TRIB
Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/06/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1816/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Collegio della prima sezione civile del Tribunale di Nola, nella seguente composizione:
1) dott.ssa Vincenza BARBALUCCA Presidente
2) dott.ssa Dora TAGLIAFIERRO Giudice
3) dott.ssa Valeria ROSSI Giudice rel.-est. pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1816/2017 Ruolo Generale, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce Parte_1
all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Giuseppe Perillo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Ottaviano (NA), alla via Sarno n. 8;
ATTORE
E
, quale coerede di rappresentata e difesa, Controparte_1 RS
in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco Bosone, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Ottaviano (NA), al viale Elena
n.12;
CONVENUTA/ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E , rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Angelo Carbone, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in San Gennarello di Ottaviano (NA), alla via
Pappalardo n. 95;
CONVENUTO/ATTORE IN RICONVENZIONALE
E
, Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
E
Controparte_4
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che, in data Parte_1
08.09.1983, decedeva in San Giuseppe SU, lasciando Persona_2
quali eredi legittimi il coniuge ed i figli Controparte_5 RS CP_3
e Giuseppe, a cui venivano devoluti i seguenti beni:
[...] Pt_1
a) fabbricato in San Giuseppe SU, alla via Pelissi n. 10, via C. Battisti n. 55, composto da due vani terranei adibiti ad abitazione e due camere al primo piano con suppenno, riportati al N.C.E.U. al foglio 15, particella 149;
b) zonetta di terreno al Rione Pelissi della superficie di are 11,00 con annessa stalla, riportato nel N.C.T. del Comune di San Giuseppe SU al foglio 15, particelle
207, 208 e 209;
c) locale terraneo alla via G. Ceschelli di vani due ed accessori, denunciato all CP_6
di Napoli con scheda registrata al n. 86/68;
d) locale terraneo alla via G. Ceschelli di vani tre ed accessori, denunciato all CP_6
di Napoli con scheda registrata al n. 87/68;
e) zona di terreno alla contrada Muscettoli di are 37,99, riportato nel N.C.T. del
Comune di San Giuseppe SU al foglio 6, particella 160. In data 06.08.1988 decedeva ab intestato anche e, pertanto, i detti Controparte_5
figli, quali eredi legittimi, divenivano esclusivi proprietari per successione pro- indiviso delle indicate unità immobiliari, nonché di:
f) 1/3 una piccolissima zonetta di terreno al Rione Caramagni 2° cortile, riportato in
Catasto alla Partita 980 Foglio 2 n. 767 di are 1,03 (di circa 34 mq), alienata poco tempo dopo dagli eredi;
g) documento di risparmio n. 12/30065 dell'Istituto San Paolo di Torino Agenzia di
San Giuseppe SU, per un importo di Lire 11.300.000.
L'attore precisava che sui vani terranei siti in via G. Ceschelli (indicati alle lettere c)
e d) nel 1983 si era provveduto all'elevazione di un primo piano composto da due appartamenti e di un secondo piano pure composto da due appartamenti, tutti allo stato grezzo. Deduceva altresì di aver usucapito la proprietà dell'appartamento posto al secondo piano a destra, individuato al N.C.E.U. al Foglio 15, part. 815 sub 5, nonché del corrispondente lastrico solare, costruito e completato esclusivamente a sue spese e da lui adibito a casa familiare sin dal 1990.
Chiedeva, pertanto, di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione del detto appartamento, nonché della corrispondente porzione del lastrico solare di copertura;
di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria per i restanti immobili;
di ordinarne la conseguente divisione per quote o, in caso d'impossibilità, di ordinarne la vendita all'incanto con conseguente formazione di masse liquide da ripartire tra i coeredi;
di ordinare ai convenuti di rendere il conto dell'amministrazione dei beni ereditari rimasti nel loro esclusivo godimento ed imputare alla massa ereditaria le spese da lui sostenute per la costruzione, il completamento, gli oneri fiscali e la manutenzione straordinaria degli appartamenti di via Ceschelli n. 34 (secondo la precisazione contenuta nella I memoria ex art. 183 c.p.c.); di ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza, con vittoria di spese.
Si costituiva la quale eccepiva l'improcedibilità della domanda, RS
stante l'omessa allegazione della documentazione catastale ed ipocatastale alla stessa propedeutica;
contestava la prescrizione acquisitiva invocata dall'attore, evidenziando che il godimento del bene era avvenuto per mera tolleranza da parte dei fratelli;
deduceva che l'attore non aveva contribuito alla realizzazione del primo piano dell'immobile in via Ceschelli n. 34, costruito con il suo contributo economico nonché con quello di , mentre il secondo piano era stato edificato Controparte_5
a spese di e in assenza di titolo urbanistico Controparte_5 Controparte_2
abilitativo. Riferiva, inoltre, di aver usucapito l'appartamento posto al primo piano a destra dell'immobile in via Ceschelli n. 34, individuato al N.C.E.U. al Foglio 15, part. 815 sub 9, avendolo ristrutturato e posseduto in via esclusiva ininterrottamente sin dalla sua edificazione.
Esponeva, infine, che gli appartamenti in via Ceschelli n. 34 erano stati, sin dalla realizzazione, suddivisi tra i 4 fratelli, come ipotesi di accordo bonario.
Concludeva, quindi, affinché la domanda fosse dichiarata improcedibile e, nel merito, rigettata. In via riconvenzionale, chiedeva di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione da parte sua dell'appartamento posto al primo piano a destra dell'immobile in Via Ceschelli n. 34, individuato al N.C.E.U. al Foglio 15, part. 815 sub 9; chiedeva di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria dei restanti immobili;
nell'ipotesi di rigetto della domanda accertativa dell'usucapione, chiedeva di imputare alla formazione della massa ereditaria la somma di euro 700,00, corrisposta per l'aggiornamento dei dati catastali dell'indicato appartamento;
chiedeva di ordinare ai convenuti di rendere il conto dell'amministrazione dei beni ereditari rimasti nel loro esclusivo godimento;
di ordinarne la conseguente divisione per quote o, in caso d'impossibilità, di ordinarne la vendita all'incanto con conseguente formazione di masse liquide da ripartire tra i coeredi;
di ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza, con vittoria di spese.
Si costituiva il quale deduceva che la realizzazione del primo Controparte_2
piano dell'immobile in via Ceschelli n. 34 era avvenuta nel 1978 e che alla stessa avevano contribuito economicamente solo , e Controparte_5 RS
quella del secondo piano invece era stata sovvenzionata da CP_3 CP_5
e dal comparente.
[...] Eccepiva l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione in merito alla domanda di usucapione e contestava l'asserita prescrizione acquisitiva di
, attesa la reciproca tolleranza nel possesso degli appartamenti tra i Parte_1
4 fratelli. Evidenziava altresì che l'attore aveva donato alla figlia, CP_4
la nuda proprietà dell'appartamento oggetto della richiesta di accertamento
[...]
dell'usucapione in forza di atto notarile, di cui in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi la nullità.
In via preliminare chiedeva, inoltre, di dichiarare la domanda improcedibile e, nel merito, di rigettarla. Subordinatamente all'accoglimento della domanda di usucapione avanzata dall'attore, chiedeva in riconvenzionale di dichiarare in suo favore la maturata prescrizione acquisitiva del fabbricato sito in San Giuseppe SU alla via Pelissi n. 10, Rione Pelissi, già via Cesare Battisti n. 55; della zonetta di terreno al rione Pelissi con annessa stalla;
del locale commerciale sito in San Giuseppe
SU alla via Ceschelli n. 34; dell'appartamento sito alla via Ceschelli n. 34, II piano, lato sinistro. Chiedeva, in ogni caso, di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria dei restanti immobili;
di imputare alla massa ereditaria l'importo relativo alle spese da lui sostenute per la costruzione ed il completamento degli immobili di via Ceschelli n. 34, nonché per la ristrutturazione dell'immobile di via Pelissi n. 10, importo da determinarsi in corso di causa a mezzo CTU;
di ordinare alle controparti di rendere il conto dell'amministrazione dei beni ereditari rimasti nel loro esclusivo godimento;
di ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza;
di emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale, con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
non si costituiva in giudizio. Controparte_3
In data 23.03.2018, a seguito dell'esperimento del tentativo di mediazione, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. Nelle successive udienze venivano escussi i testi ammessi e, all'udienza del 13.04.2021, in seguito al decesso di RS
veniva dichiarata l'interruzione del giudizio che veniva poi tempestivamente riassunto. La causa veniva riservata in decisione, risultando matura in relazione alle proposte domande di usucapione;
in data 03.01.2024 poi si costituiva in giudizio CP_1
quale coerede di la quale si riportava alle difese svolte
[...] RS
dalla sua dante causa, facendo propria la domanda riconvenzionale dalla stessa spiegata. Previa rimessione della causa sul ruolo, veniva poi integrato il contraddittorio nei confronti di (beneficiaria della donazione a Controparte_4
rogito del notaio del 31.07.2015 rep. n. 167546) ed, infine, Persona_3
all'udienza del 06.02.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente citata in giudizio e non Controparte_4
costituita.
Venendo al merito, occorre vagliare, in primo luogo, le domande di usucapione avanzate dall'attore e dalla convenuta in Parte_1 RS
riconvenzionale, aventi ad oggetto, rispettivamente: 1) appartamento di via Ceschelli
n. 34 secondo piano lato destro e corrispondente porzione del terrazzo di copertura;
2) appartamento di via Ceschelli n. 34 primo piano lato destro.
La domanda riconvenzionale di avente ad oggetto l' Controparte_2
appartamento di via Ceschelli n. 34 secondo piano lato sinistro, fabbricato in San
Giuseppe SU Via Pelissi n. 10, la zonetta di terreno a rione Pelissi con annessa stalla, il locale commerciale sito in San Giuseppe SU alla via Don
Gino Ceschelli n.34, è stata, invece, proposta subordinatamente all'accoglimento di quella avanzata da . Parte_1
In punto di diritto bisogna premettere che allorquando la domanda di usucapione abbia ad oggetto beni in comunione ereditaria, come nel caso di specie, la giurisprudenza è granitica nel richiedere una prova particolarmente rigorosa.
Come riconosciuto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5087/2014 e costantemente confermato dalle successive pronunce, il coerede non è tenuto a provare un atto di interversione del possesso (poiché tale atto può essere compiuto solo da colui che ha la detenzione della cosa), atteso che nella comunione ereditaria – così come in quella ordinaria di cui è una species – il potere di fatto esercitato sulla cosa da parte di ciascun erede ha natura di possesso, in quanto viene esercitato con la consapevolezza di essere titolare iure successionis, seppure pro quota, del diritto di proprietà sullo stesso.
Il singolo coerede, dunque, può invocare l'acquisto per usucapione delle quote di comproprietà spettanti agli altri eredi solo se il suo possesso ha una caratteristica particolare ed ulteriore rispetto a quelle di norma rilevanti ai fini dell'usucapione:
l'esclusività. Occorre cioè che egli dimostri non solo di aver esercitato sul bene comune – per il tempo necessario ai fini dell'usucapione – un potere di fatto non violento, non clandestino e non equivoco, necessitando altresì “la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui” (v. Cass. 3493/2024).
“E' in questo contesto che esplica inesorabilmente valenza la previsione di cui all'art. 1144 cod. civ., secondo cui “gli atti compiuti con altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”, che, nell'ingenerare e giustificare a priori la permissio, conduce per converso ad escludere, nella valutazione a posteriori, la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone (Cass., Sez. 2, 10.5.2018, n. 11315). In proposito, è radicato orientamento di questa Corte quello secondo cui, nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo (cfr. Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315; Cass., Sez. 2, 18/6/2001, n.8194; Cass., Sez. 2, 20/2/2008, n. 4327; Cass., Sez. 2, 3/8/1995, n. 8498), mentre il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela giustificano notoriamente la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata (Cass.,
Sez. 2, 29/5/2015, n. 11277; Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315)” (v. ancora Cass. n.
3493/2024).
Calando gli esposti principi nella fattispecie in esame, alla luce del compendio probatorio acquisito in giudizio, non può ritenersi comprovata la domanda di usucapione spiegata da con riguardo all'appartamento posto al Parte_1
secondo piano, lato destro, dell'immobile sito in via Ceschelli n. 34.
Difatti, se i testimoni di parte attrice hanno confermato che alla fine dell'anno 1990
ha lasciato l'appartamento in affitto nel condominio di via Parte_1
Ceschelli n. 20, per traferirsi in via Ceschelli n. 34, (v. dichiarazioni rese dal teste
, udienza del 14.11.2019) e che nel gennaio del 1991 il detto Testimone_1
appartamento era già abitato dall'attore, il quale ne commissionò gli infissi (v. dichiarazioni rese dal teste , udienza 30.03.2023), ciò, tuttavia, Testimone_2
non vale a dimostrare le peculiari caratteristiche che il possesso esercitato da un coerede deve avere affinché possa verificarsi la prescrizione acquisitiva.
A tal fine, invero, si richiedono “atti idonei a mutare il titolo del suo possesso” e, al riguardo, non sono sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che comportano solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, siccome inidonei a dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (cfr., Cass., n. 9100/2018;
Cass. n. 16841/2005, Cass. n. 3045/1973).
Militano, inoltre, in senso contrario alla pretesa attorea, concordanti elementi da cui si evince che il possesso dell'attore sull'appartamento in questione è stato esercitato con la tolleranza e, addirittura, l'accordo degli altri fratelli. Tant'è che agli atti è presente anzitutto un documento individuato come “Accordo privato tra e Per_1 CP_7 per il pagamento dell'abbattimento e della ricostruzione di un solaio” (v. all. 13 alla
II memoria ex art. 183 c.p.c. dell'attore), non contestato, in cui i fratelli “…si lasciano la libertà reciproca di ultimare i lavori di uno dei quattro appartamenti con spesa singola del germano che intende completarlo e pagando, invece, in parti uguali tutta la costruzione comune che non riguarda l'appartamento da ultimare”. Nel caso di specie, del resto, i germani hanno tollerato l'un l'altro la detenzione dei Per_1
beni ereditari nell'attesa di giungere alla divisione dell'asse e ciascuno di loro detiene un immobile del compendio, così come pacificamente ammesso anche nell'atto di citazione.
Ancor più significativo è il fatto che nella dichiarazione relativa all'ICI afferente l'anno 1995, annotava che l'appartamento veniva ultimato nel Parte_1
1995 e soprattutto si legge “ho indicato 90.000.000 e possesso 25% perché è una proprietà indivisa dei 4 germani ” (v. all. 11 alla produzione Per_1 RS
ora ), riconoscendone la comproprietà con i coeredi.
[...] Controparte_1
A ciò aggiungasi che l'attore richiedeva agli altri comproprietari il contributo economico per le spese di completamento e di manutenzione dell'intero fabbricato (v. all. 6 alla produzione ora ). RS Controparte_1
A conclusione identica si perviene rispetto al lastrico solare, che viene utilizzato da tutti i germani, secondo quel che risulta inequivocabilmente dal provvedimento reso dal Tribunale d Nola all'esito del procedimento possessorio (N.R.G. 4617/2016), in cui - come parte resistente - dichiarava “che i fratelli erano in Parte_1
possesso delle chiavi del terrazzo” (v. all. 7 alla produzione ora RS
. Nel medesimo procedimento, tra l'altro, “il resistente ha Controparte_1
dichiarato di aver installato senza avvertire i suoi fratelli i pannelli solari occupando una superficie di 25 metri su un'estensione totale del terrazzo comune pari a 400 metri (vedasi verbale di udienza del 20.09.2016)… Pertanto, non sono emersi elementi tali da indurre a concludere che con l'installazione dei predetti pannelli sia stato superato il limite del pari uso della cosa comune… sussistendo ancora la comunione su tutto il fabbricato per cui è causa tra i quattro fratelli ” (v. Per_1 ancora provvedimento del Tribunale Nola, all. 7 alla produzione RS
ora ). Controparte_1
In virtù di quanto innanzi deve quindi rigettarsi la domanda volta all'accertamento dell'intervenuta usucapione dell'appartamento innanzi indicato e del corrispondente terrazzo di copertura da parte di . Parte_1
La domanda riconvenzionale spiegata da (avente ad oggetto Controparte_2
l'accertamento dell'usucapione del fabbricato sito in San Giuseppe SU alla via Pelissi n. 10, Rione Pelissi, già via Cesare Battisti n. 55; della zonetta di terreno al rione Pelissi con annessa stalla;
del locale commerciale sito in San Giuseppe
SU alla via Ceschelli n. 34; dell'appartamento sito alla via Ceschelli n. 34, II piano, lato sinistro) deve, dunque, ritenersi assorbita, giacché la stessa, come detto, è stata proposta “subordinatamente all'accoglimento della domanda di usucapione avanzata dal ” (cfr. Cass. n. 33361/2018 - “Proposta dal Parte_1
convenuto domanda riconvenzionale subordinata all'accoglimento di quella principale dell'attore, è viziata da ultrapetizione la decisione con cui il giudice, respinta la domanda principale, pronunci anche sulla riconvenzionale, rigettandola”).
Per quel che riguarda, poi, la domanda di usucapione avanzata in riconvenzionale da ora , non possono che ribadirsi le considerazioni RS Controparte_1
innanzi svolte circa il valore dirimente della tolleranza del possesso dalla stessa esercitato sull'appartamento sito in San Giuseppe SU alla via Ceschelli n. 34, piano primo lato destro, censito in Catasto al foglio n. 2, part. 815 sub 9.
Del resto, in contrasto con la prospettata prescrizione acquisitiva, nella comparsa di costituzione la suddetta convenuta deduceva che “gli oneri fiscali sull'intera massa ereditaria sono stati sempre pagati pro quota da tutti i coeredi… da ciascun erede per la quota di sua spettanza, pari ad ¼” e che le 4 unità immobiliari di via Ceschelli
n. 34, a partire dalla fine degli anni '80, dopo la morte di , sono Controparte_5
state occupate singolarmente da ciascun erede. Il che costituisce ulteriore prova della reciproca tolleranza o, meglio, dell'accordo intervenuto in proposito tra i germani nella consapevolezza della comproprietà sui beni in questione (v. ancora “Accordo privato tra e per il pagamento dell'abbattimento e della Per_1 CP_7
ricostruzione di un solaio” all. 13 alla II memoria ex art. 183 c.p.c. dell'attore), che riguarda anche la realizzazione dei lavori utili al completamento dell'appartamento da ciascuno posseduto. Accordo “bonario” cui la stessa fa esplicito Per_1
riferimento sempre nella comparsa di costituzione (v. pagg. 19 e 20).
Pertanto, anche le dichiarazioni testimoniali rese in favore di dalle RS
testimoni - peraltro titolata a costituirsi in giudizio in seguito alla Testimone_3
scomparsa di - e (v. udienza del 14.11.2019) non RS Testimone_4
assumono rilievo decisivo ai fin della prospettata usucapione, giacché è irrilevante che la suddetta convenuta avesse utilizzato e amministrato il bene ereditario, mentre gli altri coeredi si erano astenuti da analoghe attività (v. Cass. n. 22444/2019; Cass. n.
966/2019; Cass. n. 10734/2018; Cass. 25/03/2009, n. 7221/2009). E ciò in quanto, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione, è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento, da parte di uno dei comproprietari, realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e denoti, per altro verso, inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, non più uti condominus ma uti dominus (v.
Cass. n. 9359/2021; Cass. n. 11277/2015, n. 9359).
Motivo per cui, ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, come nello specifico, attesa la concordata occupazione da parte dei fratelli dei 4 appartamenti in via Ceschelli n. 34, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere, ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva (cfr. Cass. n.
2944/1990).
Pertanto, anche la domanda volta all'accertamento dell'usucapione da parte di ora , non può trovare accoglimento. RS Controparte_1
La causa va rimessa sul ruolo istruttorio per la trattazione delle ulteriori domande proposte dalle parti, come da separata ordinanza. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando:
- Dichiara la contumacia di Controparte_4
- Dichiara aperta la successione di , nato il [...] in [...] Persona_2
Giuseppe SU ed ivi deceduto in data 08.09.1983, e di , Controparte_5
nata il [...] in [...] ed ivi deceduta il 06.08.1988;
- Rigetta la domanda proposta da volta all'accertamento Parte_1
dell'usucapione sull'immobile sito in San Giuseppe SU, alla via G. Ceschelli
n. 34, identificato al N.C.E.U. del Comune di San Giuseppe SU al Foglio 15, part. 815 sub 5, nonché della corrispondente porzione del terrazzo di copertura di circa mq. 200;
- Rigetta la domanda proposta in riconvenzionale da ora RS CP_1
volta all'accertamento dell'usucapione sull'immobile sito in San Giuseppe
[...]
SU, alla via G. Ceschelli n. 34, identificato al N.C.E.U. del Comune di San
Giuseppe SU al Foglio 15, part. 815 sub 9;
- Rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- Spese al definitivo.
Nola, 22.05.2025
L'estensore
Dott.ssa Valeria Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Collegio della prima sezione civile del Tribunale di Nola, nella seguente composizione:
1) dott.ssa Vincenza BARBALUCCA Presidente
2) dott.ssa Dora TAGLIAFIERRO Giudice
3) dott.ssa Valeria ROSSI Giudice rel.-est. pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1816/2017 Ruolo Generale, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce Parte_1
all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Giuseppe Perillo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Ottaviano (NA), alla via Sarno n. 8;
ATTORE
E
, quale coerede di rappresentata e difesa, Controparte_1 RS
in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco Bosone, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Ottaviano (NA), al viale Elena
n.12;
CONVENUTA/ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E , rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Angelo Carbone, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in San Gennarello di Ottaviano (NA), alla via
Pappalardo n. 95;
CONVENUTO/ATTORE IN RICONVENZIONALE
E
, Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
E
Controparte_4
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che, in data Parte_1
08.09.1983, decedeva in San Giuseppe SU, lasciando Persona_2
quali eredi legittimi il coniuge ed i figli Controparte_5 RS CP_3
e Giuseppe, a cui venivano devoluti i seguenti beni:
[...] Pt_1
a) fabbricato in San Giuseppe SU, alla via Pelissi n. 10, via C. Battisti n. 55, composto da due vani terranei adibiti ad abitazione e due camere al primo piano con suppenno, riportati al N.C.E.U. al foglio 15, particella 149;
b) zonetta di terreno al Rione Pelissi della superficie di are 11,00 con annessa stalla, riportato nel N.C.T. del Comune di San Giuseppe SU al foglio 15, particelle
207, 208 e 209;
c) locale terraneo alla via G. Ceschelli di vani due ed accessori, denunciato all CP_6
di Napoli con scheda registrata al n. 86/68;
d) locale terraneo alla via G. Ceschelli di vani tre ed accessori, denunciato all CP_6
di Napoli con scheda registrata al n. 87/68;
e) zona di terreno alla contrada Muscettoli di are 37,99, riportato nel N.C.T. del
Comune di San Giuseppe SU al foglio 6, particella 160. In data 06.08.1988 decedeva ab intestato anche e, pertanto, i detti Controparte_5
figli, quali eredi legittimi, divenivano esclusivi proprietari per successione pro- indiviso delle indicate unità immobiliari, nonché di:
f) 1/3 una piccolissima zonetta di terreno al Rione Caramagni 2° cortile, riportato in
Catasto alla Partita 980 Foglio 2 n. 767 di are 1,03 (di circa 34 mq), alienata poco tempo dopo dagli eredi;
g) documento di risparmio n. 12/30065 dell'Istituto San Paolo di Torino Agenzia di
San Giuseppe SU, per un importo di Lire 11.300.000.
L'attore precisava che sui vani terranei siti in via G. Ceschelli (indicati alle lettere c)
e d) nel 1983 si era provveduto all'elevazione di un primo piano composto da due appartamenti e di un secondo piano pure composto da due appartamenti, tutti allo stato grezzo. Deduceva altresì di aver usucapito la proprietà dell'appartamento posto al secondo piano a destra, individuato al N.C.E.U. al Foglio 15, part. 815 sub 5, nonché del corrispondente lastrico solare, costruito e completato esclusivamente a sue spese e da lui adibito a casa familiare sin dal 1990.
Chiedeva, pertanto, di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione del detto appartamento, nonché della corrispondente porzione del lastrico solare di copertura;
di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria per i restanti immobili;
di ordinarne la conseguente divisione per quote o, in caso d'impossibilità, di ordinarne la vendita all'incanto con conseguente formazione di masse liquide da ripartire tra i coeredi;
di ordinare ai convenuti di rendere il conto dell'amministrazione dei beni ereditari rimasti nel loro esclusivo godimento ed imputare alla massa ereditaria le spese da lui sostenute per la costruzione, il completamento, gli oneri fiscali e la manutenzione straordinaria degli appartamenti di via Ceschelli n. 34 (secondo la precisazione contenuta nella I memoria ex art. 183 c.p.c.); di ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza, con vittoria di spese.
Si costituiva la quale eccepiva l'improcedibilità della domanda, RS
stante l'omessa allegazione della documentazione catastale ed ipocatastale alla stessa propedeutica;
contestava la prescrizione acquisitiva invocata dall'attore, evidenziando che il godimento del bene era avvenuto per mera tolleranza da parte dei fratelli;
deduceva che l'attore non aveva contribuito alla realizzazione del primo piano dell'immobile in via Ceschelli n. 34, costruito con il suo contributo economico nonché con quello di , mentre il secondo piano era stato edificato Controparte_5
a spese di e in assenza di titolo urbanistico Controparte_5 Controparte_2
abilitativo. Riferiva, inoltre, di aver usucapito l'appartamento posto al primo piano a destra dell'immobile in via Ceschelli n. 34, individuato al N.C.E.U. al Foglio 15, part. 815 sub 9, avendolo ristrutturato e posseduto in via esclusiva ininterrottamente sin dalla sua edificazione.
Esponeva, infine, che gli appartamenti in via Ceschelli n. 34 erano stati, sin dalla realizzazione, suddivisi tra i 4 fratelli, come ipotesi di accordo bonario.
Concludeva, quindi, affinché la domanda fosse dichiarata improcedibile e, nel merito, rigettata. In via riconvenzionale, chiedeva di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione da parte sua dell'appartamento posto al primo piano a destra dell'immobile in Via Ceschelli n. 34, individuato al N.C.E.U. al Foglio 15, part. 815 sub 9; chiedeva di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria dei restanti immobili;
nell'ipotesi di rigetto della domanda accertativa dell'usucapione, chiedeva di imputare alla formazione della massa ereditaria la somma di euro 700,00, corrisposta per l'aggiornamento dei dati catastali dell'indicato appartamento;
chiedeva di ordinare ai convenuti di rendere il conto dell'amministrazione dei beni ereditari rimasti nel loro esclusivo godimento;
di ordinarne la conseguente divisione per quote o, in caso d'impossibilità, di ordinarne la vendita all'incanto con conseguente formazione di masse liquide da ripartire tra i coeredi;
di ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza, con vittoria di spese.
Si costituiva il quale deduceva che la realizzazione del primo Controparte_2
piano dell'immobile in via Ceschelli n. 34 era avvenuta nel 1978 e che alla stessa avevano contribuito economicamente solo , e Controparte_5 RS
quella del secondo piano invece era stata sovvenzionata da CP_3 CP_5
e dal comparente.
[...] Eccepiva l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione in merito alla domanda di usucapione e contestava l'asserita prescrizione acquisitiva di
, attesa la reciproca tolleranza nel possesso degli appartamenti tra i Parte_1
4 fratelli. Evidenziava altresì che l'attore aveva donato alla figlia, CP_4
la nuda proprietà dell'appartamento oggetto della richiesta di accertamento
[...]
dell'usucapione in forza di atto notarile, di cui in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi la nullità.
In via preliminare chiedeva, inoltre, di dichiarare la domanda improcedibile e, nel merito, di rigettarla. Subordinatamente all'accoglimento della domanda di usucapione avanzata dall'attore, chiedeva in riconvenzionale di dichiarare in suo favore la maturata prescrizione acquisitiva del fabbricato sito in San Giuseppe SU alla via Pelissi n. 10, Rione Pelissi, già via Cesare Battisti n. 55; della zonetta di terreno al rione Pelissi con annessa stalla;
del locale commerciale sito in San Giuseppe
SU alla via Ceschelli n. 34; dell'appartamento sito alla via Ceschelli n. 34, II piano, lato sinistro. Chiedeva, in ogni caso, di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria dei restanti immobili;
di imputare alla massa ereditaria l'importo relativo alle spese da lui sostenute per la costruzione ed il completamento degli immobili di via Ceschelli n. 34, nonché per la ristrutturazione dell'immobile di via Pelissi n. 10, importo da determinarsi in corso di causa a mezzo CTU;
di ordinare alle controparti di rendere il conto dell'amministrazione dei beni ereditari rimasti nel loro esclusivo godimento;
di ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza;
di emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale, con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
non si costituiva in giudizio. Controparte_3
In data 23.03.2018, a seguito dell'esperimento del tentativo di mediazione, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. Nelle successive udienze venivano escussi i testi ammessi e, all'udienza del 13.04.2021, in seguito al decesso di RS
veniva dichiarata l'interruzione del giudizio che veniva poi tempestivamente riassunto. La causa veniva riservata in decisione, risultando matura in relazione alle proposte domande di usucapione;
in data 03.01.2024 poi si costituiva in giudizio CP_1
quale coerede di la quale si riportava alle difese svolte
[...] RS
dalla sua dante causa, facendo propria la domanda riconvenzionale dalla stessa spiegata. Previa rimessione della causa sul ruolo, veniva poi integrato il contraddittorio nei confronti di (beneficiaria della donazione a Controparte_4
rogito del notaio del 31.07.2015 rep. n. 167546) ed, infine, Persona_3
all'udienza del 06.02.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente citata in giudizio e non Controparte_4
costituita.
Venendo al merito, occorre vagliare, in primo luogo, le domande di usucapione avanzate dall'attore e dalla convenuta in Parte_1 RS
riconvenzionale, aventi ad oggetto, rispettivamente: 1) appartamento di via Ceschelli
n. 34 secondo piano lato destro e corrispondente porzione del terrazzo di copertura;
2) appartamento di via Ceschelli n. 34 primo piano lato destro.
La domanda riconvenzionale di avente ad oggetto l' Controparte_2
appartamento di via Ceschelli n. 34 secondo piano lato sinistro, fabbricato in San
Giuseppe SU Via Pelissi n. 10, la zonetta di terreno a rione Pelissi con annessa stalla, il locale commerciale sito in San Giuseppe SU alla via Don
Gino Ceschelli n.34, è stata, invece, proposta subordinatamente all'accoglimento di quella avanzata da . Parte_1
In punto di diritto bisogna premettere che allorquando la domanda di usucapione abbia ad oggetto beni in comunione ereditaria, come nel caso di specie, la giurisprudenza è granitica nel richiedere una prova particolarmente rigorosa.
Come riconosciuto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5087/2014 e costantemente confermato dalle successive pronunce, il coerede non è tenuto a provare un atto di interversione del possesso (poiché tale atto può essere compiuto solo da colui che ha la detenzione della cosa), atteso che nella comunione ereditaria – così come in quella ordinaria di cui è una species – il potere di fatto esercitato sulla cosa da parte di ciascun erede ha natura di possesso, in quanto viene esercitato con la consapevolezza di essere titolare iure successionis, seppure pro quota, del diritto di proprietà sullo stesso.
Il singolo coerede, dunque, può invocare l'acquisto per usucapione delle quote di comproprietà spettanti agli altri eredi solo se il suo possesso ha una caratteristica particolare ed ulteriore rispetto a quelle di norma rilevanti ai fini dell'usucapione:
l'esclusività. Occorre cioè che egli dimostri non solo di aver esercitato sul bene comune – per il tempo necessario ai fini dell'usucapione – un potere di fatto non violento, non clandestino e non equivoco, necessitando altresì “la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui” (v. Cass. 3493/2024).
“E' in questo contesto che esplica inesorabilmente valenza la previsione di cui all'art. 1144 cod. civ., secondo cui “gli atti compiuti con altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”, che, nell'ingenerare e giustificare a priori la permissio, conduce per converso ad escludere, nella valutazione a posteriori, la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone (Cass., Sez. 2, 10.5.2018, n. 11315). In proposito, è radicato orientamento di questa Corte quello secondo cui, nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo (cfr. Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315; Cass., Sez. 2, 18/6/2001, n.8194; Cass., Sez. 2, 20/2/2008, n. 4327; Cass., Sez. 2, 3/8/1995, n. 8498), mentre il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela giustificano notoriamente la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata (Cass.,
Sez. 2, 29/5/2015, n. 11277; Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315)” (v. ancora Cass. n.
3493/2024).
Calando gli esposti principi nella fattispecie in esame, alla luce del compendio probatorio acquisito in giudizio, non può ritenersi comprovata la domanda di usucapione spiegata da con riguardo all'appartamento posto al Parte_1
secondo piano, lato destro, dell'immobile sito in via Ceschelli n. 34.
Difatti, se i testimoni di parte attrice hanno confermato che alla fine dell'anno 1990
ha lasciato l'appartamento in affitto nel condominio di via Parte_1
Ceschelli n. 20, per traferirsi in via Ceschelli n. 34, (v. dichiarazioni rese dal teste
, udienza del 14.11.2019) e che nel gennaio del 1991 il detto Testimone_1
appartamento era già abitato dall'attore, il quale ne commissionò gli infissi (v. dichiarazioni rese dal teste , udienza 30.03.2023), ciò, tuttavia, Testimone_2
non vale a dimostrare le peculiari caratteristiche che il possesso esercitato da un coerede deve avere affinché possa verificarsi la prescrizione acquisitiva.
A tal fine, invero, si richiedono “atti idonei a mutare il titolo del suo possesso” e, al riguardo, non sono sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che comportano solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, siccome inidonei a dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (cfr., Cass., n. 9100/2018;
Cass. n. 16841/2005, Cass. n. 3045/1973).
Militano, inoltre, in senso contrario alla pretesa attorea, concordanti elementi da cui si evince che il possesso dell'attore sull'appartamento in questione è stato esercitato con la tolleranza e, addirittura, l'accordo degli altri fratelli. Tant'è che agli atti è presente anzitutto un documento individuato come “Accordo privato tra e Per_1 CP_7 per il pagamento dell'abbattimento e della ricostruzione di un solaio” (v. all. 13 alla
II memoria ex art. 183 c.p.c. dell'attore), non contestato, in cui i fratelli “…si lasciano la libertà reciproca di ultimare i lavori di uno dei quattro appartamenti con spesa singola del germano che intende completarlo e pagando, invece, in parti uguali tutta la costruzione comune che non riguarda l'appartamento da ultimare”. Nel caso di specie, del resto, i germani hanno tollerato l'un l'altro la detenzione dei Per_1
beni ereditari nell'attesa di giungere alla divisione dell'asse e ciascuno di loro detiene un immobile del compendio, così come pacificamente ammesso anche nell'atto di citazione.
Ancor più significativo è il fatto che nella dichiarazione relativa all'ICI afferente l'anno 1995, annotava che l'appartamento veniva ultimato nel Parte_1
1995 e soprattutto si legge “ho indicato 90.000.000 e possesso 25% perché è una proprietà indivisa dei 4 germani ” (v. all. 11 alla produzione Per_1 RS
ora ), riconoscendone la comproprietà con i coeredi.
[...] Controparte_1
A ciò aggiungasi che l'attore richiedeva agli altri comproprietari il contributo economico per le spese di completamento e di manutenzione dell'intero fabbricato (v. all. 6 alla produzione ora ). RS Controparte_1
A conclusione identica si perviene rispetto al lastrico solare, che viene utilizzato da tutti i germani, secondo quel che risulta inequivocabilmente dal provvedimento reso dal Tribunale d Nola all'esito del procedimento possessorio (N.R.G. 4617/2016), in cui - come parte resistente - dichiarava “che i fratelli erano in Parte_1
possesso delle chiavi del terrazzo” (v. all. 7 alla produzione ora RS
. Nel medesimo procedimento, tra l'altro, “il resistente ha Controparte_1
dichiarato di aver installato senza avvertire i suoi fratelli i pannelli solari occupando una superficie di 25 metri su un'estensione totale del terrazzo comune pari a 400 metri (vedasi verbale di udienza del 20.09.2016)… Pertanto, non sono emersi elementi tali da indurre a concludere che con l'installazione dei predetti pannelli sia stato superato il limite del pari uso della cosa comune… sussistendo ancora la comunione su tutto il fabbricato per cui è causa tra i quattro fratelli ” (v. Per_1 ancora provvedimento del Tribunale Nola, all. 7 alla produzione RS
ora ). Controparte_1
In virtù di quanto innanzi deve quindi rigettarsi la domanda volta all'accertamento dell'intervenuta usucapione dell'appartamento innanzi indicato e del corrispondente terrazzo di copertura da parte di . Parte_1
La domanda riconvenzionale spiegata da (avente ad oggetto Controparte_2
l'accertamento dell'usucapione del fabbricato sito in San Giuseppe SU alla via Pelissi n. 10, Rione Pelissi, già via Cesare Battisti n. 55; della zonetta di terreno al rione Pelissi con annessa stalla;
del locale commerciale sito in San Giuseppe
SU alla via Ceschelli n. 34; dell'appartamento sito alla via Ceschelli n. 34, II piano, lato sinistro) deve, dunque, ritenersi assorbita, giacché la stessa, come detto, è stata proposta “subordinatamente all'accoglimento della domanda di usucapione avanzata dal ” (cfr. Cass. n. 33361/2018 - “Proposta dal Parte_1
convenuto domanda riconvenzionale subordinata all'accoglimento di quella principale dell'attore, è viziata da ultrapetizione la decisione con cui il giudice, respinta la domanda principale, pronunci anche sulla riconvenzionale, rigettandola”).
Per quel che riguarda, poi, la domanda di usucapione avanzata in riconvenzionale da ora , non possono che ribadirsi le considerazioni RS Controparte_1
innanzi svolte circa il valore dirimente della tolleranza del possesso dalla stessa esercitato sull'appartamento sito in San Giuseppe SU alla via Ceschelli n. 34, piano primo lato destro, censito in Catasto al foglio n. 2, part. 815 sub 9.
Del resto, in contrasto con la prospettata prescrizione acquisitiva, nella comparsa di costituzione la suddetta convenuta deduceva che “gli oneri fiscali sull'intera massa ereditaria sono stati sempre pagati pro quota da tutti i coeredi… da ciascun erede per la quota di sua spettanza, pari ad ¼” e che le 4 unità immobiliari di via Ceschelli
n. 34, a partire dalla fine degli anni '80, dopo la morte di , sono Controparte_5
state occupate singolarmente da ciascun erede. Il che costituisce ulteriore prova della reciproca tolleranza o, meglio, dell'accordo intervenuto in proposito tra i germani nella consapevolezza della comproprietà sui beni in questione (v. ancora “Accordo privato tra e per il pagamento dell'abbattimento e della Per_1 CP_7
ricostruzione di un solaio” all. 13 alla II memoria ex art. 183 c.p.c. dell'attore), che riguarda anche la realizzazione dei lavori utili al completamento dell'appartamento da ciascuno posseduto. Accordo “bonario” cui la stessa fa esplicito Per_1
riferimento sempre nella comparsa di costituzione (v. pagg. 19 e 20).
Pertanto, anche le dichiarazioni testimoniali rese in favore di dalle RS
testimoni - peraltro titolata a costituirsi in giudizio in seguito alla Testimone_3
scomparsa di - e (v. udienza del 14.11.2019) non RS Testimone_4
assumono rilievo decisivo ai fin della prospettata usucapione, giacché è irrilevante che la suddetta convenuta avesse utilizzato e amministrato il bene ereditario, mentre gli altri coeredi si erano astenuti da analoghe attività (v. Cass. n. 22444/2019; Cass. n.
966/2019; Cass. n. 10734/2018; Cass. 25/03/2009, n. 7221/2009). E ciò in quanto, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione, è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento, da parte di uno dei comproprietari, realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e denoti, per altro verso, inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, non più uti condominus ma uti dominus (v.
Cass. n. 9359/2021; Cass. n. 11277/2015, n. 9359).
Motivo per cui, ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, come nello specifico, attesa la concordata occupazione da parte dei fratelli dei 4 appartamenti in via Ceschelli n. 34, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere, ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva (cfr. Cass. n.
2944/1990).
Pertanto, anche la domanda volta all'accertamento dell'usucapione da parte di ora , non può trovare accoglimento. RS Controparte_1
La causa va rimessa sul ruolo istruttorio per la trattazione delle ulteriori domande proposte dalle parti, come da separata ordinanza. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando:
- Dichiara la contumacia di Controparte_4
- Dichiara aperta la successione di , nato il [...] in [...] Persona_2
Giuseppe SU ed ivi deceduto in data 08.09.1983, e di , Controparte_5
nata il [...] in [...] ed ivi deceduta il 06.08.1988;
- Rigetta la domanda proposta da volta all'accertamento Parte_1
dell'usucapione sull'immobile sito in San Giuseppe SU, alla via G. Ceschelli
n. 34, identificato al N.C.E.U. del Comune di San Giuseppe SU al Foglio 15, part. 815 sub 5, nonché della corrispondente porzione del terrazzo di copertura di circa mq. 200;
- Rigetta la domanda proposta in riconvenzionale da ora RS CP_1
volta all'accertamento dell'usucapione sull'immobile sito in San Giuseppe
[...]
SU, alla via G. Ceschelli n. 34, identificato al N.C.E.U. del Comune di San
Giuseppe SU al Foglio 15, part. 815 sub 9;
- Rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- Spese al definitivo.
Nola, 22.05.2025
L'estensore
Dott.ssa Valeria Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Vincenza Barbalucca