi ad asserire che il sinistro non si fosse verificato, al solo scopo di sottrarsi ai propri obblighi risarcitori anche in considerazione del fatto che essa risultava obbligata per la responsabilità civile dei due veicoli coinvolti nel sinistro. Si è costituito, altresì, per resistere al gravame, chiedendo la CP_2 conferma integrale della sentenza di primo grado, evidenziando come il percorso logico-motivazione del giudice di pace era da ritenersi assolutamente corretto, così come altrettanto corretta era da ritenersi la valutazione delle prove emerse all'esito dell'istruttoria, osservando al riguardo che il teste veniva indicato sia dall'attrice che dal convenuto, ma il giudice Persona_1 di primo grado, con l'ordinanza del 26/9/2022, lo ammetteva esclusivamente quale teste indicato dal convenuto, associandosi, nei motivi di opposizione, alle ulteriori osservazioni svolte dall'appellata nel proprio scritto difensivo. Alla prima udienza del 27/6/2024, il precedente magistrato titolare del ruolo, nel ritenere la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 4/3/2026 per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di termine per il deposito di scritti conclusivi nel termine di 30 giorni prima. Con decreto del 30/10/2025, lo scrivente magistrato, applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, ha onerato la parte più diligente al caricamento degli atti e verbali di causa del giudizio di primo grado entro il 13/11/2025, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'11/12/2025, da tenersi in collegamento
Pagina 5 di 9 audiovisivo mediante piattaforma Teams, assegnando alle parti termine sino al 4/12/2025 per il deposito di scritti conclusivi. All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., le parti si sono riportate alle proprie richieste, insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. L'appello è fondato e in quanto tale deve essere accolto. Al riguardo occorre evidenziare che la prova del sinistro è stata affidata dall'attrice in primo grado alle dichiarazioni del teste , oltre che Persona_1 al modello C.A.I. sottoscritto dal conducente dell'autovettura di proprietà della e da CP_1 Persona_2 CP_2 mpa , induce ragionevoli perplessità il fatto che la presenza del teste non sia stata indicata nel modello C.A.I., pur essendo prevista tale possibilità e ben conoscendo le parti il testimone il quale, escusso dal giudice di pace, ha dichiarato di aver lasciato il proprio nominativo alle parti dopo il verificarsi del sinistro. Ulteriori perplessità ingenera il fatto che nella richiesta di risarcimento del danno non sia stata evidenziata la presenza di un testimone, circostanza sicuramente utile per una sollecita definizione della pratica risarcitoria, in assenza di altre contestazioni. Così come non può trascurarsi di evidenziare che la presenza di una rotatoria nei pressi della quale il sinistro sarebbe avvenuto non risulta nemmeno riportata nel modello C.A.I. Le perplessità che riguardano il teste si estendono anche al contenuto della sua dichiarazione visto che il ha confermato per intero il capitolo formulato Per_1 Contr dal convenuto contenente, però, l'indicazione di un orario di accadimento del sinistro (ore 16:15) del tutto incompatibile con quello indicato in citazione (ore 6:15) e nel modello C.A.I. (ore 6:30), oltre alla descrizione della direzione di marcia percorsa dal Fiat BL (verso completamente opposta a Per_3 quella indicata in citazione (verso . Persona_4
Il teste ha ulteriormente riferito di avere assistito all'urto tra i veicoli, specificando che “La macchina del veniva colpita nella parte destra anteriore e la CP_4 Cont macchina del ella parte anteriore sinistra” e che “le parti si urtavano all'altezza delle ruote”. E però, dalle fotografie dei veicoli coinvolti allegate al fascicolo della compagnia assicuratrice non risultano i segni dell'urto fra i veicoli. D'altra parte, pur volendo ritenere che il veicolo condotto dal cadendo in una CP_4 scarpata successivamente all'urto iniziale, per come o nel modello C.A.I., abbia riportato danni più gravi e tali da rendere difficile l'individuazione dell'urto iniziale, non si spiega come mai nessun danno, nemmeno a livello di mera scalfitura, risulta registrato nella parte anteriore sinistra del veicolo Fiat Contr BL del Ma ciò che più conta evidenziare è che il teste nulla ha riferito in ordine alla caduta del veicolo condotto dal in una scarpata posta sulla sinistra CP_4
Pagina 6 di 9 della strada che stava percorrendo. La circostanza, sicuramente rilevante nella sua drammaticità e riportata nel modello C.A.I., non avrebbe mai potuto sfuggire ad un testimone oculare, che però non l'ha riferita, limitandosi ad affermare “vedevo il uscire dalla macchina che stava bene e me ne andavo dopo CP_4 essere sceso dalla macchina non vedevo le parti compilare il C.A.I., lasciavo il mio nominativo ai due conducenti”. È del tutto inverosimile ritenere che, dopo la caduta in una scarpata, il conducente sia rimasto illeso, nessuno abbia allertato i soccorsi e le forze dell'ordine e il teste eventualmente presente abbia potuto sottacere una circostanza di portata talmente rilevante. L'unico elemento che residua è perciò costituito dal modello C.A.I. redatto dai proprietari dei due veicoli. Tuttavia, per costante insegnamento della corte di cassazione, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 144 del codice delle assicurazioni oppure dell'art. 149 del medesimo codice (cfr. cass. n. 4994/2023 che ha ritenuto sussistente il litisconsorzio necessario rispetto al responsabile civile anche nella procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del codice delle assicurazioni), sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, terzo comma, c.c. (cfr. cass. n. 25770/2019). Per tali ragioni, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 la sentenza impugnata va riformata e la domanda proposta da
[...] [...] rigettata. Controparte_1
Le somme corrisposte da a Parte_1 Controparte_1
e ad in base alla sentenza riformata vanno
[...] CP_2
Pagina 7 di 9 automaticamente restituite alla compagnia assicuratrice appellante, maggiorate degli interessi al tasso legale dalla data dell'effettivo pagamento al soddisfo.
3. Nei rapporti fra e le Parte_1 Controparte_1 spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei termini che seguono. Quelle relative al giudizio di primo grado sono liquidate sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 1 allegata al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della domanda (da determinarsi sulla base della somma effettivamente attribuita), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale. Le spese relative al presente giudizio d'appello sono, invece, liquidate sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda (da determinarsi sulla base dell'oggetto dell'impugnazione per come stabilito anche di recente dalla corte di cassazione nella decisione n. 13145/2025), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale. Nei rapporti fra e il convenuto le Controparte_1 CP_2 spese del doppio , invece, intera e, Contr stante la condotta del convenuto he non ha contestato il verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte dalla in citazione e in appello ha CP_1 insistito per la conferma dell'impugnata sentenza.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
- accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da disponendo la Controparte_1 restituzione a delle somme corrisposte a Parte_1
e ad in esecuzione della Controparte_1 CP_2 sentenza riformata;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...] delle spese relative al primo grado di giudizio che Parte_1 liquida nella somma di € 1.265,00 per compensi professionali, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...] delle spese relative al presente grado di giudizio che Parte_1 liquida nella somma di € 2.934,50 (di cui € 355,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria ed € 2.552,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Pagina 8 di 9 - compensa le spese del doppio grado di giudizio fra Controparte_1
e
[...] CP_2
Cagliari, 11 dicembre 2025 Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 1692/2024 R.G.A.C. tra rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ortu;
Parte_1
- appellante - E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Manurritta;
Controparte_1
- appellata -
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Paola Figus. - appellato - CP_2
Oggi 11 dicembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 1692/2024 R.G. E' presente per l'appellante l'avv. Francesco Ortu. Per l'appellata Controparte_1
è presente l'avv. Maria Paola Figus in sostituzione dell'avv. Giorgio
[...]
Manurritta. Per l'appellato presente l'avv. Maria Paola Figus. CP_2
Si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. Tutti i difensori precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa e chiedono che venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1692/2024 R.G.A.C. TRA (c.f.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Francesco Ortu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla via Alghero, n. 54;
-appellante- E (c.f. ), rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_1
e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Giorgio Manurritta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla via Alghero, n. 45; -appellata-
NONCHÉ CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in CP_2 CodiceFiscale_2 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Maria Paola Figus ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Iglesias, alla via Isonzo, n. 34. -appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1274/2023 del giudice di pace di Cagliari.
Conclusioni delle parti: Per l'appellante (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello): “Riformare la sentenza pronunciata n. 1274/2023 pronunciata dal giudice di pace di Cagliari il 14.11.2023 e per l'effetto: rigettare la domanda dell'attrice e quella di manleva proposta dal convenuto e assolvere dalle avverse pretese;
Parte_1 condannare la signora e il convenuto alla Controparte_1 CP_3 restituzione in favore di degli importi loro corrisposti in Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del
Pagina 2 di 9 pagamento fino a quella della loro effettiva restituzione;
con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.” Per l'appellata (conclusioni rassegnate nella Controparte_1 comparsa di costituzione in appello): “Rigettare l'appello proposto dalla
[...]
e per l'effetto confermare la sentenza n. 1274/2023 pronunciata dal Giudice Parte_1 di Pace di Cagliari il 14/11/2023, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Per l'appellato (conclusioni rassegnate nella comparsa di CP_2 costituzione in appello): “Rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
e per l'effetto confermare la sentenza n 1274/23 emessa dal Giudice di Pace di
[...]
il 14/11/2023; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Causa decisa all'udienza dell'11 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1274/ di pace di Cagliari ha accolto la domanda avanzata da Controparte_1 nei confronti della compagnia assicuratrice e di per ottenere il CP_2 risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla propria autovettura a seguito del sinistro verificatosi in data 4/6/2019, verso le ore 6:15, allorquando, mentre si trovava a percorrere la S.S. 126 in Controparte_4 direzione Gonnesa-Cortoghiana, a bordo della Fiat Punto Evo, tg. EB492XL, di proprietà della giunto in prossimità della rotonda, veniva costretto CP_1 ad eseguire una di emergenza a causa della fuoriuscita, da una stradella laterale, del veicolo Fiat BL, tg. DA472SZ, di proprietà e condotto da che si immetteva sulla S.S. 126 senza concedere la dovuta CP_2 precedenza, provocando il successivo sbandamento e capovolgimento a bordo strada del mezzo attoreo. Ha riferito l'attrice che, dopo i primi soccorsi prestati dal sig. , Persona_1 le parti sottoscrivevano il modulo di denuncia di sinistro nel quale il conducente del veicolo Fiat BL, si assumeva l'esclusiva CP_2 responsabilità della causazione dell ché l'attrice avanzava richiesta di risarcimento danni per € 6.001,30, di cui € 5.300,00 corrispondenti al valore commerciale del veicolo, € 500,00 per il fermo tecnico del mezzo ed
€ 201,30 per le spese di soccorso stradale. Nel giudizio davanti al giudice di pace si costituiva in giudizio
[...] per chiedere il rigetto della domanda, contestando Parte_1
l'effettivo verificarsi del sinistro, la cui descrizione appariva in contrasto tra quanto riscontrato dai tecnici fiduciari della compagnia nella propria relazione
Pagina 3 di 9 e quanto riportato nel modulo C.A.I., nel quale, invece, la dinamica dell'incidente veniva rappresentata con un primo urto tra i due veicoli e conseguente ribaltamento della Fiat Punto Evo fino alla sua caduta in una scarpata. La compagnia assicuratrice sosteneva, pure, che nell'atto di citazione, l'attrice non aveva fatto alcun cenno ad uno scontro tra i veicoli ma, esclusivamente, ad una turbativa posta in essere dal veicolo Fiat BL che si immetteva nella rotatoria senza dare la precedenza dovuta. Si opponeva, altresì, alla posta risarcitoria di € 201,30, trattandosi di una spesa sopportata dal conducente e non dall'attrice e, in generale, all'entità e al fondamento CP_4 dei titoli di danno dalla stessa reclamati. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda e, in subordine, per il riconoscimento del concorso di colpa del nella causazione dell'incidente, per non aver mantenuto la velocità CP_4 prescritta. Alla prima udienza, il giudice di pace, rilevata la mancata costituzione del convenuto e la mancata prova dell'avviso di ricevimento della CP_2 notifica della citazione, rinviava la causa all'udienza del 21/10/2021, onerando l'attrice di provvedere alla rinnovazione della citazione ovvero alla produzione dell'avviso di ricevimento. All'udienza del 21/10/2021, si costituiva in giudizio che CP_2 confermava la dinamica descritta in citazione. Istruita la causa attraverso le produzioni documentali e l'escussione dei testi, all'udienza del 14/9/2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione. Con la sentenza n. 1274/2023 del 14/11/2023, il giudice di pace dichiarava responsabile del sinistro e, per l'effetto, lo condannava CP_2 unitamente e in solido a al pagamento, in favore Parte_1 dell'attrice, della comple a titolo di risarcimento danni ed alla rifusione delle spese di lite, ulteriormente condannando la compagnia assicuratrice a manlevare il convenuto da quanto tenuto a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento e di spese di lite. Nell'appello proposto ha chiesto l'integrale Parte_1 riforma della sentenza impugnata, deducendo l'erronea valutazione delle prove ed una illogica ricostruzione del fatto da parte del giudice di prime cure. In particolare, l'appellante ha evidenziato una serie di elementi che il giudice di pace non avrebbe tenuto in considerazione e che ha esposto nei seguenti motivi di gravame: 1) l'inattendibilità del teste , escusso Persona_1 all'udienza del 13/2/2023 che, da un lato, ha collocato l'orario di accadimento del sinistro alle ore 16:15 e non alle ore 6:15 per come indicato in citazione e Contr nel modulo C.A.I. e, dall'altro, ha affermato che il i era immesso sulla S.S. 126 con una manovra in direzione contraria a quella indicata in citazione;
2) la mancata indicazione del nominativo del teste nel modulo C.A.I. e la Per_1 circostanza che l'attrice aveva disatteso le varie richieste della compagnia di
Pagina 4 di 9 indicazione dei nominativi di eventuali testi presenti;
3) le versioni differenti circa la dinamica del sinistro tra quanto descritto in citazione e quanto riportato dal convenuto nella propria memoria costitutiva;
4) l'errata attribuzione di piena prova al modulo C.A.I.; 5) la mancata idonea valutazione degli accertamenti tecnici e della documentazione fotografica allegata dalla compagnia assicurativa, da cui emerge l'assenza di danni da collisione tra i due veicoli;
6) l'infondatezza della domanda di manleva. Ha concluso, dunque, nel chiedere, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda attrice e quella di manleva proposta dal convenuto e la condanna di Controparte_1
e di alla restituzione, in suo favore, degli importi a
[...] CP_2 rispo e della sentenza impugnata, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento fino a quella della loro effettiva restituzione. Si è costituita in giudizio per opporsi al gravame, Controparte_1 sostenendo la correttezza della sentenza impugnata in quanto immune da vizi di motivazione ed evidenziando come, di fatto, la compagnia assicuratrice, in primo grado, non aveva fornito alcuna prova a sostegno delle proprie tesi, limitandosi ad asserire che il sinistro non si fosse verificato, al solo scopo di sottrarsi ai propri obblighi risarcitori anche in considerazione del fatto che essa risultava obbligata per la responsabilità civile dei due veicoli coinvolti nel sinistro. Si è costituito, altresì, per resistere al gravame, chiedendo la CP_2 conferma integrale della sentenza di primo grado, evidenziando come il percorso logico-motivazione del giudice di pace era da ritenersi assolutamente corretto, così come altrettanto corretta era da ritenersi la valutazione delle prove emerse all'esito dell'istruttoria, osservando al riguardo che il teste veniva indicato sia dall'attrice che dal convenuto, ma il giudice Persona_1 di primo grado, con l'ordinanza del 26/9/2022, lo ammetteva esclusivamente quale teste indicato dal convenuto, associandosi, nei motivi di opposizione, alle ulteriori osservazioni svolte dall'appellata nel proprio scritto difensivo. Alla prima udienza del 27/6/2024, il precedente magistrato titolare del ruolo, nel ritenere la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 4/3/2026 per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di termine per il deposito di scritti conclusivi nel termine di 30 giorni prima. Con decreto del 30/10/2025, lo scrivente magistrato, applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, ha onerato la parte più diligente al caricamento degli atti e verbali di causa del giudizio di primo grado entro il 13/11/2025, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'11/12/2025, da tenersi in collegamento
Pagina 5 di 9 audiovisivo mediante piattaforma Teams, assegnando alle parti termine sino al 4/12/2025 per il deposito di scritti conclusivi. All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., le parti si sono riportate alle proprie richieste, insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. L'appello è fondato e in quanto tale deve essere accolto. Al riguardo occorre evidenziare che la prova del sinistro è stata affidata dall'attrice in primo grado alle dichiarazioni del teste , oltre che Persona_1 al modello C.A.I. sottoscritto dal conducente dell'autovettura di proprietà della e da CP_1 Persona_2 CP_2 mpa , induce ragionevoli perplessità il fatto che la presenza del teste non sia stata indicata nel modello C.A.I., pur essendo prevista tale possibilità e ben conoscendo le parti il testimone il quale, escusso dal giudice di pace, ha dichiarato di aver lasciato il proprio nominativo alle parti dopo il verificarsi del sinistro. Ulteriori perplessità ingenera il fatto che nella richiesta di risarcimento del danno non sia stata evidenziata la presenza di un testimone, circostanza sicuramente utile per una sollecita definizione della pratica risarcitoria, in assenza di altre contestazioni. Così come non può trascurarsi di evidenziare che la presenza di una rotatoria nei pressi della quale il sinistro sarebbe avvenuto non risulta nemmeno riportata nel modello C.A.I. Le perplessità che riguardano il teste si estendono anche al contenuto della sua dichiarazione visto che il ha confermato per intero il capitolo formulato Per_1 Contr dal convenuto contenente, però, l'indicazione di un orario di accadimento del sinistro (ore 16:15) del tutto incompatibile con quello indicato in citazione (ore 6:15) e nel modello C.A.I. (ore 6:30), oltre alla descrizione della direzione di marcia percorsa dal Fiat BL (verso completamente opposta a Per_3 quella indicata in citazione (verso . Persona_4
Il teste ha ulteriormente riferito di avere assistito all'urto tra i veicoli, specificando che “La macchina del veniva colpita nella parte destra anteriore e la CP_4 Cont macchina del ella parte anteriore sinistra” e che “le parti si urtavano all'altezza delle ruote”. E però, dalle fotografie dei veicoli coinvolti allegate al fascicolo della compagnia assicuratrice non risultano i segni dell'urto fra i veicoli. D'altra parte, pur volendo ritenere che il veicolo condotto dal cadendo in una CP_4 scarpata successivamente all'urto iniziale, per come o nel modello C.A.I., abbia riportato danni più gravi e tali da rendere difficile l'individuazione dell'urto iniziale, non si spiega come mai nessun danno, nemmeno a livello di mera scalfitura, risulta registrato nella parte anteriore sinistra del veicolo Fiat Contr BL del Ma ciò che più conta evidenziare è che il teste nulla ha riferito in ordine alla caduta del veicolo condotto dal in una scarpata posta sulla sinistra CP_4
Pagina 6 di 9 della strada che stava percorrendo. La circostanza, sicuramente rilevante nella sua drammaticità e riportata nel modello C.A.I., non avrebbe mai potuto sfuggire ad un testimone oculare, che però non l'ha riferita, limitandosi ad affermare “vedevo il uscire dalla macchina che stava bene e me ne andavo dopo CP_4 essere sceso dalla macchina non vedevo le parti compilare il C.A.I., lasciavo il mio nominativo ai due conducenti”. È del tutto inverosimile ritenere che, dopo la caduta in una scarpata, il conducente sia rimasto illeso, nessuno abbia allertato i soccorsi e le forze dell'ordine e il teste eventualmente presente abbia potuto sottacere una circostanza di portata talmente rilevante. L'unico elemento che residua è perciò costituito dal modello C.A.I. redatto dai proprietari dei due veicoli. Tuttavia, per costante insegnamento della corte di cassazione, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 144 del codice delle assicurazioni oppure dell'art. 149 del medesimo codice (cfr. cass. n. 4994/2023 che ha ritenuto sussistente il litisconsorzio necessario rispetto al responsabile civile anche nella procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del codice delle assicurazioni), sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, terzo comma, c.c. (cfr. cass. n. 25770/2019). Per tali ragioni, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 la sentenza impugnata va riformata e la domanda proposta da
[...] [...] rigettata. Controparte_1
Le somme corrisposte da a Parte_1 Controparte_1
e ad in base alla sentenza riformata vanno
[...] CP_2
Pagina 7 di 9 automaticamente restituite alla compagnia assicuratrice appellante, maggiorate degli interessi al tasso legale dalla data dell'effettivo pagamento al soddisfo.
3. Nei rapporti fra e le Parte_1 Controparte_1 spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei termini che seguono. Quelle relative al giudizio di primo grado sono liquidate sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 1 allegata al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della domanda (da determinarsi sulla base della somma effettivamente attribuita), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale. Le spese relative al presente giudizio d'appello sono, invece, liquidate sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda (da determinarsi sulla base dell'oggetto dell'impugnazione per come stabilito anche di recente dalla corte di cassazione nella decisione n. 13145/2025), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale. Nei rapporti fra e il convenuto le Controparte_1 CP_2 spese del doppio , invece, intera e, Contr stante la condotta del convenuto he non ha contestato il verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte dalla in citazione e in appello ha CP_1 insistito per la conferma dell'impugnata sentenza.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
- accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da disponendo la Controparte_1 restituzione a delle somme corrisposte a Parte_1
e ad in esecuzione della Controparte_1 CP_2 sentenza riformata;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...] delle spese relative al primo grado di giudizio che Parte_1 liquida nella somma di € 1.265,00 per compensi professionali, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...] delle spese relative al presente grado di giudizio che Parte_1 liquida nella somma di € 2.934,50 (di cui € 355,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria ed € 2.552,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Pagina 8 di 9 - compensa le spese del doppio grado di giudizio fra Controparte_1
e
[...] CP_2
Cagliari, 11 dicembre 2025 Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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