Sentenza 12 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2002, n. 5231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5231 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
1 05 231/02 Reg. gen. N° 4929/1999 Menza del 9 gennaio Oggetto: chiusura vedu REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE СоиCrore. 16061 SEZIONE SECONDA CIVILE Nep. 1185 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. MARIO SPADONE Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Dott. GIOVANNA SCHERILLO Consigliere dal Sig. IL SOLE 24 ORE Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE Consigliere per diritti € 155 ha pronunciato la seguente: CAVER17002 SENTENZA sul ricorso proposto da: CI AT. elettivamente domiciliata in Roma, Via Anapo n. 29, NCELLERIA presso l'avv. Dario Di Gravio, difesa dall'avv. Cesidio Di Gravio in forza di mandato in atti:
- ricorrente -
contro
EL PO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco De Sanctis n. 15, presso l'avv. Romolo Giuseppe Cipriani, che lo difende, unitamente all'avv. Lorenzo Cariola, in forza di mandato in atti;
controricorrente - 4929/1999 CC LL. Udienza del 9 gennaio 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio.. 13/02 2 avverso la sentenza della Corte di appello de L'Aquila in data 20 ottobre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 20 gennaio 1984 EL LL conveniva dinanzi al Tribunale di Avezzano Nunziatina CC, chiedendone la condanna al pagamento della somma di £. 550.000 quale residuo prezzo di una striscia di terreno venduto alla convenuta, oltre interessi bancari nella misura di £.
1.814.000. nonché al risarcimento del danno cagionatogli dalla CC, la quale aveva demolito un tratto del muro di recinzione della porzione di terreno di proprietà di esso attore e, infine, alla chiusura di una veduta illegittimamente realizzata dalla CC sul fondo dell'attore. Instauratosi il contraddittorio, la convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, ed all'esito il tribunale, con sentenza in data 3 dicembre 1993, accoglieva tutte le domande proposte dal LL. Avendo la CC proposto impugnazione, cui resisteva il LL proponendo anche impugnazione incidentale per l'omessa condanna della controparte al pagamento delle spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio, la Corte di appello de L'Aquila, con sentenza del 20 ottobre 1998, rigettando il gravame principale e in accoglimento di quello incidentale, 4929/1999 CC LL Udienza del 9 gennaio 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 3 ف ر ا condannava la CC a rimborsare all'appellato le spese della consulenza tecnica. confermando nel resto. Rilevava la corte che dalla scrittura privata di vendita redatta dalle parti il 18 agosto 1974 risultava che la residua somma di £. 550.000, dovuta dalla CC a titolo di saldo del prezzo della compravendita del terreno, avrebbe dovuto essere pagata mediante emissione di una cambiale con scadenza al 30 novembre 1975. maggiorata degli interessi bancari. e quindi tale pagamento non era condizionato alla stipula dell'atto pubblico, che comunque non risultava essere stato dilazionato per volontà dell'appellato. M Dalla stessa scrittura risultava altresì che il venditore aveva conservato la proprietà dei muri di recinzione. Era stato inoltre accertato che l'appellante aveva illegittimamente aperto un balcone alla distanza di soli m.
0.50 dal fondo del LL, il quale aveva assolto all'onere probatorio su di lui incombente mediante la produzione dell'atto di acquisto del terreno. Infine la corte rilevava che al LL 2. spettava per il principio della soccombenza - anche il rimborso delle spese di consulenza tecnica, essendo risultato che le aveva interamente anticipate. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la CC, per due motivi di ricorso, ai quali resiste il LL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la corte di appello avrebbe omesso di dare rilievo ad una clausola apposta in calce alla scrittura privata del 18 agosto 1974 del seguente tenore: In data 18 agosto ricevuto £. 1.000.000 (un milione) a titolo parziale di vendita. La cifra residua sarà corrisposta all'atto notarile alle condizioni espresse nel presente compromesso. Con tale clausola le 4929/1999 CC LL. Udienza del 9 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. } 4 parti avevano stabilito, secondo la CC, modalità di pagamento diverse da quelle indicate nella parte precedente del documento e, trattandosi di una clausola posta alla fine del testo la stessa, anche per la sua posizione, stava a significare che le parti avevano concordemente stabilito un diverso modo di pagamento. rinunziando alla data prima stabilita per tale adempimento. Il motivo non risulta fondato. Con esso, infatti, la ricorrente censura in sostanza l'interpretazione data al contratto dalla corte di appello, e prima ancora dal tribunale, senza denunziare la violazione di specifiche norme di ermeneutica contrattuale. Il giudice di merito ha evidentemente dato valore all'inciso "alle condizioni espresse nel presente compromesso", contenuto nella clausola aggiunta in calce al contratto preliminare, per ritenere che tale clausola non aveva modificato quanto stabilito nel testo del contratto stesso, secondo cui il saldo di £. 550.000 avrebbe dovuto essere corrisposto mediante emissione di una cambiale con scadenza al 30 novembre 1975. maggiorato degli interessi bancari. Tale interpretazione non risulta né illogica né contraddittoria, e comunque la ricorrente non ha saputo indicare con quale norma interpretativa fosse in contrasto. La ricorrente censura poi, con il secondo motivo. quella parte della sentenza con cui la corte di merito ha ritenuto che il LL fosse proprietario del terreno in questione, senza esaminare anche la documentazione da lei prodotta. dalla quale risultava il contrario. Il motivo risulta inammissibile per la sua genericità. La CC sostiene infatti che la corte di appello avrebbe affermato che il LL è proprietario del terreno esteso mq. 89,40 di cui alla scrittura privata...basandosi sulla sola 4929/1999 CC LL. Udienza del 9 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. i 5 1 0 documentazione prodotta dallo stesso, omettendo però di effettuare un approfondito esame della documentazione della documentazione prodotta dalla ricorrente, senza tuttavia specificare quale fosse la documentazione prodotta dalla controparte e quale fosse quella prodotta da lei, e senza indicare il contenuto di detti documenti. E' quindi evidente che la censura, per la sua genericità, non consente alla Corte di legittimità di valutarne l'eventuale fondatezza. L'infondatezza o inammissibilità di entrambi i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione. in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 68,08 oltre a €. 500,00 per onorari. S Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Ugo Airgapò est. Corte Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2002. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 200 erie . Registrato in data 0.6.14, 2013 краями 149,77 (euro CENTOQUARANTANOVE/77 p. II Dirigente Area Servizi IL CANCELLIERE C1 (Dott.ssa Maria Graz FILIPPO Paolo/Talarigo Il Responsabile Ciudizi قاف (Dr. MACSIC ) 004. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12 APR. 2002 109T 129,11 IL CANCELLIERE C SEST 20,66 TOT. 14977 4929/1999 CC LL. Udienza del 9 gennaio 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio.