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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
305/2019 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 305/2019 R.G.A.C. vertente
tra
P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 P.IVA_1
Mortelliti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, via Don Minzoni n. 29,
PEC: ; Email_1
APPELLANTE contro
, C.F. , nato il [...] a [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Gregorio Barba, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pietro Modafferi, in Melito di Porto Salvo, Via Einaudi n. 21, PEC: ; Email_2
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE nonché
, C.F. , nato il [...] a [...] (R.C.), Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Pasqualino Zavaglia e Annabruna Simonetti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Borruto, Via Crocefisso n. 15/C, PEC: e Email_3
; Email_4
APPELLATO Oggetto: Responsabilità professionale dell'avvocato - Appello alla sentenza del Tribunale di Locri n. 1574/2018 emessa e pubblicata il 19.12.2018, nel proc. 101515/2010
CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 18.10.2010 e notificato il 13.10.2010, CP_2
proponeva azione di responsabilità professionale nei confronti dell'avv. ,
[...] CP_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 11.052,98 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento dei danni contrattuali.
In particolare, parte attrice esponeva che:
- nell'anno 1973 veniva assunto a tempo indeterminato alle dipendenze dall'
[...]
– già ), con la qualifica di Controparte_3 CP_4 operaio specializzato (III livello del CCNL del settore per gli addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria). La sede di lavoro si trovava a , ma nel Controparte_5
1991, a seguito di modifiche nell'assetto delle attività e del personale decise dall'ente, la sede lavorativa veniva sposta presso il vivaio “Ninfo” (Serra San Bruno – VV);
- il sig. prestava, quindi, la propria attività nella nuova sede dal 21.2.1991 al CP_2
31.3.1994 percorrendo quotidianamente la distanza di 90 Km con la propria autovettura;
- a fronte di ciò, il dipendente percepiva un'indennità chilometrica per i 90 km percorsi dal 21.2.1991 al 31.3.1992 (art. 27 del CCNL dell'8.4.1988 e art. 9 del contratto integrativo del
16.6.1988);
- successivamente, dal 1.4.1992 al 31.3.1994 al lavoratore veniva corrisposta la nuova indennità (1/5 del costo al litro della benzina super per ogni chilometro percorso, come stabilito dall'art. 52 del nuovo CCNL del 13.6.1991);
- tuttavia, il rimborso veniva corrisposto solo per un totale di 12 km giornalieri, ossia quelli occorrenti per percorre il tratto di strada da Serra San Bruno alla Contrada Ninfo dello stesso comune dove era allocato il cantiere, anziché dei 90 km effettivamente e quotidianamente percorsi dall'attore dal comune di residenza (SA NI) alla sede del cantiere di appartenenza;
- sosteneva, dunque, che il datore di lavoro avesse applicato erroneamente la contrattazione collettiva sia nel primo che nel secondo periodo e per questo chiedeva £. 21.401.546, quale differenza tra l'indennità dovuta e quella realmente percepita.
Per tali motivi, parte attrice, al fine di veder riconosciuti i propri diritti, si rivolgeva all'avvocato
, il quale: CP_1
- in data 23.7.1997, in qualità di rappresentante del sig. , depositava ricorso ex art. CP_2
414 c.p.c. innanzi al Pretore di ZA, in funzione del Giudice del Lavoro, nei confronti dell' e dell' CP_3 Controparte_6
- detto giudizio si concludeva con la sentenza n. 348/1999, depositata in data 1.3.1999, con cui il giudice adito, qualificando il rapporto di lavoro come pubblico impiego, aveva dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
Con
- successivamente, l'avv. dapprima notificava rispettivamente il 9 e il 12 maggio 2000 all' e all' atto di diffida ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 3 del 1957, tramite il CP_6 CP_3 quale sollecitava le parti ad ottenere quanto richiesto;
Con
- la suddetta diffida restava senza risconto e, a questo punto, in data 21.9.2000, l'avv. presentava ricorso al TAR di Catanzaro per ottenere l'annullamento del silenzio-rifiuto serbato dalle due aziende diffidate;
- con sentenza n. 1116, depositata in cancelleria il 6.10.2006, il TAR di Catanzaro dichiarava l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di decadenza del 15.9.2000, previsto dall'art. 45 c. 17 del D.lgs. n. 80/1998 e successive modificazioni;
- su tali presupposti e, previo accertamento del negligente adempimento al mandato professionale conferitogli all'avv. , il sig. domandava che il convenuto CP_1 CP_2 fosse condannato a risarcire il danno patito dallo stesso in conseguenza dell'inadempimento contrattuale sostanziatosi nell'aver tardivamente depositato il ricorso davanti al giudice amministrativo, così impedendo al cliente di conseguire il risultato utile. L'attore determinava il pregiudizio patito nella somma oggetto della pretesa fatta valere nei procedimenti avanti al Pretore di ZA e al TAR di Catanzaro.
In data
3.2.2011 si costituiva tempestivamente l'avv. eccependo, preliminarmente, CP_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di ZA (asseritamente competente quale foro del luogo di residenza del convenuto ex art. 18 c.p.c., nonché del luogo in cui era sorta o doveva eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ex art. 20 c.p.c.) ovvero, in subordine, del Tribunale di Catanzaro (asseritamente competente quale foro del luogo in cui era sorta o doveva eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ex art. 20 c.p.c.). Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria in quanto infondata in fatto e diritto e, in particolare, evidenziava che stante i contrasti giurisprudenziali esistenti in tema di riconoscimento dell'indennità chilometrica, il risultato sperato dall'attore si presentava tutt'altro che certo;
per questo motiva lamentava che non era certamente predicabile la dedotta negligenza professionale giacché, secondo un orientamento del TAR, il termine di cui all'art. 69, comma 7 del d.lgs. 165/2001, non aveva natura processuale e quindi non implicava alcuna decadenza.
Eccepiva, altresì, l'imputabilità del lamentato danno alla condotta colposa dell'attore, ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 c.c., per essersi quest'ultimo rifiutato di proporre appello a dispetto del consiglio datogli dal professionista, in tal modo precludendosi la possibilità di rilevare in sede di impugnazione il contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione del suddetto termine e, soprattutto, di invocare il principio della translatio iudicii, con conseguente salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda e della fase processuale svolta dinanzi al Giudice del Lavoro di ZA.
Formulava, infine, istanza ex artt. 106 e 269 c.p.c. di differimento della prima udienza, al fine di chiamare in garanzia la società contrattualmente tenuta a tenerlo indenne Parte_1 dall'eventuale obbligo risarcitorio in caso di condanna, in virtù di polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità civile professionale.
Autorizzata la chiamata in causa e differita la data della prima udienza, con comparsa di costituzione
e risposta depositata il 6.9.2011 si costituiva in giudizio la quale dichiarava Controparte_7 di non opporsi alla eccepita carenza di competenza per territorio. Preliminarmente, tuttavia, lamentava l'inoperatività della polizza assicurativa, in quanto i fatti di causa si erano verificati prima della stipula del contratto;
chiedeva, dunque, in via gradata, che il diritto all'indennizzo fosse escluso o comunque ridotto proporzionalmente ai sensi degli artt. 1892 e 1983 c.c. sul rilievo che l'assicurato non aveva portato a conoscenza dell'assicurazione la decisione del T.A.R., già emessa al momento della sottoscrizione. Nel merito, si associava alle difese svolte dal chiamante in causa, contestando i conteggi allegati all'atto introduttivo e domandando il rigetto della domanda attorea, poiché sfornita di prova nell'an e nel quantum debeatur.
Espletate le prove testimoniali (all'udienza del 9.11.2012 erano escussi i testi e Testimone_1
, mentre all'udienza dell'11.1.2013 era escusso il teste ), la Testimone_2 Testimone_3 causa era istruita documentalmente.
All'udienza del 25.5.2018 il processo veniva interrotto a causa della morte dell'unico procuratore costituito nell'interesse della Compagnia terza chiamata e successivamente riassunto dall'attore con ricorso depositato telematicamente in data 21.9.2018.
Si costituivano nel giudizio riassunto tanto il convenuto, quanto la terza chiamata a mezzo di nuovo difensore. La causa era quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale riteneva la domanda attorea fondata.
Preliminarmente, il Giudice di prime cure respingeva l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal convenuto, sottolineando che il cliente che si rivolgeva all'avvocato doveva essere qualificato come consumatore in base alla disciplina di cui al d. lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo).
Nel merito, evidenziava la fondatezza della domanda attrice. Con Rilevava che l'avv. nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli, non aveva osservato l'obbligo di diligenza previsto dal combinato disposto di cui agli artt.li 1176, c. II e 2236 c.c. e doveva, quindi, considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, comprometteva il buon esito del giudizio.
Nel caso di specie, l'inadempimento si era sostanziato nell'aver tardivamente introdotto il giudizio dinanzi al T.A.R. di Catanzaro, oltre il termine di decadenza del 15 settembre 2000, fissato dall'art. 45 comma 17, D.lgs. n. 80/1998 (ora art. 69, comma settimo, D.lgs. n. 165/2001).
Ed invero il Giudice di prime cure così si esprimeva: “Il citato art. 45, comma 17, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 prevedeva espressamente che, in tema di controversie di pubblico impiego, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno
1998, rimaste attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avrebbero dovuto essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. La giurisprudenza, con orientamento consolidato, ha chiarito che la data del 15 settembre 2000 costituisce (e costituiva) una termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale (cfr. Cass., SS.UU., 24/03/2006,
n. 6573; Cass., SS.UU., 17/11/2005, n. 23236), senza che rilevi la diversa formula usata dall'art. 69, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ("qualora siano state proposte") rispetto a quella già presente nell'art. 45, comma 17, del decreto legislativo n. 80 del 1998 ("e debbono essere proposte"), trattandosi di differenza semantica, giustificata non da una nuova "ratio" della disciplina sopravvenuta, ma soltanto dall'essere stata superata, al momento della emanazione del decreto legislativo più recente, la data presa in considerazione”.
Risolveva, dunque, ritenendo gravemente colposa la condotta del difensore che, in presenza di un termine previsto ex lege a pena di decadenza, anziché attivarsi tempestivamente al fine di salvaguardare l'interesse del proprio assistito, presentava un ricorso giurisdizionale oltre detto termine, facendo affidamento su una lettura della disposizione normativa contrastante con il suo chiaro tenore letterale e, pertanto, tutt'altro che opinabile.
Ancora, il Tribunale evidenziava che l'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., aveva adempiuto ai propri oneri dimostrando la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il danno patito. Preliminarmente, infatti, sottolineava che il danno derivante da eventuali omissioni del professionista sussisteva solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accertasse che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito;
nel caso di specie, l'attore aveva dimostrato che l'inadempimento del convenuto si era rivelato causalmente rilevante, avendo colposamente ed irrimediabilmente compromesso l'esito del giudizio, che, con ogni probabilità, sarebbe stato positivo per l . CP_2
L'attore, dunque, aveva diritto ad ottenere il pagamento della prestazione patrimoniale oggetto della domanda giudiziale proposta dapprima dinanzi al Pretore di ZA e poi dinanzi al T.A.R. di
Catanzaro.
aveva prodotto un prospetto denominato “Liquidazione per differenza chilometraggio CP_2 dall'1/1/1991 al 31/3/94 del Sig. nato il [...]”, corredato da una dettagliata Controparte_2 griglia – ripartita, per ciascun anno di interesse, in base dei mesi in cui l'attore aveva prestato servizio, dei relativi giorni lavorativi e degli importi percepiti dal dipendente – denominata, a sua volta,
“DIFFERENZA INDENNITÀ CHILOMETRICA DALL'1.1.91 AL 31.3.94 DELL'OPERAIO OPPEDISANO NATO A GIOIOSA JONICA IL 4.1.945”. CP_2
Da tali documenti, entrambi recanti in calce la firma del Rag. Direttore dell'Ufficio Persona_1 amministrativo del Servizio Forestale, si evinceva che la differenza tra la somma percepita dall' a titolo di indennità chilometrica e quella ancora da percepire per il medesimo titolo CP_2 ammontava, per capitale, a complessive Lire 13.704.408, oltre rivalutazione ed interessi, e così per un importo netto liquidato pari a Lire 17.151.380, già detratta le trattenuta IRPEF calcolata sulla somma totale dovuta.
Di tale documentazione, secondo il giudice di prime cure, sostanzialmente integrante un riconoscimento di debito, i precedenti giudici avrebbero ragionevolmente, e con ogni probabilità, tenuto conto, al fine di determinare l'an ed il quantum dell'emolumento spettante all'attore, non potendosi ovviamente discostare dalle risultanze documentali in atti.
Ne discendeva che, alla luce degli elementi probatori raccolti, doveva ritenersi sufficientemente Con provato che l'inadempimento posto in essere dall'avv. aveva cagionato all' un danno CP_2 patrimoniale, non essendo ravvisabile, in capo all'attore, invece, alcuna condotta colposa, come invece eccepito dal convenuto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Con Infine, sosteneva il Tribunale adito che, contrariamente a quanto affermato dal convenuto avv. un'eventuale impugnazione avrebbe avuto certamente esito sfavorevole, così come a nulla sarebbe valso, per l'attore, appellare la sentenza amministrativa al fine di invocare il principio della translatio iudicii, giacché la radicale ed insanabile inammissibilità del ricorso erroneamente proposto oltre il termine di decadenza sancito dalla legge impediva l'insorgenza di alcun obbligo per il giudice adito di operare una inconcepibile "translatio iudicii" in favore, peraltro, di un giudice – nella specie, quello del lavoro – già dichiaratosi carente in punto di giurisdizione.
Pertanto, l'avv. , in forza della polizza di assicurazione n. 40006690000003, doveva essere CP_1 manlevato da dal pagamento della somma, posto che soltanto con la Parte_1 sentenza n. 1116/2006 del T.A.R. Catanzaro era chiaramente emerso l'errore professionale;
dunque, il sinistro ricadeva pienamente nella sfera temporale della copertura assicurativa (decorrente dal
31.07.2006 al 31.07.2007), essendosi concretizzato solo con il deposito della detta pronunzia Con (avvenuto in data 6.10.2006) e non essendo ipotizzabile che l'avv. fosse a conoscenza dell'esito del giudizio amministrativo prima ancora della pubblicazione della predetta decisione.
Non era, quindi, applicabile la clausola contrattuale – evidenziata dalla compagnia assicurativa – secondo cui la garanzia perdeva validità ed efficacia nel caso in cui, alla stipula del contratto, l'assicurato avesse reso dichiarazioni non veritiere in ordine “alla conoscenza di circostanza che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti comportamentali già sorti anteriormente alla data di effetto della presente polizza” (art. 2, u.c., lett. b).
In conclusione, il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da
[...] Con ; condannava l'avv. al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento CP_1 Controparte_2 del danno, della complessiva somma di € 9.615,79, già all'attualità, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo; condannava l'avvocato al pagamento, in favore CP_1 di , delle spese di lite del giudizio, che liquidava in € 208,70 per anticipazioni ed Controparte_2
€ 4.835,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se dovuta;
condannava
[...]
a tenere manlevato e indenne delle somme tutte così come liquidate Parte_1 CP_1
a favore di parte attrice, comprese le spese di lite;
condannava al pagamento Parte_1 in favore di delle spese di lite, che liquidava in € 4.835,00 per compenso, oltre rimborso CP_1 forfettario 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Con atto di citazione notificato il 2.4.2019, , propone appello avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Locri n. 1574/2018, chiedendo di dichiarare la inoperatività della garanzia assicurativa nei confronti dell'avv. e disporre l'immediata estromissione del giudizio della CP_1 società concludente;
gradatamente, chiede di escludere e/o comunque ridurre proporzionalmente il diritto all'indennizzo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.li 1892 e 1893 c.c.; in via estremamente gradata, nell'ipotesi in cui la garanzia fosse ritenuta operate, contenerla nei limiti contrattuali;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellante censura la sentenza di primo grado con due motivi di gravame.
1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della G.G.A. – Contraddittorietà della sentenza.
Con il primo motivo d'appello contesta la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto che:
“l'assicurazione vale per i sinistri verificatesi durante il periodo di vigenza dell'assicurazione e non oltre i due anni successivi alla cessazione dell'assicurazione, purché riferiti a fatti colposi avvenuti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione”. Secondo la compagnia assicurativa, dunque, il Giudice di prime cure sarebbe giunto ad una conclusione che non tiene conto né degli eventi, né delle norme contrattuali applicabili poiché nella sentenza veniva così riportato: “l'inadempimento si è sostanziato nell'aver tardivamente introdotto il giudizio dinanzi al TAR di Catanzaro, oltre il termine di decadenza del 15 settembre 2000, fissata dall'art. 45 comma 17, D.lgs. n. 80/1998. Come si evince dalla sentenza n. 1116/2006, resa dal TAR di Catanzaro, il ricorso è stato depositato in data 23.10.2000 e notificato il 22.9.2000… non può che definirsi gravemente colposa la condotta del difensore di un termine previsto ex lege a pena di decadenza, anziché attivarsi tempestivamente al fine di salvaguardare l'interesse del proprio assistito, preseti un ricorso giurisdizionale oltre detto termine”. Dunque, secondo parte appellante, la condotta colposa si è verificata con la mancata attivazione Con tempestiva dell'avv. già a far data dal 15.9.2000 o comunque al momento del deposito de ricorso in data 23.10.2000; di conseguenza, l'evento colposo non avveniva durante il periodo di efficacia dell'assicurazione (decorrente dal 31.7.2006 al 31.7.2007). Per tali ragioni l'appellante evidenzia l'illogicità della sentenza laddove, nel valutare l'operatività della polizza, indica specificatamente il momento in cui il fatto è avvenuto per poi soffermarsi sulla pubblicazione della sentenza n. 1116/2006 del TAR Catanzaro, non coincidente quindi con l'evento in cui il fatto è avvenuto e, su questo errato presupposto, il giudice di prime cure aveva ritenuto che Con l'avv. dovesse essere manlevato da dal pagamento della somma in favore del Parte_1 sig. . CP_2
Con Ancora, sottolinea parte appellante che il Tribunale avrebbe errato nel considerare che l'avvocato non fosse a conoscenza dell'esito della sentenza del TAR prima della pubblicazione della decisione. Via certamente era a conoscenza dell'avvenuto deposito oltre i termini previsti per legge del ricorso dinnanzi al TAR e, conseguentemente, della presunta possibile richiesta risarcitoria;
nonostante ciò, non comunicava questi dettagli alla Compagnia Assicurativa che concludeva il contratto senza avere i dati necessari per valutare i rischi. Pertanto, l'appellante chiede che l'assicuratore, ai sensi dell'art. 1892 c.c., non sia tenuto a pagare la somma assicurata o, comunque, tale somma, domandandone la riduzione in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 c.c.).
2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 delle C.G.A. Con il secondo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza impugnata laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto che la compagnia fosse tenuta al pagamento delle spese di lite in favore del Con convenuto avv. nonché a manlevarlo e tenerlo indenne delle somme tutte cosi come liquidate nel dispositivo. Parte appellante, dunque, nell'ipotesi in cui venisse ritenuta operante e valida la garanzia assicurativa, chiede che la stessa venga contenuta nei limiti contrattuali. In particolare, ribadisce che l'art. 15 delle C.G.A. stabilisce che: “Le garanzie della presente sezione operano, per ogni sinistro e per ogni danno, previa applicazione di uno scoperto del 10% con minimo di euro 250 e massimo di euro 5.000, sulla complessivamente indennizzabile o risarcibile a termini di polizza”. Per tutto ciò, chiede la riforma della sentenza nella parte in cui la stessa sia tenuta al pagamento di tutte le somme liquidate a favore di parte attrice;
in particolare, domanda di essere detratto dal predetto importo il 10% a titolo di scoperto per come stabilito della C.G.A.
Con comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale, depositato in data 17.4.2019, si costituisce l'avv. chiedendo, pregiudizialmente, in rito, di riconoscere e statuire CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Locri - Sezione Distaccata di Siderno, essendo competente per territorio il Tribunale Ordinario di ZA o, in subordine, il Tribunale Ordinario di
Catanzaro; nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza n. 1574/2018, rigettare la resistita domanda spiegata da , infondata in fatto e in Controparte_2 diritto, non provata nelle componenti di danno rivendicate ed azionate sia nell'an che nel quantum debeatur; in ogni caso, rigettare l'appello principale in quanto infondato e confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto e dichiarato operante l'obbligo di manleva e garanzia del terzo chiamato in causa condannando in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a garantire, tenere indenne, rifondere e rivalere l'Avv. Via di ogni CP_1
e qualsivoglia onere, spesa o somma cui dovesse risultare obbligato in ordine ai fatti e pretese risarcitorie, nei limiti del massimale di polizza n. 40006690000003, con ogni accessorio di legge fino al soddisfo;
con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Con Preliminarmente l'avv. eccepisce l'infondatezza dell'appello principale;
evidenzia che la compagnia censura la decisione con due motivi di gravame: Controparte_7 1. “il verificarsi del fatto colposo in data antecedente al periodo di efficacia della polizza”;
2. “la conoscibilità da parte del professionista dell'evento foriero della domanda di risarcimento danni introitata dall' ”. CP_2 Con In particolare, sul primo motivo di gravame l'avv. ribadisce che, alla data di luglio 2006 (periodo Contr Parte in cui procedeva alla disdetta dell'assicurazione con e sottoscriveva la polizza con ), nessuna notizia di reato era conosciuta dallo stesso appellato;
nell'aprile del 2007, anzi, ricevuta la richiesta di risarcimento, compulsava immediatamente la propria compagnia assicurativa per l'apertura della pratica del sinistro. Difatti in data 26.10.2010 gli veniva notificato l'atto di citazione innanzi al Tribunale di Siderno e, solo con la propria costituzione in giudizio la aveva eccepito l'inoperatività della Controparte_7 polizza nella erronea considerazione che i fatti contestati (sentenza resa dal Controparte_9
in data 5/05/2006) si riferissero al periodo antecedente alla polizza (31.7.2006),
[...] deducendo anche l'asserita conoscenza del fatto da parte dell'odierno appellante incidentale. Con In particolare, l'avv. sostiene che a far data dall'aprile 2007, ovvero dalla data di apertura del sinistro, la Società odierna appellante non aveva mai comunicato la presunta e dedotta inoperatività della polizza, di fatto impedendogli di chiamare in garanzia la Controparte_10 quale, secondo il principio dedotto da sarebbe stata la Compagnia Parte_1 tenuta alla copertura del sinistro.
Deduce, dunque, che la data del sinistro, diversamente da quanto sostenuto da Parte_1
non poteva essere collegata né al mancato deposito del ricorso innanzi al TAR (15.9.2000),
[...] né alla data del deposito del medesimo (23.10.2000); l'appellante incidentale, sostiene, infatti che la data della prima richiesta risarcitoria formulata dal sig. e dall'Avv. Pasqualino Zavaglia CP_2
(con nota a firma congiunta raccomandata a/r), era datata 26.4.2007 e ricevuta dal convenuto Via in data 2.5.2007.
Pertanto, solo in quel momento si era manifestata per la prima volta la notizia del sinistro e, quindi, in piena vigenza di contratto assicurativo. Con Dunque, secondo l'avv. il resistito motivo di impugnazione principale è inammissibile perché tendente a introdurre una eccezione nuova, spiegata per la prima volta in appello, mai in precedenza sollevata, in violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c. Infine, ribadisce che la sentenza del era stata depositata, con motivazioni Controparte_9 accluse, solo in data 8 ottobre 2006: di conseguenza, la conoscenza legale del provvedimento giudiziale a cui ricondurre l'evento che aveva originato la richiesta di risarcimento doveva essere individuata solo in tale data di pubblicazione mediante deposito in segreteria.
Per tali ragioni non era possibile ipotizzare che il convenuto oggi appellato conoscesse, alla data di settembre (considerando la data di notifica del ricorso), ovvero ottobre 2000 (data di deposito), non solo la motivazione della sentenza (depositata in data 8/10/2006), ma addirittura l'intendimento del cliente di promuovere l'azione risarcitoria, ipotesi - comunque indimostrabile - da cui CP_2 inferire arbitrariamente che, alla data di decorrenza della polizza (luglio 2006), l'evento era Con conosciuto dall'Avv. e da questi colposamente/dolosamente taciuto alla Compagnia che avrebbe dovuto istruire la pratica di sinistro. Sul secondo motivo di gravame dedotto dall'appellante principale, l'avv. ribadisce come inconcepibile che l'appellato odierno fosse a conoscenza del sinistro prima della decisione del TAR di Catanzaro. Evidenzia, dunque, la pretestuosità del motivo di gravame mediante cui l'appellante lamenta la violazione dell'art. 15 delle C.G.A., in ragione della percentuale del 10% a titolo di scoperto da detrarre dall'importo indicato in sentenza. Invero la Compagnia appellante non ha inteso formulare alcuna richiesta stragiudiziale in tal senso;
ne deriva che la domanda appare pretestuosa e fuorviante posto che l'odierno appellato Avv. Via giammai ha inteso rifiutare il pagamento di tale CP_1 scoperto, di fatto mai richiesto.
Con Con appello incidentale l'avv. chiede la riforma della sentenza laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto foro competente il c.d. foro del consumatore ovvero l'adito Tribunale di Locri, anziché affermare la competenza territoriale del Tribunale Ordinario di ZA o, in subordine, del Tribunale
Ordinario di Catanzaro;
ha supposto e affermato la responsabilità civile di natura professionale dell'odierno appellante incidentale.
Chiede, dunque, la modifica alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice nel senso di ritenere e affermare l'insussistenza di responsabilità risarcitoria e di nesso causale ascrivibile al medesimo professionista convenuto.
In particolare, nell'inquadramento e nella disamina dei presupposti necessari alla corretta individuazione dell'Autorità Giudiziaria territorialmente competente, la sentenza impugnata non ha correttamente interpretato né tenuto conto della natura del preteso credito risarcitorio azionato dall'attore e, soprattutto, della sua illiquidità. In via pregiudiziale, pertanto, l'avv. Via reitera CP_1 la spiegata eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in prime cure, essendo demandata la cognizione della presente controversia solo al Tribunale del luogo di residenza del convenuto, nel caso di specie il Tribunale di ZA, anziché del Tribunale di Locri. In proposito, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di prime cure, deduce che l'elemento decisivo per la decisione di tale eccezione preliminare deve essere individuato nel disposto di cui all'art. 18 c.p.c., che recita: “…Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora... Ancora, il successivo art. 20 c.p.c. prevede che “...Per le cause relative a diritti di obbligazione, è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio...”. In subordine, l'appellante incidentale insiste nell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore della competenza per territorio del Tribunale Ordinario di Catanzaro quale giudice del luogo in cui doveva eseguirsi ed è stata eseguita l'obbligazione professionale davanti al
[...]
, dedotta dall'attore nel giudizio di prime cure quale causa dell'allegato Controparte_9 inadempimento.
Sulla responsabilità professionale e sulla interpretazione del termine di decadenza l'appellante incidentale evidenzia che il primo Giudicante ha sostenuto la fondatezza della domanda spiegata dall'attore sul presupposto che il termine di cui all'art. 45 co. 17 D.lgs. 80/98 fosse stato univocamente qualificato dalla giurisprudenza quale termine di decadenza e sostenendo che l'orientamento Con evidenziato dall'avv. fosse minoritario e successivo rispetto alla proposizione del ricorso innanzi al TAR da parte del medesimo professionista. Tuttavia, all'epoca del deposito della Sentenza del TAR (ottobre 2006), era in corso un acceso dibattito giurisprudenziale sulla legittimità dell'art. 69 co. 7 D.lgs. 165/91, che aveva recepito il contenuto dell'art. 45 co. 17 D.lgs. 80/98, tant'è che diversi Giudici avevano inteso trasmettere la questione alla Corte costituzionale. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, a prescindere dall'esito delle pronunce - che ovviamente all'epoca non potevano essere conosciute né conoscibili - la presenza di una giurisprudenza non univoca in materia rendeva la questione non così evidente e di pronta soluzione come invece prospettata dal Giudice di prime cure, il quale aveva valutato le circostanze a distanza di un ventennio, alla luce degli attuali orientamenti della giurisprudenza, formatisi a seguito di un annoso dibattito, ancora in atto considerate e che evidenziano la non manifesta soluzione della questione. Con L'avv. ribadisce che all'epoca dei fatti il concorde orientamento giurisprudenziale riteneva che
“la norma di cui all'art. 69 comma 7 D.lgs. 165/01 ha natura meramente processuale e non comporta, pertanto, alcuna decadenza della suddetta tutela, incidendo solo sulla ripartizione delle attribuzioni giurisdizionali” (T.A.R. Liguria 27/12/2003 n. 1689; T.A.R. Lazio).
Cosicché, la decisione censurata merita di essere riformata nella parte in cui erroneamente statuisce la sussistenza di un fatto colposo ascrivibile al professionista appellante incidentale, sulla scorta dei profili superiormente richiamati.
Dunque, invertendo la tesi del Giudicante di primo cure, l'appellante incidentale ipotizza che l'eventuale prosecuzione del giudizio d'Appello al Consiglio di Stato, poi ineseguito per fatto e volontà ascrivibile solo al sig. avrebbe potuto portare ad una definizione in senso CP_2 favorevole allo stesso e, di conseguenza, scongiurare ogni profilo di responsabilità in capo al deducente professionista.
Sulla possibile impugnativa della sentenza del T.A.R., l'appellante evidenzia che la decisione impugnata deve, ulteriormente, ritenersi viziata nella parte in cui il Tribunale svolge un giudizio prognostico sull'eventuale esito di un giudizio di appello che il sig. decise di non spiegare CP_2 avverso la Sentenza del TAR n. 1116/2006, senza considerare, anzi travisando espressamente, la possibilità di far valere il principio della translatio iudicii in ragione del primigenio ricorso spiegato innanzi al Pretore di ZA, in funzione del Giudice del Lavoro, in data antecedente al 15/09/2000. Ed infatti, l'attuale appellante incidentale aveva eccepito nella comparsa di costituzione depositata in primo grado che il lamentato pregiudizio economico - ove mai sussistente - fosse imputabile a fatto colposo, imprudenza e negligenza dell'attore, a norma dell'art. 1227 comma 2 c.c., per aver disatteso Con il suggerimento formulato dall'avv. Sottolinea, inoltre, che dalle testimonianze acquisite emergeva senza dubbio come l'attore
, contrariamente a quanto sempre sostenuto, fosse perfettamente a conoscenza della CP_2 possibilità di spiegare appello avverso la Sentenza del TAR
Sull' onere della prova e nesso di causalità tra condotta e danno. In tema di onere probatorio il Tribunale muove dal corretto presupposto volto a verificare, se, in termini probabilistici, la condotta del professionista abbia avuto un'effettiva incidenza causale nell'esito sfavorevole del giudizio, determinando per la parte assistita la probabile perdita del bene della vita sperato. L'appellante evidenzia che tale onere probatorio incombe sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c.; ciononostante, il Giudice di primo grado giunge all'incongrua conclusione di considerare assolto tale onere probatorio sulla base di circostanze erronee e fuorvianti.
Invero, sarebbe viziata la sentenza impugnata nella parte inerente alla valutazione delle prove offerte dall'attore, non solo in ordine alla primigenia richiesta di indennità chilometrica azionata per il tramite Con dell'Avv. – assolutamente fondata e meritevole di accoglimento a norma degli artt. 27 CCNL 8/4/1988 e 52 CCNL 13/6/1991 - ma anche in merito alla dedotta (e resistita) negligente condotta professionale del convenuto. Il Tribunale non ha in alcun modo considerato che il risultato auspicato dall'attore non era certo tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali esistenti in materia.
Nel caso di specie, invece, le allegazioni dell'appellante erano tutte in massima parte generiche e accompagnate da valutazioni del tutto ininfluenti ai fini dell'accertamento del solo presunto inadempimento del contratto d'opera; era, dunque, necessario che l'attore dimostrasse la sussistenza in concreto degli altri elementi, ovverosia del danno e del nesso di causalità tra il primo e la condotta inadempiente, che nella fattispecie è mancata. Invero, dall'impianto probatorio offerto dall'attore , non emergeva la prova di un danno causalmente collegato CP_2 Con alla condotta di inadempimento inopinatamente ascritta all'avv.
In data 2.7.2019 si costituisce chiedendo il rigetto di entrambi i gravami Controparte_2 proposti e di tutte le domande spiegate con l'atto di appello nonché Parte_1 di quelle spiegate con l'appello incidentale dall'avv. , perché inammissibili e comunque CP_1 infondate;
conseguentemente, confermare la sentenza appellata e tutte le statuizioni in essa contenute;
condannare gli appellanti alla refusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Sull'appello principale proposto da la società appellante ha impugnato la Parte_1 sentenza chiedendo la parziale riforma della stessa in forza della ritenuta inoperatività della polizza professionale accesa dal professionista convenuto in primo grado. Secondo l'appellato, tuttavia, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto operativa la polizza professionale accesa dal convenuto principale dal momento che il giudice di prime cure non identificava il momento del verificarsi dell'evento dannoso nella data di scadenza non rispettata
(15.9.2000), bensì con la data di pubblicazione della sentenza con la quale il TAR Calabria aveva chiaramente dichiarato la decadenza dell'azione (6.10.2006), ritenendo così attiva la copertura assicurativa. Conseguentemente il Tribunale aveva ritenuto che la conoscenza dell'evento dannoso da parte dell'assicurato decorresse dalla pubblicazione della sentenza del giudice amministrativo che aveva definitivamente statuito in merito all'azione promossa e, pertanto, alcuna omissione era stata commessa in violazione al disposto dell'art. 2, comma 3 b), C.G.A.
Anche sull'appello incidentale proposto dall'avv. Oresta Via, l'appellato chiede il rigetto CP_2 in quanto del tutto infondato in fatto e diritto.
In particolare, ribadisce che in ordine alla competenza territoriale del giudice di prime cure l'eccezione sarebbe del tutto infondata dal momento che il contratto tra consumatore (il cliente) ed un professionista (l'avvocato) si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all'art. 33 comma 2, lett. u) del d.lgs. n. 206/2005.
La suddetta disciplina ha previsto, infatti, il foro esclusivo in favore del consumatore introducendo una regola a carattere prevalente nei confronti dei fori generali e di quello facoltativo.
In ordine alla responsabilità professione dell'avv. , l'appellato evidenzia che il rapporto CP_1 giuridico che si instaura tra cliente e avvocato genera un contratto che viene identificato come mandato professionale, privo di vincoli di dipendenza e trattasi, quindi, di un rapporto fiduciario avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale.
Nel caso di specie il professionista, nello svolgimento del mandato, aveva operato in maniera negligente avendo proposto ricorso dinanzi al TAR di Catanzaro oltre il termine di decadenza previsto dalla normativa di riferimento, compromettendo in maniera irrimediabile il buon esito del giudizio.
Invero, avrebbe dovuto notificare entro il termine del 15.9.2000 mentre consegnava il provvedimento agli ufficiali giudiziari soltanto in data 21.9.2000.
Dunque, la sentenza impugnata aveva correttamente valutato e accolto la domanda attrice indicando esattamente l'iter logico giuridico adottato ai fini della decisione;
pertanto, assolutamente infondate le osservazioni, eccezioni e deduzioni di parte appellante poiché non provate né supportate dalla giurisprudenza citata, la quale in casi si riferisce a fattispecie diverse da quelle per cui è causa e travisata. Con In riferimento all'interpretazione del termine di decadenza la difesa dell'avv. sostiene che all'epoca dei fatti la stessa non fosse univoca e che solo negli anni successivi la giurisprudenza si era uniformata nel senso oggi pacifico. L'appellato contesta tale affermazione dal momento che non sarebbe mai esistita alcuna questione interpretativa in merito alla natura decadenziale del termine in oggetto, atteso che il testuale dettato normativo non lasciava alcun dubbio sull'applicazione della norma e del relativo termine. Con Infine, contrariamente da quanto sostenuto dall'appellato e appellante incidentale avv. l'eventuale impugnativa della sentenza del sarebbe stata inutile e ulteriormente CP_9 dannosa, anzi, la tardiva proposizione del ricorso, aveva comportato per la decadenza CP_2 dell'azione, per cui non vi era il benché minimo presupposto per adire il Consiglio di Stato né per invocare l'applicazione della traslatio iudicii.
Difatti, decorso il termine innanzi al TAR, non era possibile invocare la salvaguardia degli effetti sostanziali e processuali garantiti dal principio della traslatio iudicii, inapplicabile ad una domanda ormai inammissibile. Dunque, l'appellato sottolinea che non corrisponde al vero CP_2
l'affermazione dell'appellante incidentale laddove ribadisce che avrebbe consigliato a di CP_2 proporre appello avverso la sentenza del TAR Calabria.
Ancora, infondate, secondo parte appellata, sono le affermazioni dell'appellante in via incidentale ove ha sostenuto la mancanza del nesso di causalità in ordine alla prova tra condotta e danno. L'appellato avrebbe certamente conseguito il risultato sperato se l'avvocato avesse agito con diligenza professionale mentre la sua condotta aveva compromesso in maniera irreparabile il buon esito del giudizio dal momento che altri lavoratori come il sig. avevano avuto CP_2 riconosciuto il loro diritto all'integrazione della c.d. indennità chilometrica ai sensi degli artt. 27 del
CCNL del 8.4.1988 e 52 CCNL 13.6.1991.
All'udienza del 18.7.2024 la causa viene assegna in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di incompetenza per territorio. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio. L'ormai granitico orientamento della Cassazione prevede che il cliente che si rivolga all'avvocato debba essere qualificato a tutti gli effetti come consumatore, in base alla disciplina di cui al D.lgs. n.
206 del 2005 (Codice del consumo). Sul tema Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21187 del 13.9.2017 ha stabilito che: “Nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di "consumatore", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall'"intuitu personae" e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo;
conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7357 del 07/03/2022)”.
Dunque, correttamente la controversia era stata proposta innanzi al giudice del luogo dove l' aveva la residenza (SA NI), quale foro del consumatore competente in via CP_2 esclusiva.
2. La responsabilità professionale del difensore.
Appare preliminare, ai fini della decisione del presene gravame, l'accertamento della responsabilità Con professionale dell'avvocato
Al riguardo, le obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato: il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, non per conseguirlo. Sulla scorta di tali principi, l'inadempimento dell'avvocato, rispetto all'obbligazione professionale assunta con il cliente, deve essere valutato alla stregua dei parametri di diligenza professionale fissati dall'art. 1176, II comma, codice civile, e, dunque, “con riferimento alla natura dell'attività esercitata”.
La Corte Suprema ha più volte affermato, a tal proposito, che la “diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media. La responsabilità dell'avvocato, pertanto, può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi che vanno dalla semplice colpa lieve, al dolo, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà” (Cass. Sez. II, 14 agosto 1997, n. 7618), nel qual caso deve applicarsi il disposto dell'art. 2236 del codice civile.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è ulteriormente espressa con riferimento alla responsabilità professionale del difensore con la pronuncia 4135/2019.
Si legge in motivazione che “L'avvocato difensore è tenuto ad adempiere all'obbligazione inerente all'esercizio del mandato con la diligenza necessaria in relazione alla natura e all'importanza dell'attività professionale esercitata in concreto (art. 1176 c.c., comma 2). Egli non è un mero consulente legale con il compito di pronosticare l'esito della lite e di informarne il cliente, né è un giudice cui spetta la decisione;
egli ha l'obbligo di proporre soluzioni favorevoli agli interessi del cliente, anche nelle situazioni che richiedono la soluzione di problemi interpretativi complessi, di attivarsi concretamente nel giudizio con gli strumenti offerti dal diritto processuale, indicando strade interpretative nuove, portando argomenti che facciano dubitare delle soluzioni giurisprudenziali correnti e anche della giustizia della legge, sollevando eccezioni di incostituzionalità e di contrarietà con il diritto sovranazionale, ecc.”
La Corte prosegue affermando che “L'avvocato è anche tenuto ad osservare il fondamentale dovere di precauzione, cioè ad “adottare la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi del cliente”
(Cass. 27 novembre 2012, n. 20995, con riferimento ad altro professionista legale, il notaio): ciò significa che, nella pluralità dei significati plausibili inclusi nel potenziale semantico del testo legislativo, deve scegliere quello più rigoroso, ovvero il senso che ponga la parte assistita quanto più possibile al riparo da decadenze e preclusioni.”
Sulla scorta di tali principi, non può che condividersi l'assunto del primo giudice, secondo cui: “Il citato art. 45, comma 17, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 prevedeva espressamente che, in tema di controversie di pubblico impiego, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, rimaste attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avrebbero dovuto essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. La giurisprudenza, con orientamento consolidato, ha chiarito che la data del 15 settembre 2000 costituisce (e costituiva) una termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale (cfr.
Cass., SS.UU., 24/03/2006, n. 6573; Cass., SS.UU., 17/11/2005, n. 23236), senza che rilevi la diversa formula usata dall'art. 69, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ("qualora siano state proposte") rispetto a quella già presente nell'art. 45, comma 17, del decreto legislativo n. 80 del 1998 ("e debbono essere proposte"), trattandosi di differenza semantica, giustificata non da una nuova "ratio" della disciplina sopravvenuta, ma soltanto dall'essere stata superata, al momento della emanazione del decreto legislativo più recente, la data presa in considerazione (in termini, Cass.,
SS.UU., ord. 14/01/2005, n. 601; Cass., SS.UU., 12/03/2004, n. 5184).
Tale approdo è, invero, il portato del tenore testuale della norma in questione. Co Ne consegue che, al fine di escludere la negligenza ed imperizia dell'avv. , non può nella specie assegnarsi alcun rilievo esimente alla dedotta esistenza di un diverso indirizzo ermeneutica della disposizione de qua, in quanto, a fronte della esplicita previsione di un termine decadenziale, basilari principi di cautela ed accortezza avrebbero dovuto indurre il professionista a promuovere, nel dubbio, il giudizio amministrativo entro il termine di decadenza stabilito dalla legge ì
(15.09.2000), senza confidare nella interpretazione (più rischiosa per gli interessi del cliente) offerta da una parte della giurisprudenza, peraltro minoritaria e successiva al deposito del ricorso introduttivo (parte convenuta, infatti, ha menzionato l'isolata pronuncia del T.A.R. Liguria, 27/12/2003, n. 1689).
In altri termini, non può che definirsi gravemente colposa la condotta del difensore che, in presenza di un termine previsto ex lege a pena di decadenza, anziché attivarsi tempestivamente al fine di salvaguardare l'interesse del proprio assistito, presenti un ricorso giurisdizionale oltre detto termine, facendo affidamento su una lettura della disposizione normativa contrastante con il suo chiaro tenore letterale e, pertanto, tutt'altro che opinabile.”
Peraltro, non può non osservarsi come il ricorso era stato presentato in data 21.09.2000 e, dunque, in data anteriore all'emanazione dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che tale errore avrebbe potuto generare.
Non può quindi che ritenersi gravemente negligente la condotta del difensore che, pur in presenza di un termine previsto dalla norma a pena di decadenza, abbia omesso di osservarlo.
Con RE appare essere meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dall'avv. secondo cui occorreva altresì tenere conto della condotta dell , che non aveva inteso appellare la CP_2 sentenza del TAR.
Anche tal proposito appare assolutamente condivisibile quanto ritenuto dal primo Giudicante secondo cui a nulla sarebbe valso, per l'allora attore, appellare la sentenza amministrativa al fine di invocare il principio della translatio iudicii, giacché la radicale ed insanabile inammissibilità del ricorso erroneamente proposto oltre il termine di decadenza sancito dalla legge impediva l'insorgenza di alcun obbligo per il giudice adito di operare una "translatio iudicii" in favore, peraltro, di un giudice
– nella specie, quello del lavoro – già dichiaratosi carente in punto di giurisdizione.
Pertanto, un eventuale impugnazione avrebbe avuto certamente esito sfavorevole.
Con Dunque, solo nel caso in cui l'avv. avesse fatto applicazione dei canoni della normale diligenza, promuovendo l'azione nei termini prestabiliti, avrebbe evitato di andare incontro ad una responsabilità professionale.
Il nesso di causalità
Ciò posto, una volta accertata la condotta colposa del professionista e, dunque, l'errore in cui lo stesso sia incorso in relazione ai citati criteri di diligenza, per affermarsi la responsabilità dell'avvocato è, altresì, necessario verificare sotto il profilo del nesso causale che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e, dunque, se, sostituendo la condotta negligente al comportamento dovuto, il danno, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta commissiva od omissiva del legale e il risultato derivatone (cfr. Cass. n.
12038/2017; n. 1984/2016; n. 17016/2015; n. 2638/2013; n. 6967/2006). Secondo la Suprema Corte, tale giudizio va compiuto secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, a differenza che nel processo penale, ove vige la prova
“oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass. n. 25112/2017; n. 22225/2014; 23933/2013; S.U. n. 576/2008). Con specifico riguardo alle condotte omissive, quale quella in esame, il giudice, dunque, accertata l'omissione di un'attività dovuta in base alle regole della professione praticata e l'esistenza di un danno che ne è la probabile conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Con la pronuncia n.1169/2020 la Corte di Cassazione, richiamando le precedenti sentenze rese in materia, ha ribadito che occorre “verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”, soggiungendo che “la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (tra le più recenti, Cass. n. 25112/2017).
Occorre dunque accertare se, ove fosse stato tempestivamente riassunto, il giudizio intentato sarebbe stato suscettibile di accoglimento e, al riguardo, l'onere della prova grava sull'appellante.
Nel caso di specie, l'azione giudiziaria intrapresa dall' era volta ad ottenere la CP_2 corresponsione di un maggiore importo a titolo di indennità chilometrica.
Emerge dagli atti che l'odierno appellato, assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell' (già ), quale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e CP_3 CP_4 idraulico-agraria con la qualifica di operaio specializzato, dal 21.02.1991 al 31.03.1994, in seguito a trasferimento disposto dall' , svolse la propria attività di dipendente presso il vivaio “Ninfo” CP_4 del Comune di Serra San Bruno (VV), percorrendo giornalmente la distanza di 90 km con la propria autovettura per raggiungere il posto di lavoro e per fare poi ritorno alla propria residenza.
La regolamentazione di riferimento è data dal CCNL dell'8.04.1988, da quello integrativo del
14.06.1988 e dal CCNL del 13.06.1991. L'art. 27 del CCNL dell'8.04.1988, al comma 1, prevedeva che, “nell'ipotesi in cui l'operaio svolga le sue prestazioni in una località che disti dal centro perimetro urbano del Comune o della frazione di residenza dell'operaio stesso più di 2 km, il è tenuto a provvedere ai mezzi di trasporto.” CP_11
Al comma 4, lo stesso articolo precisava che “Qualora il , nell'ipotesi di cui al 1° comma, CP_11 non provveda ai mezzi di trasporto, all'operaio, per i chilometri eccedenti i primi 2 dell'andata e i primi 2 del ritorno, spetta un'indennità. La misura di tale indennità viene determinata in sede di contrattazione integrativa regionale con importo in cifra fissa” (doc. 13 del fascicolo di parte di primo grado).
L'art. 52 del successivo CCNL del 13.06.1991 disponeva che “L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro ove la distanza sia superiore ai due chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti. ….. qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal primo comma, al lavoratore che usi mezzi di trasporto privati spetta una indennità pari ad un quinto del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro” (doc. 14 del fascicolo di parte di primo grado).
Nello specifico, osserva l' , poiché alcun mezzo di trasporto veniva fornito dall'azienda e CP_2 dovendo raggiungere il luogo di lavoro con mezzi propri, aveva diritto a ricevere un'indennità pari ad 1/5 del costo della benzina “super” per ogni chilometro percorso quotidianamente.
Assume parte appellata che il datore di lavoro violò la contrattazione collettiva di riferimento, poiché per il periodo che va dal 21.02.1991 al 31.03.1992, continuò ad applicare il precedente contratto (non più in vigore), corrispondendo l'indennità sui 90 km percorsi secondo il sistema delle fasce chilometriche, ai sensi dell'art. 27 del CCNL dell'8.4.1988, nonché dell'art. 9 del contratto integrativo del 16.6.1988. Dal 1° aprile 1992, ha applicato le nuove disposizioni in modo del tutto erroneo, poiché, in violazione del dettato normativo, aveva riconosciuto l'indennità solo su 12 km giornalieri, corrispondenti al percorso che conduce dal Comune di Serra San Bruno al vivaio forestale “Ninfo”, anziché su 90 km giornalieri, distanza tra SA NI (RC) – luogo di residenza del Sig.
– e il predetto vivaio forestale sito in località Ninfa del Comune di Serra San Bruno (VV). CP_2
Parte appellata ha altresì dimostrato che tale questione riguardò numerosi lavoratori, alle dipendenze anche di vari enti, che si rivolsero alle autorità giudiziarie competenti.
Sostiene ancora parte appellata che il numero delle vertenze fu tale da indurre il capo ufficio amministrativo del servizio forestale dell' ad inviare agli organi superiori una relazione (doc. CP_3
15 del fascicolo di parte di primo grado), tramite la quale suggeriva, quale conclusione economicamente favorevole per l'azienda, una definizione in via transattiva dei giudizi pendenti, come proposto dalle stesse organizzazioni sindacali. Ciò in considerazione, tra l'altro, di alcune pronunce favorevoli ai lavoratori rese dagli organi giudiziari aditi che, avendo ritenuto che la materia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario, si erano pronunciati nel merito accogliendo le domande dei ricorrenti.
Rileva ancora l'appellato che l' e le altre pubbliche amministrazioni chiamate in giudizio, non CP_4 hanno mai contestato il diritto all'indennità in questione, bensì hanno ritenuto che il CCNL del 1991, nel disciplinare l'indennità chilometrica, facesse riferimento alla distanza tra centro di raccolta e luogo di lavoro, e non già alla distanza tra luogo di residenza anagrafica e posto di lavoro.
Tale interpretazione era stata smentita dalla giurisprudenza (cfr. sentenza n. 1205/96, resa dal Pretore di ZA in funzione di Giudice del Lavoro e sentenza n. 63/98 del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di Giudice del Lavoro -confermata dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la definitiva sentenza n. 11069 del 13 agosto 2001- resa nei confronti della , secondo Controparte_6 cui per l'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 aprile 1988, l'indennità era da calcolarsi con riferimento dal centro del perimetro urbano del Comune di residenza;
e per l'art. 52 del successivo c.c.n.l. 13 giugno 1991, l'indennità stessa era da calcolarsi dal centro di raccolta stabilito dall'azienda d'intesa con i sindacati e, nell'assenza di questi accordi, era da applicarsi il criterio della distanza dal luogo di residenza).
Osservava ancora parte appellata che il suo diritto a percepire la differenza tra l'indennità dovuta e quella corrisposta era stato accertato, sia con riferimento all'an che al quantum debeatur, anche dall' . Controparte_12 Ed infatti, nel corso del giudizio di primo grado, l' aveva prodotto un prospetto CP_2 denominato “Liquidazione per differenza chilometraggio dall'1/1/1991 al 31/3/94 del Sig.
nato il [...]”, corredato da una dettagliata griglia – ripartita, per ciascun Controparte_2 anno di interesse, in base dei mesi in cui l'attore ha prestato servizio, dei relativi giorni lavorativi e degli importi percepiti dal dipendente – denominata, a sua volta, “differenza indennità chilometrica dall'1.1.91 al 31.3.94 dell'operaio nato a [...] jonica il 4.1.945”. Controparte_2
Da tali documenti, entrambi recanti in calce la firma del Rag. Direttore dell'Ufficio Persona_1 amministrativo del Servizio Forestale, si evinceva che la differenza tra la somma percepita dall' a titolo di indennità chilometrica e quella ancora da percepire per il medesimo titolo CP_2 ammontava, per capitale, a complessive Lire 13.704.408, oltre rivalutazione ed interessi, e così per un importo netto liquidato pari a Lire 17.151.380.
Sulla scorta di tali elementi, secondo la regola del “più probabile che non”, è da ritenere che l'azione giudiziaria intrapresa da parte appellante aveva ragionevoli probabilità di essere accolta.
In tal senso depongono i precedenti giurisprudenziali citati dall' ed i documenti CP_2 prodotti nel giudizio di primo grado, condivisibilmente ritenuti dal primo giudice un riconoscimento di debito. Ne consegue che l'appello incidentale debba essere integralmente rigettato.
L'appello principale
Tanto premesso, con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 C.G.A. – Contraddittorietà della sentenza”. Con In particolare, sottolinea che la polizza posta in essere tra la stessa e l'avv. valeva CP_7 esclusivamente per i sinistri verificatesi durante il periodo di vigenza della suddetta assicurazione. Nel caso di specie, essendo gli eventi risalenti al 2000 o comunque al deposito del ricorso innanzi al TAR Catanzaro del 23.10.2000, il fatto colposo, secondo l'odierna appellante, non era avvenuto durante il periodo di efficacia dell'assicurazione (decorrente dal 31.7.2006 al 31.7.2007) Con e, pertanto, la compagnia assicurativa non era tenuta a manlevare l'avv.
Il motivo è fondato.
La polizza avvocati è una polizza professionale che copre la responsabilità civile degli avvocati derivante dall'esercizio della professione. L'art. 12 della Legge n. 247/2012 stabilisce l'obbligo per gli avvocati di sottoscrivere un'assicurazione professionale, rappresentando, quindi, un importante tutela per il professionista nei confronti di negligenze, dimenticanze o mancanze di diverso tipo, che potrebbero avere conseguenze negative sulla sua attività.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Per individuare, alla stregua dell'art. 1917 cod. civ., il "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", riguardo al quale una polizza assicurativa copra la responsabilità civile dell' verso il terzo è indispensabile considerare il tenore Parte_2 della relativa clausola identificativa di detto fatto, onde comprendere che cosa le parti abbiano inteso ricondurre sotto la copertura assicurativa ed in particolare se abbiano inteso il fatto idoneo
a determinare la responsabilità civile verso il terzo, ove imputabile a condotta umana, come comprensivo solo delle condotte causative di danno a terzi poste in essere sotto la vigenza della polizza ovvero lo abbiano inteso come comprensivo anche delle conseguenze dannose di condotte tenute prima della vigenza della polizza”. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5444 del 14/03/2006). Nel contratto di polizza di assicurazione n. 40006690000003 oggetto del presente procedimento e stipulato tra le parti, nel titolo rubricato “Inizio e termine della garanzia”, è espressamente previsto che “l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione
e non oltre i due anni successivi dalla cessazione dell'assicurazione, purché riferite a fatti colposi avvenuti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione”.
Dunque, la copertura assicurativa aveva ad oggetto tutti i sinistri verificatisi nel periodo di vigenza del contratto e quelli verificatisi nei due anni successivi, purché però riferiti a fatti colposi avvenuti nel periodo di efficacia dell'assicurazione. Il fatto colposo, nel caso di specie, risale al 2000 e, dunque, ad un periodo anteriore alla stipula del contratto assicurativo. Ne consegue, pertanto, che non possa trovare applicazione l'invocata copertura assicurativa, non essendosi verificato uno dei due presupposti richiesti dal contratto a tal fine, con la conseguenza che il motivo di appello proposto dalla compagnia assicurativa deve essere accolto e non può ritenersi Con che la compagnia sia tenuta a manlevare l'avvocato
Rimangono quindi assorbiti gli ulteriori motivi di appello proposti dalla compagnia di assicurazione.
- Spese processuali
Resta da statuire sulle spese dei due gradi di giudizio, stante anche il potere/dovere officioso del giudice di appello di procedere ad una nuova valutazione, in caso di riforma del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ricorrendo la necessità di considerare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, l'esito complessivo della lite: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. (Cass. n.
3083/2017).
Le spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate - applicando lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022, tenendo conto dei parametri medi, fatta eccezione della fase di istruzione/trattazione, liquidata secondo i parametri minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata svolta in concreto - in complessivi € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia;
€ 921,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 922,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 1.911,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Ne consegue che l'appellato - appellante incidentale deve essere condannato al CP_1 pagamento delle spese processuali per il presente grado di giudizio che ammontano ad € 4.888,00 in favore di ed ad € 4.888,00 in favore di oltre alle Controparte_2 Parte_1 spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Quanto al precedente grado di giudizio, non può quindi ritenersi che la società di assicurazioni sia tenuta al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, nonché a manlevarlo e tenerlo indenne delle somme liquidate in favore di Controparte_2 Ne consegue che deve essere condannato al pagamento delle spese processuali che CP_1 ammontano ad € 4.835,00 in favore di ed ad € 4.835,00 in favore di Controparte_2 [...]
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e Parte_1
CP come per legge.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di AVV. e Parte_1 CP_1
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Controparte_2
1. Accoglie l'appello principale ed in riforma dell'appellata sentenza, rigetta la richiesta di manleva proposta da nei confronti di conferma nel resto. CP_1 Parte_1
2. Rigetta l'appello incidentale.
3. Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida per il presente CP_1 giudizio in € 4.888,00 in favore di ed in € 4.888,00 in favore di Controparte_2 [...]
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed Parte_1
IVA e CP come per legge.
4. Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida per il precedente CP_1 giudizio in € 4.835,00 in favore di ed in € 4.835,00 in favore di Controparte_2 [...]
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed Parte_1
IVA e CP come per legge.
5. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale. Così è deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2025,
La consigliere est. La Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 305/2019 R.G.A.C. vertente
tra
P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 P.IVA_1
Mortelliti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, via Don Minzoni n. 29,
PEC: ; Email_1
APPELLANTE contro
, C.F. , nato il [...] a [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Gregorio Barba, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pietro Modafferi, in Melito di Porto Salvo, Via Einaudi n. 21, PEC: ; Email_2
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE nonché
, C.F. , nato il [...] a [...] (R.C.), Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Pasqualino Zavaglia e Annabruna Simonetti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Borruto, Via Crocefisso n. 15/C, PEC: e Email_3
; Email_4
APPELLATO Oggetto: Responsabilità professionale dell'avvocato - Appello alla sentenza del Tribunale di Locri n. 1574/2018 emessa e pubblicata il 19.12.2018, nel proc. 101515/2010
CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 18.10.2010 e notificato il 13.10.2010, CP_2
proponeva azione di responsabilità professionale nei confronti dell'avv. ,
[...] CP_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 11.052,98 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento dei danni contrattuali.
In particolare, parte attrice esponeva che:
- nell'anno 1973 veniva assunto a tempo indeterminato alle dipendenze dall'
[...]
– già ), con la qualifica di Controparte_3 CP_4 operaio specializzato (III livello del CCNL del settore per gli addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria). La sede di lavoro si trovava a , ma nel Controparte_5
1991, a seguito di modifiche nell'assetto delle attività e del personale decise dall'ente, la sede lavorativa veniva sposta presso il vivaio “Ninfo” (Serra San Bruno – VV);
- il sig. prestava, quindi, la propria attività nella nuova sede dal 21.2.1991 al CP_2
31.3.1994 percorrendo quotidianamente la distanza di 90 Km con la propria autovettura;
- a fronte di ciò, il dipendente percepiva un'indennità chilometrica per i 90 km percorsi dal 21.2.1991 al 31.3.1992 (art. 27 del CCNL dell'8.4.1988 e art. 9 del contratto integrativo del
16.6.1988);
- successivamente, dal 1.4.1992 al 31.3.1994 al lavoratore veniva corrisposta la nuova indennità (1/5 del costo al litro della benzina super per ogni chilometro percorso, come stabilito dall'art. 52 del nuovo CCNL del 13.6.1991);
- tuttavia, il rimborso veniva corrisposto solo per un totale di 12 km giornalieri, ossia quelli occorrenti per percorre il tratto di strada da Serra San Bruno alla Contrada Ninfo dello stesso comune dove era allocato il cantiere, anziché dei 90 km effettivamente e quotidianamente percorsi dall'attore dal comune di residenza (SA NI) alla sede del cantiere di appartenenza;
- sosteneva, dunque, che il datore di lavoro avesse applicato erroneamente la contrattazione collettiva sia nel primo che nel secondo periodo e per questo chiedeva £. 21.401.546, quale differenza tra l'indennità dovuta e quella realmente percepita.
Per tali motivi, parte attrice, al fine di veder riconosciuti i propri diritti, si rivolgeva all'avvocato
, il quale: CP_1
- in data 23.7.1997, in qualità di rappresentante del sig. , depositava ricorso ex art. CP_2
414 c.p.c. innanzi al Pretore di ZA, in funzione del Giudice del Lavoro, nei confronti dell' e dell' CP_3 Controparte_6
- detto giudizio si concludeva con la sentenza n. 348/1999, depositata in data 1.3.1999, con cui il giudice adito, qualificando il rapporto di lavoro come pubblico impiego, aveva dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
Con
- successivamente, l'avv. dapprima notificava rispettivamente il 9 e il 12 maggio 2000 all' e all' atto di diffida ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 3 del 1957, tramite il CP_6 CP_3 quale sollecitava le parti ad ottenere quanto richiesto;
Con
- la suddetta diffida restava senza risconto e, a questo punto, in data 21.9.2000, l'avv. presentava ricorso al TAR di Catanzaro per ottenere l'annullamento del silenzio-rifiuto serbato dalle due aziende diffidate;
- con sentenza n. 1116, depositata in cancelleria il 6.10.2006, il TAR di Catanzaro dichiarava l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di decadenza del 15.9.2000, previsto dall'art. 45 c. 17 del D.lgs. n. 80/1998 e successive modificazioni;
- su tali presupposti e, previo accertamento del negligente adempimento al mandato professionale conferitogli all'avv. , il sig. domandava che il convenuto CP_1 CP_2 fosse condannato a risarcire il danno patito dallo stesso in conseguenza dell'inadempimento contrattuale sostanziatosi nell'aver tardivamente depositato il ricorso davanti al giudice amministrativo, così impedendo al cliente di conseguire il risultato utile. L'attore determinava il pregiudizio patito nella somma oggetto della pretesa fatta valere nei procedimenti avanti al Pretore di ZA e al TAR di Catanzaro.
In data
3.2.2011 si costituiva tempestivamente l'avv. eccependo, preliminarmente, CP_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di ZA (asseritamente competente quale foro del luogo di residenza del convenuto ex art. 18 c.p.c., nonché del luogo in cui era sorta o doveva eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ex art. 20 c.p.c.) ovvero, in subordine, del Tribunale di Catanzaro (asseritamente competente quale foro del luogo in cui era sorta o doveva eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ex art. 20 c.p.c.). Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria in quanto infondata in fatto e diritto e, in particolare, evidenziava che stante i contrasti giurisprudenziali esistenti in tema di riconoscimento dell'indennità chilometrica, il risultato sperato dall'attore si presentava tutt'altro che certo;
per questo motiva lamentava che non era certamente predicabile la dedotta negligenza professionale giacché, secondo un orientamento del TAR, il termine di cui all'art. 69, comma 7 del d.lgs. 165/2001, non aveva natura processuale e quindi non implicava alcuna decadenza.
Eccepiva, altresì, l'imputabilità del lamentato danno alla condotta colposa dell'attore, ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 c.c., per essersi quest'ultimo rifiutato di proporre appello a dispetto del consiglio datogli dal professionista, in tal modo precludendosi la possibilità di rilevare in sede di impugnazione il contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione del suddetto termine e, soprattutto, di invocare il principio della translatio iudicii, con conseguente salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda e della fase processuale svolta dinanzi al Giudice del Lavoro di ZA.
Formulava, infine, istanza ex artt. 106 e 269 c.p.c. di differimento della prima udienza, al fine di chiamare in garanzia la società contrattualmente tenuta a tenerlo indenne Parte_1 dall'eventuale obbligo risarcitorio in caso di condanna, in virtù di polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità civile professionale.
Autorizzata la chiamata in causa e differita la data della prima udienza, con comparsa di costituzione
e risposta depositata il 6.9.2011 si costituiva in giudizio la quale dichiarava Controparte_7 di non opporsi alla eccepita carenza di competenza per territorio. Preliminarmente, tuttavia, lamentava l'inoperatività della polizza assicurativa, in quanto i fatti di causa si erano verificati prima della stipula del contratto;
chiedeva, dunque, in via gradata, che il diritto all'indennizzo fosse escluso o comunque ridotto proporzionalmente ai sensi degli artt. 1892 e 1983 c.c. sul rilievo che l'assicurato non aveva portato a conoscenza dell'assicurazione la decisione del T.A.R., già emessa al momento della sottoscrizione. Nel merito, si associava alle difese svolte dal chiamante in causa, contestando i conteggi allegati all'atto introduttivo e domandando il rigetto della domanda attorea, poiché sfornita di prova nell'an e nel quantum debeatur.
Espletate le prove testimoniali (all'udienza del 9.11.2012 erano escussi i testi e Testimone_1
, mentre all'udienza dell'11.1.2013 era escusso il teste ), la Testimone_2 Testimone_3 causa era istruita documentalmente.
All'udienza del 25.5.2018 il processo veniva interrotto a causa della morte dell'unico procuratore costituito nell'interesse della Compagnia terza chiamata e successivamente riassunto dall'attore con ricorso depositato telematicamente in data 21.9.2018.
Si costituivano nel giudizio riassunto tanto il convenuto, quanto la terza chiamata a mezzo di nuovo difensore. La causa era quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale riteneva la domanda attorea fondata.
Preliminarmente, il Giudice di prime cure respingeva l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal convenuto, sottolineando che il cliente che si rivolgeva all'avvocato doveva essere qualificato come consumatore in base alla disciplina di cui al d. lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo).
Nel merito, evidenziava la fondatezza della domanda attrice. Con Rilevava che l'avv. nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli, non aveva osservato l'obbligo di diligenza previsto dal combinato disposto di cui agli artt.li 1176, c. II e 2236 c.c. e doveva, quindi, considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, comprometteva il buon esito del giudizio.
Nel caso di specie, l'inadempimento si era sostanziato nell'aver tardivamente introdotto il giudizio dinanzi al T.A.R. di Catanzaro, oltre il termine di decadenza del 15 settembre 2000, fissato dall'art. 45 comma 17, D.lgs. n. 80/1998 (ora art. 69, comma settimo, D.lgs. n. 165/2001).
Ed invero il Giudice di prime cure così si esprimeva: “Il citato art. 45, comma 17, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 prevedeva espressamente che, in tema di controversie di pubblico impiego, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno
1998, rimaste attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avrebbero dovuto essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. La giurisprudenza, con orientamento consolidato, ha chiarito che la data del 15 settembre 2000 costituisce (e costituiva) una termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale (cfr. Cass., SS.UU., 24/03/2006,
n. 6573; Cass., SS.UU., 17/11/2005, n. 23236), senza che rilevi la diversa formula usata dall'art. 69, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ("qualora siano state proposte") rispetto a quella già presente nell'art. 45, comma 17, del decreto legislativo n. 80 del 1998 ("e debbono essere proposte"), trattandosi di differenza semantica, giustificata non da una nuova "ratio" della disciplina sopravvenuta, ma soltanto dall'essere stata superata, al momento della emanazione del decreto legislativo più recente, la data presa in considerazione”.
Risolveva, dunque, ritenendo gravemente colposa la condotta del difensore che, in presenza di un termine previsto ex lege a pena di decadenza, anziché attivarsi tempestivamente al fine di salvaguardare l'interesse del proprio assistito, presentava un ricorso giurisdizionale oltre detto termine, facendo affidamento su una lettura della disposizione normativa contrastante con il suo chiaro tenore letterale e, pertanto, tutt'altro che opinabile.
Ancora, il Tribunale evidenziava che l'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., aveva adempiuto ai propri oneri dimostrando la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il danno patito. Preliminarmente, infatti, sottolineava che il danno derivante da eventuali omissioni del professionista sussisteva solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accertasse che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito;
nel caso di specie, l'attore aveva dimostrato che l'inadempimento del convenuto si era rivelato causalmente rilevante, avendo colposamente ed irrimediabilmente compromesso l'esito del giudizio, che, con ogni probabilità, sarebbe stato positivo per l . CP_2
L'attore, dunque, aveva diritto ad ottenere il pagamento della prestazione patrimoniale oggetto della domanda giudiziale proposta dapprima dinanzi al Pretore di ZA e poi dinanzi al T.A.R. di
Catanzaro.
aveva prodotto un prospetto denominato “Liquidazione per differenza chilometraggio CP_2 dall'1/1/1991 al 31/3/94 del Sig. nato il [...]”, corredato da una dettagliata Controparte_2 griglia – ripartita, per ciascun anno di interesse, in base dei mesi in cui l'attore aveva prestato servizio, dei relativi giorni lavorativi e degli importi percepiti dal dipendente – denominata, a sua volta,
“DIFFERENZA INDENNITÀ CHILOMETRICA DALL'1.1.91 AL 31.3.94 DELL'OPERAIO OPPEDISANO NATO A GIOIOSA JONICA IL 4.1.945”. CP_2
Da tali documenti, entrambi recanti in calce la firma del Rag. Direttore dell'Ufficio Persona_1 amministrativo del Servizio Forestale, si evinceva che la differenza tra la somma percepita dall' a titolo di indennità chilometrica e quella ancora da percepire per il medesimo titolo CP_2 ammontava, per capitale, a complessive Lire 13.704.408, oltre rivalutazione ed interessi, e così per un importo netto liquidato pari a Lire 17.151.380, già detratta le trattenuta IRPEF calcolata sulla somma totale dovuta.
Di tale documentazione, secondo il giudice di prime cure, sostanzialmente integrante un riconoscimento di debito, i precedenti giudici avrebbero ragionevolmente, e con ogni probabilità, tenuto conto, al fine di determinare l'an ed il quantum dell'emolumento spettante all'attore, non potendosi ovviamente discostare dalle risultanze documentali in atti.
Ne discendeva che, alla luce degli elementi probatori raccolti, doveva ritenersi sufficientemente Con provato che l'inadempimento posto in essere dall'avv. aveva cagionato all' un danno CP_2 patrimoniale, non essendo ravvisabile, in capo all'attore, invece, alcuna condotta colposa, come invece eccepito dal convenuto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Con Infine, sosteneva il Tribunale adito che, contrariamente a quanto affermato dal convenuto avv. un'eventuale impugnazione avrebbe avuto certamente esito sfavorevole, così come a nulla sarebbe valso, per l'attore, appellare la sentenza amministrativa al fine di invocare il principio della translatio iudicii, giacché la radicale ed insanabile inammissibilità del ricorso erroneamente proposto oltre il termine di decadenza sancito dalla legge impediva l'insorgenza di alcun obbligo per il giudice adito di operare una inconcepibile "translatio iudicii" in favore, peraltro, di un giudice – nella specie, quello del lavoro – già dichiaratosi carente in punto di giurisdizione.
Pertanto, l'avv. , in forza della polizza di assicurazione n. 40006690000003, doveva essere CP_1 manlevato da dal pagamento della somma, posto che soltanto con la Parte_1 sentenza n. 1116/2006 del T.A.R. Catanzaro era chiaramente emerso l'errore professionale;
dunque, il sinistro ricadeva pienamente nella sfera temporale della copertura assicurativa (decorrente dal
31.07.2006 al 31.07.2007), essendosi concretizzato solo con il deposito della detta pronunzia Con (avvenuto in data 6.10.2006) e non essendo ipotizzabile che l'avv. fosse a conoscenza dell'esito del giudizio amministrativo prima ancora della pubblicazione della predetta decisione.
Non era, quindi, applicabile la clausola contrattuale – evidenziata dalla compagnia assicurativa – secondo cui la garanzia perdeva validità ed efficacia nel caso in cui, alla stipula del contratto, l'assicurato avesse reso dichiarazioni non veritiere in ordine “alla conoscenza di circostanza che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti comportamentali già sorti anteriormente alla data di effetto della presente polizza” (art. 2, u.c., lett. b).
In conclusione, il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da
[...] Con ; condannava l'avv. al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento CP_1 Controparte_2 del danno, della complessiva somma di € 9.615,79, già all'attualità, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo; condannava l'avvocato al pagamento, in favore CP_1 di , delle spese di lite del giudizio, che liquidava in € 208,70 per anticipazioni ed Controparte_2
€ 4.835,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se dovuta;
condannava
[...]
a tenere manlevato e indenne delle somme tutte così come liquidate Parte_1 CP_1
a favore di parte attrice, comprese le spese di lite;
condannava al pagamento Parte_1 in favore di delle spese di lite, che liquidava in € 4.835,00 per compenso, oltre rimborso CP_1 forfettario 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Con atto di citazione notificato il 2.4.2019, , propone appello avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Locri n. 1574/2018, chiedendo di dichiarare la inoperatività della garanzia assicurativa nei confronti dell'avv. e disporre l'immediata estromissione del giudizio della CP_1 società concludente;
gradatamente, chiede di escludere e/o comunque ridurre proporzionalmente il diritto all'indennizzo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.li 1892 e 1893 c.c.; in via estremamente gradata, nell'ipotesi in cui la garanzia fosse ritenuta operate, contenerla nei limiti contrattuali;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellante censura la sentenza di primo grado con due motivi di gravame.
1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della G.G.A. – Contraddittorietà della sentenza.
Con il primo motivo d'appello contesta la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto che:
“l'assicurazione vale per i sinistri verificatesi durante il periodo di vigenza dell'assicurazione e non oltre i due anni successivi alla cessazione dell'assicurazione, purché riferiti a fatti colposi avvenuti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione”. Secondo la compagnia assicurativa, dunque, il Giudice di prime cure sarebbe giunto ad una conclusione che non tiene conto né degli eventi, né delle norme contrattuali applicabili poiché nella sentenza veniva così riportato: “l'inadempimento si è sostanziato nell'aver tardivamente introdotto il giudizio dinanzi al TAR di Catanzaro, oltre il termine di decadenza del 15 settembre 2000, fissata dall'art. 45 comma 17, D.lgs. n. 80/1998. Come si evince dalla sentenza n. 1116/2006, resa dal TAR di Catanzaro, il ricorso è stato depositato in data 23.10.2000 e notificato il 22.9.2000… non può che definirsi gravemente colposa la condotta del difensore di un termine previsto ex lege a pena di decadenza, anziché attivarsi tempestivamente al fine di salvaguardare l'interesse del proprio assistito, preseti un ricorso giurisdizionale oltre detto termine”. Dunque, secondo parte appellante, la condotta colposa si è verificata con la mancata attivazione Con tempestiva dell'avv. già a far data dal 15.9.2000 o comunque al momento del deposito de ricorso in data 23.10.2000; di conseguenza, l'evento colposo non avveniva durante il periodo di efficacia dell'assicurazione (decorrente dal 31.7.2006 al 31.7.2007). Per tali ragioni l'appellante evidenzia l'illogicità della sentenza laddove, nel valutare l'operatività della polizza, indica specificatamente il momento in cui il fatto è avvenuto per poi soffermarsi sulla pubblicazione della sentenza n. 1116/2006 del TAR Catanzaro, non coincidente quindi con l'evento in cui il fatto è avvenuto e, su questo errato presupposto, il giudice di prime cure aveva ritenuto che Con l'avv. dovesse essere manlevato da dal pagamento della somma in favore del Parte_1 sig. . CP_2
Con Ancora, sottolinea parte appellante che il Tribunale avrebbe errato nel considerare che l'avvocato non fosse a conoscenza dell'esito della sentenza del TAR prima della pubblicazione della decisione. Via certamente era a conoscenza dell'avvenuto deposito oltre i termini previsti per legge del ricorso dinnanzi al TAR e, conseguentemente, della presunta possibile richiesta risarcitoria;
nonostante ciò, non comunicava questi dettagli alla Compagnia Assicurativa che concludeva il contratto senza avere i dati necessari per valutare i rischi. Pertanto, l'appellante chiede che l'assicuratore, ai sensi dell'art. 1892 c.c., non sia tenuto a pagare la somma assicurata o, comunque, tale somma, domandandone la riduzione in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 c.c.).
2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 delle C.G.A. Con il secondo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza impugnata laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto che la compagnia fosse tenuta al pagamento delle spese di lite in favore del Con convenuto avv. nonché a manlevarlo e tenerlo indenne delle somme tutte cosi come liquidate nel dispositivo. Parte appellante, dunque, nell'ipotesi in cui venisse ritenuta operante e valida la garanzia assicurativa, chiede che la stessa venga contenuta nei limiti contrattuali. In particolare, ribadisce che l'art. 15 delle C.G.A. stabilisce che: “Le garanzie della presente sezione operano, per ogni sinistro e per ogni danno, previa applicazione di uno scoperto del 10% con minimo di euro 250 e massimo di euro 5.000, sulla complessivamente indennizzabile o risarcibile a termini di polizza”. Per tutto ciò, chiede la riforma della sentenza nella parte in cui la stessa sia tenuta al pagamento di tutte le somme liquidate a favore di parte attrice;
in particolare, domanda di essere detratto dal predetto importo il 10% a titolo di scoperto per come stabilito della C.G.A.
Con comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale, depositato in data 17.4.2019, si costituisce l'avv. chiedendo, pregiudizialmente, in rito, di riconoscere e statuire CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Locri - Sezione Distaccata di Siderno, essendo competente per territorio il Tribunale Ordinario di ZA o, in subordine, il Tribunale Ordinario di
Catanzaro; nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza n. 1574/2018, rigettare la resistita domanda spiegata da , infondata in fatto e in Controparte_2 diritto, non provata nelle componenti di danno rivendicate ed azionate sia nell'an che nel quantum debeatur; in ogni caso, rigettare l'appello principale in quanto infondato e confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto e dichiarato operante l'obbligo di manleva e garanzia del terzo chiamato in causa condannando in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a garantire, tenere indenne, rifondere e rivalere l'Avv. Via di ogni CP_1
e qualsivoglia onere, spesa o somma cui dovesse risultare obbligato in ordine ai fatti e pretese risarcitorie, nei limiti del massimale di polizza n. 40006690000003, con ogni accessorio di legge fino al soddisfo;
con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Con Preliminarmente l'avv. eccepisce l'infondatezza dell'appello principale;
evidenzia che la compagnia censura la decisione con due motivi di gravame: Controparte_7 1. “il verificarsi del fatto colposo in data antecedente al periodo di efficacia della polizza”;
2. “la conoscibilità da parte del professionista dell'evento foriero della domanda di risarcimento danni introitata dall' ”. CP_2 Con In particolare, sul primo motivo di gravame l'avv. ribadisce che, alla data di luglio 2006 (periodo Contr Parte in cui procedeva alla disdetta dell'assicurazione con e sottoscriveva la polizza con ), nessuna notizia di reato era conosciuta dallo stesso appellato;
nell'aprile del 2007, anzi, ricevuta la richiesta di risarcimento, compulsava immediatamente la propria compagnia assicurativa per l'apertura della pratica del sinistro. Difatti in data 26.10.2010 gli veniva notificato l'atto di citazione innanzi al Tribunale di Siderno e, solo con la propria costituzione in giudizio la aveva eccepito l'inoperatività della Controparte_7 polizza nella erronea considerazione che i fatti contestati (sentenza resa dal Controparte_9
in data 5/05/2006) si riferissero al periodo antecedente alla polizza (31.7.2006),
[...] deducendo anche l'asserita conoscenza del fatto da parte dell'odierno appellante incidentale. Con In particolare, l'avv. sostiene che a far data dall'aprile 2007, ovvero dalla data di apertura del sinistro, la Società odierna appellante non aveva mai comunicato la presunta e dedotta inoperatività della polizza, di fatto impedendogli di chiamare in garanzia la Controparte_10 quale, secondo il principio dedotto da sarebbe stata la Compagnia Parte_1 tenuta alla copertura del sinistro.
Deduce, dunque, che la data del sinistro, diversamente da quanto sostenuto da Parte_1
non poteva essere collegata né al mancato deposito del ricorso innanzi al TAR (15.9.2000),
[...] né alla data del deposito del medesimo (23.10.2000); l'appellante incidentale, sostiene, infatti che la data della prima richiesta risarcitoria formulata dal sig. e dall'Avv. Pasqualino Zavaglia CP_2
(con nota a firma congiunta raccomandata a/r), era datata 26.4.2007 e ricevuta dal convenuto Via in data 2.5.2007.
Pertanto, solo in quel momento si era manifestata per la prima volta la notizia del sinistro e, quindi, in piena vigenza di contratto assicurativo. Con Dunque, secondo l'avv. il resistito motivo di impugnazione principale è inammissibile perché tendente a introdurre una eccezione nuova, spiegata per la prima volta in appello, mai in precedenza sollevata, in violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c. Infine, ribadisce che la sentenza del era stata depositata, con motivazioni Controparte_9 accluse, solo in data 8 ottobre 2006: di conseguenza, la conoscenza legale del provvedimento giudiziale a cui ricondurre l'evento che aveva originato la richiesta di risarcimento doveva essere individuata solo in tale data di pubblicazione mediante deposito in segreteria.
Per tali ragioni non era possibile ipotizzare che il convenuto oggi appellato conoscesse, alla data di settembre (considerando la data di notifica del ricorso), ovvero ottobre 2000 (data di deposito), non solo la motivazione della sentenza (depositata in data 8/10/2006), ma addirittura l'intendimento del cliente di promuovere l'azione risarcitoria, ipotesi - comunque indimostrabile - da cui CP_2 inferire arbitrariamente che, alla data di decorrenza della polizza (luglio 2006), l'evento era Con conosciuto dall'Avv. e da questi colposamente/dolosamente taciuto alla Compagnia che avrebbe dovuto istruire la pratica di sinistro. Sul secondo motivo di gravame dedotto dall'appellante principale, l'avv. ribadisce come inconcepibile che l'appellato odierno fosse a conoscenza del sinistro prima della decisione del TAR di Catanzaro. Evidenzia, dunque, la pretestuosità del motivo di gravame mediante cui l'appellante lamenta la violazione dell'art. 15 delle C.G.A., in ragione della percentuale del 10% a titolo di scoperto da detrarre dall'importo indicato in sentenza. Invero la Compagnia appellante non ha inteso formulare alcuna richiesta stragiudiziale in tal senso;
ne deriva che la domanda appare pretestuosa e fuorviante posto che l'odierno appellato Avv. Via giammai ha inteso rifiutare il pagamento di tale CP_1 scoperto, di fatto mai richiesto.
Con Con appello incidentale l'avv. chiede la riforma della sentenza laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto foro competente il c.d. foro del consumatore ovvero l'adito Tribunale di Locri, anziché affermare la competenza territoriale del Tribunale Ordinario di ZA o, in subordine, del Tribunale
Ordinario di Catanzaro;
ha supposto e affermato la responsabilità civile di natura professionale dell'odierno appellante incidentale.
Chiede, dunque, la modifica alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice nel senso di ritenere e affermare l'insussistenza di responsabilità risarcitoria e di nesso causale ascrivibile al medesimo professionista convenuto.
In particolare, nell'inquadramento e nella disamina dei presupposti necessari alla corretta individuazione dell'Autorità Giudiziaria territorialmente competente, la sentenza impugnata non ha correttamente interpretato né tenuto conto della natura del preteso credito risarcitorio azionato dall'attore e, soprattutto, della sua illiquidità. In via pregiudiziale, pertanto, l'avv. Via reitera CP_1 la spiegata eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in prime cure, essendo demandata la cognizione della presente controversia solo al Tribunale del luogo di residenza del convenuto, nel caso di specie il Tribunale di ZA, anziché del Tribunale di Locri. In proposito, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di prime cure, deduce che l'elemento decisivo per la decisione di tale eccezione preliminare deve essere individuato nel disposto di cui all'art. 18 c.p.c., che recita: “…Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora... Ancora, il successivo art. 20 c.p.c. prevede che “...Per le cause relative a diritti di obbligazione, è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio...”. In subordine, l'appellante incidentale insiste nell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore della competenza per territorio del Tribunale Ordinario di Catanzaro quale giudice del luogo in cui doveva eseguirsi ed è stata eseguita l'obbligazione professionale davanti al
[...]
, dedotta dall'attore nel giudizio di prime cure quale causa dell'allegato Controparte_9 inadempimento.
Sulla responsabilità professionale e sulla interpretazione del termine di decadenza l'appellante incidentale evidenzia che il primo Giudicante ha sostenuto la fondatezza della domanda spiegata dall'attore sul presupposto che il termine di cui all'art. 45 co. 17 D.lgs. 80/98 fosse stato univocamente qualificato dalla giurisprudenza quale termine di decadenza e sostenendo che l'orientamento Con evidenziato dall'avv. fosse minoritario e successivo rispetto alla proposizione del ricorso innanzi al TAR da parte del medesimo professionista. Tuttavia, all'epoca del deposito della Sentenza del TAR (ottobre 2006), era in corso un acceso dibattito giurisprudenziale sulla legittimità dell'art. 69 co. 7 D.lgs. 165/91, che aveva recepito il contenuto dell'art. 45 co. 17 D.lgs. 80/98, tant'è che diversi Giudici avevano inteso trasmettere la questione alla Corte costituzionale. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, a prescindere dall'esito delle pronunce - che ovviamente all'epoca non potevano essere conosciute né conoscibili - la presenza di una giurisprudenza non univoca in materia rendeva la questione non così evidente e di pronta soluzione come invece prospettata dal Giudice di prime cure, il quale aveva valutato le circostanze a distanza di un ventennio, alla luce degli attuali orientamenti della giurisprudenza, formatisi a seguito di un annoso dibattito, ancora in atto considerate e che evidenziano la non manifesta soluzione della questione. Con L'avv. ribadisce che all'epoca dei fatti il concorde orientamento giurisprudenziale riteneva che
“la norma di cui all'art. 69 comma 7 D.lgs. 165/01 ha natura meramente processuale e non comporta, pertanto, alcuna decadenza della suddetta tutela, incidendo solo sulla ripartizione delle attribuzioni giurisdizionali” (T.A.R. Liguria 27/12/2003 n. 1689; T.A.R. Lazio).
Cosicché, la decisione censurata merita di essere riformata nella parte in cui erroneamente statuisce la sussistenza di un fatto colposo ascrivibile al professionista appellante incidentale, sulla scorta dei profili superiormente richiamati.
Dunque, invertendo la tesi del Giudicante di primo cure, l'appellante incidentale ipotizza che l'eventuale prosecuzione del giudizio d'Appello al Consiglio di Stato, poi ineseguito per fatto e volontà ascrivibile solo al sig. avrebbe potuto portare ad una definizione in senso CP_2 favorevole allo stesso e, di conseguenza, scongiurare ogni profilo di responsabilità in capo al deducente professionista.
Sulla possibile impugnativa della sentenza del T.A.R., l'appellante evidenzia che la decisione impugnata deve, ulteriormente, ritenersi viziata nella parte in cui il Tribunale svolge un giudizio prognostico sull'eventuale esito di un giudizio di appello che il sig. decise di non spiegare CP_2 avverso la Sentenza del TAR n. 1116/2006, senza considerare, anzi travisando espressamente, la possibilità di far valere il principio della translatio iudicii in ragione del primigenio ricorso spiegato innanzi al Pretore di ZA, in funzione del Giudice del Lavoro, in data antecedente al 15/09/2000. Ed infatti, l'attuale appellante incidentale aveva eccepito nella comparsa di costituzione depositata in primo grado che il lamentato pregiudizio economico - ove mai sussistente - fosse imputabile a fatto colposo, imprudenza e negligenza dell'attore, a norma dell'art. 1227 comma 2 c.c., per aver disatteso Con il suggerimento formulato dall'avv. Sottolinea, inoltre, che dalle testimonianze acquisite emergeva senza dubbio come l'attore
, contrariamente a quanto sempre sostenuto, fosse perfettamente a conoscenza della CP_2 possibilità di spiegare appello avverso la Sentenza del TAR
Sull' onere della prova e nesso di causalità tra condotta e danno. In tema di onere probatorio il Tribunale muove dal corretto presupposto volto a verificare, se, in termini probabilistici, la condotta del professionista abbia avuto un'effettiva incidenza causale nell'esito sfavorevole del giudizio, determinando per la parte assistita la probabile perdita del bene della vita sperato. L'appellante evidenzia che tale onere probatorio incombe sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c.; ciononostante, il Giudice di primo grado giunge all'incongrua conclusione di considerare assolto tale onere probatorio sulla base di circostanze erronee e fuorvianti.
Invero, sarebbe viziata la sentenza impugnata nella parte inerente alla valutazione delle prove offerte dall'attore, non solo in ordine alla primigenia richiesta di indennità chilometrica azionata per il tramite Con dell'Avv. – assolutamente fondata e meritevole di accoglimento a norma degli artt. 27 CCNL 8/4/1988 e 52 CCNL 13/6/1991 - ma anche in merito alla dedotta (e resistita) negligente condotta professionale del convenuto. Il Tribunale non ha in alcun modo considerato che il risultato auspicato dall'attore non era certo tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali esistenti in materia.
Nel caso di specie, invece, le allegazioni dell'appellante erano tutte in massima parte generiche e accompagnate da valutazioni del tutto ininfluenti ai fini dell'accertamento del solo presunto inadempimento del contratto d'opera; era, dunque, necessario che l'attore dimostrasse la sussistenza in concreto degli altri elementi, ovverosia del danno e del nesso di causalità tra il primo e la condotta inadempiente, che nella fattispecie è mancata. Invero, dall'impianto probatorio offerto dall'attore , non emergeva la prova di un danno causalmente collegato CP_2 Con alla condotta di inadempimento inopinatamente ascritta all'avv.
In data 2.7.2019 si costituisce chiedendo il rigetto di entrambi i gravami Controparte_2 proposti e di tutte le domande spiegate con l'atto di appello nonché Parte_1 di quelle spiegate con l'appello incidentale dall'avv. , perché inammissibili e comunque CP_1 infondate;
conseguentemente, confermare la sentenza appellata e tutte le statuizioni in essa contenute;
condannare gli appellanti alla refusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Sull'appello principale proposto da la società appellante ha impugnato la Parte_1 sentenza chiedendo la parziale riforma della stessa in forza della ritenuta inoperatività della polizza professionale accesa dal professionista convenuto in primo grado. Secondo l'appellato, tuttavia, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto operativa la polizza professionale accesa dal convenuto principale dal momento che il giudice di prime cure non identificava il momento del verificarsi dell'evento dannoso nella data di scadenza non rispettata
(15.9.2000), bensì con la data di pubblicazione della sentenza con la quale il TAR Calabria aveva chiaramente dichiarato la decadenza dell'azione (6.10.2006), ritenendo così attiva la copertura assicurativa. Conseguentemente il Tribunale aveva ritenuto che la conoscenza dell'evento dannoso da parte dell'assicurato decorresse dalla pubblicazione della sentenza del giudice amministrativo che aveva definitivamente statuito in merito all'azione promossa e, pertanto, alcuna omissione era stata commessa in violazione al disposto dell'art. 2, comma 3 b), C.G.A.
Anche sull'appello incidentale proposto dall'avv. Oresta Via, l'appellato chiede il rigetto CP_2 in quanto del tutto infondato in fatto e diritto.
In particolare, ribadisce che in ordine alla competenza territoriale del giudice di prime cure l'eccezione sarebbe del tutto infondata dal momento che il contratto tra consumatore (il cliente) ed un professionista (l'avvocato) si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all'art. 33 comma 2, lett. u) del d.lgs. n. 206/2005.
La suddetta disciplina ha previsto, infatti, il foro esclusivo in favore del consumatore introducendo una regola a carattere prevalente nei confronti dei fori generali e di quello facoltativo.
In ordine alla responsabilità professione dell'avv. , l'appellato evidenzia che il rapporto CP_1 giuridico che si instaura tra cliente e avvocato genera un contratto che viene identificato come mandato professionale, privo di vincoli di dipendenza e trattasi, quindi, di un rapporto fiduciario avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale.
Nel caso di specie il professionista, nello svolgimento del mandato, aveva operato in maniera negligente avendo proposto ricorso dinanzi al TAR di Catanzaro oltre il termine di decadenza previsto dalla normativa di riferimento, compromettendo in maniera irrimediabile il buon esito del giudizio.
Invero, avrebbe dovuto notificare entro il termine del 15.9.2000 mentre consegnava il provvedimento agli ufficiali giudiziari soltanto in data 21.9.2000.
Dunque, la sentenza impugnata aveva correttamente valutato e accolto la domanda attrice indicando esattamente l'iter logico giuridico adottato ai fini della decisione;
pertanto, assolutamente infondate le osservazioni, eccezioni e deduzioni di parte appellante poiché non provate né supportate dalla giurisprudenza citata, la quale in casi si riferisce a fattispecie diverse da quelle per cui è causa e travisata. Con In riferimento all'interpretazione del termine di decadenza la difesa dell'avv. sostiene che all'epoca dei fatti la stessa non fosse univoca e che solo negli anni successivi la giurisprudenza si era uniformata nel senso oggi pacifico. L'appellato contesta tale affermazione dal momento che non sarebbe mai esistita alcuna questione interpretativa in merito alla natura decadenziale del termine in oggetto, atteso che il testuale dettato normativo non lasciava alcun dubbio sull'applicazione della norma e del relativo termine. Con Infine, contrariamente da quanto sostenuto dall'appellato e appellante incidentale avv. l'eventuale impugnativa della sentenza del sarebbe stata inutile e ulteriormente CP_9 dannosa, anzi, la tardiva proposizione del ricorso, aveva comportato per la decadenza CP_2 dell'azione, per cui non vi era il benché minimo presupposto per adire il Consiglio di Stato né per invocare l'applicazione della traslatio iudicii.
Difatti, decorso il termine innanzi al TAR, non era possibile invocare la salvaguardia degli effetti sostanziali e processuali garantiti dal principio della traslatio iudicii, inapplicabile ad una domanda ormai inammissibile. Dunque, l'appellato sottolinea che non corrisponde al vero CP_2
l'affermazione dell'appellante incidentale laddove ribadisce che avrebbe consigliato a di CP_2 proporre appello avverso la sentenza del TAR Calabria.
Ancora, infondate, secondo parte appellata, sono le affermazioni dell'appellante in via incidentale ove ha sostenuto la mancanza del nesso di causalità in ordine alla prova tra condotta e danno. L'appellato avrebbe certamente conseguito il risultato sperato se l'avvocato avesse agito con diligenza professionale mentre la sua condotta aveva compromesso in maniera irreparabile il buon esito del giudizio dal momento che altri lavoratori come il sig. avevano avuto CP_2 riconosciuto il loro diritto all'integrazione della c.d. indennità chilometrica ai sensi degli artt. 27 del
CCNL del 8.4.1988 e 52 CCNL 13.6.1991.
All'udienza del 18.7.2024 la causa viene assegna in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di incompetenza per territorio. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio. L'ormai granitico orientamento della Cassazione prevede che il cliente che si rivolga all'avvocato debba essere qualificato a tutti gli effetti come consumatore, in base alla disciplina di cui al D.lgs. n.
206 del 2005 (Codice del consumo). Sul tema Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21187 del 13.9.2017 ha stabilito che: “Nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di "consumatore", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall'"intuitu personae" e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo;
conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7357 del 07/03/2022)”.
Dunque, correttamente la controversia era stata proposta innanzi al giudice del luogo dove l' aveva la residenza (SA NI), quale foro del consumatore competente in via CP_2 esclusiva.
2. La responsabilità professionale del difensore.
Appare preliminare, ai fini della decisione del presene gravame, l'accertamento della responsabilità Con professionale dell'avvocato
Al riguardo, le obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato: il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, non per conseguirlo. Sulla scorta di tali principi, l'inadempimento dell'avvocato, rispetto all'obbligazione professionale assunta con il cliente, deve essere valutato alla stregua dei parametri di diligenza professionale fissati dall'art. 1176, II comma, codice civile, e, dunque, “con riferimento alla natura dell'attività esercitata”.
La Corte Suprema ha più volte affermato, a tal proposito, che la “diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media. La responsabilità dell'avvocato, pertanto, può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi che vanno dalla semplice colpa lieve, al dolo, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà” (Cass. Sez. II, 14 agosto 1997, n. 7618), nel qual caso deve applicarsi il disposto dell'art. 2236 del codice civile.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è ulteriormente espressa con riferimento alla responsabilità professionale del difensore con la pronuncia 4135/2019.
Si legge in motivazione che “L'avvocato difensore è tenuto ad adempiere all'obbligazione inerente all'esercizio del mandato con la diligenza necessaria in relazione alla natura e all'importanza dell'attività professionale esercitata in concreto (art. 1176 c.c., comma 2). Egli non è un mero consulente legale con il compito di pronosticare l'esito della lite e di informarne il cliente, né è un giudice cui spetta la decisione;
egli ha l'obbligo di proporre soluzioni favorevoli agli interessi del cliente, anche nelle situazioni che richiedono la soluzione di problemi interpretativi complessi, di attivarsi concretamente nel giudizio con gli strumenti offerti dal diritto processuale, indicando strade interpretative nuove, portando argomenti che facciano dubitare delle soluzioni giurisprudenziali correnti e anche della giustizia della legge, sollevando eccezioni di incostituzionalità e di contrarietà con il diritto sovranazionale, ecc.”
La Corte prosegue affermando che “L'avvocato è anche tenuto ad osservare il fondamentale dovere di precauzione, cioè ad “adottare la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi del cliente”
(Cass. 27 novembre 2012, n. 20995, con riferimento ad altro professionista legale, il notaio): ciò significa che, nella pluralità dei significati plausibili inclusi nel potenziale semantico del testo legislativo, deve scegliere quello più rigoroso, ovvero il senso che ponga la parte assistita quanto più possibile al riparo da decadenze e preclusioni.”
Sulla scorta di tali principi, non può che condividersi l'assunto del primo giudice, secondo cui: “Il citato art. 45, comma 17, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 prevedeva espressamente che, in tema di controversie di pubblico impiego, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, rimaste attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avrebbero dovuto essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. La giurisprudenza, con orientamento consolidato, ha chiarito che la data del 15 settembre 2000 costituisce (e costituiva) una termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale (cfr.
Cass., SS.UU., 24/03/2006, n. 6573; Cass., SS.UU., 17/11/2005, n. 23236), senza che rilevi la diversa formula usata dall'art. 69, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ("qualora siano state proposte") rispetto a quella già presente nell'art. 45, comma 17, del decreto legislativo n. 80 del 1998 ("e debbono essere proposte"), trattandosi di differenza semantica, giustificata non da una nuova "ratio" della disciplina sopravvenuta, ma soltanto dall'essere stata superata, al momento della emanazione del decreto legislativo più recente, la data presa in considerazione (in termini, Cass.,
SS.UU., ord. 14/01/2005, n. 601; Cass., SS.UU., 12/03/2004, n. 5184).
Tale approdo è, invero, il portato del tenore testuale della norma in questione. Co Ne consegue che, al fine di escludere la negligenza ed imperizia dell'avv. , non può nella specie assegnarsi alcun rilievo esimente alla dedotta esistenza di un diverso indirizzo ermeneutica della disposizione de qua, in quanto, a fronte della esplicita previsione di un termine decadenziale, basilari principi di cautela ed accortezza avrebbero dovuto indurre il professionista a promuovere, nel dubbio, il giudizio amministrativo entro il termine di decadenza stabilito dalla legge ì
(15.09.2000), senza confidare nella interpretazione (più rischiosa per gli interessi del cliente) offerta da una parte della giurisprudenza, peraltro minoritaria e successiva al deposito del ricorso introduttivo (parte convenuta, infatti, ha menzionato l'isolata pronuncia del T.A.R. Liguria, 27/12/2003, n. 1689).
In altri termini, non può che definirsi gravemente colposa la condotta del difensore che, in presenza di un termine previsto ex lege a pena di decadenza, anziché attivarsi tempestivamente al fine di salvaguardare l'interesse del proprio assistito, presenti un ricorso giurisdizionale oltre detto termine, facendo affidamento su una lettura della disposizione normativa contrastante con il suo chiaro tenore letterale e, pertanto, tutt'altro che opinabile.”
Peraltro, non può non osservarsi come il ricorso era stato presentato in data 21.09.2000 e, dunque, in data anteriore all'emanazione dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che tale errore avrebbe potuto generare.
Non può quindi che ritenersi gravemente negligente la condotta del difensore che, pur in presenza di un termine previsto dalla norma a pena di decadenza, abbia omesso di osservarlo.
Con RE appare essere meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dall'avv. secondo cui occorreva altresì tenere conto della condotta dell , che non aveva inteso appellare la CP_2 sentenza del TAR.
Anche tal proposito appare assolutamente condivisibile quanto ritenuto dal primo Giudicante secondo cui a nulla sarebbe valso, per l'allora attore, appellare la sentenza amministrativa al fine di invocare il principio della translatio iudicii, giacché la radicale ed insanabile inammissibilità del ricorso erroneamente proposto oltre il termine di decadenza sancito dalla legge impediva l'insorgenza di alcun obbligo per il giudice adito di operare una "translatio iudicii" in favore, peraltro, di un giudice
– nella specie, quello del lavoro – già dichiaratosi carente in punto di giurisdizione.
Pertanto, un eventuale impugnazione avrebbe avuto certamente esito sfavorevole.
Con Dunque, solo nel caso in cui l'avv. avesse fatto applicazione dei canoni della normale diligenza, promuovendo l'azione nei termini prestabiliti, avrebbe evitato di andare incontro ad una responsabilità professionale.
Il nesso di causalità
Ciò posto, una volta accertata la condotta colposa del professionista e, dunque, l'errore in cui lo stesso sia incorso in relazione ai citati criteri di diligenza, per affermarsi la responsabilità dell'avvocato è, altresì, necessario verificare sotto il profilo del nesso causale che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e, dunque, se, sostituendo la condotta negligente al comportamento dovuto, il danno, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta commissiva od omissiva del legale e il risultato derivatone (cfr. Cass. n.
12038/2017; n. 1984/2016; n. 17016/2015; n. 2638/2013; n. 6967/2006). Secondo la Suprema Corte, tale giudizio va compiuto secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, a differenza che nel processo penale, ove vige la prova
“oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass. n. 25112/2017; n. 22225/2014; 23933/2013; S.U. n. 576/2008). Con specifico riguardo alle condotte omissive, quale quella in esame, il giudice, dunque, accertata l'omissione di un'attività dovuta in base alle regole della professione praticata e l'esistenza di un danno che ne è la probabile conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Con la pronuncia n.1169/2020 la Corte di Cassazione, richiamando le precedenti sentenze rese in materia, ha ribadito che occorre “verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”, soggiungendo che “la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (tra le più recenti, Cass. n. 25112/2017).
Occorre dunque accertare se, ove fosse stato tempestivamente riassunto, il giudizio intentato sarebbe stato suscettibile di accoglimento e, al riguardo, l'onere della prova grava sull'appellante.
Nel caso di specie, l'azione giudiziaria intrapresa dall' era volta ad ottenere la CP_2 corresponsione di un maggiore importo a titolo di indennità chilometrica.
Emerge dagli atti che l'odierno appellato, assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell' (già ), quale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e CP_3 CP_4 idraulico-agraria con la qualifica di operaio specializzato, dal 21.02.1991 al 31.03.1994, in seguito a trasferimento disposto dall' , svolse la propria attività di dipendente presso il vivaio “Ninfo” CP_4 del Comune di Serra San Bruno (VV), percorrendo giornalmente la distanza di 90 km con la propria autovettura per raggiungere il posto di lavoro e per fare poi ritorno alla propria residenza.
La regolamentazione di riferimento è data dal CCNL dell'8.04.1988, da quello integrativo del
14.06.1988 e dal CCNL del 13.06.1991. L'art. 27 del CCNL dell'8.04.1988, al comma 1, prevedeva che, “nell'ipotesi in cui l'operaio svolga le sue prestazioni in una località che disti dal centro perimetro urbano del Comune o della frazione di residenza dell'operaio stesso più di 2 km, il è tenuto a provvedere ai mezzi di trasporto.” CP_11
Al comma 4, lo stesso articolo precisava che “Qualora il , nell'ipotesi di cui al 1° comma, CP_11 non provveda ai mezzi di trasporto, all'operaio, per i chilometri eccedenti i primi 2 dell'andata e i primi 2 del ritorno, spetta un'indennità. La misura di tale indennità viene determinata in sede di contrattazione integrativa regionale con importo in cifra fissa” (doc. 13 del fascicolo di parte di primo grado).
L'art. 52 del successivo CCNL del 13.06.1991 disponeva che “L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro ove la distanza sia superiore ai due chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti. ….. qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal primo comma, al lavoratore che usi mezzi di trasporto privati spetta una indennità pari ad un quinto del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro” (doc. 14 del fascicolo di parte di primo grado).
Nello specifico, osserva l' , poiché alcun mezzo di trasporto veniva fornito dall'azienda e CP_2 dovendo raggiungere il luogo di lavoro con mezzi propri, aveva diritto a ricevere un'indennità pari ad 1/5 del costo della benzina “super” per ogni chilometro percorso quotidianamente.
Assume parte appellata che il datore di lavoro violò la contrattazione collettiva di riferimento, poiché per il periodo che va dal 21.02.1991 al 31.03.1992, continuò ad applicare il precedente contratto (non più in vigore), corrispondendo l'indennità sui 90 km percorsi secondo il sistema delle fasce chilometriche, ai sensi dell'art. 27 del CCNL dell'8.4.1988, nonché dell'art. 9 del contratto integrativo del 16.6.1988. Dal 1° aprile 1992, ha applicato le nuove disposizioni in modo del tutto erroneo, poiché, in violazione del dettato normativo, aveva riconosciuto l'indennità solo su 12 km giornalieri, corrispondenti al percorso che conduce dal Comune di Serra San Bruno al vivaio forestale “Ninfo”, anziché su 90 km giornalieri, distanza tra SA NI (RC) – luogo di residenza del Sig.
– e il predetto vivaio forestale sito in località Ninfa del Comune di Serra San Bruno (VV). CP_2
Parte appellata ha altresì dimostrato che tale questione riguardò numerosi lavoratori, alle dipendenze anche di vari enti, che si rivolsero alle autorità giudiziarie competenti.
Sostiene ancora parte appellata che il numero delle vertenze fu tale da indurre il capo ufficio amministrativo del servizio forestale dell' ad inviare agli organi superiori una relazione (doc. CP_3
15 del fascicolo di parte di primo grado), tramite la quale suggeriva, quale conclusione economicamente favorevole per l'azienda, una definizione in via transattiva dei giudizi pendenti, come proposto dalle stesse organizzazioni sindacali. Ciò in considerazione, tra l'altro, di alcune pronunce favorevoli ai lavoratori rese dagli organi giudiziari aditi che, avendo ritenuto che la materia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario, si erano pronunciati nel merito accogliendo le domande dei ricorrenti.
Rileva ancora l'appellato che l' e le altre pubbliche amministrazioni chiamate in giudizio, non CP_4 hanno mai contestato il diritto all'indennità in questione, bensì hanno ritenuto che il CCNL del 1991, nel disciplinare l'indennità chilometrica, facesse riferimento alla distanza tra centro di raccolta e luogo di lavoro, e non già alla distanza tra luogo di residenza anagrafica e posto di lavoro.
Tale interpretazione era stata smentita dalla giurisprudenza (cfr. sentenza n. 1205/96, resa dal Pretore di ZA in funzione di Giudice del Lavoro e sentenza n. 63/98 del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di Giudice del Lavoro -confermata dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la definitiva sentenza n. 11069 del 13 agosto 2001- resa nei confronti della , secondo Controparte_6 cui per l'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 aprile 1988, l'indennità era da calcolarsi con riferimento dal centro del perimetro urbano del Comune di residenza;
e per l'art. 52 del successivo c.c.n.l. 13 giugno 1991, l'indennità stessa era da calcolarsi dal centro di raccolta stabilito dall'azienda d'intesa con i sindacati e, nell'assenza di questi accordi, era da applicarsi il criterio della distanza dal luogo di residenza).
Osservava ancora parte appellata che il suo diritto a percepire la differenza tra l'indennità dovuta e quella corrisposta era stato accertato, sia con riferimento all'an che al quantum debeatur, anche dall' . Controparte_12 Ed infatti, nel corso del giudizio di primo grado, l' aveva prodotto un prospetto CP_2 denominato “Liquidazione per differenza chilometraggio dall'1/1/1991 al 31/3/94 del Sig.
nato il [...]”, corredato da una dettagliata griglia – ripartita, per ciascun Controparte_2 anno di interesse, in base dei mesi in cui l'attore ha prestato servizio, dei relativi giorni lavorativi e degli importi percepiti dal dipendente – denominata, a sua volta, “differenza indennità chilometrica dall'1.1.91 al 31.3.94 dell'operaio nato a [...] jonica il 4.1.945”. Controparte_2
Da tali documenti, entrambi recanti in calce la firma del Rag. Direttore dell'Ufficio Persona_1 amministrativo del Servizio Forestale, si evinceva che la differenza tra la somma percepita dall' a titolo di indennità chilometrica e quella ancora da percepire per il medesimo titolo CP_2 ammontava, per capitale, a complessive Lire 13.704.408, oltre rivalutazione ed interessi, e così per un importo netto liquidato pari a Lire 17.151.380.
Sulla scorta di tali elementi, secondo la regola del “più probabile che non”, è da ritenere che l'azione giudiziaria intrapresa da parte appellante aveva ragionevoli probabilità di essere accolta.
In tal senso depongono i precedenti giurisprudenziali citati dall' ed i documenti CP_2 prodotti nel giudizio di primo grado, condivisibilmente ritenuti dal primo giudice un riconoscimento di debito. Ne consegue che l'appello incidentale debba essere integralmente rigettato.
L'appello principale
Tanto premesso, con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 C.G.A. – Contraddittorietà della sentenza”. Con In particolare, sottolinea che la polizza posta in essere tra la stessa e l'avv. valeva CP_7 esclusivamente per i sinistri verificatesi durante il periodo di vigenza della suddetta assicurazione. Nel caso di specie, essendo gli eventi risalenti al 2000 o comunque al deposito del ricorso innanzi al TAR Catanzaro del 23.10.2000, il fatto colposo, secondo l'odierna appellante, non era avvenuto durante il periodo di efficacia dell'assicurazione (decorrente dal 31.7.2006 al 31.7.2007) Con e, pertanto, la compagnia assicurativa non era tenuta a manlevare l'avv.
Il motivo è fondato.
La polizza avvocati è una polizza professionale che copre la responsabilità civile degli avvocati derivante dall'esercizio della professione. L'art. 12 della Legge n. 247/2012 stabilisce l'obbligo per gli avvocati di sottoscrivere un'assicurazione professionale, rappresentando, quindi, un importante tutela per il professionista nei confronti di negligenze, dimenticanze o mancanze di diverso tipo, che potrebbero avere conseguenze negative sulla sua attività.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Per individuare, alla stregua dell'art. 1917 cod. civ., il "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", riguardo al quale una polizza assicurativa copra la responsabilità civile dell' verso il terzo è indispensabile considerare il tenore Parte_2 della relativa clausola identificativa di detto fatto, onde comprendere che cosa le parti abbiano inteso ricondurre sotto la copertura assicurativa ed in particolare se abbiano inteso il fatto idoneo
a determinare la responsabilità civile verso il terzo, ove imputabile a condotta umana, come comprensivo solo delle condotte causative di danno a terzi poste in essere sotto la vigenza della polizza ovvero lo abbiano inteso come comprensivo anche delle conseguenze dannose di condotte tenute prima della vigenza della polizza”. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5444 del 14/03/2006). Nel contratto di polizza di assicurazione n. 40006690000003 oggetto del presente procedimento e stipulato tra le parti, nel titolo rubricato “Inizio e termine della garanzia”, è espressamente previsto che “l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione
e non oltre i due anni successivi dalla cessazione dell'assicurazione, purché riferite a fatti colposi avvenuti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione”.
Dunque, la copertura assicurativa aveva ad oggetto tutti i sinistri verificatisi nel periodo di vigenza del contratto e quelli verificatisi nei due anni successivi, purché però riferiti a fatti colposi avvenuti nel periodo di efficacia dell'assicurazione. Il fatto colposo, nel caso di specie, risale al 2000 e, dunque, ad un periodo anteriore alla stipula del contratto assicurativo. Ne consegue, pertanto, che non possa trovare applicazione l'invocata copertura assicurativa, non essendosi verificato uno dei due presupposti richiesti dal contratto a tal fine, con la conseguenza che il motivo di appello proposto dalla compagnia assicurativa deve essere accolto e non può ritenersi Con che la compagnia sia tenuta a manlevare l'avvocato
Rimangono quindi assorbiti gli ulteriori motivi di appello proposti dalla compagnia di assicurazione.
- Spese processuali
Resta da statuire sulle spese dei due gradi di giudizio, stante anche il potere/dovere officioso del giudice di appello di procedere ad una nuova valutazione, in caso di riforma del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ricorrendo la necessità di considerare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, l'esito complessivo della lite: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. (Cass. n.
3083/2017).
Le spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate - applicando lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022, tenendo conto dei parametri medi, fatta eccezione della fase di istruzione/trattazione, liquidata secondo i parametri minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata svolta in concreto - in complessivi € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia;
€ 921,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 922,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 1.911,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Ne consegue che l'appellato - appellante incidentale deve essere condannato al CP_1 pagamento delle spese processuali per il presente grado di giudizio che ammontano ad € 4.888,00 in favore di ed ad € 4.888,00 in favore di oltre alle Controparte_2 Parte_1 spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Quanto al precedente grado di giudizio, non può quindi ritenersi che la società di assicurazioni sia tenuta al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, nonché a manlevarlo e tenerlo indenne delle somme liquidate in favore di Controparte_2 Ne consegue che deve essere condannato al pagamento delle spese processuali che CP_1 ammontano ad € 4.835,00 in favore di ed ad € 4.835,00 in favore di Controparte_2 [...]
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e Parte_1
CP come per legge.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di AVV. e Parte_1 CP_1
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Controparte_2
1. Accoglie l'appello principale ed in riforma dell'appellata sentenza, rigetta la richiesta di manleva proposta da nei confronti di conferma nel resto. CP_1 Parte_1
2. Rigetta l'appello incidentale.
3. Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida per il presente CP_1 giudizio in € 4.888,00 in favore di ed in € 4.888,00 in favore di Controparte_2 [...]
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed Parte_1
IVA e CP come per legge.
4. Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida per il precedente CP_1 giudizio in € 4.835,00 in favore di ed in € 4.835,00 in favore di Controparte_2 [...]
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed Parte_1
IVA e CP come per legge.
5. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale. Così è deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2025,
La consigliere est. La Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito