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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5495/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata in [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Via Dante 166 90134 Palermo, presso lo studio dell'Avv.
D'GO DR, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Via Dante 166 90134 Palermo, presso lo studio dell'Avv. D'GO DR , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 31 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni
1 sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 300/2025 del 06/03/2025, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto e ciascuno sarà libero di fissare o cambiare il proprio domicilio o residenza dandone comunicazione all'altro coniuge;
2) La sig.ra svolge attività lavorativa presso la soc. TIM S.p.A. con Pt_1 mansione di dipendente a tempo indeterminato dal 2000;
3) Il sig. EN svolge attività lavorativa presso la soc. YC
LOGISTIC S.R.L, con mansione di dipendente a tempo indeterminato dal
2022;
4) La casa coniugale sita in Palermo, in via Saffo n.23 G rimarrà nella disponibilità del sig. che ivi continuerà ad abitare;
CP_1
5) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, secondo le norme Per_1 dell'affidamento condiviso, con domicilio prevalentemente presso la madre, nella nuova abitazione della stessa sita in Palermo, in via Ferdinando Di Giorgi
n.7;
6) Per ciò che concerne l'entità dell'assegno di mantenimento per il figlio economicamente non autosufficiente, il sig. si impegna a Per_1 CP_1 corrispondere la cifra mensile di euro 400,00 entro il giorno 05 di ogni mese e
2 sarà rivalutato secondo gli indici Istat che comprenderanno parte delle spese ordinarie;
7) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra il CP_1 Pt_1 rimborso del 50% delle spese ordinarie (da intendersi spese mediche, spese scolastiche, etc.) nonché il 50% delle spese straordinarie da concordare preventivamente, ed in ogni caso secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Palermo vigente. Il Sig. rimarrà obbligato a CP_1 corrispondere il sopracitato contributo al mantenimento fintanto che il figlio continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. L'Assegno Unico sarà percepito interamente dalla sig.ra
[...]
Pt_1
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
9) La sig.ra è proprietaria di un'autovettura targata GF425GS Parte_1 ed di una moto targa EW54794; mentre il sig. è Controparte_1 proprietario di un'autovettura targata GS961NC.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in MO, in data 26/09/2009, da
[...]
nata in [...] in data [...] e da Parte_1 CP_1
, nato a [...] in data [...], trascrittonei registri
[...] dello Stato civile di detto Comune al n. 107, parte II, serie A, dell'anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale
3 dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5495/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata in [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Via Dante 166 90134 Palermo, presso lo studio dell'Avv.
D'GO DR, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Via Dante 166 90134 Palermo, presso lo studio dell'Avv. D'GO DR , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 31 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni
1 sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 300/2025 del 06/03/2025, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto e ciascuno sarà libero di fissare o cambiare il proprio domicilio o residenza dandone comunicazione all'altro coniuge;
2) La sig.ra svolge attività lavorativa presso la soc. TIM S.p.A. con Pt_1 mansione di dipendente a tempo indeterminato dal 2000;
3) Il sig. EN svolge attività lavorativa presso la soc. YC
LOGISTIC S.R.L, con mansione di dipendente a tempo indeterminato dal
2022;
4) La casa coniugale sita in Palermo, in via Saffo n.23 G rimarrà nella disponibilità del sig. che ivi continuerà ad abitare;
CP_1
5) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, secondo le norme Per_1 dell'affidamento condiviso, con domicilio prevalentemente presso la madre, nella nuova abitazione della stessa sita in Palermo, in via Ferdinando Di Giorgi
n.7;
6) Per ciò che concerne l'entità dell'assegno di mantenimento per il figlio economicamente non autosufficiente, il sig. si impegna a Per_1 CP_1 corrispondere la cifra mensile di euro 400,00 entro il giorno 05 di ogni mese e
2 sarà rivalutato secondo gli indici Istat che comprenderanno parte delle spese ordinarie;
7) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra il CP_1 Pt_1 rimborso del 50% delle spese ordinarie (da intendersi spese mediche, spese scolastiche, etc.) nonché il 50% delle spese straordinarie da concordare preventivamente, ed in ogni caso secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Palermo vigente. Il Sig. rimarrà obbligato a CP_1 corrispondere il sopracitato contributo al mantenimento fintanto che il figlio continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. L'Assegno Unico sarà percepito interamente dalla sig.ra
[...]
Pt_1
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
9) La sig.ra è proprietaria di un'autovettura targata GF425GS Parte_1 ed di una moto targa EW54794; mentre il sig. è Controparte_1 proprietario di un'autovettura targata GS961NC.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in MO, in data 26/09/2009, da
[...]
nata in [...] in data [...] e da Parte_1 CP_1
, nato a [...] in data [...], trascrittonei registri
[...] dello Stato civile di detto Comune al n. 107, parte II, serie A, dell'anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale
3 dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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