Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 333/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Salvatore Mondera;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/01/2023, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 01.001026906 – Prot. n. 2501.15/12/2022.0164526, notificata CP_2
il 31.12.2022 con il quale l' Sede di Corigliano-Rossano, le intimava il pagamento, entro CP_2
60 giorni, della somma di € 10.006,60, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e/o assistenziali;
in tale ordinanza ingiunzione veniva richiamato un precedente atto di accertamento del 23.05.2018, a mezzo del quale, l'Ente previdenziale ha contestato alla odierna ricorrente la violazione dell'art. 2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n 463 convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss mm. CP_ Si è costituito l' rappresentando di aver provveduto d'ufficio alla rettifica della sanzione, rideterminandola in misura inferiore e concludendo per il rigetto della opposizione.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
2.1 La fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del D. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983. Se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera € 10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica
1
2.2 Quanto alla intempestività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della
Legge 689/81, contestata dall'opponente, va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 co. 6 d.lgs. n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili” espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”.
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede “2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione” depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame.
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni. Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione. Il mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto.
Pur venendo in rilievo violazioni che non implicano particolari aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario. Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione. I restanti motivi di opposizione restano assorbiti dalla ragione più liquida.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in considerazione della semplicità della questione esaminata.
2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- annulla l'ordinanza ingiunzione per cui è causa;
- condanna la parte resistente a rifondere le spese di lite in favore di parte ricorrente, da liquidarsi in Euro 2.300,00 per compensi oltre alle spese di contributo unificato se dovuto, accessori come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 27/01/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
3