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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 144/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 144/2019 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), sia in proprio che nella qualità di ex titolare dell'omonima ditta C.F._1 agriturismo Sicilia 1 di Milazzo Francesca, P. Iva , rappresentata e difesa, per P.IVA_1 mandato in atti, dall'avv. Eligio Scaglione (PEC:
; Email_1 appellante contro
“ P.Iva in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Claudia Marta Muscarella (PEC: ; Email_2 appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1154/2018 pronunciata dal Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, in data 5.12.2018;
pagina 1 di 7 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante:
“L'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata:
In accoglimento dei motivi di appello riformare la sentenza impugnata anche con diversa, motivazione conseguentemente condannare la al pagamento degli interessi, e spese legali come in Parte_2 premessa;
con vittoria di spese del procedimento di entrambi i gradi di giudizio oltre iva, cpa e rimborso forfettario per legge”; per l'appellata:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla SI.ra nella spiegata qualità avverso la sentenza n. 1154/2018 Parte_1 pronunciata nel proc. 3177/2016 dal Tribunale di Trapani, in composizione monocratica ex art 281 sexies, in data 5.12.2018.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_3
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 858/2016, emesso dal
[...]
Tribunale di Trapani il 14-16 novembre 2016 e notificatole in data 19.11.2016, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , della complessiva somma di euro Parte_1
35.000,00 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio), dovuta in forza di transazione sottoscritta il 22.8.2016 per crediti derivanti da pregresso rapporto di fornitura.
1.1. A fondamento dell'opposizione, in particolare, la Cooperativa deduceva di aver corrisposto la somma dovuta (euro 35.000,00), in ottemperanza all'atto transattivo del
22.8.2016, con bonifico bancario del 9.11.2016 (in data antecedente, quindi, alla emissione ed alla notifica del decreto ingiuntivo).
1.2. La società chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo n. 858/2016.
2. Con comparsa depositata il 20.6.2017 si costituiva in giudizio Parte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo e la pagina 2 di 7 condanna dell'opponente al pagamento delle spese del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione.
2.1. L'opposta precisava: a) di aver stipulato, in data 22.08.2016, atto transattivo con la per il pagamento di arretrati, pari a € 109.681,80, da Parte_3 corrispondere, quanto a € 39.681,80, immediatamente, mediante assegno;
quanto alla restante parte, mediante due successive rate da € 35.000,00 ciascuna, con scadenza rispettivamente in data 22.09.2016 e 22.10.2016; b) che, stante il mancato pagamento della prima rata (con scadenza 22.9.2016), il 26.9.2016 aveva diffidato la Società Cooperativa al pagamento di quanto dovuto e, successivamente, aveva depositato, in data 18/10/2016, un primo ricorso per decreto ingiuntivo, emesso in data 6.11.2016; c) che, non avendo ricevuto neanche il pagamento della successiva rata (con scadenza 22.10.2016), aveva depositato nuovo ricorso per decreto ingiuntivo, in data 28.10.2016; d) di aver comunicato al legale della
[...]
, in data 7.11.2016, il deposito delle richieste di ingiunzione di Parte_3 pagamento;
e) che in data 10.11.2016 era pervenuto il pagamento della somma corrispondente alla somma capitale, priva di interessi e spese legali, che era stata accettata solo a titolo di acconto della maggior somma dovuta;
f) che in data 16.11.2016 il Tribunale di Trapani aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 858/2016 (relativo alla scadenza del 22.10.2016), che essa aveva notificato in data 19.11.2016 alla “solo per le spese legali la cui Parte_3 sig.ra era stata costretta a sopportare per l'inadempimento della ”. Pt_1 Controparte_1
3. Con sentenza n. 1154/2018, depositata in data 5.12.2018 e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Trapani, definendo il giudizio, accoglieva l'opposizione proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. Parte_3
858/2016, dichiarando cessata la materia del contendere;
il Tribunale, inoltre, condannava al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 per spese vive ed € Parte_1
450,00 per compensi di procuratore, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
4. Con l'atto introduttivo del presente giudizio , in proprio e nella qualità di Parte_1
“ex titolare dell'omonima ditta agriturismo Sicilia 1 di Milazzo Francesca”, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1154/2018.
4.1. Con il primo dei due motivi di gravame l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha considerato non dovute le spese processuali del decreto ingiuntivo e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali.
pagina 3 di 7 A fondamento del motivo di appello, in particolare, ha dedotto che il Parte_1 pagamento, da parte del debitore, dopo il deposito del ricorso e prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, non può, sic et simpliciter, liberare il debitore stesso dal pagamento degli interessi e delle altre spese che il creditore è stato costretto ad anticipare per il recupero delle somme, tenuto anche conto che, ai sensi dell'art. 1194 c.c., “il debitore non può imputare il pagamento alla somma capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore”, e stante la decorrenza degli interessi prevista dagli art 4 e 5 del d. lgs. n. 231/2002 e dall'art
1224 c.c.
4.2. Con il secondo motivo l'appellante si duole della mancata applicazione del principio della “soccombenza virtuale”, che avrebbe dovuto indurre il Giudice di primo grado a condannare il debitore al pagamento delle spese processuali.
5. In data 28.5.2019 si è costituita la , chiedendo Parte_3 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, di cui ha rilevato la correttezza, posto che essa, in data 9.11.2016, a mezzo bonifico bancario, ha corrisposto quanto dovuto a in forza dell'accordo transattivo del 22.08.2016, specificando che la Parte_1 notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data 19.11.2016, ben oltre dieci giorni dopo il pagamento.
6. Disposta la sostituzione dell'udienza del giorno 15.1.2025 con il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la sola parte appellata ha depositato le note autorizzate, precisando le conclusioni e chiedendo che la causa venisse posta in decisione;
con successiva ordinanza del 16.1.2025 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
7. Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento degli interessi legali sulla sorte capitale, spiegata dall'appellante.
Ed invero, anche a voler ritenere la domanda implicitamente spiegata, in primo grado, nella richiesta di “esecutività” del decreto ingiuntivo opposto, formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.5.2019, la stessa deve intendersi rinunciata all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 5.12.2018, laddove l'odierna appellante ha precisato le conclusioni insistendo esclusivamente nella richiesta di condanna della controparte al pagamento delle spese legali (cfr. verbale di udienza:
“L'avv. Scaglione insiste nella richiesta di pagamento delle sole spese legali, confermando che la sorte
pagina 4 di 7 capitale è stata interamente pagata come emerge dagli atti di causa).
Pertanto, la domanda, rinunciata in primo grado e reiterata nell'atto di appello, deve ritenersi inammissibile.
8. Ciò premesso, i motivi di appello (l'uno relativo alle spese della fase monitoria, l'altro alle spese del giudizio di opposizione) vanno esaminati congiuntamente, poiché strettamente connessi.
9. Il Giudice di primo grado, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte (sez. III, 15 aprile 2010, n. 9033) ha accolto l'opposizione e condannato la parte opposta al pagamento delle spese processuali con la seguente motivazione: “(…) il procedimento di ingiunzione e il procedimento eventuale di opposizione costituiscono un unicum e fanno parte di un unico processo, cosicché la soccombenza ed il conseguente riparto dell'onere delle spese legali deve essere valutato al momento della conclusione dell'eventuale giudizio di merito e in ragione del complessivo esito della lite.
Ciò comporta anche, quando come nel caso di specie, il debitore abbia pagato l'intera sorte capitale prima dell'emissione del decreto ingiuntivo da parte dell'autorità giudiziaria adita, le spese processuali anche della fase di ingiunzione devono rimanere a carico dell'ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini della soccombenza e dell'onere delle spese, va verificato non già al momento del deposito del decreto da parte istante bensì al momento della notifica del decreto ingiuntivo emesso”.
9.1. La motivazione non è condivisibile.
Ed invero, nel caso in esame il pagamento della sorte capitale è avvenuto in data 9.11.2016, successiva al deposito del ricorso (28.10.2016) e antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo (16.11.2016), sicché il richiamo ai principi espressi dalla III sezione della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 9033/2010 non è conducente;
nella fattispecie all'esame della
Suprema Corte, infatti, il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era avvenuto in data successiva al pagamento, tanto da indurre la Corte a ritenere integrata una ipotesi di responsabilità per “lite temeraria” (cfr. Cass., n. 9033/2010, cit.: “Incorre in responsabilità aggravata ex art. 96, comma primo, cod. proc. civ., il creditore il quale chieda ed ottenga un provvedimento monitorio nei confronti del debitore dopo che quest'ultimo abbia pagato l'intera sorte capitale, a nulla rilevando che, nel successivo giudizio di opposizione, il debitore stesso venga condannato - previa revoca del decreto ingiuntivo - al pagamento degli interessi moratori”) .
Diverso, come detto, è il caso in esame, in cui il pagamento è intervenuto dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (deposito di cui, per quanto emergente dalle allegazioni delle pagina 5 di 7 parti e dalla documentazione prodotta, il debitore è stato notiziato).
9.2. Avuto riguardo, poi, all'avvenuto pagamento della sorte capitale ed alla rinuncia alla domanda di pagamento degli interessi legali (di cui sopra si è detto), correttamente il Giudice di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato la cessazione della materia del contendere, facendo richiamo, al fine di regolamentare le spese di lite, al principio della soccombenza virtuale;
per quanto esposto al precedente paragrafo, tuttavia, non può ritenersi corretta l'individuazione della parte opposta (odierna appellante) quale parte “virtualmente soccombente”.
Come noto, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura, in ogni caso, un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta - che assume veste di domanda - del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa, pronuncia alla quale accede quella sulle spese, che è regolata dai principi di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.
Nel caso di specie, il ricorso alla procedura monitoria non può ritenersi illegittimo ab origine, posto che alla data di deposito del ricorso sussisteva il credito dell'odierna appellante, venuto meno solo con il pagamento effettuato dalla debitrice in data 9.11.2016 e solo dopo che la debitrice stessa era venuta a conoscenza dell'avvenuto deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Ne consegue che la condanna dell'opposta (odierna appellante) al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, quale “soccombente virtuale”, è errata.
9.3. Al contempo, tuttavia, non può sottacersi che l'odierna appellante ha depositato due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo per il mancato pagamento delle rate del 22.9.2016 e del
22.10.2016 a brevissima distanza di tempo, ha omesso di notiziare il Tribunale dell'avvenuto pagamento della sorte capitale nelle more dell'emissione del decreto ingiuntivo, ha notificato il decreto ingiuntivo n. 858/2016 pur dopo l'avvenuto pagamento della sorte capitale (senza specificazione alcuna della presunta “limitazione” degli effetti della notifica alle sole spese e interessi legali). Elementi tutti che inducono a ritenere la sussistenza di gravi e giustificati motivi per disporre, in riforma della sentenza di primo grado, l'integrale compensazione delle spese di lite.
10. Quanto alle spese della presente fase processuale, del pari, avuto riguardo alla natura delle pagina 6 di 7 questioni trattate ed alla condotta processuale delle parti, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, n. 1154/2016, emessa dal Tribunale di
Trapani in data 5.12.2018, dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di
Palermo del 28 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore dr.ssa Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 144/2019 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), sia in proprio che nella qualità di ex titolare dell'omonima ditta C.F._1 agriturismo Sicilia 1 di Milazzo Francesca, P. Iva , rappresentata e difesa, per P.IVA_1 mandato in atti, dall'avv. Eligio Scaglione (PEC:
; Email_1 appellante contro
“ P.Iva in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Claudia Marta Muscarella (PEC: ; Email_2 appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1154/2018 pronunciata dal Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, in data 5.12.2018;
pagina 1 di 7 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante:
“L'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata:
In accoglimento dei motivi di appello riformare la sentenza impugnata anche con diversa, motivazione conseguentemente condannare la al pagamento degli interessi, e spese legali come in Parte_2 premessa;
con vittoria di spese del procedimento di entrambi i gradi di giudizio oltre iva, cpa e rimborso forfettario per legge”; per l'appellata:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla SI.ra nella spiegata qualità avverso la sentenza n. 1154/2018 Parte_1 pronunciata nel proc. 3177/2016 dal Tribunale di Trapani, in composizione monocratica ex art 281 sexies, in data 5.12.2018.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_3
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 858/2016, emesso dal
[...]
Tribunale di Trapani il 14-16 novembre 2016 e notificatole in data 19.11.2016, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , della complessiva somma di euro Parte_1
35.000,00 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio), dovuta in forza di transazione sottoscritta il 22.8.2016 per crediti derivanti da pregresso rapporto di fornitura.
1.1. A fondamento dell'opposizione, in particolare, la Cooperativa deduceva di aver corrisposto la somma dovuta (euro 35.000,00), in ottemperanza all'atto transattivo del
22.8.2016, con bonifico bancario del 9.11.2016 (in data antecedente, quindi, alla emissione ed alla notifica del decreto ingiuntivo).
1.2. La società chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo n. 858/2016.
2. Con comparsa depositata il 20.6.2017 si costituiva in giudizio Parte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo e la pagina 2 di 7 condanna dell'opponente al pagamento delle spese del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione.
2.1. L'opposta precisava: a) di aver stipulato, in data 22.08.2016, atto transattivo con la per il pagamento di arretrati, pari a € 109.681,80, da Parte_3 corrispondere, quanto a € 39.681,80, immediatamente, mediante assegno;
quanto alla restante parte, mediante due successive rate da € 35.000,00 ciascuna, con scadenza rispettivamente in data 22.09.2016 e 22.10.2016; b) che, stante il mancato pagamento della prima rata (con scadenza 22.9.2016), il 26.9.2016 aveva diffidato la Società Cooperativa al pagamento di quanto dovuto e, successivamente, aveva depositato, in data 18/10/2016, un primo ricorso per decreto ingiuntivo, emesso in data 6.11.2016; c) che, non avendo ricevuto neanche il pagamento della successiva rata (con scadenza 22.10.2016), aveva depositato nuovo ricorso per decreto ingiuntivo, in data 28.10.2016; d) di aver comunicato al legale della
[...]
, in data 7.11.2016, il deposito delle richieste di ingiunzione di Parte_3 pagamento;
e) che in data 10.11.2016 era pervenuto il pagamento della somma corrispondente alla somma capitale, priva di interessi e spese legali, che era stata accettata solo a titolo di acconto della maggior somma dovuta;
f) che in data 16.11.2016 il Tribunale di Trapani aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 858/2016 (relativo alla scadenza del 22.10.2016), che essa aveva notificato in data 19.11.2016 alla “solo per le spese legali la cui Parte_3 sig.ra era stata costretta a sopportare per l'inadempimento della ”. Pt_1 Controparte_1
3. Con sentenza n. 1154/2018, depositata in data 5.12.2018 e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Trapani, definendo il giudizio, accoglieva l'opposizione proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. Parte_3
858/2016, dichiarando cessata la materia del contendere;
il Tribunale, inoltre, condannava al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 per spese vive ed € Parte_1
450,00 per compensi di procuratore, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
4. Con l'atto introduttivo del presente giudizio , in proprio e nella qualità di Parte_1
“ex titolare dell'omonima ditta agriturismo Sicilia 1 di Milazzo Francesca”, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1154/2018.
4.1. Con il primo dei due motivi di gravame l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha considerato non dovute le spese processuali del decreto ingiuntivo e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali.
pagina 3 di 7 A fondamento del motivo di appello, in particolare, ha dedotto che il Parte_1 pagamento, da parte del debitore, dopo il deposito del ricorso e prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, non può, sic et simpliciter, liberare il debitore stesso dal pagamento degli interessi e delle altre spese che il creditore è stato costretto ad anticipare per il recupero delle somme, tenuto anche conto che, ai sensi dell'art. 1194 c.c., “il debitore non può imputare il pagamento alla somma capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore”, e stante la decorrenza degli interessi prevista dagli art 4 e 5 del d. lgs. n. 231/2002 e dall'art
1224 c.c.
4.2. Con il secondo motivo l'appellante si duole della mancata applicazione del principio della “soccombenza virtuale”, che avrebbe dovuto indurre il Giudice di primo grado a condannare il debitore al pagamento delle spese processuali.
5. In data 28.5.2019 si è costituita la , chiedendo Parte_3 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, di cui ha rilevato la correttezza, posto che essa, in data 9.11.2016, a mezzo bonifico bancario, ha corrisposto quanto dovuto a in forza dell'accordo transattivo del 22.08.2016, specificando che la Parte_1 notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data 19.11.2016, ben oltre dieci giorni dopo il pagamento.
6. Disposta la sostituzione dell'udienza del giorno 15.1.2025 con il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la sola parte appellata ha depositato le note autorizzate, precisando le conclusioni e chiedendo che la causa venisse posta in decisione;
con successiva ordinanza del 16.1.2025 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
7. Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento degli interessi legali sulla sorte capitale, spiegata dall'appellante.
Ed invero, anche a voler ritenere la domanda implicitamente spiegata, in primo grado, nella richiesta di “esecutività” del decreto ingiuntivo opposto, formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.5.2019, la stessa deve intendersi rinunciata all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 5.12.2018, laddove l'odierna appellante ha precisato le conclusioni insistendo esclusivamente nella richiesta di condanna della controparte al pagamento delle spese legali (cfr. verbale di udienza:
“L'avv. Scaglione insiste nella richiesta di pagamento delle sole spese legali, confermando che la sorte
pagina 4 di 7 capitale è stata interamente pagata come emerge dagli atti di causa).
Pertanto, la domanda, rinunciata in primo grado e reiterata nell'atto di appello, deve ritenersi inammissibile.
8. Ciò premesso, i motivi di appello (l'uno relativo alle spese della fase monitoria, l'altro alle spese del giudizio di opposizione) vanno esaminati congiuntamente, poiché strettamente connessi.
9. Il Giudice di primo grado, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte (sez. III, 15 aprile 2010, n. 9033) ha accolto l'opposizione e condannato la parte opposta al pagamento delle spese processuali con la seguente motivazione: “(…) il procedimento di ingiunzione e il procedimento eventuale di opposizione costituiscono un unicum e fanno parte di un unico processo, cosicché la soccombenza ed il conseguente riparto dell'onere delle spese legali deve essere valutato al momento della conclusione dell'eventuale giudizio di merito e in ragione del complessivo esito della lite.
Ciò comporta anche, quando come nel caso di specie, il debitore abbia pagato l'intera sorte capitale prima dell'emissione del decreto ingiuntivo da parte dell'autorità giudiziaria adita, le spese processuali anche della fase di ingiunzione devono rimanere a carico dell'ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini della soccombenza e dell'onere delle spese, va verificato non già al momento del deposito del decreto da parte istante bensì al momento della notifica del decreto ingiuntivo emesso”.
9.1. La motivazione non è condivisibile.
Ed invero, nel caso in esame il pagamento della sorte capitale è avvenuto in data 9.11.2016, successiva al deposito del ricorso (28.10.2016) e antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo (16.11.2016), sicché il richiamo ai principi espressi dalla III sezione della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 9033/2010 non è conducente;
nella fattispecie all'esame della
Suprema Corte, infatti, il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era avvenuto in data successiva al pagamento, tanto da indurre la Corte a ritenere integrata una ipotesi di responsabilità per “lite temeraria” (cfr. Cass., n. 9033/2010, cit.: “Incorre in responsabilità aggravata ex art. 96, comma primo, cod. proc. civ., il creditore il quale chieda ed ottenga un provvedimento monitorio nei confronti del debitore dopo che quest'ultimo abbia pagato l'intera sorte capitale, a nulla rilevando che, nel successivo giudizio di opposizione, il debitore stesso venga condannato - previa revoca del decreto ingiuntivo - al pagamento degli interessi moratori”) .
Diverso, come detto, è il caso in esame, in cui il pagamento è intervenuto dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (deposito di cui, per quanto emergente dalle allegazioni delle pagina 5 di 7 parti e dalla documentazione prodotta, il debitore è stato notiziato).
9.2. Avuto riguardo, poi, all'avvenuto pagamento della sorte capitale ed alla rinuncia alla domanda di pagamento degli interessi legali (di cui sopra si è detto), correttamente il Giudice di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato la cessazione della materia del contendere, facendo richiamo, al fine di regolamentare le spese di lite, al principio della soccombenza virtuale;
per quanto esposto al precedente paragrafo, tuttavia, non può ritenersi corretta l'individuazione della parte opposta (odierna appellante) quale parte “virtualmente soccombente”.
Come noto, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura, in ogni caso, un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta - che assume veste di domanda - del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa, pronuncia alla quale accede quella sulle spese, che è regolata dai principi di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.
Nel caso di specie, il ricorso alla procedura monitoria non può ritenersi illegittimo ab origine, posto che alla data di deposito del ricorso sussisteva il credito dell'odierna appellante, venuto meno solo con il pagamento effettuato dalla debitrice in data 9.11.2016 e solo dopo che la debitrice stessa era venuta a conoscenza dell'avvenuto deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Ne consegue che la condanna dell'opposta (odierna appellante) al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, quale “soccombente virtuale”, è errata.
9.3. Al contempo, tuttavia, non può sottacersi che l'odierna appellante ha depositato due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo per il mancato pagamento delle rate del 22.9.2016 e del
22.10.2016 a brevissima distanza di tempo, ha omesso di notiziare il Tribunale dell'avvenuto pagamento della sorte capitale nelle more dell'emissione del decreto ingiuntivo, ha notificato il decreto ingiuntivo n. 858/2016 pur dopo l'avvenuto pagamento della sorte capitale (senza specificazione alcuna della presunta “limitazione” degli effetti della notifica alle sole spese e interessi legali). Elementi tutti che inducono a ritenere la sussistenza di gravi e giustificati motivi per disporre, in riforma della sentenza di primo grado, l'integrale compensazione delle spese di lite.
10. Quanto alle spese della presente fase processuale, del pari, avuto riguardo alla natura delle pagina 6 di 7 questioni trattate ed alla condotta processuale delle parti, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, n. 1154/2016, emessa dal Tribunale di
Trapani in data 5.12.2018, dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di
Palermo del 28 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore dr.ssa Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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