Ordinanza 22 settembre 2022
Commentari • 3
- 1. La riforma del processo civile in appello. Le disposizioni innovate dal D. Lgs. n. 149/2022Franco Petrolati · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Franco Petrolati, Presidente di sezione di Corte d'Appello Giustizia Insieme propone ai suoi lettori una serie di contributi relativi alla riforma della procedura civile, per conoscere, approfondire e discutere. L'articolo presentato riguarda la riforma del processo civile in appello. I precedenti articoli: 1. La trattazione scritta. La codificazione (art. 127-ter c.p.c.) 2. La riforma del processo civile in Cassazione. Note a prima lettura Sommario: 1. Decorrenza della riforma – 2. Competenza – 3. Difetto di giurisdizione – 4. Termine breve per l'impugnazione – 5. Impugnazioni incidentali tardive – 6. Forma dell'appello – 7. Appello incidentale – 8. Improcedibilità – 9. …
Leggi di più… - 2. La riforma del processo civile in appello. Le disposizioni innovate dal D. Lgs. n. 149/2022Franco Petrolati · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Franco Petrolati, Presidente di sezione di Corte d'Appello Giustizia Insieme propone ai suoi lettori una serie di contributi relativi alla riforma della procedura civile, per conoscere, approfondire e discutere. L'articolo presentato riguarda la riforma del processo civile in appello. I precedenti articoli: 1. La trattazione scritta. La codificazione (art. 127-ter c.p.c.) 2. La riforma del processo civile in Cassazione. Note a prima lettura Sommario: 1. Decorrenza della riforma – 2. Competenza – 3. Difetto di giurisdizione – 4. Termine breve per l'impugnazione – 5. Impugnazioni incidentali tardive – 6. Forma dell'appello – 7. Appello incidentale – 8. Improcedibilità – 9. …
Leggi di più… - 3. La riforma del processo civile in appello. Le disposizioni innovate dal D. Lgs. n. 149/2022Franco Petrolati · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 18 gennaio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/09/2022, n. 27744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27744 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2022 |
Testo completo
- ricorrente -
Civile Ord. Sez. U Num. 27744 Anno 2022 Presidente: MANNA FELICE Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 22/09/2022 contro SALUS M.C. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CO DE AN, DO RD, ME RB e ILEANA DE AN;
- controricorrente -
nonchè contro REGIONE CALABRIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 956/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 02/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere FABRIZIA GARRI;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte vogliano dichiarare inammissibile il ricorso. RILEVATO CHE 1. La società Salus s.r.l. propose ricorso al TAR della Calabria per ottenere l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, della nota protocollo n. 36237 del 1 aprile 2020 dell'ASP di Catanzaro e dei provvedimenti presupposti e conseguenti con la quale era stata disposta nelle more delle verifiche della sussistenza dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento la sospensione del contratto, sottoscritto dalla sola Salus s.r.I., in virtù del quale la società erogava prestazioni socio sanitarie residenziali in favore di anziani non autosufficienti e non assistibili a domicilio attraverso una struttura sita Ric. 2021 n. 09001 sez. SU - ud. 21-06-2022 -2- in Chiaravalle Centrale alla Via Filangieri e la società era stata diffidata dall'effettuare nuovi ricoveri anche in regime privatistico. 2. Il TAR della Calabria dichiarò inammissibile il ricorso sul rilievo che i provvedimenti impugnati non erano idonei a incidere negativamente sulla sfera giuridica della società ricorrente essendo solo strumentali al provvedimento di revoca o sospensione dell'accreditamento non ancora intervenuto. Osservò inoltre che, contro l'inerzia mantenuta dall'A.S.P., la società avrebbe dovuto agire con un'actio contra silentium ex artt. 31 e 117 c.p.a. e non con l'azione di annullamento proposta. 3. Il Consiglio di Stato, investito del gravame da parte della società, lo ha accolto annullando i provvedimenti impugnati. 3.1. Il giudice di appello ha ritenuto, in primo luogo, ammissibile la domanda proposta sul rilievo che la sospensione del procedimento di formalizzazione del contratto con la società istante - già accreditata da circa 20 anni, cui si collegano le diffide da parte della ASP di Catanzaro sollecitate dalla Regione Calabria a compiere attività anche in forma privata - è atto idoneo ad incidere sulla sfera giuridica della società ricorrente. 3.2. Inoltre, ha ritenuto illegittimo il provvedimento di sospensione sine die perché in contrasto con la sua natura cautelare e di durata temporanea. Ha osservato che, diversamente opinando, si dovrebbe ravvisare nel provvedimento un implicito ritiro dell'accreditamento adottato senza alcuna garanzia di contraddittorio. Ha evidenziato che sarebbe stata necessaria l'indicazione di un termine a salvaguardia della certezza della posizione giuridica della parte. Ha sottolineato, infatti, che a distanza di molti mesi dall'adozione della sospensione non era intervenuto alcun provvedimento e che sarebbe stato onere dell'Amministrazione contestare eventuali responsabilità nella gestione alla società, assicurando il contraddittorio sul punto e, peraltro, sollecitandola, nell'ambito della sua responsabilità, a provvedere in considerazione della delicatezza degli interessi in gioco. Ric. 2021 n. 09001 sez. SU - ud. 21-06-2022 -3- 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la A.S.P. di Catanzaro, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 1 cod.proc.civ. e dell'art. 111 ultimo comma Cost., per motivi attinenti alla giurisdizione. La Salus M.C. s.r.l. ha resistito con controricorso ulteriormente illustrato da memoria. La Regione Calabria è rimasta intimata. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO CHE 5. Con un unico motivo di ricorso è denunciata la violazione dei criteri di riparto ai sensi dell'art. 133 lett. f) del c.p.a., l'eccesso di potere giurisdizionale, l'assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato e la violazione dei limiti esterni della giurisdizione. 5.1. Sostiene l'Azienda ricorrente che con la sua decisione il Consiglio di Stato sarebbe incorso nella violazione dei limiti esterni della giurisdizione, trattandosi di azione a tutela di diritti soggettivi rientrante quindi nella giurisdizione del giudice ordinario. Conseguentemente la pronuncia di inammissibilità del TAR non avrebbe potuto costituire oggetto di ricorso al Consiglio di Stato, carente di giurisdizione sulla materia controversa. Inoltre, affermando che la sospensione sine die contraddice la provvisorietà e temporaneità propria del provvedimento amministrativo, il giudice di appello avrebbe sconfinato nell'area di competenza riservata alle valutazioni della pubblica amministrazione. 6. Il ricorso non può essere accolto. 6.1. La giurisdizione del giudice amministrativo, adito dalla società, non risulta essere stata oggetto di contestazione davanti al TAR il quale ha sì dichiarato inammissibile il ricorso ma sul rilievo della carenza di interesse all'impugnazione dell'atto (privo di ido eità lesiva) e della necessità di esperire una diversa azione (non ullità dell'atto ma piuttosto di impugnazione del silenzio serbato dall'Amministrazione). Ric. 2021 n. 09001 sez. SU - ud. 21-06-2022 -4- 6.2. Così decidendo il giudice ha implicitamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione e con il gravame davanti al Consiglio di Stato la sentenza del TAR non è stata impugnata sotto il profilo del difetto di giurisdizione e l'Azienda Sanitaria Provinciale neppure ne ha eccepito il difetto costituendosi nel giudizio davanti al Consiglio di Stato. 6.3. Ne segue che sul punto si è formato un giudicato interno e la questione non è più suscettibile di essere rivista. 6.4. Va qui ribadito che il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo. Non può validamente prospettarsi l'insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all'esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal "petitum" sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice (Cfr. Cass. s.u. n. 13750 del 2019, n. 10265 del 2018, n. 28503 del 2017 e n. 18758 del 2008). 6.5. D'altro canto "L'interpretazione dell'art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione "è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo", deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ("asse portante della nuova lettura della norma"), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il Ric. 2021 n. 09001 sez. SU - ud. 21-06-2022 -5- difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado;
2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;
3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum", non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito" (cfr. Cass. s.u. n. 24883 del 2008, n. 8095 del 2020 e molte altre). 6.6. Né è sostenibile che nella specie sia ravvisabile l'eccesso di potere giurisdizionale denunciato. Dopo la sentenza della Corte Cost. n. 6 del 2018, che ha chiarito i confini di tale strumento eccezionale e del sindacato della Corte di legittimità, ove, come nel caso in esame, il Consiglio di Stato abbia ritenuto implicitamente sussistente la sua giurisdizione, già implicitamente affermata in primo grado dal TAR, senza che la questione sia stata posta in appello neppure in via di eccezione dalla A.S.P. vittoriosa in primo grado, correttamente quel giudice ha limitato la sua indagine - nell'esercizio del suo potere di (( Ric. 2021 n. 09001 sez. SU - ud. 21-06-2022 -6- accertamento dei fatti e di interpretazione delle norme di diritto - alla verifica di ammissibilità della domanda avanzata dalla società tenendo conto dell' idoneità lesiva degli atti impugnati ed interpretando le disposizioni applicabili alla fattispecie per verificare, come in fatto ha verificato, l'illegittimità di un provvedimento di carattere temporaneo privo però di un termine finale. 6.7. Nessuna sostituzione da parte del giudice dell'attività propria ( t I kivviA dell'Amministrazion _a piuttosto una mera verifica di legittimità N dell'atto, di cui /1a accertato lo sviamento nella sua finalità tipica (cautelare e temporanea)/e52( all'amministrazione è stata rimessa, pertanto, l'attività connessa alla verifica di sussistenza dei presupposti per procedere al compimento dell'attività contrattuale e di verifica dei requisiti della società per svolgere il servizio. 7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 5.000, per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 1 5 % per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Ric. 2021 n. 09001 sez. SU - ud. 21-06-2022 -7- a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 21 giugno 2022 Il Presidente