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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/10/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa UD IO
GN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2280/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DE FRANCESCO ANTONINO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. VINCENZO MARIO
NA e dall'Avv. ANDREA ALVIGINI, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Impugnazione licenziamento per giusta causa-
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 28/10/2024 , dipendente della Parte_1 società dal 14 dicembre 1995 con mansioni di marinaio, ha Controparte_1 impugnato il licenziamento per giusta causa ricevuto il 15 aprile 2024, ritenendolo illegittimo sotto molteplici profili. Il ricorrente ha dedotto l'insussistenza del fatto contestato, la violazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori, la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla condotta addebitata e la tardività della contestazione disciplinare. Ha chiesto, in via principale, la reintegrazione nel posto di lavoro con il risarcimento del danno e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, e in via subordinata, il riconoscimento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto.
La società convenuta ha resistito alle domande, sostenendo la piena legittimità del licenziamento e l'infondatezza delle censure mosse dal lavoratore. Ha evidenziato come il procedimento disciplinare sia stato avviato a seguito di un'indagine penale condotta dalla Guardia di Finanza di Milazzo, che ha accertato, tramite videoriprese, intercettazioni e perquisizioni, numerosi episodi di sottrazione di gasolio da parte del sig. , per un totale di trentadue episodi verificatisi tra l'8 aprile e il 9 luglio Parte_1
2023. Il carburante sottratto, identificato come gasolio ad accisa agevolata destinato alla navigazione marittima, è stato rinvenuto anche presso l'abitazione del lavoratore, in taniche sequestrate durante le indagini. Le analisi chimiche effettuate hanno confermato la corrispondenza tra il carburante sequestrato e quello utilizzato sui rimorchiatori della società.
La società ha inoltre sottolineato che il comportamento del lavoratore, reiterato e metodico, ha leso in modo irreparabile il vincolo fiduciario, giustificando il recesso per giusta causa. Ha contestato l'eccezione di insussistenza del fatto, rilevando che il lavoratore non ha mai fornito una propria versione dei fatti né in sede di giustificazioni né nel ricorso, limitandosi ad invocare la presunzione di non colpevolezza in ambito penale. Ha ribadito che il procedimento disciplinare può legittimamente fondarsi su fatti accertati in sede penale, anche in assenza di sentenza definitiva, purché adeguatamente provati.
Quanto alla presunta violazione del principio di parità di trattamento, la società ha chiarito che il licenziamento è stato irrogato nei confronti di otto lavoratori, tra cui il sig.
, per i quali le indagini hanno evidenziato un numero elevato di episodi e prove Parte_1 documentali significative. Per gli altri sedici dipendenti coinvolti, il procedimento disciplinare è stato sospeso in attesa degli sviluppi del processo penale, in quanto il quadro probatorio risultava meno definito. Tale scelta, secondo la società, è stata dettata da prudenza e buonafede, e non costituisce una disparità di trattamento né una condotta discriminatoria.
In merito alla sproporzione della sanzione, la società ha ribadito che il comportamento del sig. , per frequenza e modalità, è stato particolarmente grave, tale da Parte_1 giustificare il licenziamento. Ha inoltre evidenziato che il lavoratore ha continuato a perpetrare le condotte illecite anche dopo la scoperta dell'indagine da parte dei colleghi, dimostrando una volontà persistente di violare le regole aziendali.
Quanto alla tempestività della contestazione disciplinare, la società ha documentato che ha avuto accesso al fascicolo del Pubblico Ministero solo il 17 gennaio 2024, e che la contestazione è stata inviata il 14 marzo 2024, dopo un'attenta analisi di oltre 4.500 pagine di documentazione. Ha sostenuto che tale intervallo temporale è congruo, tenuto conto della complessità della vicenda e del numero di dipendenti coinvolti, e che la contestazione è stata formulata in modo dettagliato e conforme ai requisiti di legge.
Infine, la società ha eccepito, in via subordinata, l'insussistenza del diritto alla reintegrazione, in quanto il lavoratore avrebbe maturato i requisiti per il pensionamento,
e ha chiesto che, in caso di condanna al risarcimento, venga considerato l'aliunde perceptum.
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha rinunciato alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, dando atto di essere stato posto in quiescenza dall'1° novembre 2024, insistendo nelle domande di tipo risarcitorio.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3- In ordine alla preliminare eccezione di intempestività della contestazione, si osserva che, in materia di licenziamento disciplinare, rappresenta principio consolidato quello secondo cui l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa) aziendale, e la valutazione in proposito compiuta dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16841/2018; Cass. n. 281 del 2016, Cass. n. 20719 del 2013).
Peraltro (fr Cass. n. 109/2024; Cass. n.10688 del 2017; Cass. n. 1101 del 2007; Cass. n.
241 del 2006; Cass. n. 5308 del 2000), il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza.
Posto che il canone del rispetto dell'immediatezza della contestazione nel procedimento disciplinare assume carattere “relativo”, che impone una valutazione caso per caso, secondo un risalente insegnamento giurisprudenziale, la valutazione della tempestività della contestazione costituisce una indagine di fatto demandata al giudice di merito
(Cass. n. 29480 del 2008; Cass. n. 5546 del 2010; Cass. n.20719 del 2013; Cass. n. 1247 del 2015; Cass. n. 14324 del 2015; Cass. n. 16841 del 2018).
Si aggiunga, altresì, che ciò che rileva è l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (Cass. n. 23739 del 2008; Cass.n. 21546 del 2007), né, tanto meno, è di per sé sanzionabile un eventuale ritardo nell'acquisizione di elementi che conducano ad accertare la responsabilità disciplinare. Il datore di lavoro, infatti, ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione (da ultimo Cass. n. 7467 del 2023), bensì l'onere di attivarsi sorge solo allorquando l'illecito viene percepito in termini circostanziati, sì da consentire l'avvio del procedimento (Cass. n. 28974 del 2017; Cass.
n. 10069 del 2016; Cass. n. 21546 del 2007).
4- Nella fattispecie in esame è da ritenersi tempestiva la contestazione disciplinare del
14.03.2024, e ciò considerando che la società ha avuto accesso al fascicolo del procedimento penale n. 1125/2023 RGNR solo in data 17 gennaio 2024 (cfr autorizzazione del PM, all.5 comparsa di costituzione) ed ha avviato il procedimento disciplinare il 14 marzo 2024, a meno di due mesi di distanza.
La mole di documentazione relativa al procedimento penale (oltre 4 mila pagine) e il numero di dipendenti coinvolti (24) giustificano, a parere del Tribunale, il tempo impiegato.
Non appare rilevante, sotto tale profilo, che il legale rappresentante avesse presentato denuncia-querela contro ignoti nel mese il 20 luglio 2023 (cfr denunzia-querela, all. 1 comparsa), atteso che appare chiaro che -in quel momento- la società non avesse effettiva contezza né delle specifiche condotte successivamente contestate, né dei dipendenti coinvolti in tali dinamiche.
Il 23 settembre 2023 ha ricevuto dalla Procura di Barcellona Controparte_1
Pozzo di Gotto l'avviso di accertamenti tecnici non ripetibili relativi a liquidi sequestrati il 13 luglio 2023 (all.2 comparsa), da cui è emerso formalmente l'esistenza del procedimento penale (n. 1125/2023 RGNR) contro 24 dipendenti, tra cui anche il ricorrente.
La società ha quindi informato gli indagati, riservandosi azioni disciplinari e risarcitorie in caso di accertate gravi violazioni.
Nella lettera del 20.10.2023 (all.3 comparsa), infatti, la società comunica ai dipendenti di aver formalmente appreso della indagine penale in corso, avvertendoli che, “qualora a seguito dello sviluppo delle indagini della Procura della Repubblica, verificheremo l'esistenza di fatti o situazioni incompatibili con il rapporto di fiducia necessariamente insito nel rapporto di lavoro o, comunque, di rilevante gravità e tale da ledere i nostri diritti, anche di immagine, fin da ora ci riserviamo di attivare nei Sui confronti il procedimento disciplinare previsto dalle vigenti norme di legge e del CCNL applicato al rapporto di lavoro e le meglio viste azioni risarcitorie”.
Il 13 dicembre 2023 il PM ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini, non notificato alla società in quanto persona offesa. Il 21 dicembre 2023 il legale della società ha richiesto copia degli atti, ottenendo autorizzazione il 17 gennaio 2024.
Ciò posto, appare evidente che la compiuta conoscenza dei fatti contestati - estesa non solo ai soggetti coinvolti, ma anche agli specifici episodi contestati a ciascuno di loro- è stata acquisita dalla società solo con l'accesso al fascicolo del P.M. e con lo studio della mole (oltre 4000 pagine) degli atti estratti.
Il tempo di poco meno di due mesi, per l'avvio del procedimento disciplinare
(14.03.2024), appare quindi congruo e la contestazione tempestiva.
Del resto, come sopra precisato, la mera conoscenza o conoscibilità di possibili episodi di furti perpetrati ai danni della società da parte dei dipendenti, senza che il datore di lavoro fosse al corrente delle dinamiche concrete dei singoli episodi contestati, non avrebbe nemmeno consentito l'avvio di procedimenti disciplinari, e ciò anche a tutela dei lavoratori stessi, i quali -altrimenti- avrebbero potuto essere colpiti da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza.
5- Ritiene il Tribunale che il compendio probatorio documentale presente in atti consente di ritenere fondata la contestazione disciplinare della società nei confronti del ricorrente ed il conseguente licenziamento per giusta causa, che prescinde dall'esistenza di una conclamata responsabilità penale accertata giudizialmente in via definitiva.
Per giusta causa del licenziamento si intende, infatti, la causa che non consente la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, ex art. 2119 c.c., che si sostanzia nel grave inadempimento del dipendente ed anche nel grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, tale da far venir meno il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore.
Si precisa, innanzitutto, che sono pienamente utilizzabili gli atti delle indagini preliminari, comprese le intercettazioni ambientali e telefoniche, le videoregistrazioni e gli accertamenti tecnici sui liquidi sequestrati, anche in assenza di una sentenza penale definitiva.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il giudice del lavoro, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale (cfr Cass.
5317/2017).
Ed ancora, Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale ( cfr Cass. 2168/2013).
Non assume rilevanza il fatto che per i fatti contestati non sia ancora intervenuta sentenza di condanna in sede penale, ben potendo gli atti delle indagini essere posti dal datore di lavoro a base del licenziamento. Ciò non esime evidentemente il giudice dall'esame del compendio istruttorio risultante dalle indagini preliminari e dalla valutazione in ordine alla sufficienza degli elementi emersi in quella sede per provare la giusta causa del licenziamento.
Nell'esame degli atti dell'indagine poi, contrariamente a quanto assume il ricorrente nelle note depositate il 20.02.2025, non si possono escludere le risultanze delle intercettazioni legittimamente disposte.
Anche secondo i più recenti pronunciamenti della Suprema Corte, infatti, “in tema di licenziamento per motivi disciplinari, le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento di cui all'art. 7 della l. n. 300 del 1970, purché legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, né il fatto che i verbali di tali intercettazioni siano stati realizzati nella forma del cd. "brogliaccio", senza trascrizione delle stesse, la cui assenza non le priva di ogni efficacia probatoria, giacché la prova è costituita dalle bobine e dai verbali, mentre la trascrizione si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico” (Cass. 16 ottobre 2024, n. 26836, Cass. 3 gennaio 2024, n. 109,
Cass. 2 marzo 2017, n. 5317). La società ha prodotto i verbali di trascrizione delle comunicazioni intercettate con l'indicazione del numero di Registro delle intercettazioni (RIT) e sul punto il ricorrente si è limitato ad una contestazione generica sulla loro utilizzabilità in questa sede, senza fornire la minima allegazione in ordine ad un'eventuale illegittimità di tali intercettazioni. Circostanza, quest'ultima, tanto più rilevante sol che si consideri che il ricorrente ha già ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini ed anche il decreto di citazione diretta a giudizio ed è quindi in condizioni di accertare eventuali vizi procedimentali nell'attività di intercettazione.
I precedenti richiamati dal ricorrente sull'inutilizzabilità della registrazione su nastro magnetico di una conversazione (cfr. pag. 1 e 2 delle note depositate il 20.02.205) non hanno la minima pertinenza, in quanto in essi la Corte di cassazione si è soffermata sulla rilevanza probatoria di una conversazione registrata da uno degli interlocutori. È chiaro che i principi ivi sanciti riguardano esclusivamente una registrazione compiuta da privati e non possono essere estesi alle intercettazioni compiute dalla polizia giudiziaria. Per queste ultime, infatti, vi è una disciplina normativa che ne regolamenta l'utilizzo nel giusto contemperamento tra l'esigenza di accertare fatti di potenziale rilevanza penale e l'esigenza di tutela della vita privata e della riservatezza. E non a caso la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata richiede proprio che le intercettazioni compiute dalla polizia giudiziaria sono utilizzabili in sede civile purché “disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali”. Per le registrazioni tra privati, per le quali non vi è una disciplina che ne regolamenta le modalità di acquisizione e di utilizzo, sono previste dalla giurisprudenza regole più stringenti per la loro utilizzabilità in sede civile.
Quell'esigenza di tutela della riservatezza – che per le intercettazioni compiute in sede di indagine trova tutela nella disciplina del codice di procedura penale – merita maggiore attenzione per le registrazioni tra privati e richiede, infatti, che colui contro cui la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia avvenuta, che la conversazione abbia un contenuto diverso e che almeno uno dei soggetti sia parte in causa.
Acclarata l'utilizzabilità degli atti di indagine e dei verbali di intercettazione, occorre esaminare tali atti per accertare la sussistenza dei fatti posti a base del licenziamento.
6- Al ricorrente sono stati contestati trentadue (32) episodi verificatisi tra l'8 aprile e il 9 luglio 2023, descritti analiticamente nella lettera di contestazione disciplinare.
Il ricorrente è stato, per tali fatti, rinviato a giudizio (cfr. pagg. 39 e ss. del decreto di citazione diretta a giudizio) per il reato di cui agli artt. 81, 624, 61, n. 11 c.p. per essersi in plurime occasioni, dal 8 aprile al 9 luglio 2023, appropriato di gasolio esente da imposta di fabbricazione, asportandolo dai serbatoi dei rimorchiatori che stazionano nella parte finale del del porto di Milazzo, sottraendolo alla società CP_2 legittima proprietaria Controparte_1
In particolare, quale impiegato nel turno lavorativo a bordo dei rimorchiatori della società, aveva prelevato il gasolio dal natante trasportando il contenitore nel quale lo aveva versato occultato in borse, buste, di vari colori, riponendolo, poi, all'interno del mezzo a lui in uso, Fiat Punto targata ET703TA.
Il ricorrente è stato altresì rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 81 cpv c.p. e all'art. 40, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 504/1995 perché aveva destinato il gasolio asportato ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta esenti o ammessi ad aliquote agevolate.
Il ricorrente, nell'ambito del procedimento penale, ha fatto accesso all'istituto della messa alla prova.
Nell'annotazione di polizia giudiziaria allegata in atti (cfr. pag. 32 e ss. All. 6a comparsa) si dà atto dell'attività di registrazione mediante telecamere e vengono documentati una serie di episodi, verificatisi tra l'8 aprile 2023 ed il 9 luglio 2023, tutti con modalità sostanzialmente analoghe, in cui il , una volta giunto al molo , a bordo Parte_1 CP_2 del proprio mezzo Fiat Punto targato ET703TA, prende dal proprio mezzo delle buste o delle borse di vario colore, sale a bordo del rimorchiatore, per poi riscendere e riporle nel proprio veicolo durante il turno.
In talune giornate, ripete queste operazioni addirittura più volte nell'arco della stessa giornata lavorativa.
Il ricorrente ha tentato di sostenere non esservi certezza in ordine alla identità della persona ritratta nei frame video in atti.
Non possono esservi dubbi, in ordine all'identità della persona raffigurata, che è stata oggetto di accertamento e di riscontro da parte degli agenti della Guardia di Finanza incaricati dell'indagine, che hanno effettuato le operazioni di monitoraggio e di conseguente accertamento dei soggetti coinvolti.
Inoltre, è sufficiente osservare che nel frame video di pag. 667 dell'allegato 6a della costituzione della società resistente, è possibile leggere con sufficiente chiarezza la targa del mezzo Fiat Punto ritratto, ovvero ET703TA, veicolo che è pacificamente intestato a
. Parte_1 Dai fotogrammi tratti dalle registrazioni delle videocamere si vede che in diverse occasioni il ripete, anche più volte nell'arco della stessa giornata, la medesima Parte_1 operazione, consistente nel prendere una o più buste o borse dalla propria vettura, salire a bordo del rimorchiatore e tornare dal rimorchiatore caricando sulla macchina le buste o borse, per poi lasciare definitivamente il molo a distanza di molte ore, a fine turno.
Ad esempio, nella registrazione del 09.04.2023, il ripete l'operazione (intorno Parte_1 alle 23 circa) due volte a distanza di pochi minuti, ma lascerà in via definitiva il molo molte ore dopo (intorno alle 6 del mattino seguente).
Il 12.04.2023 ripete l'operazione con modalità sostanzialmente analoghe e ripone la borsa all'interno del bagagliaio della propria macchina all'interno di un contenitore che ricopre con degli stracci.
Ripete la operazione più volte nell'arco della stessa giornata, ad esempio, anche il
25.04.2023, il 17.05.2023, il 19.05.2023, il 12.06.2023 -in cui fa la spola per ben tre volte a distanza di pochi minuti (intorno alle 23), per poi lasciare il molo intorno alle 6 del mattino- il 18.06.2023, il 28.06.2023, il 04.07.2023, il 06.07.2023, il 09.07.2023.
Il ricorrente non ha, invero, fornito alcuna spiegazione alternativa -logica e razionale- rispetto a questi “strani” movimenti e alla spola fatta, anche plurime volte nella stessa giornata lavorativa, tra il proprio veicolo ed il rimorchiatore con delle buste o borse e nessuna versione alternativa ha fornito rispetto al contenuto delle buste o borse, oggetto di questi “anomali” movimenti.
Significativo appare, poi, che, in quasi tutte le occasioni, il non lasci il molo Parte_1
subito dopo aver riposto le buste o borse sul proprio mezzo, ma vada via CP_2 definitivamente a distanza di molte ore (a fine turno), ancor più se si considera che il ricorrente era solito scendere dal rimorchiatore per riporre le borse o buste all'interno del proprio mezzo durante il turno lavorativo.
7- Di estrema rilevanza, a corroborare il quadro probatorio, è l'esito della perquisizione del
13 luglio 2023 (cfr pagina 122 dell'annotazione finale di indagine della Guardia di
Finanza, all. 6a della memoria di costituzione) in cui sono state sequestrate al Parte_1
due taniche da 10 litri piene contenenti gasolio di colore bleu.
[...]
Intanto, il non ha in alcun modo giustificato il possesso di quanto rinvenuto e Parte_1
l'utilizzo che ne facesse e, poi, le analisi chimiche, condotte su incarico della Procura della Repubblica, hanno rilevato la presenza di Solvent Yellow 124, 2-Etilantrachinone
(tracciante RS), Verde alizarina G base, sostanze che sono esclusive del gasolio denaturato per uso marittimo, non reperibili nei carburanti commerciali, come accertato e dichiarato dal perito incaricato dalla Procura della Repubblica, Dott. Persona_1
(cfr all. 13 della memoria di costituzione).
In data 20.11.2023 il dott. veniva sentito, a sommarie informazioni, Persona_1 dalla Guardia di Finanza, in merito agli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti.
In tale sede precisava che “i carburanti destinati alla navigazione marittima vengono denaturati ai sensi dell'art. 2 Decreto del 15.12.2015 n. 225 del Ministero Economia e
Finanze, in particolare per il gasolio e l'olio combustibile la denaturazione viene effettuata con l'aggiunta delle seguenti sostanze: - Solvent Yellow 124; - 2-
“tracciante RS”; - Verde alizarina G base “colorante verde” , Testimone_1 aggiungendo, poi, “Posso affermare che dalle risultanze analitiche riscontrate dal
Laboratorio analisi dell di Catania si riscontra, Controparte_3 in tutti i campioni prelevati, la presenza di tutte e tre le sostanze sopracitate destinate alla denaturazione dei carburanti utilizzati per la navigazione marittima”, precisava, infine, che non è possibile riscontrare la presenza delle sostanze chimiche citate nei carburanti posti in vendita presso i distributori stradali.
Il ricorrente nulla ha evidenziato o controdedotto sugli esiti di tale accertamento peritale.
8- Il ricorrente ha tentato di sostenere, per certi versi, che il comportamento in questione fosse talmente radicato e diffuso tra quasi tutti i dipendenti da far presumere una tacita accettazione o tolleranza da parte della società datrice di lavoro.
Tale argomentazione, tuttavia, non può essere accolta.
Le indagini svolte non hanno evidenziato alcun atteggiamento di tolleranza da parte della società nei confronti delle condotte di sottrazione del carburante.
Al contrario, esse hanno messo in luce un sistema esteso e consolidato di prelievo illecito di gasolio dai rimorchiatori aziendali da parte di alcuni lavoratori.
Ciò che emerge è che la società non ha mai mostrato alcuna forma di tolleranza verso tali comportamenti, come dimostrano chiaramente diverse intercettazioni nelle quali i dipendenti coinvolti manifestano timori concreti per le possibili reazioni dell'azienda.
In particolare, nell'intercettazione tra e del 23 giugno 2023 (RIT Pt_2 Parte_3
79/2023), esprime preoccupazione circa la possibilità che l'ufficio sia venuto a Pt_2 conoscenza dei fatti (“ora una cosa del genere l'ufficio la sa, che c'entra che la deve sapere l'ufficio”).
Ancora più esplicita è la conversazione tra e del 28 giugno 2023 Parte_4 CP_4
(RIT n. 78/2023), nella quale manifesta forte apprensione per il rischio di CP_4 perdere il posto di lavoro e dichiara la propria disponibilità a utilizzare mezzi alternativi all'automobile pur di evitare problemi (“Domani scendo alla stazione mi prendo tutti gli orari dei treni … pausa … poi ognuno fa quello che vuole ah se vuole rischiare rischia per i cazzi suoi, io non rischio sinceramente, questo posto di lavoro io ho tre figli non me la posso rischiare”).
In un'ulteriore conversazione del 5 luglio 2023 (RIT n. 78/2023), e Parte_4 CP_4 mostrano piena consapevolezza del fatto che la sottrazione del carburante comporterebbe la perdita del lavoro ( “allora lo perdiamo tutti il lavoro”. Parte_4
“certo. Tutti lo perdete”). CP_4
A conferma dell'assenza di tolleranza da parte della società, si rileva che il suo legale rappresentante ha presentato querela il 20 luglio 2023, immediatamente dopo essere stato informato, il 19 luglio 2023, nel corso di sommarie informazioni, dell'esistenza di un'indagine relativa al furto di gasolio dai rimorchiatori aziendali.
Pertanto, ciò che si evidenzia non è una condotta tollerante da parte della società, bensì la gravità e l'ampiezza del fenomeno illecito, reso evidente dalla frequente abitudine di diversi lavoratori di appropriarsi del carburante.
In tale contesto, assume particolare rilevanza disciplinare il comportamento del ricorrente, il quale non solo risulta coinvolto in numerosi episodi (32), ma ha anche dimostrato di non coglierne il reale disvalore.
9- Il ricorrente sostiene che il licenziamento subito violi il principio di parità di trattamento, poiché altri colleghi indagati per gli stessi fatti sono stati destinatari di una sospensione del procedimento disciplinare, in attesa della conclusione del processo penale.
Tuttavia, la società ha chiarito che, a fronte del coinvolgimento di 24 dipendenti, ha avviato immediatamente l'azione disciplinare solo nei confronti di otto lavoratori
( , , Persona_2 Parte_1 Persona_3 Persona_4 Per_5
, , ), ritenuti maggiormente
[...] Persona_6 Persona_7 Parte_3 implicati sulla base di un quadro probatorio già consistente, fondato su videoriprese, intercettazioni e analisi tecniche sui liquidi sequestrati.
La documentazione agli atti conferma la legittimità della scelta aziendale di procedere con il licenziamento nei casi in cui vi fossero prove concrete e numerose dell'attività illecita, mentre ha preferito sospendere l'iter disciplinare per gli altri dipendenti, il cui coinvolgimento risultava meno chiaro e necessitava di ulteriori approfondimenti, anche in relazione agli sviluppi del procedimento penale.
Anche con riguardo a due dipendenti, e coinvolti in numerosi episodi di Pt_5 Pt_6 sottrazione, il materiale probatorio non era comparabile con quello raccolto nei confronti del ricorrente, dal momento che né al (riguardo al quale non vi è alcuna Pt_5 intercettazione) né al è stato sequestrato materiale da poter raffrontare con quello Pt_6 prelevato dal rimorchiatore.
Non emerge, dunque, alcuna violazione del principio di parità di trattamento, poiché la differenziazione adottata dalla società si fonda su un diverso grado di evidenza probatoria. Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, non si configura discriminazione nel licenziamento qualora l'inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, anche se un comportamento analogo da parte di un altro dipendente sia stato valutato diversamente dal datore di lavoro. In particolare, si evidenzia che “ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro;
l'identità delle situazioni riscontrate può tuttavia essere valorizzata per verificare la proporzionalità della sanzione adottata” (Cass. 7 settembre 2022, n. 26393;
Cass. 7 maggio 2013, n. 10550).
Pertanto, non può ritenersi sproporzionata la sanzione espulsiva irrogata al ricorrente solo perché altri lavoratori hanno beneficiato della sospensione del procedimento disciplinare.
La società ha motivato tale scelta prudenziale con l'assenza di elementi certi e univoci circa la reale portata delle condotte contestate agli altri dipendenti.
Come si evince dai verbali di accordo del 9 maggio 2024 (allegato n. 18 del fascicolo aziendale), la società non ha escluso la rilevanza disciplinare delle condotte contestate, ma ha deciso di attendere l'esito del giudizio penale per valutare se emergano ulteriori conferme. In particolare, si legge che “la Società, tenendo ferma la contestazione disciplinare, accogliendo una specifica richiesta del lavoratore (subordinata alla richiesta di archiviazione che la Società non accoglie, valutata la sua particolare posizione nell'ambito dell'indicato procedimento penale), sospende il procedimento disciplinare sino alla conclusione nei confronti del Lavoratore del primo grado del procedimento/giudizio penale, in qualsiasi forma essa avvenga, o sino a che nel corso dello stesso emergano ulteriori fatti confermativi delle circostanze oggetto del procedimento disciplinare, allorquando valuterà meglio ritenute decisioni a definizione del procedimento disciplinare stesso”. In definitiva, la società ha mantenuto una posizione coerente, riservandosi di adottare le sanzioni ritenute più appropriate qualora i fatti contestati trovino conferma in sede penale, senza alcuna rinuncia preventiva alla rilevanza disciplinare delle condotte.
10- Ritiene, infine, il Tribunale che la gravità della condotta di reiterato furto di carburante dai rimorchiatori sia tale da giustificare la decisione della società di ritenere irrimediabilmente leso il rapporto di fiducia.
Si tratta, infatti, di una condotta di estrema gravità, idonea a pregiudicare irrimediabilmente il rapporto di fiducia e sintomatica di una incapacità del ricorrente di garantire il corretto adempimento dei propri obblighi lavorativi.
Peraltro l'art. 6, comma 5, CCNL per l'industria armatoriale prevede espressamente che
“l'armatore ha il diritto di risolvere il contratto senza preavviso, fermo restando il trattamento di fine rapporto, e di essere risarcito di tutti i danni che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi nazionali ed estere, e particolarmente in conseguenza di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento clandestini nei confronti dei componenti l'equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia della mancata vigilanza”.
Ed ancora l'art. 7, lett. e), n. 8, CCNL prevede il licenziamento per il “furto all'interno dei mezzi navali o degli uffici di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti”, includendo tale condotta tra “quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro”.
Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
11- Le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente, in quanto risultato integralmente soccombente nel giudizio. La loro quantificazione deve essere effettuata tra i medi ed i massini di tariffa, tenuto conto della pluralità e complessità delle censure sollevate dal ricorrente, della varietà e rilevanza delle questioni giuridiche affrontate, la complessità del quadro fattuale, che ha richiesto un'attenta analisi di una mole significativa di elementi probatori, l'esito del giudizio, che ha visto il rigetto totale delle domande proposte dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2280/2024 RG, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese del giudizio, liquidate in € 11.000,00 (di cui euro 4.000,00 per fase studio, euro 1.500,00 per fase introduttiva, euro 2.000,00 per istruttoria ed euro 3.500,00 per fase decisionale) per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 23/10/2025
Il Giudice
UD IO GN