Art. 2.
E' concessa la somma di lire 15.000 anche al personale indicato alle lettere a) ed e) dell'art. 9 della legge 11 aprile 1950, n. 130 .
E' concessa la somma di lire 15.000 anche al personale indicato alle lettere a) ed e) dell'art. 9 della legge 11 aprile 1950, n. 130 .