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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
LANDOLFI ALBERTO, Presidente e Relatore
DONVITO ANTONIO, Giudice
PELLEGRINI DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4/2025 depositato il 04/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - p.iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Savona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede la compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: chiede la condanna dell'Agenzia delle Dogane alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti hanno insistito nelle loro richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, ritualmente intervenute da remoto, hanno concluso come in atti.
La parte resistente ha chiesto la cessazione della materia del contendere da interpretarsi, in realtà, quale rinuncia unilaterale dal contendere e con la quale ha altresì chiesto la compensazione delle spese di giudizio.
Su quest'ultimo punto si opponeva la parte ricorrente che significava d'essere stata necessitata al ricorso e d'aver sostenuto delle spese di giudizio che non possono esserle addebitate.
Emerge agli atti che la parte ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto dell'A.D.M. riguardante il rimborso delle addizionali relative all'immissione in consumo dell'energia elettrica, addizionali abrogate dal 2012 in considerazione della loro natura in contrasto con la normativa europea. Di conseguenza gli utenti finali delle forniture hanno agito nei confronti dei fornitori per il rimborso delle illegittime addizionali e la giurisprudenza anche di legittimità, già a partire dal 2020, ha inequivocamente stabilito la necessità di ripetizione dell'indebito oggettivo a favore degli utenti. Di talché la successiva domanda di restituzione rimasta inevasa, nonostante il chiaro disposto ex art. 14 del T.U.A. e la comunicata esecutività della sentenza del giudice ordinario a favore degli utenti richiedenti il rimborso.
La condotta silente della parte resistente, in adesione al principio enunciato dalla Corte Costituzionale, con sentenza del 12/7/05 n. 274, ha concretizzato quindi un contegno incauto dell'Ufficio resistente che ha avuto un'incidenza causalmente determinante rispetto al ricorso del contribuente, al quale andrà riconosciuto il rimborso delle spese del giudizio che si liquidano, in considerazione della peculiarità della vicenda processuale, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Sezione 2, riunita in camera di consiglio, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Condanna la parte rinunciante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1000,00 oltre accessori.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
LANDOLFI ALBERTO, Presidente e Relatore
DONVITO ANTONIO, Giudice
PELLEGRINI DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4/2025 depositato il 04/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - p.iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Savona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede la compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: chiede la condanna dell'Agenzia delle Dogane alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti hanno insistito nelle loro richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, ritualmente intervenute da remoto, hanno concluso come in atti.
La parte resistente ha chiesto la cessazione della materia del contendere da interpretarsi, in realtà, quale rinuncia unilaterale dal contendere e con la quale ha altresì chiesto la compensazione delle spese di giudizio.
Su quest'ultimo punto si opponeva la parte ricorrente che significava d'essere stata necessitata al ricorso e d'aver sostenuto delle spese di giudizio che non possono esserle addebitate.
Emerge agli atti che la parte ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto dell'A.D.M. riguardante il rimborso delle addizionali relative all'immissione in consumo dell'energia elettrica, addizionali abrogate dal 2012 in considerazione della loro natura in contrasto con la normativa europea. Di conseguenza gli utenti finali delle forniture hanno agito nei confronti dei fornitori per il rimborso delle illegittime addizionali e la giurisprudenza anche di legittimità, già a partire dal 2020, ha inequivocamente stabilito la necessità di ripetizione dell'indebito oggettivo a favore degli utenti. Di talché la successiva domanda di restituzione rimasta inevasa, nonostante il chiaro disposto ex art. 14 del T.U.A. e la comunicata esecutività della sentenza del giudice ordinario a favore degli utenti richiedenti il rimborso.
La condotta silente della parte resistente, in adesione al principio enunciato dalla Corte Costituzionale, con sentenza del 12/7/05 n. 274, ha concretizzato quindi un contegno incauto dell'Ufficio resistente che ha avuto un'incidenza causalmente determinante rispetto al ricorso del contribuente, al quale andrà riconosciuto il rimborso delle spese del giudizio che si liquidano, in considerazione della peculiarità della vicenda processuale, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Sezione 2, riunita in camera di consiglio, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Condanna la parte rinunciante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1000,00 oltre accessori.