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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito dell'udienza del 12/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 2152/2024 R.G. promossa da: con sede legale in Mondragone (CE), alla via Parte_1
Fiumara, P.co in persona del legale rappresentante p.t., sig.ra Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliata per la carica, ai fini del presente giudizio, in Milano Parte_3
(MI), alla Via Edmondo De Amicis, n. 23, presso lo studio degli Avv.ti Mario e Filippo Mario GRAMEGNA, che la rappresentano e difendono, in virtù di mandato in calce al ricorso, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, nato a [...] il [...], e residente in [...]
Mazzella, n. 31/A, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Francesco PELLEGRINO, come da mandato a margine della memoria di costituzione, elettivamente domiciliato in Taviano, alla via Montessori n. 51, RESISTENTE IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: Altre ipotesi - Opposizione a decreto ingiuntivo n. 104/2024
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note/verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 20/03/2024, l'odierna opponente ha opposto il decreto ingiuntivo n. 104/2024, emesso all'esito del procedimento rubricato al n. R.G. 496/2024 e notificatole in data 8.2.2024, con cui le veniva ingiunta la consegna delle buste paga afferenti al rapporto di lavoro intercorso, per il periodo dal marzo 2019 al luglio 2022. Ha censurato l'inammissibilità per mancanza di prova scritta, in violazione dell'art. 633 c.p.c.; l'improponibilità della domanda per abuso del processo e frazionamento del credito, avendo il lavoratore già ottenuto altro decreto ingiuntivo antecedente, n. 174/2023; e comunque l'infondatezza del merito, avendo il lavoratore allegato le buste paga oggetto d'ingiunzione al ricorso monitorio per TFR all'esito del quale otteneva il decreto ingiuntivo predetto (dott.ssa , tra l'altro in pendenza di trattative di Persona_1 bonario componimento, visto che la società si era già dichiarata disponibile a saldare le spettanze di fine rapporto. Ha anche evidenziato di aver corrisposto tutte le spettanze retributive a mezzo bonifico bancario del 25.5.2023. Ha chiesto, sulla scorta di tali premesse, all'intestato Tribunale l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna di controparte alle spese di giudizio, anche ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, da attribuirsi per anticipo fattone.
Con memoria difensiva depositata in data 17.3.2025 l'opposto si è costituito in giudizio difendendo la legittimità del decreto opposto e del proprio operato con svariate argomentazioni, evidenziando di aver chiesto plurime volte alla società la consegna delle buste paga e di avere uno specifico interesse al frazionamento del credito, nella sussistenza della buona fede oggettiva. Ha chiesto il rigetto dell'opposizione col favore delle spese, con distrazione.
Avviate trattative di bonario componimento, all'odierna udienza le parti congiuntamente hanno rappresentato al Giudice di essere addivenuti ad un accordo stragiudiziale, il cui testo era stato già depositato nel fascicolo telematico (cfr. all. note del 4.11.2025 della società), in virtù del quale hanno dichiarato di essere pienamente soddisfatte e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra. Acquisita agli atti la documentazione prodotta, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa, come secondo rito ex art. 429 c.p.c., mediante dispositivo letto e pubblicato in udienza e contestuali motivazioni
IN DIRITTO
In premessa, giova precisare che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez. III, 2 settembre 1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria. Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853).
Ebbene, fatta questa premessa, questo Tribunale prende atto della conciliazione stragiudiziale intercorsa, comprensiva della rinuncia all'opposto decreto ingiuntivo.
Nel merito, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in virtù dell'accordo raggiunto tra le parti, datato 3.11.2025 e debitamente sottoscritto, avente ad oggetto anche la rinuncia all'opposto decreto ingiuntivo (cfr. pag. 3 punto 5 accordo); la circostanza è stata dichiarata in udienza congiuntamente. In relazione all'opposto decreto ingiuntivo, pertanto, deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, che è costituito, giustappunto, dall'accordo stragiudiziale raggiunto.
Residua, la determinazione delle spese processuali, che sono compensate integralmente tra le parti ex art. 92 c.p.c., considerato il contenuto dell'accordo stesso.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 104/2024, emesso all'esito del procedimento rubricato al n. R.G. 496/2024 e notificato in data 8.2.2024;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, per entrambe le fasi del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 12 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito dell'udienza del 12/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 2152/2024 R.G. promossa da: con sede legale in Mondragone (CE), alla via Parte_1
Fiumara, P.co in persona del legale rappresentante p.t., sig.ra Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliata per la carica, ai fini del presente giudizio, in Milano Parte_3
(MI), alla Via Edmondo De Amicis, n. 23, presso lo studio degli Avv.ti Mario e Filippo Mario GRAMEGNA, che la rappresentano e difendono, in virtù di mandato in calce al ricorso, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, nato a [...] il [...], e residente in [...]
Mazzella, n. 31/A, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Francesco PELLEGRINO, come da mandato a margine della memoria di costituzione, elettivamente domiciliato in Taviano, alla via Montessori n. 51, RESISTENTE IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: Altre ipotesi - Opposizione a decreto ingiuntivo n. 104/2024
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note/verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 20/03/2024, l'odierna opponente ha opposto il decreto ingiuntivo n. 104/2024, emesso all'esito del procedimento rubricato al n. R.G. 496/2024 e notificatole in data 8.2.2024, con cui le veniva ingiunta la consegna delle buste paga afferenti al rapporto di lavoro intercorso, per il periodo dal marzo 2019 al luglio 2022. Ha censurato l'inammissibilità per mancanza di prova scritta, in violazione dell'art. 633 c.p.c.; l'improponibilità della domanda per abuso del processo e frazionamento del credito, avendo il lavoratore già ottenuto altro decreto ingiuntivo antecedente, n. 174/2023; e comunque l'infondatezza del merito, avendo il lavoratore allegato le buste paga oggetto d'ingiunzione al ricorso monitorio per TFR all'esito del quale otteneva il decreto ingiuntivo predetto (dott.ssa , tra l'altro in pendenza di trattative di Persona_1 bonario componimento, visto che la società si era già dichiarata disponibile a saldare le spettanze di fine rapporto. Ha anche evidenziato di aver corrisposto tutte le spettanze retributive a mezzo bonifico bancario del 25.5.2023. Ha chiesto, sulla scorta di tali premesse, all'intestato Tribunale l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna di controparte alle spese di giudizio, anche ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, da attribuirsi per anticipo fattone.
Con memoria difensiva depositata in data 17.3.2025 l'opposto si è costituito in giudizio difendendo la legittimità del decreto opposto e del proprio operato con svariate argomentazioni, evidenziando di aver chiesto plurime volte alla società la consegna delle buste paga e di avere uno specifico interesse al frazionamento del credito, nella sussistenza della buona fede oggettiva. Ha chiesto il rigetto dell'opposizione col favore delle spese, con distrazione.
Avviate trattative di bonario componimento, all'odierna udienza le parti congiuntamente hanno rappresentato al Giudice di essere addivenuti ad un accordo stragiudiziale, il cui testo era stato già depositato nel fascicolo telematico (cfr. all. note del 4.11.2025 della società), in virtù del quale hanno dichiarato di essere pienamente soddisfatte e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra. Acquisita agli atti la documentazione prodotta, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa, come secondo rito ex art. 429 c.p.c., mediante dispositivo letto e pubblicato in udienza e contestuali motivazioni
IN DIRITTO
In premessa, giova precisare che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez. III, 2 settembre 1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria. Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853).
Ebbene, fatta questa premessa, questo Tribunale prende atto della conciliazione stragiudiziale intercorsa, comprensiva della rinuncia all'opposto decreto ingiuntivo.
Nel merito, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in virtù dell'accordo raggiunto tra le parti, datato 3.11.2025 e debitamente sottoscritto, avente ad oggetto anche la rinuncia all'opposto decreto ingiuntivo (cfr. pag. 3 punto 5 accordo); la circostanza è stata dichiarata in udienza congiuntamente. In relazione all'opposto decreto ingiuntivo, pertanto, deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, che è costituito, giustappunto, dall'accordo stragiudiziale raggiunto.
Residua, la determinazione delle spese processuali, che sono compensate integralmente tra le parti ex art. 92 c.p.c., considerato il contenuto dell'accordo stesso.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 104/2024, emesso all'esito del procedimento rubricato al n. R.G. 496/2024 e notificato in data 8.2.2024;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, per entrambe le fasi del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 12 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini