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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 14 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1234/23 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), rapp.ta Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Arcangelo Fele (C.F. C.F._2
e Daniela Sodano (C.F. ) presso i quali elett.te domicilia in Napoli al Corso C.F._3
Ponticelli n°52;
RICORRENTE
E
(già , società soggetta al controllo e Controparte_1 Controparte_2 coordinamento di con sede legale in Ivrea, via Jervis n. 13 (P. IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
Franco Tofacchi ( ) ed Ermelinda Vecchione del Foro di Napoli C.F._4
( , presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Napoli, Corso Umberto CodiceFiscale_5
I, n. 154;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 29 maggio 2023, ha riassunto, ex art. 392 c.p.c., Parte_1 il giudizio promosso in danno della Controparte_1
Ha premesso che, con ricorso ex art. 414 c.p.c., aveva adito il Tribunale di Napoli in funzione di
Giudice del lavoro chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità ed inefficacia della cessione, tra e del ramo di azienda costituito dalle attività di supporto Controparte_4 CP_5 alla gestione del cliente attuata in data 9 novembre 2007 e la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato tra essa ricorrente e con ordine a quest'ultima di rientegrarla nel posto di lavoro CP_1
e di riconoscerle il trattamento di miglior favore applicato ai propri dipendenti. Con sentenza n. 7708 del 14.11.2017, il Giudice del lavoro, in accoglimento della eccezione sollevata dalla difesa della aveva dichiarato la improponibilità del ricorso per il decorso del termine decadenziale di CP_1 cui all'art. 32 della legge 183/2010. Ha precisato di avere proposto appello avverso detta sentenza, respinto dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 2857 del 31 maggio 2021, e ricorso per cassazione accolto con ordinanza n. 20917 del 4.3.2023. La Corte di legittimità aveva, in particolare, condiviso le motivazioni adottate nella sentenza n. 6649 del 2020, e nelle successive conformi n. 18954 del 2020 e 23526 del 2021, e ritenuto che, in tema di cessione del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, non fosse applicabile alle cessioni intervenute prima dell'entrata in vigore della predetta legge. Aveva, pertanto, rinviato alla Corte di Appello di Napoli per procedere a un nuovo esame della fattispecie alla luce del principio di diritto affermato.
Essa ricorrente, pertanto, richiamate le ragioni di fatto e di diritto poste a base del ricorso ex art. 414 c.p.c. ha concluso per l'accoglimento della domanda proposta.
1.1 Ricostituito il contraddittorio, la ha evidenziato la erroneità del principio CP_1 affermato dalla Suprema Corte a far tempo dalla sentenza n. 6649 del 2020 e la contrarietà della interpretazione alla lettera ed alla ratio dell'art. 32 comma 4 lettera c) della legge 183/2010. Ha allegato, altresì, che soltanto l'applicazione della decadenza in questione anche ai trasferimenti d'azienda perfezionatisi anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 183/2010 costituiva lettura costituzionalmente orientata della norma. In via subordinata ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale poiché la interpretazione dell'art. 32 sostenuta dal Giudice di legittimità era contraria ai principi di cui agli artt. 3 e 24 della
Costituzione. Nel merito, si è riportata a tutte le argomentazioni sostenute con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e di appello ribadendo la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 367 TFUE in ordine alla interpretazione dei commi 5 e 6 dell'art. 2112 codi civ. sostenuta dalla Corte di Cassazione in numerose pronunzie rese sulla cessione dal ramo di azienda a Controparte_5
Ha concluso, pertanto, per la conferma della sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli – Giudice del lavoro.
2. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. La domanda proposta da è fondata e deve essere accolta per quanto di Parte_1 ragione.
3.1 Quanto alla eccepita decadenza ex art. 32 comma 4 lettera c) della legge n. 183/2010, riproposta in questo giudizio di rinvio dalla difesa della con plurime, articolate, CP_1 argomentazioni, deve precisarsi che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. 03/06/2020, n.10549) il Giudice del rinvio incontra, nella propria attività interpretativa, i vincoli segnati dalla sentenza di cassazione, ex art. 383, comma 1, del cod. proc. civ., venendo tali poteri a dimensionarsi in modo differente in relazione al tipo di vizio di legittimità che ha determinato la necessità del rinvio prosecutorio, e dunque a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, o ancora per l'una e per l'altra ragione. Nella prima ipotesi, che è quella che qui ne occupa, il Giudice del rinvio è tenuto soltanto a uniformarsi, ai sensi dell'articolo 384, comma 1, c,.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
In tal caso i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della Corte di legittimità.
Dunque, le argomentazioni che la resistente elabora a supporto della asserita erroneità della CP_1 interpretazione recepita con la pronuncia di annullamento, non possono essere legittimamente valutate da questa Corte che neppure può (cfr. sul punto Cass. Sez. lav. Sentenza n. 25153 del
24/10/2017) esaminare questioni pregiudiziali non rilevate dalla Suprema Corte, perché non investita della sua decisione da un motivo di ricorso o anche perché la questione, pur se in astratta ipotesi rilevabile d'ufficio, non lo è stata. La pronuncia di legittimità, in altri termini, può essere rimessa in discussione solo in base a fatti sopravvenuti al passaggio in decisione della causa in appello o a mutamenti normativi successivi alla pubblicazione della sentenza di cassazione, che non si configurano nel caso di specie.
4. Quanto, poi, al merito della controversia, giova precisare che la difesa della ha Parte_1 sostenuto la illegittimità della cessione del ramo di azienda denominato “attività di CP_1 supporto alla gestione del cliente” per carenza del requisito della preesistenza del ramo. Questo Collegio intende confermare l'orientamento espresso dalla Corte di Appello in numerosi precedenti su identiche fattispecie, orientamento, per vero, recepito anche dal Giudice di legittimità.
4.1 Orbene, in punto di diritto, giova premettere che la Corte di legittimità ha costantemente affermato che, anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione "l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione" (sul tema diffusamente: Cass. n. 11247 del 2016; di analogo tenore, assunte in decisione nella medesima udienza pubblica del 26 febbraio 2016: Cass. nn. 9682,
10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11248 del 2016; tra le successive conformi: Cass. n.
19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018 e, da ultimo, ib. n. 29203 del 20.10.2021
Tali pronunce sono significative anche nel caso che ci occupa perché hanno confermato le sentenze di merito che avevano escluso l'operatività dell'art. 2112 c.c., nella sua formulazione successiva al
2003, tra l'altro, per "la mancata cessione dei programmi e dei sistemi informatici che venivano utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo", sancendo poi, nel principio di diritto enunciato in funzione nomofilattica, l'indipendenza "dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti" (analogamente: Cass. n. 1316 del 2017 e Cass. n. 19034 del 2017, in ipotesi di cessione di un cali center in cui i programmi informatici erano rimasti nella proprietà esclusiva della cedente).
Negli arresti in discorso non si è poi disconosciuta la legittimità di cessioni di rami aziendali
"dematerializzati" o "leggeri" dell'impresa, nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, in conformità con principi, anche comunitari (Corte di Giustizia 11 marzo 1997, , C- Per_1
13/95, punto 18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C-127/96, C-229/96, C-74/97, Per_2
e a., punto 31; Corte di Giustizia, 20 gennaio 2011, C-463/09, CLECE, punto 36), che si sono
[...] affermati essenzialmente nel campo della successione negli appalti laddove siano i lavoratori ad invocare l'applicazione dell'art. 2112 c.c. per transitare nell'impresa subentrante, per i quali principi oggetto del trasferimento del ramo può essere anche un gruppo organizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune, senza elementi materiali significativi
(in precedenza, tra molte: Cass. n. 17207 del 2002; Cass. n. 206 del 2004; Cass. n. 20422 del 2012;
Cass. n. 5678 del 2013; Cass. n. 21917 del 2013; Cass. n. 9957 del 2014); ma si è tuttavia confermato il compito del giudice del merito di verificare quando il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato "di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio", così "scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato" (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; di recente anche Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, AE, punto 69, ha sottolineato come l'autonomia del Persona_3 ramo ceduto, dopo il trasferimento, non debba dipendere da scelte economiche effettuate
"unilateralmente" da terzi, senza che vi siano garanzie sufficienti che le assicurino l'accesso ai fattori di produzione). Nel complesso di pronunce assunte in decisione nel febbraio del 2016, l'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto viene letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, "nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione", perché l'indagine non deve "basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto".
A conforto si richiama anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva, “implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento", (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., punto 34).
Anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 32 del d. Igs. n. 276 del 2003, con l'insieme delle decisioni citate si conferma, dunque, la necessità della preesistenza del ramo al fine di sussumere la vicenda circolatoria nell'alveo dell'art. 2112 c.c.; principio già presente nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 19842 del 2003; Cass. n. 8017 del 2006; Cass. n. 2489 del 2008; Cass. n. 8757 del 2014) - pure sul rilievo che la conservazione dell'identità dell'entità ceduta di matrice comunitaria (da ultimo: Corte di Giustizia, 13 giugno2019, C-664/2017, Ellinika AE, punti Per_3
61, 62 e 63) postula che possa conservarsi solo qualcosa che già esista - e costantemente ribadito sino ai giorni nostri con innumerevoli sentenze (tra le più recenti: Cass. n. 30667 del 2019; Cass. n. 6649 del 2020; Cass. n. 18954 del 2020; Cass. n. 20240 del 2020), tanto da assurgere oramai a principio consolidato del diritto vivente, dal quale, per evidenti ragioni dettate anche dall'esigenza di non recare vulnus all'eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, non si ravvisa ragione per discostarsi.
4.2 Nella fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, è emerso, in fatto, che in data
5/11/2007, fu stipulato tra la Comdata Care s.r.l. e la un contratto Controparte_6 denominato “contratto di cessione di ramo di azienda”, con il quale la società che “offre CP_1 servizi e gestisce le reti di comunicazioni mobili di seconda e terza generazione”, cedeva un “ramo d'azienda che svolge servizi di back office consumer (dealer support, supporto tecnico unificato, reclami, variazioni e subentri), back office corporate (sales support, variazioni, subentri, attivazioni, standard/network fisso, customer relationship, Management Amministrazione Vendite) e gestione credito (phone collection, verifica del credito, gestione non telefonico, gestione inbound), con proprio personale presso le sedi di Milano, Ivrea, Padova, Roma e Napoli, servizi nei quali risulta CP_1 società leader tra gli operatori del settore delle telecomunicazioni quanto a soddisfazione degli utenti”. Con il contratto di cessione venivano ceduti “i dipendenti pertinenti al ramo d'azienda come elencati nell'allegato”, “i contratti inerenti il ramo d'azienda” ma non i contratti di locazione relativi alle sedi di Milano, Roma, Ivrea.
Per quanto riguarda il contratto di locazione del comprensorio di Pozzuoli - che qui interessa - le parti si obbligavano a negoziare con il locatore la cessione parziale di tale contratto per la parte relativa a tale unità locativa del fabbricato “O” sito all'interno del suddetto comprensorio stabilendo che, ove non fosse stato stipulato a tal fine, con il locatore, un accordo “entro il minor tempo possibile” o comunque “entro l'8 novembre 2007”, avrebbe sublocato parzialmente a Comdata Care CP_1 l'immobile per la parte sovra menzionata. Non è emerso che tale accordo con il locatore sia intervenuto e, del resto, dati i tempi molto ristretti concordati (solo 3 giorni dalla data della stipula del contratto di cessione del ramo di azienda), è verosimile che la società cedente abbia sublocato l'immobile rimanendo quindi locataria anche di tali uffici. Sono stati anche ceduti “tutti i beni mobili non registrati delle sedi di Padova e Napoli, ivi inclusi gli arredi utilizzati negli uffici ed i PC comprensivi dei sistemi operativi e degli apparati”, rimanendo però “escluse le infrastrutture tecnologiche, hub e router”. La data di efficacia del trasferimento veniva concordata al 9 novembre 2007. Nel contratto si dà atto che Comdata Care s.r.l. è “una società di nuova costituzione il cui capitale sociale è interamente detenuto da , avente medesima sede legale. È emerso in causa CP_7 che, al momento della comunicazione della procedura di trasferimento di ramo d'azienda ai sindacati, la società cessionaria Comdata Care s.r.l. non era ancora costituita. Contestualmente, le parti davano atto di aver stipulato, nella stessa data, un contratto “per la fornitura da Comdata Care a dei servizi di “back office consumer, back office corporate e gestione CP_1 credito”. Come illustrato dalla resistente nei propri scritti difensivi, i servizi di back office consumer CP_1
e back office corporate consistono nella gestione dei servizi di assistenza amministrativa a beneficio dei clienti privati (clienti consumer) o delle società e dei titolari di partita Iva (clienti corporate), mentre della gestione credito sono state trasferite solo alcune attività, come phone collection e verifica del credito. Secondo le non contestate deduzioni di parte ricorrente, i segmenti di attività ceduti a Napoli rientrano nel più ampio contesto del customer care, cioè del reparto che si occupa della gestione del cliente, caratterizzato da una vasta gamma di attività : in tale ambito l'amministrazione vendite e l'attivazione delle SIM realizzano dei passaggi di un unico iter finalizzato alla consegna dei telefoni cellulari e all'attivazione delle linee telefoniche attraverso una procedura osmotica che coinvolge i settori produttivi dell'intera azienda. In particolare, la lavoratrice ricorrente si occupava di recupero crediti. Parte ricorrente ha anche elencato dettagliatamente tutti i programmi di proprietà con i CP_1 quali lavorano i dipendenti ceduti a Comdata. Ebbene tali servizi costituiscono, all'evidenza, solo una porzione di singole attività svolte presso la cedente e presuppongono, pur dopo la cessione, una continua interazione con i dipendenti della (è pacifico, ad esempio, che la gestione di assistenza amministrativa dei clienti venga CP_1 compiuta su segnalazione degli addetti alle attività cd. di front line, cioè degli operatori telefonici a diretto contatto con i clienti).
È invero emersa una imprescindibile integrazione organizzativa e una stretta interdipendenza funzionale del ramo trasferito con la struttura dell'impresa cedente, tale da stravolgerne l'identità e che dimostra l'assenza di autonomia funzionale del ramo ceduto. La società sostiene che non bisogna confondere l'autonomia funzionale con l'indipendenza funzionale ma la giurisprudenza della Suprema Corte ha ben chiarito, invocando la direttiva 1998/50/CE, che il ramo d'azienda oggetto di trasferimento deve costituire un'entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica, essenziale o accessoria. È dunque fondamentale che l'entità trasferita costituisca una struttura organizzata e che sia in grado di funzionare autonomamente. La società tenta di acclarare la tesi che non vi sia alcuna ingerenza da parte dei propri dipendenti nei confronti del personale ceduto e formalmente inquadrato alle dipendenze della società cessionaria, mentre è emerso che la “verifica della qualità dei servizi resi” non si limita ad un controllo sul risultato ma ha ad oggetto costanti ingerenze nelle attività dei dipendenti “ceduti” per controllare “l'andamento” dei servizi e la gestione delle problematiche tecniche : non si vede, diversamente, come potrebbero i dipendenti “abilitati a diretto CP_1 contatto con gli omologhi di Comdata Care” segnalare costantemente i rilievi negativi sulla qualità dei servizi, come errate attivazioni, variazioni od altre problematiche segnalate dei clienti. La stessa società appellata ammette che i diversi organismi, analiticamente elencati, CP_1 deputati alla continuativa interazione tra le due società seguono con costanza l'andamento dei singoli servizi e si scambiano costantemente informazioni sulle eventuali difficoltà di natura gestionale od operativa (contraddicendosi laddove sostiene, negli stessi propri scritti difensivi, che l'esigenza di collegamento emerge solo in caso di problematiche esulanti l'ordinaria attività) :contatti costanti e imprescindibili collegamenti che mal si conciliano con l'autonomia funzionale del ramo ceduto ed anche con l'impegno alla fornitura di un risultato produttivo autonomo, elemento caratteristico dell'appalto di servizi, pure stipulato, come si è visto, tra le due società. Emerge, dal contratto di fornitura di servizi stipulato il 5 novembre 2007 tra le due odierne appellate e prodotto in atti, la puntuale descrizione di tutte le procedure attraverso le quali le pratiche devono essere lavorate: trattasi di una minuziosa spiegazione di tutti i singoli passaggi operativi da seguire da parte dell'operatore, così particolareggiata da rendere evidente che, diversamente da un normale contratto di appalto di servizi, in cui l'appaltatore si obbliga alla fornitura di un determinato autonomo risultato, nella specie ha riservato a sé il dettaglio di tutta l'organizzazione delle singole CP_1 operazioni e la Comdata Care si è obbligata a svolgere i servizi in conformità alle dettagliate direttive impartite. È sufficiente l'esame del tenore testuale di tale documento e dei suoi allegati per rendersi conto della penetrante ingerenza della società committente nella determinazione delle modalità operative dei servizi. Inoltre, al punto 3 dell'introduzione è stabilito che “gli input di processo, l'operatività, gli enti coinvolti e i sistemi utilizzati, e in generale le procedure e le modalità di erogazione dei servizi sono soggette a continui cambiamenti, in considerazione delle esigenze di e delle caratteristiche CP_1 dei nuovi prodotti lanciati da stessa. comunicherà modifiche, integrazioni o CP_1 CP_1 sostituzioni delle procedure entro i termini e secondo quanto definito nell'allegato C –Governance. Le procedure come modificate, integrate o sostituite secondo le richieste di dovranno essere CP_1 applicate da Comdata Care al Servizio/ai Servizi oggetto delle modifiche, integrazioni o sostituzioni secondo quanto definito nell'allegato C”. Al punto 5 : ulteriore documentazione “operativa di dettaglio” relativa a tutti servizi e attività descritti nel presente allegato è consultabile sullo specifico sistema nelle descrizioni di processo dei singoli servizi e l'appaltatrice dichiara di essere a conoscenza dei contenuti di tale sistema e si obbliga a svolgere i servizi in conformità allo stesso. Le procedure sono così specifiche e dettagliate che non possono essere in alcun modo equiparate a mere linee guida, cioè alle indicazioni generali di indirizzo che normalmente competono al committente. Le attività cedute non sono in grado di gestirsi autonomamente anche tenuto conto che alcuni dei beni necessari per l'esercizio delle attività in parola non sono stati trasferiti ma sono rimasti di proprietà della società cedente.
4.3 Secondo la tesi prospettata dalla società la circostanza che la cessionaria utilizzi CP_1 strumenti informatici di pertinenza della cedente troverebbe valida spiegazione nell'impossibilità di cedere alcuni “applicativi” che consentono all'operatore di avere ingresso ai data base contenenti i dati personalissimi dei clienti: infatti l'autorità garante delle comunicazioni e l'autorità garante della privacy impongono ai gestori del servizio pubblico di telefonia mobile la piena titolarità e diretta responsabilità dei programmi che consentono l'accesso ai predetti data base.
La non avrebbe, pertanto, potuto cedere la titolarità di tali programmi ma solo autorizzare CP_1 terzi all'ingresso, rimanendo sempre responsabile nei confronti dei clienti di qualsiasi accesso abusivo o trattamento illecito.
Sul punto si osserva che, come rilevato, con puntuali e condivisibili rilievi dalla Corte di Appello di Roma in una decisione su analoga controversia, i supporti informatici utilizzati per le attività di gestione delle pratiche dei clienti privati e dei soggetti commerciali nonché per la gestione del credito sono elemento diverso dalla banca dati che deve rimanere nel possesso del gestore telefonico. Essi, pur essendo indispensabili per qualificare il complesso di beni ceduti come articolazione funzionalmente autonoma cioè in grado di fornire i servizi appaltati – posto che, senza tali supporti informatici, le attività in parola non possono essere esercitate - non sono stati tuttavia oggetto di trasferimento.
La critica la ricostruzione in parola sostenendo che non esiste possibilità di gestire le CP_1 pratiche di attivazione o variazione di SIM telefoniche ovvero di gestione del credito senza entrare nel data base dei clienti della società di telefonia e tuttavia il gestore telefonico non può cedere la titolarità dei propri programmi di accesso al proprio data base ma deve sempre rimanere titolare di tale programma. Si osserva, in contrario, che l'accesso al data base non è in discussione poiché ciò che rileva nella specie è il fatto che la società sia rimasta proprietaria dei programmi che CP_1 già utilizzava precedentemente e senza i quali la società cessionaria non può operare. Certamente la gestione delle pratiche non può avvenire senza accesso al data base dei clienti e i programmi di accesso devono rimanere nella titolarità del gestore telefonico ma tali programmi di accesso non sono gli unici strumenti informatici utilizzati per l'espletamento delle attività trasferite. Dunque, non può condividersi l'assunto dell'appellata secondo cui essa società avrebbe CP_1 ceduto alla Comdata Care tutti gli addetti e gli strumenti sufficienti a svolgere l'attività di gestione amministrativa di determinate pratiche e di gestione del credito, cioè l'intera struttura operativa in precedenza in grado di fornire quei determinati servizi. Infine, appare inconferente il richiamo all'introduzione e allo sviluppo, da parte della società cessionaria, di differenti propri applicativi informatici, in quanto si tratta di eventi successivi alla stipula del contratto di cessione di azienda in oggetto, mentre le modificazioni introdotte dall'acquirente devono comunque riguardare un'entità già in grado, al momento della cessione, di funzionare in modo autonomo. Nel caso di specie il compendio ceduto non coincide con il back office che costituiva ramo dotato di autonomia funzionale per la semplice ragione che è stato privato della funzione di più alto livello, che dà un senso al compito meramente esecutivo realmente ceduto a Comdata.
Le società oggi resistenti confondono, poi, la preesistenza della autonoma articolazione con il mantenimento di tale stato di cose dopo la cessione: è evidente che le singole attività e i distinti servizi indicati dai contraenti della cessione erano preesistenti nella impresa cedente, ma ciò che rileva, ai fini della verifica della liceità dell'operazione compiuta alla luce dell'art. 2112 c.c., è se tale complesso di beni ed attività non solo fosse, precedentemente a tale operazione, identificabile e idoneo a funzionare autonomamente ma anche che dopo il trasferimento, si sia mantenuto suscettibile di autonomia funzionale. Questo rende efficace la cessione del contratto di lavoro anche senza il consenso del contraente ceduto.
4.5 Nella specie, come si è visto, deve escludersi la persistenza dell'autonomia imprenditoriale del ramo ceduto: le attività oggetto della cessione continuano ad essere svolte dai medesimi dipendenti ceduti (non identificabili peraltro per un particolare know how), senza autonomia, in continuo collegamento direttivo e funzionale e di controllo da parte della nei locali di cui CP_1 tale società continua ad essere locataria, con i programmi informatici necessari allo svolgimento delle attività oggetto della cessione ma rimasti in proprietà esclusiva dell'impresa cedente. E non può revocarsi in dubbio che l'autonomia della parte di impresa ceduta debba essere esclusa allorché i beni ceduti non siano idonei ad assicurare il servizio, che richiede per il suo espletamento la messa a disposizione di altri beni o di apporti decisionali decisivi dei quali, invece, il cedente si riservi la proprietà. Di contro, perde rilievo la circostanza che non intervenga nella gestione CP_1 amministrativa dei contratti di lavoro del personale ceduto, trattandosi di aspetto del tutto irrilevante ai fini dell'attuale disamina.
4.6 Da ultimo, deve osservarsi, che, se è vero che una cessione di ramo di azienda è senz'altro configurabile anche in caso di trasferimento che abbia ad oggetto solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità sia assicurata dal fatto di essere dotati di particolari competenze, è altrettanto vero che, nella specie, non è affatto emerso che i dipendenti ceduti fossero dotati di un particolare ed esclusivo bagaglio di conoscenze e competenze (cd. know how) funzionale allo svolgimento di quelle determinate attività.
5. In conclusione, gli elementi evidenziati, complessivamente valutati, conducono ad escludere che la cessione intervenuta tra le odierne resistenti abbia riguardato un'articolazione aziendale in grado di presentarsi sul mercato in modo autosufficiente, essendosi, in contrario, risolta in una forma di espulsione di quote di personale non consentita neppure nel mutato contesto normativo. Come già detto, la motivazione fin qui esposta ha trovato conferma in plurime decisioni del Giudice di legittimità che ha esaminato anche la questione della compatibilità della interpretazione medesima con il diritto dell'unione, nuovamente proposta nell'odierno giudizio da entrambe le resistenti.
6. Orbene, il Giudice di legittimità ha evidenziato che, in passato, la giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punti 11 e 12) ha adottato un concetto di entità economica per delineare la cd. "unità minima di impresa" funzionale alla nozione di trasferimento d'azienda, giudicando come criterio decisivo il "mantenimento dell'identità economica trasferita", al fine di non determinare una mera cessione di elementi patrimoniali con l'esclusione del passaggio dei rapporti di lavoro, ma successivamente (v. Corte di Giustizia, 11 marzo
1997, C 13/95, Silzen, punto 14) ha iniziato a valorizzare - come si è detto - una valutazione sistematico-complessiva di indici da cui desumere l'esistenza di una entità economica organizzata
(mezzi di gestione, organizzazione del lavoro, personale).
Tale scelta giurisprudenziale fu adottata dal legislatore comunitario, in modo sistematico ed organico, appunto nella direttiva 2001/23/CE e va qui ribadito che per l'ordinamento comunitario il trasferimento deve riguardare una entità economica organizzata in modo stabile (la cui attività non si limiti all'esercizio di un'opera determinata), la quale sia costituita da qualsiasi complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sufficientemente strutturata ed autonoma, di talché l'entità economica deve, in particolare, godere anteriormente al trasferimento di una autonomia funzionale sufficiente (per tutte: Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., punto 34). Secondo la CGUE, il requisito della preesistenza sta, quindi, a indicare che il complesso organizzativo deve essere già concretamente preordinato presso il cedente all'esercizio dell'attività economica, in una sintesi tra elemento strutturale e profilo funzionale.
Per la Corte di Giustizia è escluso che il legame tra autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto e la materialità dello stesso possa derivare (soggettivamente) solo dalla qualificazione fattane dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento, consentendo ai soggetti stipulanti il negozio traslativo la libera definizione della fattispecie cui la norma inderogabile si applica, perché ciò sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria sulla inderogabilità dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda.
L'atto di identificazione da parte del cedente, coerentemente con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, deve quindi avere un contenuto accertativo e non costitutivo, nel senso che la cessione presuppone l'individuazione del ramo nel contesto aziendale, ma non la sua creazione.
Relativamente, poi, alla tematica dell'identità dell'azienda, dopo il trasferimento, con la sentenza del
12 febbraio 2009 (Corte di Giustizia, causa C466/07, Klarenberg, punti da 45 a 48) è stato precisato che l'art. 1 n. 1 lett. b) della direttiva 2001/23/CE definisce esso stesso l'identità di una entità economica facendo riferimento a un "insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" e ponendo così l'accento non solo sull'elemento organizzativo dell'entità trasferita, ma anche su quello del proseguimento della sua attività economica
È stato affermato che la condizione relativa al mantenimento dell'identità di una entità economica ai sensi della Direttiva 2001/23 va interpretata prendendo in considerazione i due elementi, quali previsti dall'art. 1 n. 1 lett. b), della direttiva 2001/23 che, considerati nel loro insieme, costituiscono tale identità nonché l'obiettivo della protezione dei lavoratori contemplato da tale direttiva.
Il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un'attività economica identica o analoga.
Parimenti, in altra sentenza (Corte di Giustizia, 27 febbraio 2020, causa C298/18, Grafe, punto 26) è stato ribadito che il fatto, per una entità economica, di rilevare l'attività economica di un'altra non consente di concludere nel senso che sia stata conservata l'identità di quest'ultima, non potendo l'identità di siffatta entità essere ridotta all'attività che le è affidata. L'identità emerge, secondo la CGUE, da una pluralità di elementi inscindibili tra loro, quali il personale che la compone, i suoi quadri direttivi, l'organizzazione del lavoro, i metodi di gestione ed eventualmente anche i mezzi di gestione a sua disposizione (anche Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, causa C-416/16,Piscarreta
Ricardo, punto 43), nonché il trasferimento o meno della clientela, il grado di somiglianza delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento e la durata di una eventuale sospensione di queste ultime. Il tutto in un'ottica secondo la quale tali elementi costituiscono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente
(Corte di Giustizia, 26 novembre 2015, causa C-509/14, Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, punto 32).
La Corte di Giustizia ha, quindi, sottolineato che spetta sempre al giudice del rinvio valutare se, all'esito dell'accertamento del procedimento principale, l'identità dell'entità trasferita sia stata conservata (per tutte Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, causa C-416/16, Piscarreta Rícardo, punto
45; Corte di Giustizia, 27 febbraio 2020, causa C-298/18, Grafe, punto 36), in virtù, come dinanzi più volte evidenziato, di un giudizio globale del complesso delle circostanze che caratterizzano l'operazione.
Alla luce di questi orientamenti della Corte di Giustizia che devono ritenersi idonei, per la loro chiarezza, a risolvere i quesiti di compatibilità avanzati dalle società resistenti, né essendo ravvisabili ulteriori elementi che impongano l'attivazione di un nuovo rinvio pregiudiziale, perché le problematiche di diritto prospettate non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria ma richiedono unicamente una valutazione di fatto degli elementi da parte del giudice nazionale, vanno disattese tutte le richieste di rinvio alla Corte di Giustizia. Quanto, infine, al quesito relativo all'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2001/23/CE dell'interpretazione della Suprema Corte dell'art. 29, terzo comma del d.lgs. n. 276 del 2003, anche in relazione all'art. 2112, sesto comma c.c. in riferimento ad un gruppo organizzato di lavoratori deve ribadirsi come, nel caso di specie, sia mancata ogni concreta dimostrazione della sussistenza di un “particolare ed esclusivo bagaglio di conoscenze e competenze (cd. knowhow) funzionale allo svolgimento di quelle determinate attività" che solo potrebbe rendere legittima la cessione del ramo di azienda.
6. Conclusivamente, la domanda proposta dalla ricorrente deve essere accolta, ad eccezione della pretesa di applicazione dell'apparato sanzionatorio previsto per il caso di licenziamento atteso che la accertata nullità della cessione determina unicamente il ripristino del rapporto alle dipendenze del cedente, rapporto non risolto ma proseguito in via di mero fatto con il cessionario.
Deve, dunque, dichiararsi la inefficacia della cessione e la sussistenza ininterrotta di un rapporto di lavoro alle dipendenze della CP_1
Alla società, inoltre, deve essere ordinato di ripristinare la concreta funzionalità del rapporto in mansioni equivalenti al livello di inquadramento rivestito dalla prima del trasferimento. Parte_1
7. I mutamenti interpretativi intervenuti in corso di causa in uno alla complessità delle questioni affrontate, giustificano la compensazione delle spese di lite in ragione della metà.
La residua metà, liquidata in dispositivo secondo i criteri dettati dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, segue la soccombenza con attribuzione
P. Q.M.
La Corte, pronunziando ex art. 392 c.p.c., così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
17.10.2017, dichiara l'inefficacia nei confronti della stessa del contratto di cessione del ramo di azienda intervenuto tra e la e, per l'effetto, dichiara la Controparte_2 Controparte_8 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e la Parte_1 Controparte_1
- ordina alla resistente di ripristinare la concreta funzionalità del rapporto con mansioni equivalenti al livello di inquadramento rivestito prima del trasferimento;
- compensa le spese di lite in ragione della metà;
- condanna la resistente alla rifusione della residua metà delle spese che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in € 2008, per il giudizio di appello in € 1983, per il giudizio di legittimità in € 1.541 e, per l'odierno giudizio di rinvio, in € 1983 oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e C.P.A. con attribuzione agli avv. A. Fele e D. Sodano, anticipatari
Napoli, 14 maggio 2025 Il consigliere estensore dott.ssa Chiara Di Benedetto
Il Presidente
dott.ssa Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 14 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1234/23 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), rapp.ta Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Arcangelo Fele (C.F. C.F._2
e Daniela Sodano (C.F. ) presso i quali elett.te domicilia in Napoli al Corso C.F._3
Ponticelli n°52;
RICORRENTE
E
(già , società soggetta al controllo e Controparte_1 Controparte_2 coordinamento di con sede legale in Ivrea, via Jervis n. 13 (P. IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
Franco Tofacchi ( ) ed Ermelinda Vecchione del Foro di Napoli C.F._4
( , presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Napoli, Corso Umberto CodiceFiscale_5
I, n. 154;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 29 maggio 2023, ha riassunto, ex art. 392 c.p.c., Parte_1 il giudizio promosso in danno della Controparte_1
Ha premesso che, con ricorso ex art. 414 c.p.c., aveva adito il Tribunale di Napoli in funzione di
Giudice del lavoro chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità ed inefficacia della cessione, tra e del ramo di azienda costituito dalle attività di supporto Controparte_4 CP_5 alla gestione del cliente attuata in data 9 novembre 2007 e la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato tra essa ricorrente e con ordine a quest'ultima di rientegrarla nel posto di lavoro CP_1
e di riconoscerle il trattamento di miglior favore applicato ai propri dipendenti. Con sentenza n. 7708 del 14.11.2017, il Giudice del lavoro, in accoglimento della eccezione sollevata dalla difesa della aveva dichiarato la improponibilità del ricorso per il decorso del termine decadenziale di CP_1 cui all'art. 32 della legge 183/2010. Ha precisato di avere proposto appello avverso detta sentenza, respinto dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 2857 del 31 maggio 2021, e ricorso per cassazione accolto con ordinanza n. 20917 del 4.3.2023. La Corte di legittimità aveva, in particolare, condiviso le motivazioni adottate nella sentenza n. 6649 del 2020, e nelle successive conformi n. 18954 del 2020 e 23526 del 2021, e ritenuto che, in tema di cessione del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, non fosse applicabile alle cessioni intervenute prima dell'entrata in vigore della predetta legge. Aveva, pertanto, rinviato alla Corte di Appello di Napoli per procedere a un nuovo esame della fattispecie alla luce del principio di diritto affermato.
Essa ricorrente, pertanto, richiamate le ragioni di fatto e di diritto poste a base del ricorso ex art. 414 c.p.c. ha concluso per l'accoglimento della domanda proposta.
1.1 Ricostituito il contraddittorio, la ha evidenziato la erroneità del principio CP_1 affermato dalla Suprema Corte a far tempo dalla sentenza n. 6649 del 2020 e la contrarietà della interpretazione alla lettera ed alla ratio dell'art. 32 comma 4 lettera c) della legge 183/2010. Ha allegato, altresì, che soltanto l'applicazione della decadenza in questione anche ai trasferimenti d'azienda perfezionatisi anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 183/2010 costituiva lettura costituzionalmente orientata della norma. In via subordinata ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale poiché la interpretazione dell'art. 32 sostenuta dal Giudice di legittimità era contraria ai principi di cui agli artt. 3 e 24 della
Costituzione. Nel merito, si è riportata a tutte le argomentazioni sostenute con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e di appello ribadendo la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 367 TFUE in ordine alla interpretazione dei commi 5 e 6 dell'art. 2112 codi civ. sostenuta dalla Corte di Cassazione in numerose pronunzie rese sulla cessione dal ramo di azienda a Controparte_5
Ha concluso, pertanto, per la conferma della sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli – Giudice del lavoro.
2. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. La domanda proposta da è fondata e deve essere accolta per quanto di Parte_1 ragione.
3.1 Quanto alla eccepita decadenza ex art. 32 comma 4 lettera c) della legge n. 183/2010, riproposta in questo giudizio di rinvio dalla difesa della con plurime, articolate, CP_1 argomentazioni, deve precisarsi che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. 03/06/2020, n.10549) il Giudice del rinvio incontra, nella propria attività interpretativa, i vincoli segnati dalla sentenza di cassazione, ex art. 383, comma 1, del cod. proc. civ., venendo tali poteri a dimensionarsi in modo differente in relazione al tipo di vizio di legittimità che ha determinato la necessità del rinvio prosecutorio, e dunque a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, o ancora per l'una e per l'altra ragione. Nella prima ipotesi, che è quella che qui ne occupa, il Giudice del rinvio è tenuto soltanto a uniformarsi, ai sensi dell'articolo 384, comma 1, c,.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
In tal caso i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della Corte di legittimità.
Dunque, le argomentazioni che la resistente elabora a supporto della asserita erroneità della CP_1 interpretazione recepita con la pronuncia di annullamento, non possono essere legittimamente valutate da questa Corte che neppure può (cfr. sul punto Cass. Sez. lav. Sentenza n. 25153 del
24/10/2017) esaminare questioni pregiudiziali non rilevate dalla Suprema Corte, perché non investita della sua decisione da un motivo di ricorso o anche perché la questione, pur se in astratta ipotesi rilevabile d'ufficio, non lo è stata. La pronuncia di legittimità, in altri termini, può essere rimessa in discussione solo in base a fatti sopravvenuti al passaggio in decisione della causa in appello o a mutamenti normativi successivi alla pubblicazione della sentenza di cassazione, che non si configurano nel caso di specie.
4. Quanto, poi, al merito della controversia, giova precisare che la difesa della ha Parte_1 sostenuto la illegittimità della cessione del ramo di azienda denominato “attività di CP_1 supporto alla gestione del cliente” per carenza del requisito della preesistenza del ramo. Questo Collegio intende confermare l'orientamento espresso dalla Corte di Appello in numerosi precedenti su identiche fattispecie, orientamento, per vero, recepito anche dal Giudice di legittimità.
4.1 Orbene, in punto di diritto, giova premettere che la Corte di legittimità ha costantemente affermato che, anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione "l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione" (sul tema diffusamente: Cass. n. 11247 del 2016; di analogo tenore, assunte in decisione nella medesima udienza pubblica del 26 febbraio 2016: Cass. nn. 9682,
10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11248 del 2016; tra le successive conformi: Cass. n.
19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018 e, da ultimo, ib. n. 29203 del 20.10.2021
Tali pronunce sono significative anche nel caso che ci occupa perché hanno confermato le sentenze di merito che avevano escluso l'operatività dell'art. 2112 c.c., nella sua formulazione successiva al
2003, tra l'altro, per "la mancata cessione dei programmi e dei sistemi informatici che venivano utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo", sancendo poi, nel principio di diritto enunciato in funzione nomofilattica, l'indipendenza "dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti" (analogamente: Cass. n. 1316 del 2017 e Cass. n. 19034 del 2017, in ipotesi di cessione di un cali center in cui i programmi informatici erano rimasti nella proprietà esclusiva della cedente).
Negli arresti in discorso non si è poi disconosciuta la legittimità di cessioni di rami aziendali
"dematerializzati" o "leggeri" dell'impresa, nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, in conformità con principi, anche comunitari (Corte di Giustizia 11 marzo 1997, , C- Per_1
13/95, punto 18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C-127/96, C-229/96, C-74/97, Per_2
e a., punto 31; Corte di Giustizia, 20 gennaio 2011, C-463/09, CLECE, punto 36), che si sono
[...] affermati essenzialmente nel campo della successione negli appalti laddove siano i lavoratori ad invocare l'applicazione dell'art. 2112 c.c. per transitare nell'impresa subentrante, per i quali principi oggetto del trasferimento del ramo può essere anche un gruppo organizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune, senza elementi materiali significativi
(in precedenza, tra molte: Cass. n. 17207 del 2002; Cass. n. 206 del 2004; Cass. n. 20422 del 2012;
Cass. n. 5678 del 2013; Cass. n. 21917 del 2013; Cass. n. 9957 del 2014); ma si è tuttavia confermato il compito del giudice del merito di verificare quando il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato "di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio", così "scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato" (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; di recente anche Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, AE, punto 69, ha sottolineato come l'autonomia del Persona_3 ramo ceduto, dopo il trasferimento, non debba dipendere da scelte economiche effettuate
"unilateralmente" da terzi, senza che vi siano garanzie sufficienti che le assicurino l'accesso ai fattori di produzione). Nel complesso di pronunce assunte in decisione nel febbraio del 2016, l'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto viene letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, "nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione", perché l'indagine non deve "basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto".
A conforto si richiama anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva, “implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento", (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., punto 34).
Anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 32 del d. Igs. n. 276 del 2003, con l'insieme delle decisioni citate si conferma, dunque, la necessità della preesistenza del ramo al fine di sussumere la vicenda circolatoria nell'alveo dell'art. 2112 c.c.; principio già presente nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 19842 del 2003; Cass. n. 8017 del 2006; Cass. n. 2489 del 2008; Cass. n. 8757 del 2014) - pure sul rilievo che la conservazione dell'identità dell'entità ceduta di matrice comunitaria (da ultimo: Corte di Giustizia, 13 giugno2019, C-664/2017, Ellinika AE, punti Per_3
61, 62 e 63) postula che possa conservarsi solo qualcosa che già esista - e costantemente ribadito sino ai giorni nostri con innumerevoli sentenze (tra le più recenti: Cass. n. 30667 del 2019; Cass. n. 6649 del 2020; Cass. n. 18954 del 2020; Cass. n. 20240 del 2020), tanto da assurgere oramai a principio consolidato del diritto vivente, dal quale, per evidenti ragioni dettate anche dall'esigenza di non recare vulnus all'eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, non si ravvisa ragione per discostarsi.
4.2 Nella fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, è emerso, in fatto, che in data
5/11/2007, fu stipulato tra la Comdata Care s.r.l. e la un contratto Controparte_6 denominato “contratto di cessione di ramo di azienda”, con il quale la società che “offre CP_1 servizi e gestisce le reti di comunicazioni mobili di seconda e terza generazione”, cedeva un “ramo d'azienda che svolge servizi di back office consumer (dealer support, supporto tecnico unificato, reclami, variazioni e subentri), back office corporate (sales support, variazioni, subentri, attivazioni, standard/network fisso, customer relationship, Management Amministrazione Vendite) e gestione credito (phone collection, verifica del credito, gestione non telefonico, gestione inbound), con proprio personale presso le sedi di Milano, Ivrea, Padova, Roma e Napoli, servizi nei quali risulta CP_1 società leader tra gli operatori del settore delle telecomunicazioni quanto a soddisfazione degli utenti”. Con il contratto di cessione venivano ceduti “i dipendenti pertinenti al ramo d'azienda come elencati nell'allegato”, “i contratti inerenti il ramo d'azienda” ma non i contratti di locazione relativi alle sedi di Milano, Roma, Ivrea.
Per quanto riguarda il contratto di locazione del comprensorio di Pozzuoli - che qui interessa - le parti si obbligavano a negoziare con il locatore la cessione parziale di tale contratto per la parte relativa a tale unità locativa del fabbricato “O” sito all'interno del suddetto comprensorio stabilendo che, ove non fosse stato stipulato a tal fine, con il locatore, un accordo “entro il minor tempo possibile” o comunque “entro l'8 novembre 2007”, avrebbe sublocato parzialmente a Comdata Care CP_1 l'immobile per la parte sovra menzionata. Non è emerso che tale accordo con il locatore sia intervenuto e, del resto, dati i tempi molto ristretti concordati (solo 3 giorni dalla data della stipula del contratto di cessione del ramo di azienda), è verosimile che la società cedente abbia sublocato l'immobile rimanendo quindi locataria anche di tali uffici. Sono stati anche ceduti “tutti i beni mobili non registrati delle sedi di Padova e Napoli, ivi inclusi gli arredi utilizzati negli uffici ed i PC comprensivi dei sistemi operativi e degli apparati”, rimanendo però “escluse le infrastrutture tecnologiche, hub e router”. La data di efficacia del trasferimento veniva concordata al 9 novembre 2007. Nel contratto si dà atto che Comdata Care s.r.l. è “una società di nuova costituzione il cui capitale sociale è interamente detenuto da , avente medesima sede legale. È emerso in causa CP_7 che, al momento della comunicazione della procedura di trasferimento di ramo d'azienda ai sindacati, la società cessionaria Comdata Care s.r.l. non era ancora costituita. Contestualmente, le parti davano atto di aver stipulato, nella stessa data, un contratto “per la fornitura da Comdata Care a dei servizi di “back office consumer, back office corporate e gestione CP_1 credito”. Come illustrato dalla resistente nei propri scritti difensivi, i servizi di back office consumer CP_1
e back office corporate consistono nella gestione dei servizi di assistenza amministrativa a beneficio dei clienti privati (clienti consumer) o delle società e dei titolari di partita Iva (clienti corporate), mentre della gestione credito sono state trasferite solo alcune attività, come phone collection e verifica del credito. Secondo le non contestate deduzioni di parte ricorrente, i segmenti di attività ceduti a Napoli rientrano nel più ampio contesto del customer care, cioè del reparto che si occupa della gestione del cliente, caratterizzato da una vasta gamma di attività : in tale ambito l'amministrazione vendite e l'attivazione delle SIM realizzano dei passaggi di un unico iter finalizzato alla consegna dei telefoni cellulari e all'attivazione delle linee telefoniche attraverso una procedura osmotica che coinvolge i settori produttivi dell'intera azienda. In particolare, la lavoratrice ricorrente si occupava di recupero crediti. Parte ricorrente ha anche elencato dettagliatamente tutti i programmi di proprietà con i CP_1 quali lavorano i dipendenti ceduti a Comdata. Ebbene tali servizi costituiscono, all'evidenza, solo una porzione di singole attività svolte presso la cedente e presuppongono, pur dopo la cessione, una continua interazione con i dipendenti della (è pacifico, ad esempio, che la gestione di assistenza amministrativa dei clienti venga CP_1 compiuta su segnalazione degli addetti alle attività cd. di front line, cioè degli operatori telefonici a diretto contatto con i clienti).
È invero emersa una imprescindibile integrazione organizzativa e una stretta interdipendenza funzionale del ramo trasferito con la struttura dell'impresa cedente, tale da stravolgerne l'identità e che dimostra l'assenza di autonomia funzionale del ramo ceduto. La società sostiene che non bisogna confondere l'autonomia funzionale con l'indipendenza funzionale ma la giurisprudenza della Suprema Corte ha ben chiarito, invocando la direttiva 1998/50/CE, che il ramo d'azienda oggetto di trasferimento deve costituire un'entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica, essenziale o accessoria. È dunque fondamentale che l'entità trasferita costituisca una struttura organizzata e che sia in grado di funzionare autonomamente. La società tenta di acclarare la tesi che non vi sia alcuna ingerenza da parte dei propri dipendenti nei confronti del personale ceduto e formalmente inquadrato alle dipendenze della società cessionaria, mentre è emerso che la “verifica della qualità dei servizi resi” non si limita ad un controllo sul risultato ma ha ad oggetto costanti ingerenze nelle attività dei dipendenti “ceduti” per controllare “l'andamento” dei servizi e la gestione delle problematiche tecniche : non si vede, diversamente, come potrebbero i dipendenti “abilitati a diretto CP_1 contatto con gli omologhi di Comdata Care” segnalare costantemente i rilievi negativi sulla qualità dei servizi, come errate attivazioni, variazioni od altre problematiche segnalate dei clienti. La stessa società appellata ammette che i diversi organismi, analiticamente elencati, CP_1 deputati alla continuativa interazione tra le due società seguono con costanza l'andamento dei singoli servizi e si scambiano costantemente informazioni sulle eventuali difficoltà di natura gestionale od operativa (contraddicendosi laddove sostiene, negli stessi propri scritti difensivi, che l'esigenza di collegamento emerge solo in caso di problematiche esulanti l'ordinaria attività) :contatti costanti e imprescindibili collegamenti che mal si conciliano con l'autonomia funzionale del ramo ceduto ed anche con l'impegno alla fornitura di un risultato produttivo autonomo, elemento caratteristico dell'appalto di servizi, pure stipulato, come si è visto, tra le due società. Emerge, dal contratto di fornitura di servizi stipulato il 5 novembre 2007 tra le due odierne appellate e prodotto in atti, la puntuale descrizione di tutte le procedure attraverso le quali le pratiche devono essere lavorate: trattasi di una minuziosa spiegazione di tutti i singoli passaggi operativi da seguire da parte dell'operatore, così particolareggiata da rendere evidente che, diversamente da un normale contratto di appalto di servizi, in cui l'appaltatore si obbliga alla fornitura di un determinato autonomo risultato, nella specie ha riservato a sé il dettaglio di tutta l'organizzazione delle singole CP_1 operazioni e la Comdata Care si è obbligata a svolgere i servizi in conformità alle dettagliate direttive impartite. È sufficiente l'esame del tenore testuale di tale documento e dei suoi allegati per rendersi conto della penetrante ingerenza della società committente nella determinazione delle modalità operative dei servizi. Inoltre, al punto 3 dell'introduzione è stabilito che “gli input di processo, l'operatività, gli enti coinvolti e i sistemi utilizzati, e in generale le procedure e le modalità di erogazione dei servizi sono soggette a continui cambiamenti, in considerazione delle esigenze di e delle caratteristiche CP_1 dei nuovi prodotti lanciati da stessa. comunicherà modifiche, integrazioni o CP_1 CP_1 sostituzioni delle procedure entro i termini e secondo quanto definito nell'allegato C –Governance. Le procedure come modificate, integrate o sostituite secondo le richieste di dovranno essere CP_1 applicate da Comdata Care al Servizio/ai Servizi oggetto delle modifiche, integrazioni o sostituzioni secondo quanto definito nell'allegato C”. Al punto 5 : ulteriore documentazione “operativa di dettaglio” relativa a tutti servizi e attività descritti nel presente allegato è consultabile sullo specifico sistema nelle descrizioni di processo dei singoli servizi e l'appaltatrice dichiara di essere a conoscenza dei contenuti di tale sistema e si obbliga a svolgere i servizi in conformità allo stesso. Le procedure sono così specifiche e dettagliate che non possono essere in alcun modo equiparate a mere linee guida, cioè alle indicazioni generali di indirizzo che normalmente competono al committente. Le attività cedute non sono in grado di gestirsi autonomamente anche tenuto conto che alcuni dei beni necessari per l'esercizio delle attività in parola non sono stati trasferiti ma sono rimasti di proprietà della società cedente.
4.3 Secondo la tesi prospettata dalla società la circostanza che la cessionaria utilizzi CP_1 strumenti informatici di pertinenza della cedente troverebbe valida spiegazione nell'impossibilità di cedere alcuni “applicativi” che consentono all'operatore di avere ingresso ai data base contenenti i dati personalissimi dei clienti: infatti l'autorità garante delle comunicazioni e l'autorità garante della privacy impongono ai gestori del servizio pubblico di telefonia mobile la piena titolarità e diretta responsabilità dei programmi che consentono l'accesso ai predetti data base.
La non avrebbe, pertanto, potuto cedere la titolarità di tali programmi ma solo autorizzare CP_1 terzi all'ingresso, rimanendo sempre responsabile nei confronti dei clienti di qualsiasi accesso abusivo o trattamento illecito.
Sul punto si osserva che, come rilevato, con puntuali e condivisibili rilievi dalla Corte di Appello di Roma in una decisione su analoga controversia, i supporti informatici utilizzati per le attività di gestione delle pratiche dei clienti privati e dei soggetti commerciali nonché per la gestione del credito sono elemento diverso dalla banca dati che deve rimanere nel possesso del gestore telefonico. Essi, pur essendo indispensabili per qualificare il complesso di beni ceduti come articolazione funzionalmente autonoma cioè in grado di fornire i servizi appaltati – posto che, senza tali supporti informatici, le attività in parola non possono essere esercitate - non sono stati tuttavia oggetto di trasferimento.
La critica la ricostruzione in parola sostenendo che non esiste possibilità di gestire le CP_1 pratiche di attivazione o variazione di SIM telefoniche ovvero di gestione del credito senza entrare nel data base dei clienti della società di telefonia e tuttavia il gestore telefonico non può cedere la titolarità dei propri programmi di accesso al proprio data base ma deve sempre rimanere titolare di tale programma. Si osserva, in contrario, che l'accesso al data base non è in discussione poiché ciò che rileva nella specie è il fatto che la società sia rimasta proprietaria dei programmi che CP_1 già utilizzava precedentemente e senza i quali la società cessionaria non può operare. Certamente la gestione delle pratiche non può avvenire senza accesso al data base dei clienti e i programmi di accesso devono rimanere nella titolarità del gestore telefonico ma tali programmi di accesso non sono gli unici strumenti informatici utilizzati per l'espletamento delle attività trasferite. Dunque, non può condividersi l'assunto dell'appellata secondo cui essa società avrebbe CP_1 ceduto alla Comdata Care tutti gli addetti e gli strumenti sufficienti a svolgere l'attività di gestione amministrativa di determinate pratiche e di gestione del credito, cioè l'intera struttura operativa in precedenza in grado di fornire quei determinati servizi. Infine, appare inconferente il richiamo all'introduzione e allo sviluppo, da parte della società cessionaria, di differenti propri applicativi informatici, in quanto si tratta di eventi successivi alla stipula del contratto di cessione di azienda in oggetto, mentre le modificazioni introdotte dall'acquirente devono comunque riguardare un'entità già in grado, al momento della cessione, di funzionare in modo autonomo. Nel caso di specie il compendio ceduto non coincide con il back office che costituiva ramo dotato di autonomia funzionale per la semplice ragione che è stato privato della funzione di più alto livello, che dà un senso al compito meramente esecutivo realmente ceduto a Comdata.
Le società oggi resistenti confondono, poi, la preesistenza della autonoma articolazione con il mantenimento di tale stato di cose dopo la cessione: è evidente che le singole attività e i distinti servizi indicati dai contraenti della cessione erano preesistenti nella impresa cedente, ma ciò che rileva, ai fini della verifica della liceità dell'operazione compiuta alla luce dell'art. 2112 c.c., è se tale complesso di beni ed attività non solo fosse, precedentemente a tale operazione, identificabile e idoneo a funzionare autonomamente ma anche che dopo il trasferimento, si sia mantenuto suscettibile di autonomia funzionale. Questo rende efficace la cessione del contratto di lavoro anche senza il consenso del contraente ceduto.
4.5 Nella specie, come si è visto, deve escludersi la persistenza dell'autonomia imprenditoriale del ramo ceduto: le attività oggetto della cessione continuano ad essere svolte dai medesimi dipendenti ceduti (non identificabili peraltro per un particolare know how), senza autonomia, in continuo collegamento direttivo e funzionale e di controllo da parte della nei locali di cui CP_1 tale società continua ad essere locataria, con i programmi informatici necessari allo svolgimento delle attività oggetto della cessione ma rimasti in proprietà esclusiva dell'impresa cedente. E non può revocarsi in dubbio che l'autonomia della parte di impresa ceduta debba essere esclusa allorché i beni ceduti non siano idonei ad assicurare il servizio, che richiede per il suo espletamento la messa a disposizione di altri beni o di apporti decisionali decisivi dei quali, invece, il cedente si riservi la proprietà. Di contro, perde rilievo la circostanza che non intervenga nella gestione CP_1 amministrativa dei contratti di lavoro del personale ceduto, trattandosi di aspetto del tutto irrilevante ai fini dell'attuale disamina.
4.6 Da ultimo, deve osservarsi, che, se è vero che una cessione di ramo di azienda è senz'altro configurabile anche in caso di trasferimento che abbia ad oggetto solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità sia assicurata dal fatto di essere dotati di particolari competenze, è altrettanto vero che, nella specie, non è affatto emerso che i dipendenti ceduti fossero dotati di un particolare ed esclusivo bagaglio di conoscenze e competenze (cd. know how) funzionale allo svolgimento di quelle determinate attività.
5. In conclusione, gli elementi evidenziati, complessivamente valutati, conducono ad escludere che la cessione intervenuta tra le odierne resistenti abbia riguardato un'articolazione aziendale in grado di presentarsi sul mercato in modo autosufficiente, essendosi, in contrario, risolta in una forma di espulsione di quote di personale non consentita neppure nel mutato contesto normativo. Come già detto, la motivazione fin qui esposta ha trovato conferma in plurime decisioni del Giudice di legittimità che ha esaminato anche la questione della compatibilità della interpretazione medesima con il diritto dell'unione, nuovamente proposta nell'odierno giudizio da entrambe le resistenti.
6. Orbene, il Giudice di legittimità ha evidenziato che, in passato, la giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punti 11 e 12) ha adottato un concetto di entità economica per delineare la cd. "unità minima di impresa" funzionale alla nozione di trasferimento d'azienda, giudicando come criterio decisivo il "mantenimento dell'identità economica trasferita", al fine di non determinare una mera cessione di elementi patrimoniali con l'esclusione del passaggio dei rapporti di lavoro, ma successivamente (v. Corte di Giustizia, 11 marzo
1997, C 13/95, Silzen, punto 14) ha iniziato a valorizzare - come si è detto - una valutazione sistematico-complessiva di indici da cui desumere l'esistenza di una entità economica organizzata
(mezzi di gestione, organizzazione del lavoro, personale).
Tale scelta giurisprudenziale fu adottata dal legislatore comunitario, in modo sistematico ed organico, appunto nella direttiva 2001/23/CE e va qui ribadito che per l'ordinamento comunitario il trasferimento deve riguardare una entità economica organizzata in modo stabile (la cui attività non si limiti all'esercizio di un'opera determinata), la quale sia costituita da qualsiasi complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sufficientemente strutturata ed autonoma, di talché l'entità economica deve, in particolare, godere anteriormente al trasferimento di una autonomia funzionale sufficiente (per tutte: Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., punto 34). Secondo la CGUE, il requisito della preesistenza sta, quindi, a indicare che il complesso organizzativo deve essere già concretamente preordinato presso il cedente all'esercizio dell'attività economica, in una sintesi tra elemento strutturale e profilo funzionale.
Per la Corte di Giustizia è escluso che il legame tra autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto e la materialità dello stesso possa derivare (soggettivamente) solo dalla qualificazione fattane dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento, consentendo ai soggetti stipulanti il negozio traslativo la libera definizione della fattispecie cui la norma inderogabile si applica, perché ciò sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria sulla inderogabilità dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda.
L'atto di identificazione da parte del cedente, coerentemente con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, deve quindi avere un contenuto accertativo e non costitutivo, nel senso che la cessione presuppone l'individuazione del ramo nel contesto aziendale, ma non la sua creazione.
Relativamente, poi, alla tematica dell'identità dell'azienda, dopo il trasferimento, con la sentenza del
12 febbraio 2009 (Corte di Giustizia, causa C466/07, Klarenberg, punti da 45 a 48) è stato precisato che l'art. 1 n. 1 lett. b) della direttiva 2001/23/CE definisce esso stesso l'identità di una entità economica facendo riferimento a un "insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" e ponendo così l'accento non solo sull'elemento organizzativo dell'entità trasferita, ma anche su quello del proseguimento della sua attività economica
È stato affermato che la condizione relativa al mantenimento dell'identità di una entità economica ai sensi della Direttiva 2001/23 va interpretata prendendo in considerazione i due elementi, quali previsti dall'art. 1 n. 1 lett. b), della direttiva 2001/23 che, considerati nel loro insieme, costituiscono tale identità nonché l'obiettivo della protezione dei lavoratori contemplato da tale direttiva.
Il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un'attività economica identica o analoga.
Parimenti, in altra sentenza (Corte di Giustizia, 27 febbraio 2020, causa C298/18, Grafe, punto 26) è stato ribadito che il fatto, per una entità economica, di rilevare l'attività economica di un'altra non consente di concludere nel senso che sia stata conservata l'identità di quest'ultima, non potendo l'identità di siffatta entità essere ridotta all'attività che le è affidata. L'identità emerge, secondo la CGUE, da una pluralità di elementi inscindibili tra loro, quali il personale che la compone, i suoi quadri direttivi, l'organizzazione del lavoro, i metodi di gestione ed eventualmente anche i mezzi di gestione a sua disposizione (anche Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, causa C-416/16,Piscarreta
Ricardo, punto 43), nonché il trasferimento o meno della clientela, il grado di somiglianza delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento e la durata di una eventuale sospensione di queste ultime. Il tutto in un'ottica secondo la quale tali elementi costituiscono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente
(Corte di Giustizia, 26 novembre 2015, causa C-509/14, Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, punto 32).
La Corte di Giustizia ha, quindi, sottolineato che spetta sempre al giudice del rinvio valutare se, all'esito dell'accertamento del procedimento principale, l'identità dell'entità trasferita sia stata conservata (per tutte Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, causa C-416/16, Piscarreta Rícardo, punto
45; Corte di Giustizia, 27 febbraio 2020, causa C-298/18, Grafe, punto 36), in virtù, come dinanzi più volte evidenziato, di un giudizio globale del complesso delle circostanze che caratterizzano l'operazione.
Alla luce di questi orientamenti della Corte di Giustizia che devono ritenersi idonei, per la loro chiarezza, a risolvere i quesiti di compatibilità avanzati dalle società resistenti, né essendo ravvisabili ulteriori elementi che impongano l'attivazione di un nuovo rinvio pregiudiziale, perché le problematiche di diritto prospettate non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria ma richiedono unicamente una valutazione di fatto degli elementi da parte del giudice nazionale, vanno disattese tutte le richieste di rinvio alla Corte di Giustizia. Quanto, infine, al quesito relativo all'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2001/23/CE dell'interpretazione della Suprema Corte dell'art. 29, terzo comma del d.lgs. n. 276 del 2003, anche in relazione all'art. 2112, sesto comma c.c. in riferimento ad un gruppo organizzato di lavoratori deve ribadirsi come, nel caso di specie, sia mancata ogni concreta dimostrazione della sussistenza di un “particolare ed esclusivo bagaglio di conoscenze e competenze (cd. knowhow) funzionale allo svolgimento di quelle determinate attività" che solo potrebbe rendere legittima la cessione del ramo di azienda.
6. Conclusivamente, la domanda proposta dalla ricorrente deve essere accolta, ad eccezione della pretesa di applicazione dell'apparato sanzionatorio previsto per il caso di licenziamento atteso che la accertata nullità della cessione determina unicamente il ripristino del rapporto alle dipendenze del cedente, rapporto non risolto ma proseguito in via di mero fatto con il cessionario.
Deve, dunque, dichiararsi la inefficacia della cessione e la sussistenza ininterrotta di un rapporto di lavoro alle dipendenze della CP_1
Alla società, inoltre, deve essere ordinato di ripristinare la concreta funzionalità del rapporto in mansioni equivalenti al livello di inquadramento rivestito dalla prima del trasferimento. Parte_1
7. I mutamenti interpretativi intervenuti in corso di causa in uno alla complessità delle questioni affrontate, giustificano la compensazione delle spese di lite in ragione della metà.
La residua metà, liquidata in dispositivo secondo i criteri dettati dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, segue la soccombenza con attribuzione
P. Q.M.
La Corte, pronunziando ex art. 392 c.p.c., così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
17.10.2017, dichiara l'inefficacia nei confronti della stessa del contratto di cessione del ramo di azienda intervenuto tra e la e, per l'effetto, dichiara la Controparte_2 Controparte_8 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e la Parte_1 Controparte_1
- ordina alla resistente di ripristinare la concreta funzionalità del rapporto con mansioni equivalenti al livello di inquadramento rivestito prima del trasferimento;
- compensa le spese di lite in ragione della metà;
- condanna la resistente alla rifusione della residua metà delle spese che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in € 2008, per il giudizio di appello in € 1983, per il giudizio di legittimità in € 1.541 e, per l'odierno giudizio di rinvio, in € 1983 oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e C.P.A. con attribuzione agli avv. A. Fele e D. Sodano, anticipatari
Napoli, 14 maggio 2025 Il consigliere estensore dott.ssa Chiara Di Benedetto
Il Presidente
dott.ssa Mariavittoria Papa