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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/11/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 25/05/2024 al n. 407 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o Assistenza
Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 04/11/2025
PROMOSSA DA
con l'avv. Buiatti Francesca Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Cosattini Giovanna e l'avv. Nicolodi Alessandro CP_1
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
, rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 1, Controparte_2 comma 8 D.L. n. 193/2016, dalla Responsabile della Struttura Organizzativa
Contenzioso Regionale Friuli Venezia Giulia dott. Controparte_3
RESISTENTE
OGGETTO: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: accettare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio della società ricorrente e per l'effetto dichiarare che nessuna sanzione e/o contribuzione è dovuta, nonché accertare e dichiara l'illegittimità della cartella opposta, per i motivi in narrativa dedotti e per l'effetto pronunciare l'annullamento/ la nullità della cartella di pagamento n. 11520240012212715000, dei ruoli ivi indicati nonché di qualsiasi atto ad esso connesso o conseguente;
in ogni caso con vittoria di compensi e spese”.
Per la parte resistente : “Si conclude perchè l'adito Tribunale di Udine, in CP_1 funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, voglia respingere tutte le domande contenute nel ricorso promosso dalla Soc. vverso , in quanto, per i suddetti motivi, Parte_2 CP_1 infondato in fatto ed in diritto, confermando la cartella di pagamento impugnata, con il conseguente obbligo della or detta Soc. al pagamento Pt_1 Parte_1 dell'importo di €. 605,00, per sanzioni per mancato invio ad delle dovute CP_1 comunicazioni del volume di affari IVA per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, come meglio precisato nella parte motiva della presente memoria difensiva. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per la parte resistente : “ Controparte_2 Controparte_2
, sottolineando la correttezza del proprio operato, fa presente che nessuna
[...] eccezione è stata svolta in ordine ad attività di competenza e inoltre, precisa che, in merito a fatti o a circostanze anteriori all'affidamento del carico (tramite iscrizione a ruolo o a mezzo avvisi di addebito notificati direttamente dall'Ente creditore), inerenti all'an o al quantum del credito vantato dall'Ente Creditore, nulla sa né tecnicamente nulla è tenuto a sapere o ha la possibilità di conoscere, considerata la sua posizione istituzionale di soggetto incaricato della mera esazione. Unica parte legittimata a contraddire sulla predetta eccezione è l , che risulta già regolarmente CP_1 evocata nel presente giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/05/2024 la società proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento emessa dalla Controparte_2
n. 11520240012212715000 per il pagamento di sanzioni Inarcassa iscritte
[...] per gli anni 2015 per Euro 115,00, 2016 per Euro 115,00, 2017 per Euro 120,00, 2018 per Euro 125,00 e 2019 per Euro 130,00.
La difesa attorea allegava che la società era stata iscritta d'ufficio Parte_1 nei registri sull'errato presupposto che la stessa potesse essere CP_1 considerata una “Società di Ingegneria”, in possesso dei requisiti di cui all'art 46 comma
1 lett. C) Codice degli Appalti.
In realtà il requisito oggettivo necessario per tale qualificazione era certamente insussistente, poiché nessun appartenente all'organigramma aziendale era iscritto agli albi, né la società o gli appartenenti svolgevano attività tale da richiedere apposita iscrizione.
L'attività principale della società erano i “lavori generali di costruzione di edifici mediante subappalto delle singole lavorazioni ad imprese, fornitura e posa in opera di infissi”. Nella società ricorrente non vi erano soci, amministratori, dipendenti e/o consulenti muniti di partita Iva che firmassero progetti, rapporti di verifica dei progetti o che svolgessero attività di direzione lavori.
Negli anni di riferimento la società si era occupata di sostituzione Parte_1 infissi, di ristrutturazione immobili ed era intervenuta in fase esecutiva di realizzazione di lavori in cantiere, non esercitando attività riservate a soggetti iscritti in appositi albi, ma svolgendo la propria attività sotto la direzione del Direttore di Cantiere e dei progettisti.
La difesa attorea richiamava la disciplina vigente nella materia e chiedeva la sospensione della cartella di pagamento e l'accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento impugnato.
2. Si costituiva in giudizio chiarendo che la cartella impugnata era relativa CP_1 solamente a sanzioni per inosservanza di obblighi previdenziali, riguardanti l'omessa comunicazione annuale obbligatoria del volume di affari IVA complessivo ad da parte di Manager, ai fini del pagamento (se dovuto) del contributo CP_1 Pt_1 integrativo ex art. 2 Regolamento Generale Previdenza (RGP) per gli anni CP_1 dal 2015 al 2019.
insisteva per l'infondatezza dell'opposizione avversaria e chiedeva il rigetto CP_1 del ricorso.
3. Si costituiva in giudizio allegando di essere Controparte_4 estranea al merito della questione ed evidenziando che nei propri confronti l'opponente non aveva svolto alcuna eccezione o doglianza.
4. La causa era istruita solo documentalmente, non avendo la parte ricorrente tempestivamente formulato alcuna istanza di istruttoria orale.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 04.11.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
5. Così brevemente riassunti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, reputa questo
Giudice del Lavoro che l'opposizione di parte ricorrente sia infondata e non possa trovare accoglimento.
A tal fine possono essere fatte proprie da questo Giudice le ragioni già esposte dalla
Corte d'Appello di Milano nelle sentenze n. 964/23 e n 93/2024, che condivide e richiama ai sensi dell'art 118 dsp att cpc e di seguito riporta nelle parti di interesse ai fini della decisione.
La fattispecie controversa attiene, come sopra si è accennato, all'obbligo di iscrizione ad della società ricorrente e del conseguente obbligo di comunicazione CP_1 del volume di affari IVA.
La normativa di riferimento è costituita da:
- l'art.
2.3 del Regolamento Generale di Previdenza (R.G.P.) “L'omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo comporta una sanzione pari a 100 euro” (per l'anno 2012);
- l'art. 36.1 Statuto “Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri ed architetti dovranno comunicare tramite on-line, sia direttamente che mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume d'affari complessivo ai fini dell'I.V.A. relativi all'anno precedente. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative (…). Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line entro il termine di cui sopra il volume d'affari complessivo, la quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo…, nonché la quota parte relativa alle prestazioni di cui all'art. 23, sesto comma (…);
- l'art. 23 dello Statuto “Tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A. e versarne l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore (…).
Le Società di Ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad ”; CP_1
- l'art.
2.1 Regolamento Generale di Previdenza (RGP), approvato con Decreto
Ministeriale ai sensi del D.Lgs. 509/94 “Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line, entro il termine di cui sopra (entro il 31 ottobre di ogni anno), il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di . La comunicazione deve essere fatta anche se le CP_1 dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative”;
- l'art.
5.2 Regolamento Generale di Previdenza prevede che: “le società di ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale (2% sino al 2010, poi
4%) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad;
CP_1
- l'art. 90 d.lgs. 163/2006 (“Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”), ai sensi del quale: “2. Si intendono per: [..…];
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo
VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”.
La suddetta norma è stata poi abrogata dall'art. 217, c. 1, lett. e), del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, e sostituito dall'art. 46 del medesimo d.lgs. (“Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”), ai sensi del quale “1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: […..]; c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”.
Nelle citate sentenze la Corte d'Appello di Milano, ha affrontato la questione oggetto della presente controversia e, alla luce della normativa di riferimento sopra riportata, ha osservato: “le società di ingegneria sono caratterizzate: - dal requisito soggettivo, integrato dalla forma giuridica di società di capitali o cooperativa, e - dal requisito oggettivo, individuato nella potenzialità di esercizio delle sopra elencate attività professionali.”
Ove in possesso dei predetti requisiti, dette società sono tenute: • alla registrazione presso
; • alla presentazione annuale della dichiarazione dei volumi d'affari IVA, prodotti CP_1 nell'anno precedente e dichiarati al Fisco, ai fini del calcolo della predetta maggiorazione percentuale;
• al versamento di detta maggiorazione (cd. contributo integrativo), se dovuta.
La dichiarazione, ai sensi del RGP, deve essere effettuata anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, quindi anche a prescindere dalla sussistenza di un effettivo giro di affari e/o di una quota assoggettabile a contributo integrativo a favore di . CP_1
La normativa riportata è stata oggetto di interpretazione opposte: secondo la tesi esposta dalla società ricorrente, si deve fare riferimento alla concreta attività svolta, secondo
, invece, si deve fare riferimento all'idoneità della società a svolgere le predette CP_1 attività, sulla base del suo statuto, irrilevante che in concreto non venga svolta attività di tipo ingegneristico, nel qual caso l'iscrizione rileva solo ai fini delle comunicazioni e non della contribuzione - ed è infatti precisamente per questa ragione (omissione nelle comunicazioni) che l'ente ha ritenuto di sanzionare la ricorrente.
Il Giudice adito condivide l'orientamento della Corte d'Appello di Milano, la quale ha aderito alla tesi di e ha in particolare così argomentato: “Ad avviso di questo Collegio, CP_1 quindi, è sufficiente l'idoneità o, meglio, la potenzialità della società a svolgere
(eventualmente attraverso consulenti) le predette attività ingegneristiche a determinare gli obblighi in esame, essendo invece del tutto irrilevante che in concreto non venga svolta attività di tipo ingegneristico. In quest'ultimo caso, infatti, la registrazione ad determina unicamente il sorgere dell'obbligo di comunicare il volume di affari IVA complessivo ai sensi dell'art. 2 del RGP (obbligo sussistente anche nel caso in cui il volume d'affari imponibile sia pari a zero) e non anche dell'obbligo di versare la contribuzione ai sensi dell'art. 5 del
RGP, atteso che il contributo integrativo dev'essere versato solo su quella parte del volume d'affari IVA imponibile perché derivante dallo svolgimento di attività tipicamente professionali. Per tali motivi, nulla esclude che a seguito dell'accertamento dei volumi d'affari IVA della società, possa emergere che nulla debba a titolo di contribuzione integrativa, ferma però l'iscrizione al registro e l'obbligo di auto-dichiarare annualmente i volumi d'affari IVA prodotti nell'anno precedente alla e di auto-dichiarare la parte del Pt_3 volume d'affari derivante da attività tipicamente ingegneristiche, con conseguente soggezione alle relative sanzioni in caso di omissioni dichiarative. Non si ritiene che l'obbligo formale di comunicare annualmente il volume di affari sia un adempimento eccessivamente oneroso, atteso che, da un lato, il mancato svolgimento dell'attività ingegneristica ricompresa nell'oggetto sociale non dà luogo ad alcun esborso contributivo e, dall'altro, agevola i controlli (doverosi) da parte di . Sul punto, buona parte CP_1 della giurisprudenza di merito ha confermato che, per la genesi dell'obbligo di registrazione e di comunicazione in esame, deve ritenersi rilevante la mera possibilità della società di svolgere le attività gestite dalla “è infatti questo lo scopo che il legislatore presume Pt_3 del 'contenitore' come concepito dai professionisti, scopo che giustifica la registrazione ad e l'obbligo di periodico invio delle comunicazioni di volume d'affari di sua CP_1 competenza (e negative, laddove in concreto non vi sia stata attività rilevante in questo ambito)”. È dunque l'idoneità della società a svolgere attività di contenuto propriamente ingegneristico a legittimare il controllo della per la possibilità, appunto, che la società svolga attività soggette a contribuzione (App. Bologna, sent. n. 449 del 01/12/2020). In definitiva, per l'attribuzione alla società della qualificazione di società di ingegneria è richiesta la forma giuridica di società di capitali e l'inclusione nell'oggetto sociale della astratta previsione di svolgere attività proprie delle società di ingegneria e non rileva l'esercizio in concreto di attività protetta, essendo comunque dovuta dalla società di ingegneria, anche in presenza di volume d'affari nullo o negativo, la comunicazione del complessivo volume d'affari e della quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo (cfr.
Appello Trieste, sent. n. 14/2021 del 26.02.2021)”.
Nella fattispecie concreta in esame nelle visure CCIAA prodotte da entrambe le parti si legge infatti, (tra l'altro): “la società, con l'esclusione di tutto ciò che costituisce attività riservata ai professionisti iscritti negli appositi ordini e collegi professionali previsti dalla normativa vigente e purché in regola con le eventuali autorizzazioni e licenze richieste, potrà' svolgere le seguenti attività: - impianto, organizzazione e direzione di cantieri anche di terzi compresi gli adempimenti necessari per la messa in sicurezza degli stessi e per la protezione contro gli infortuni sul lavoro, per la realizzazione delle opere sopra indicate sia direttamente che mediante commissionari - prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonchè alla direzione di lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale previsto dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 sia direttamente che mediante commissionari e sotto il diretto controllo e responsabilità dei professionisti iscritti negli appositi albi”. Ancora va osservato che nella pagina sui servizi del sito WEB della stessa
[...]
, in cui è contenuta la brochure, è la stessa società a dichiarare che “Grazie alla Pt_1 pluriennale esperienza maturata nel settore, siamo in grado di garantire ai nostri Clienti costi certi per la realizzazione dell'opera, contenimento delle spese di commessa, rispetto dei tempi di esecuzione delle lavorazioni, studio di fattibilità, consulenza progettuale e tecnica per la realizzazione dell'opera e per la scelta dei materiali”.
Infine, non va trascurato che, pur non avendo carattere dirimente, una “spia” del fatto che la svolgesse anche attività del tipo disegnato dalla norma ora sopra Parte_1 citata va rinvenuta anche nella circostanza di avere la stessa società Parte_1 indicato, almeno fino al 14 novembre 2019 (v. doc. 1 cit. pag. 24) quale codice ATECORI
2007 di importanza primaria dell'attività svolta, quello 71.1., relativo agli studi di architettura ed ingegneria. Il fatto che, come indicato dalla difesa di parte ricorrente, l'oggetto sociale sia stato modificato nel 2022 è del tutto irrilevante ai fini della decisione, essendo gli anni in contestazione tutti ampiamente anteriori al 2022.
Per i motivi esposti, assorbita ogni altra eccezione, l'opposizione deve essere rigettata.
6. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in considerazione della non unanime interpretazione giurisprudenziale delle questioni giuridiche oggetto di controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) compensa le spese di lite integralmente tra le parti.
Udine, 04/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 25/05/2024 al n. 407 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o Assistenza
Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 04/11/2025
PROMOSSA DA
con l'avv. Buiatti Francesca Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Cosattini Giovanna e l'avv. Nicolodi Alessandro CP_1
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
, rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 1, Controparte_2 comma 8 D.L. n. 193/2016, dalla Responsabile della Struttura Organizzativa
Contenzioso Regionale Friuli Venezia Giulia dott. Controparte_3
RESISTENTE
OGGETTO: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: accettare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio della società ricorrente e per l'effetto dichiarare che nessuna sanzione e/o contribuzione è dovuta, nonché accertare e dichiara l'illegittimità della cartella opposta, per i motivi in narrativa dedotti e per l'effetto pronunciare l'annullamento/ la nullità della cartella di pagamento n. 11520240012212715000, dei ruoli ivi indicati nonché di qualsiasi atto ad esso connesso o conseguente;
in ogni caso con vittoria di compensi e spese”.
Per la parte resistente : “Si conclude perchè l'adito Tribunale di Udine, in CP_1 funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, voglia respingere tutte le domande contenute nel ricorso promosso dalla Soc. vverso , in quanto, per i suddetti motivi, Parte_2 CP_1 infondato in fatto ed in diritto, confermando la cartella di pagamento impugnata, con il conseguente obbligo della or detta Soc. al pagamento Pt_1 Parte_1 dell'importo di €. 605,00, per sanzioni per mancato invio ad delle dovute CP_1 comunicazioni del volume di affari IVA per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, come meglio precisato nella parte motiva della presente memoria difensiva. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per la parte resistente : “ Controparte_2 Controparte_2
, sottolineando la correttezza del proprio operato, fa presente che nessuna
[...] eccezione è stata svolta in ordine ad attività di competenza e inoltre, precisa che, in merito a fatti o a circostanze anteriori all'affidamento del carico (tramite iscrizione a ruolo o a mezzo avvisi di addebito notificati direttamente dall'Ente creditore), inerenti all'an o al quantum del credito vantato dall'Ente Creditore, nulla sa né tecnicamente nulla è tenuto a sapere o ha la possibilità di conoscere, considerata la sua posizione istituzionale di soggetto incaricato della mera esazione. Unica parte legittimata a contraddire sulla predetta eccezione è l , che risulta già regolarmente CP_1 evocata nel presente giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/05/2024 la società proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento emessa dalla Controparte_2
n. 11520240012212715000 per il pagamento di sanzioni Inarcassa iscritte
[...] per gli anni 2015 per Euro 115,00, 2016 per Euro 115,00, 2017 per Euro 120,00, 2018 per Euro 125,00 e 2019 per Euro 130,00.
La difesa attorea allegava che la società era stata iscritta d'ufficio Parte_1 nei registri sull'errato presupposto che la stessa potesse essere CP_1 considerata una “Società di Ingegneria”, in possesso dei requisiti di cui all'art 46 comma
1 lett. C) Codice degli Appalti.
In realtà il requisito oggettivo necessario per tale qualificazione era certamente insussistente, poiché nessun appartenente all'organigramma aziendale era iscritto agli albi, né la società o gli appartenenti svolgevano attività tale da richiedere apposita iscrizione.
L'attività principale della società erano i “lavori generali di costruzione di edifici mediante subappalto delle singole lavorazioni ad imprese, fornitura e posa in opera di infissi”. Nella società ricorrente non vi erano soci, amministratori, dipendenti e/o consulenti muniti di partita Iva che firmassero progetti, rapporti di verifica dei progetti o che svolgessero attività di direzione lavori.
Negli anni di riferimento la società si era occupata di sostituzione Parte_1 infissi, di ristrutturazione immobili ed era intervenuta in fase esecutiva di realizzazione di lavori in cantiere, non esercitando attività riservate a soggetti iscritti in appositi albi, ma svolgendo la propria attività sotto la direzione del Direttore di Cantiere e dei progettisti.
La difesa attorea richiamava la disciplina vigente nella materia e chiedeva la sospensione della cartella di pagamento e l'accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento impugnato.
2. Si costituiva in giudizio chiarendo che la cartella impugnata era relativa CP_1 solamente a sanzioni per inosservanza di obblighi previdenziali, riguardanti l'omessa comunicazione annuale obbligatoria del volume di affari IVA complessivo ad da parte di Manager, ai fini del pagamento (se dovuto) del contributo CP_1 Pt_1 integrativo ex art. 2 Regolamento Generale Previdenza (RGP) per gli anni CP_1 dal 2015 al 2019.
insisteva per l'infondatezza dell'opposizione avversaria e chiedeva il rigetto CP_1 del ricorso.
3. Si costituiva in giudizio allegando di essere Controparte_4 estranea al merito della questione ed evidenziando che nei propri confronti l'opponente non aveva svolto alcuna eccezione o doglianza.
4. La causa era istruita solo documentalmente, non avendo la parte ricorrente tempestivamente formulato alcuna istanza di istruttoria orale.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 04.11.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
5. Così brevemente riassunti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, reputa questo
Giudice del Lavoro che l'opposizione di parte ricorrente sia infondata e non possa trovare accoglimento.
A tal fine possono essere fatte proprie da questo Giudice le ragioni già esposte dalla
Corte d'Appello di Milano nelle sentenze n. 964/23 e n 93/2024, che condivide e richiama ai sensi dell'art 118 dsp att cpc e di seguito riporta nelle parti di interesse ai fini della decisione.
La fattispecie controversa attiene, come sopra si è accennato, all'obbligo di iscrizione ad della società ricorrente e del conseguente obbligo di comunicazione CP_1 del volume di affari IVA.
La normativa di riferimento è costituita da:
- l'art.
2.3 del Regolamento Generale di Previdenza (R.G.P.) “L'omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo comporta una sanzione pari a 100 euro” (per l'anno 2012);
- l'art. 36.1 Statuto “Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri ed architetti dovranno comunicare tramite on-line, sia direttamente che mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume d'affari complessivo ai fini dell'I.V.A. relativi all'anno precedente. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative (…). Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line entro il termine di cui sopra il volume d'affari complessivo, la quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo…, nonché la quota parte relativa alle prestazioni di cui all'art. 23, sesto comma (…);
- l'art. 23 dello Statuto “Tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A. e versarne l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore (…).
Le Società di Ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad ”; CP_1
- l'art.
2.1 Regolamento Generale di Previdenza (RGP), approvato con Decreto
Ministeriale ai sensi del D.Lgs. 509/94 “Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line, entro il termine di cui sopra (entro il 31 ottobre di ogni anno), il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di . La comunicazione deve essere fatta anche se le CP_1 dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative”;
- l'art.
5.2 Regolamento Generale di Previdenza prevede che: “le società di ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale (2% sino al 2010, poi
4%) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad;
CP_1
- l'art. 90 d.lgs. 163/2006 (“Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”), ai sensi del quale: “2. Si intendono per: [..…];
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo
VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”.
La suddetta norma è stata poi abrogata dall'art. 217, c. 1, lett. e), del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, e sostituito dall'art. 46 del medesimo d.lgs. (“Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”), ai sensi del quale “1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: […..]; c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”.
Nelle citate sentenze la Corte d'Appello di Milano, ha affrontato la questione oggetto della presente controversia e, alla luce della normativa di riferimento sopra riportata, ha osservato: “le società di ingegneria sono caratterizzate: - dal requisito soggettivo, integrato dalla forma giuridica di società di capitali o cooperativa, e - dal requisito oggettivo, individuato nella potenzialità di esercizio delle sopra elencate attività professionali.”
Ove in possesso dei predetti requisiti, dette società sono tenute: • alla registrazione presso
; • alla presentazione annuale della dichiarazione dei volumi d'affari IVA, prodotti CP_1 nell'anno precedente e dichiarati al Fisco, ai fini del calcolo della predetta maggiorazione percentuale;
• al versamento di detta maggiorazione (cd. contributo integrativo), se dovuta.
La dichiarazione, ai sensi del RGP, deve essere effettuata anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, quindi anche a prescindere dalla sussistenza di un effettivo giro di affari e/o di una quota assoggettabile a contributo integrativo a favore di . CP_1
La normativa riportata è stata oggetto di interpretazione opposte: secondo la tesi esposta dalla società ricorrente, si deve fare riferimento alla concreta attività svolta, secondo
, invece, si deve fare riferimento all'idoneità della società a svolgere le predette CP_1 attività, sulla base del suo statuto, irrilevante che in concreto non venga svolta attività di tipo ingegneristico, nel qual caso l'iscrizione rileva solo ai fini delle comunicazioni e non della contribuzione - ed è infatti precisamente per questa ragione (omissione nelle comunicazioni) che l'ente ha ritenuto di sanzionare la ricorrente.
Il Giudice adito condivide l'orientamento della Corte d'Appello di Milano, la quale ha aderito alla tesi di e ha in particolare così argomentato: “Ad avviso di questo Collegio, CP_1 quindi, è sufficiente l'idoneità o, meglio, la potenzialità della società a svolgere
(eventualmente attraverso consulenti) le predette attività ingegneristiche a determinare gli obblighi in esame, essendo invece del tutto irrilevante che in concreto non venga svolta attività di tipo ingegneristico. In quest'ultimo caso, infatti, la registrazione ad determina unicamente il sorgere dell'obbligo di comunicare il volume di affari IVA complessivo ai sensi dell'art. 2 del RGP (obbligo sussistente anche nel caso in cui il volume d'affari imponibile sia pari a zero) e non anche dell'obbligo di versare la contribuzione ai sensi dell'art. 5 del
RGP, atteso che il contributo integrativo dev'essere versato solo su quella parte del volume d'affari IVA imponibile perché derivante dallo svolgimento di attività tipicamente professionali. Per tali motivi, nulla esclude che a seguito dell'accertamento dei volumi d'affari IVA della società, possa emergere che nulla debba a titolo di contribuzione integrativa, ferma però l'iscrizione al registro e l'obbligo di auto-dichiarare annualmente i volumi d'affari IVA prodotti nell'anno precedente alla e di auto-dichiarare la parte del Pt_3 volume d'affari derivante da attività tipicamente ingegneristiche, con conseguente soggezione alle relative sanzioni in caso di omissioni dichiarative. Non si ritiene che l'obbligo formale di comunicare annualmente il volume di affari sia un adempimento eccessivamente oneroso, atteso che, da un lato, il mancato svolgimento dell'attività ingegneristica ricompresa nell'oggetto sociale non dà luogo ad alcun esborso contributivo e, dall'altro, agevola i controlli (doverosi) da parte di . Sul punto, buona parte CP_1 della giurisprudenza di merito ha confermato che, per la genesi dell'obbligo di registrazione e di comunicazione in esame, deve ritenersi rilevante la mera possibilità della società di svolgere le attività gestite dalla “è infatti questo lo scopo che il legislatore presume Pt_3 del 'contenitore' come concepito dai professionisti, scopo che giustifica la registrazione ad e l'obbligo di periodico invio delle comunicazioni di volume d'affari di sua CP_1 competenza (e negative, laddove in concreto non vi sia stata attività rilevante in questo ambito)”. È dunque l'idoneità della società a svolgere attività di contenuto propriamente ingegneristico a legittimare il controllo della per la possibilità, appunto, che la società svolga attività soggette a contribuzione (App. Bologna, sent. n. 449 del 01/12/2020). In definitiva, per l'attribuzione alla società della qualificazione di società di ingegneria è richiesta la forma giuridica di società di capitali e l'inclusione nell'oggetto sociale della astratta previsione di svolgere attività proprie delle società di ingegneria e non rileva l'esercizio in concreto di attività protetta, essendo comunque dovuta dalla società di ingegneria, anche in presenza di volume d'affari nullo o negativo, la comunicazione del complessivo volume d'affari e della quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo (cfr.
Appello Trieste, sent. n. 14/2021 del 26.02.2021)”.
Nella fattispecie concreta in esame nelle visure CCIAA prodotte da entrambe le parti si legge infatti, (tra l'altro): “la società, con l'esclusione di tutto ciò che costituisce attività riservata ai professionisti iscritti negli appositi ordini e collegi professionali previsti dalla normativa vigente e purché in regola con le eventuali autorizzazioni e licenze richieste, potrà' svolgere le seguenti attività: - impianto, organizzazione e direzione di cantieri anche di terzi compresi gli adempimenti necessari per la messa in sicurezza degli stessi e per la protezione contro gli infortuni sul lavoro, per la realizzazione delle opere sopra indicate sia direttamente che mediante commissionari - prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonchè alla direzione di lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale previsto dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 sia direttamente che mediante commissionari e sotto il diretto controllo e responsabilità dei professionisti iscritti negli appositi albi”. Ancora va osservato che nella pagina sui servizi del sito WEB della stessa
[...]
, in cui è contenuta la brochure, è la stessa società a dichiarare che “Grazie alla Pt_1 pluriennale esperienza maturata nel settore, siamo in grado di garantire ai nostri Clienti costi certi per la realizzazione dell'opera, contenimento delle spese di commessa, rispetto dei tempi di esecuzione delle lavorazioni, studio di fattibilità, consulenza progettuale e tecnica per la realizzazione dell'opera e per la scelta dei materiali”.
Infine, non va trascurato che, pur non avendo carattere dirimente, una “spia” del fatto che la svolgesse anche attività del tipo disegnato dalla norma ora sopra Parte_1 citata va rinvenuta anche nella circostanza di avere la stessa società Parte_1 indicato, almeno fino al 14 novembre 2019 (v. doc. 1 cit. pag. 24) quale codice ATECORI
2007 di importanza primaria dell'attività svolta, quello 71.1., relativo agli studi di architettura ed ingegneria. Il fatto che, come indicato dalla difesa di parte ricorrente, l'oggetto sociale sia stato modificato nel 2022 è del tutto irrilevante ai fini della decisione, essendo gli anni in contestazione tutti ampiamente anteriori al 2022.
Per i motivi esposti, assorbita ogni altra eccezione, l'opposizione deve essere rigettata.
6. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in considerazione della non unanime interpretazione giurisprudenziale delle questioni giuridiche oggetto di controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) compensa le spese di lite integralmente tra le parti.
Udine, 04/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli