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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/06/2024, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 7 giugno 2024 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Alessio Coletta in sostituzione dell'avv. Pierluigi Federici per la parte intervenuta e l'avv. Simone Fantasia in sostituzione CP_1 dell'avv. Norberto Ven parte convenuta.
L'Avv. Coletta, per la parte intervenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese le note conclusionali chiedendo l'accoglimento della domanda. L'Avv. Fantasia, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese le ultime note difensive. Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3555 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
e per essa, quale mandataria, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Marco Parte_2
Savignani sito in Civitavecchia via Zara n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Pirrottina, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
e , elettivamente domiciliati CP_2 Controparte_3 ll'a to in Tarquinia viale Luigi Bellati n. 3, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
E
e, per essa, quale mandataria , elettivamente CP_4 CP_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Pierluigi Federici sito in Roma viale G. Mazzini n. 9, che la rappresenta e la difende in virtù di procura alle liti;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione e per essa, quale Parte_1 mandataria, conveniva in giudizio e Parte_2 CP_2
deducendo: -che era creditrice nei confronti di Controparte_3
seguenti somme: “1.- Euro 93.500,18= in forza dello Parte_3 scoperto del c/c n. 13235 intrattenuto presso l'Agenzia 1 della Filiale di Civitavecchia della oltre interessi al tasso legale con Controparte_5 decorrenza dal 1°.
2.2017 sino al soddisfo;
2.- Euro 118.607,55= quale saldo debitore del conto anticipi su fatture n.541960, acceso in data 29.9.2011 ed estinto in data 30.1.2017, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 18.2.2017 al soddisfo;
e cosi complessivamente Euro 212.107,73= oltre interessi come sopra specificati”; -che era, altresì, creditrice della medesima somma di euro 212.107,73 nei confronti di in quanto il predetto con Persona_1 lettera del 1.4.2008 si era costituito fideiussore della Ditta Individuale di fino alla concorrenza di Euro 225.000,00; -che, in Parte_3 relazione a tale debitoria, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale Civile di Civitavecchia l'emissione del decreto ingiuntivo n. 494/2018 (R.G. n. 1482/2018) del 17.5.2018, con cui veniva ingiunto ad e Persona_1
il pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro Parte_3
212.107,73, oltre interessi;
che il predetto decreto, notificato in data 27.6.2018 e non opposto, era divenuto definitivamente esecutivo in data 31.10.2018 ed è stato munito della relativa formula in data 13.12.2018; che, nonostante l'esposizione debitoria accumulata, aveva Persona_1 radicalmente modificato la propria situazione patrimoniale, in frode a tutto il ceto creditizio, spossessandosi in breve tempo di tutto il suo patrimonio immobiliare ed, in particolare, con atto di cessione di diritti immobiliari a seguito di separazione personale dei coniugi a rogito notaio del Persona_2
7.11.2014, Repertorio n. 22.344, Raccolta n. 10762, trasc la Conservatoria dei RR.II. di Civitavecchia in data 9.12.2014, Registro generale 11269, Registro Particolare 8899, aveva ceduto alla figlia Persona_1 all'epoca minorenne consenso della moglie Controparte_3
, coesercente la potestà genitoriale, l'immobile di sua Parte_3 esclusiva proprietà sito in Civitavecchia, via Braccianese Claudia km 4,300 così descritto “casa di abitazione svolgentesi ai piani seminterrato, terra e primo, composta di 12 (dodici) vani catastali;
confinante con: proprietà Per_3
o aventi causa per due lati, o aventi caus
[...] Organizzazione_1 altri;
censita al Catasto Fabbricati - Comune di Civitavecchia al Foglio 12, particella 1329, località Punton di Vallesbotta snc, piano S1- T – 1, z/c 4, categ. A/7, classe 4, vani 12 – r-c- Euro 1.580,36; terreno di pertinenza alla casa di abitazione di cui sopra, della superficie catastale di mq. 11.222 (metri quadrati undicimiladuecentoventidue); confinante con: particelle 445, 441, 442, 1047, 498 e 448; censito al Catasto Terreni – Comune di Civitavecchia al Foglio 12, particella 1328, seminativo, classe 3, ha. 01.12.22 – R.D. Euro 72,45 – R.A. Euro 37,67”. Deduceva che gli atti dispositivi erano successivi all'insorgere del credito in capo alla banca;
che siccome aveva dismesso tutto il proprio patrimonio era ricorrente anche l'eventus damni;
che era ricorrente anche l'animus in capo al debitore;
che si trattava di atto a titolo gratuito;
che ricorrevano quindi tutti i presupposti per l'accoglimento della revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c.; che in via subordinata era comunque configurabile una simulazione. Concludeva, quindi, nel seguente modo: “1) in via principale e nel merito: dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. nei confronti della
[...]
e per l'effetto revocare in quanto posto in Controparte_6 ie della medesima l'atto di cessione di Pt_1 diritti immobiliari a seguito di separazione personale dei coniugi a rogito notaio del 7.11.2014, Repertorio n. 22.344, Raccolta n. 10762, Persona_2 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Civitavecchia in data 9.12.2014, Registro generale 11269, Registro Particolare 8899, con cui ha Persona_1 ceduto alla figlia all'epoca minorenne Controparte_3
( ), con il consenso della moglie C.F._1 Parte_3 coesercente la potestà genitoriale, l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Civitavecchia, via Braccianese Claudia km 4,300 così descritto “casa di abitazione svolgentesi ai piani seminterrato, terra e primo, composta di 12 (dodici) vani catastali;
confinante con: proprietà o aventi causa Persona_3 per due lati, o aventi causa salvo altri;
censita al Catasto Organizzazione_1
Fabbricati - Comune di Civitavecchia al Foglio 12, particella 1329, località Punton di Vallesbotta snc, piano S1- T – 1, z/c 4, categ. A/7, classe 4, vani 12 – r-c- Euro 1.580,36; terreno di pertinenza alla casa di abitazione di cui sopra, della superficie catastale di mq. 11.222 (metri quadrati undicimiladuecentoventidue); confinante con: particelle 445, 441, 442, 1047, 498 e 448; censito al Catasto Terreni – Comune di Civitavecchia al Foglio 12, particella 1328, seminativo, classe 3, ha. 01.12.22 – R.D. Euro 72,45 – R.A. Euro 37,67”. 2) in via subordinata e nel merito: dichiarare assolutamente simulato e conseguentemente nullo e privo di effetti giuridici l'atto di disposizione specificato al precedente punto 1); 3) in conseguenza dell'accoglimento delle conclusioni sub. 1) e/o 2) disporre l'annotamento della emananda sentenza a margine del relativo atto di proprietà e/o provenienza a cura del Conservatore dei RR.II. di Civitavecchia, nonché per tutte le formalità di legge con esonero dello stesso da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, compensi professionali e spese generali”.
2.Si costituiva in giudizio e Persona_1 Controparte_3 eccependo la prescrizione d e c della domanda.
3.Nel corso del processo interveniva, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., e CP_4 per essa, quale mandataria, “facendo proprie, nessuna esclusa, CP_1 tutte le richieste già prodotte edente di cui chiede espressamente l'estromissione”.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta la prova orale, ritenuta la causa di natura documentale, veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 2901 c.c..
5.L'eccezione di prescrizione è infondata in quanto va condiviso l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte secondo cui in tema di azione revocatoria Il termine prescrizionale di cui all'art. 2903 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria inizia a decorrere non dalla data del compimento dell'atto ritenuto lesivo, bensì dalla data in cui lo stesso sia divenuto conoscibile ai terzi. La disposizione di cui all'art. 2903 c.c. va, invero, coordinata con quella prevista dall'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ne consegue che, nel caso in cui sia esercitata un'azione ex art. 2901 c.c. per la revoca di un atto di trasferimento di un immobile, la prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di stipulazione, ma da quella di trascrizione dell'atto, necessaria affinché il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi ed a loro opponibile (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 16/11/2022) 09-02-2023, n. 4049; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 20/12/2022) 24-03-2023, n. 8447; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 25/02/2014) 27-05- 2014, n. 11815). Nel caso in esame, l'atto è stato trascritto in data 9.12.2014 e l'atto di citazione è stato 16.11.2019 quindi nel termine di 5 anni.
6.Quanto alla sussistenza del credito, costituisce assunto pacifico che l'azione revocatoria avverso un atto di disposizione compiuto dal debitore possa essere esperita anche a tutela di un credito eventuale, in veste di credito litigioso, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito. Dunque, non è necessaria la disponibilità in capo al creditore di un titolo esecutivo né di un provvedimento monitorio che ne comprovi la sua esistenza. Nel presente giudizio risulta documentalmente provato che il credito della banca è oggetto di decreto ingiuntivo non opposto nei confronti di ER
, quindi non vi è dubbio della esistenza di un credito della ba
[...] confronti di idoneo a fondare l'azione conservativa Persona_1 revocatoria ex esto giudizio promossa.
7.Sull'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, occorre richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui non è indispensabile che l'atto dispositivo del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, bensì è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore ovvero che abbia reso maggiormente difficile od incerta l'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. sez. III n. 966/07). Il pregiudizio, connesso al trasferimento dell'immobile in favore della figlia, comportando lo spoglio dell'unica consistenza immobiliare aggredibile dalla banca, è sussistente in quanto il debitore risulta privo di altri beni immobiliari.
8.Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, va preliminarmente evidenziato che quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore, ovverosia la semplice conoscenza, o agevole conoscibilità, da parte del debitore di tale pregiudizio (Cass. Civ. n. 19131/2004; Cass. Civ. n. 4642/2000). L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cosiddetta scientia damni). L'acquisto della qualità di debitore in capo al fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. civ. Sez. III Ord., 05/07/2023, n. 19012). Ancora, più specificamente è stato sostenuto che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. E posto che nella specie l'assunzione della posizione di fideiussore (2008) e l'apertura di credito sul conto corrente (risultano estratti conto a far data già dal 2010) coperto dalla garanzia sono sorte anteriormente all'atto dispositivo occorso successivamente all'omologa delle condizioni di separazione è certamente sussistente l'elemento soggettivo in capo al debitore che in sede di omologa si svestiva di ogni bene immobile. A rafforzare tale conclusione soccorre anche il rapporto coniugale all'epoca sussistente tra e la moglie debitrice principale, circostanza Persona_1 totalmente incompatibile con una sua mancata conoscenza dell'esposizione debitoria del conto garantito. Trattandosi, inoltre, di atto dispositivo a titolo gratuito, quindi non rileva la consapevolezza in capo al terzo. L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio- compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cass. civ. Sez. III Ord., 15/04/2019, n. 10443). E' pertanto onere di chi si oppone all'azione revocatoria dimostrare che l'attribuzione patrimoniale, oggetto dell'azione revocatoria, abbia avuto tale funzione sostitutiva o integrativa del mantenimento dei figli (Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 04/07/2017) 30-11-2017, n. 28829), nella specie prova che non è stata fornita. Anzi, in senso alla natura onerosa del trasferimento, va tenuto in considerazione che l'accordo prevedeva, in ogni caso, un contributo di mantenimento in favore della figlia di euro 50,00 oltre al pagamento 50% delle spese di ordine medico, sanitario, scolastico e ricreativo e alla concessione in godimento della casa coniugale (di sua proprietà) in favore della moglie e della figlia. Inoltre, secondo l'accordo la moglie veniva indicata come titolare esclusivo al 100% dell'assegno familiare e delle detrazioni, rinunciando al proprio diritto. Persona_1
Dalla lettura degli accordi di separazione, dunque, non si traggono elementi per cui è possibile concludere che il trasferimento si inserisce nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, mentre ciò non può essere desunto dal mero e sintetico passaggio “considerata l'esiguità del contributo a titolo alimentare in favore della figlia”, tenuto conto che un obbligo contributivo al mantenimento della figlia in capo al padre veniva comunque previsto negli accordi;
che non vi sono elementi da cui desumere una capacità contributiva del padre superiore di quella prevista negli accordi ed invece assolta e compensata con il trasferimento immobiliare;
che aveva anni 14 al Controparte_3 momento dell'accordo di separazione e il bene aveva un valore ai soli fini fiscali di euro 210.000,00 e si presentava con vani 12, classe a/7 e con un terreno pertinenziale di oltre 11.000,00 m/q; tale considerazioni non giustificano l'attribuzione di un cespite di sicuro valore economico che deve intendersi avente natura gratuita, con la conseguenza che la consapevolezza in capo al terzo di arrecare danno alle ragioni creditorie non risulta necessario per la fondatezza della domanda revocatoria.
9.In conclusione, la domanda di revocatoria va integralmente accolta in favore della intervenuta quale nuova titolare per cessione del credito. L'attrice non può essere estromessa mancando l'accordo espresso in tale senso da tutte le parti. 10.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore del credito oggetto di tutela conservativa.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. e DICHIARA inefficace nei confronti di e per effetto, quale mandataria, CP_4 CP_1
l'atto di cessione di diritti immobiliari a seguito di separazione personale dei coniugi a rogito notaio del 7.11.2014, Repertorio n. 22.344, Persona_2
Raccolta n. 10762, tr sso la Conservatoria dei RR.II. di Civitavecchia in data 9.12.2014, Registro generale 11269, Registro Particolare 8899, con cui ha ceduto alla figlia ad Persona_1 [...]
( ) l'immobile di sua esclusiva proprietà sito CP_3 C.F._1 in Civitavecchia, via Braccianese Claudia km 4,300 così descritto “casa di abitazione svolgentesi ai piani seminterrato, terra e primo, composta di 12 (dodici) vani catastali;
confinante con: proprietà o aventi causa Persona_3 per due lati, o aventi causa salvo altri;
censita al Catasto Organizzazione_1
Fabbricati - cchia al Foglio 12, particella 1329, località Punton di Vallesbotta snc, piano S1- T – 1, z/c 4, categ. A/7, classe 4, vani 12 – r-c- Euro 1.580,36; terreno di pertinenza alla casa di abitazione di cui sopra, della superficie catastale di mq. 11.222 (metri quadrati undicimiladuecentoventidue); confinante con: particelle 445, 441, 442, 1047, 498 e 448; censito al Catasto Terreni – Comune di Civitavecchia al Foglio 12, particella 1328, seminativo, classe 3, ha. 01.12.22 – R.D. Euro 72,45 – R.A. Euro 37,67”;
-CONDANNA i convenuti al pagamento in favore di e per effetto, CP_4 quale mandataria, delle spese di lite nella somma CP_1 complessiva di euro 10.000,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani
All'udienza del giorno 7 giugno 2024 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Alessio Coletta in sostituzione dell'avv. Pierluigi Federici per la parte intervenuta e l'avv. Simone Fantasia in sostituzione CP_1 dell'avv. Norberto Ven parte convenuta.
L'Avv. Coletta, per la parte intervenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese le note conclusionali chiedendo l'accoglimento della domanda. L'Avv. Fantasia, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese le ultime note difensive. Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3555 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
e per essa, quale mandataria, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Marco Parte_2
Savignani sito in Civitavecchia via Zara n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Pirrottina, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
e , elettivamente domiciliati CP_2 Controparte_3 ll'a to in Tarquinia viale Luigi Bellati n. 3, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
E
e, per essa, quale mandataria , elettivamente CP_4 CP_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Pierluigi Federici sito in Roma viale G. Mazzini n. 9, che la rappresenta e la difende in virtù di procura alle liti;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione e per essa, quale Parte_1 mandataria, conveniva in giudizio e Parte_2 CP_2
deducendo: -che era creditrice nei confronti di Controparte_3
seguenti somme: “1.- Euro 93.500,18= in forza dello Parte_3 scoperto del c/c n. 13235 intrattenuto presso l'Agenzia 1 della Filiale di Civitavecchia della oltre interessi al tasso legale con Controparte_5 decorrenza dal 1°.
2.2017 sino al soddisfo;
2.- Euro 118.607,55= quale saldo debitore del conto anticipi su fatture n.541960, acceso in data 29.9.2011 ed estinto in data 30.1.2017, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 18.2.2017 al soddisfo;
e cosi complessivamente Euro 212.107,73= oltre interessi come sopra specificati”; -che era, altresì, creditrice della medesima somma di euro 212.107,73 nei confronti di in quanto il predetto con Persona_1 lettera del 1.4.2008 si era costituito fideiussore della Ditta Individuale di fino alla concorrenza di Euro 225.000,00; -che, in Parte_3 relazione a tale debitoria, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale Civile di Civitavecchia l'emissione del decreto ingiuntivo n. 494/2018 (R.G. n. 1482/2018) del 17.5.2018, con cui veniva ingiunto ad e Persona_1
il pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro Parte_3
212.107,73, oltre interessi;
che il predetto decreto, notificato in data 27.6.2018 e non opposto, era divenuto definitivamente esecutivo in data 31.10.2018 ed è stato munito della relativa formula in data 13.12.2018; che, nonostante l'esposizione debitoria accumulata, aveva Persona_1 radicalmente modificato la propria situazione patrimoniale, in frode a tutto il ceto creditizio, spossessandosi in breve tempo di tutto il suo patrimonio immobiliare ed, in particolare, con atto di cessione di diritti immobiliari a seguito di separazione personale dei coniugi a rogito notaio del Persona_2
7.11.2014, Repertorio n. 22.344, Raccolta n. 10762, trasc la Conservatoria dei RR.II. di Civitavecchia in data 9.12.2014, Registro generale 11269, Registro Particolare 8899, aveva ceduto alla figlia Persona_1 all'epoca minorenne consenso della moglie Controparte_3
, coesercente la potestà genitoriale, l'immobile di sua Parte_3 esclusiva proprietà sito in Civitavecchia, via Braccianese Claudia km 4,300 così descritto “casa di abitazione svolgentesi ai piani seminterrato, terra e primo, composta di 12 (dodici) vani catastali;
confinante con: proprietà Per_3
o aventi causa per due lati, o aventi caus
[...] Organizzazione_1 altri;
censita al Catasto Fabbricati - Comune di Civitavecchia al Foglio 12, particella 1329, località Punton di Vallesbotta snc, piano S1- T – 1, z/c 4, categ. A/7, classe 4, vani 12 – r-c- Euro 1.580,36; terreno di pertinenza alla casa di abitazione di cui sopra, della superficie catastale di mq. 11.222 (metri quadrati undicimiladuecentoventidue); confinante con: particelle 445, 441, 442, 1047, 498 e 448; censito al Catasto Terreni – Comune di Civitavecchia al Foglio 12, particella 1328, seminativo, classe 3, ha. 01.12.22 – R.D. Euro 72,45 – R.A. Euro 37,67”. Deduceva che gli atti dispositivi erano successivi all'insorgere del credito in capo alla banca;
che siccome aveva dismesso tutto il proprio patrimonio era ricorrente anche l'eventus damni;
che era ricorrente anche l'animus in capo al debitore;
che si trattava di atto a titolo gratuito;
che ricorrevano quindi tutti i presupposti per l'accoglimento della revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c.; che in via subordinata era comunque configurabile una simulazione. Concludeva, quindi, nel seguente modo: “1) in via principale e nel merito: dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. nei confronti della
[...]
e per l'effetto revocare in quanto posto in Controparte_6 ie della medesima l'atto di cessione di Pt_1 diritti immobiliari a seguito di separazione personale dei coniugi a rogito notaio del 7.11.2014, Repertorio n. 22.344, Raccolta n. 10762, Persona_2 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Civitavecchia in data 9.12.2014, Registro generale 11269, Registro Particolare 8899, con cui ha Persona_1 ceduto alla figlia all'epoca minorenne Controparte_3
( ), con il consenso della moglie C.F._1 Parte_3 coesercente la potestà genitoriale, l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Civitavecchia, via Braccianese Claudia km 4,300 così descritto “casa di abitazione svolgentesi ai piani seminterrato, terra e primo, composta di 12 (dodici) vani catastali;
confinante con: proprietà o aventi causa Persona_3 per due lati, o aventi causa salvo altri;
censita al Catasto Organizzazione_1
Fabbricati - Comune di Civitavecchia al Foglio 12, particella 1329, località Punton di Vallesbotta snc, piano S1- T – 1, z/c 4, categ. A/7, classe 4, vani 12 – r-c- Euro 1.580,36; terreno di pertinenza alla casa di abitazione di cui sopra, della superficie catastale di mq. 11.222 (metri quadrati undicimiladuecentoventidue); confinante con: particelle 445, 441, 442, 1047, 498 e 448; censito al Catasto Terreni – Comune di Civitavecchia al Foglio 12, particella 1328, seminativo, classe 3, ha. 01.12.22 – R.D. Euro 72,45 – R.A. Euro 37,67”. 2) in via subordinata e nel merito: dichiarare assolutamente simulato e conseguentemente nullo e privo di effetti giuridici l'atto di disposizione specificato al precedente punto 1); 3) in conseguenza dell'accoglimento delle conclusioni sub. 1) e/o 2) disporre l'annotamento della emananda sentenza a margine del relativo atto di proprietà e/o provenienza a cura del Conservatore dei RR.II. di Civitavecchia, nonché per tutte le formalità di legge con esonero dello stesso da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, compensi professionali e spese generali”.
2.Si costituiva in giudizio e Persona_1 Controparte_3 eccependo la prescrizione d e c della domanda.
3.Nel corso del processo interveniva, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., e CP_4 per essa, quale mandataria, “facendo proprie, nessuna esclusa, CP_1 tutte le richieste già prodotte edente di cui chiede espressamente l'estromissione”.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta la prova orale, ritenuta la causa di natura documentale, veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 2901 c.c..
5.L'eccezione di prescrizione è infondata in quanto va condiviso l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte secondo cui in tema di azione revocatoria Il termine prescrizionale di cui all'art. 2903 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria inizia a decorrere non dalla data del compimento dell'atto ritenuto lesivo, bensì dalla data in cui lo stesso sia divenuto conoscibile ai terzi. La disposizione di cui all'art. 2903 c.c. va, invero, coordinata con quella prevista dall'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ne consegue che, nel caso in cui sia esercitata un'azione ex art. 2901 c.c. per la revoca di un atto di trasferimento di un immobile, la prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di stipulazione, ma da quella di trascrizione dell'atto, necessaria affinché il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi ed a loro opponibile (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 16/11/2022) 09-02-2023, n. 4049; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 20/12/2022) 24-03-2023, n. 8447; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 25/02/2014) 27-05- 2014, n. 11815). Nel caso in esame, l'atto è stato trascritto in data 9.12.2014 e l'atto di citazione è stato 16.11.2019 quindi nel termine di 5 anni.
6.Quanto alla sussistenza del credito, costituisce assunto pacifico che l'azione revocatoria avverso un atto di disposizione compiuto dal debitore possa essere esperita anche a tutela di un credito eventuale, in veste di credito litigioso, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito. Dunque, non è necessaria la disponibilità in capo al creditore di un titolo esecutivo né di un provvedimento monitorio che ne comprovi la sua esistenza. Nel presente giudizio risulta documentalmente provato che il credito della banca è oggetto di decreto ingiuntivo non opposto nei confronti di ER
, quindi non vi è dubbio della esistenza di un credito della ba
[...] confronti di idoneo a fondare l'azione conservativa Persona_1 revocatoria ex esto giudizio promossa.
7.Sull'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, occorre richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui non è indispensabile che l'atto dispositivo del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, bensì è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore ovvero che abbia reso maggiormente difficile od incerta l'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. sez. III n. 966/07). Il pregiudizio, connesso al trasferimento dell'immobile in favore della figlia, comportando lo spoglio dell'unica consistenza immobiliare aggredibile dalla banca, è sussistente in quanto il debitore risulta privo di altri beni immobiliari.
8.Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, va preliminarmente evidenziato che quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore, ovverosia la semplice conoscenza, o agevole conoscibilità, da parte del debitore di tale pregiudizio (Cass. Civ. n. 19131/2004; Cass. Civ. n. 4642/2000). L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cosiddetta scientia damni). L'acquisto della qualità di debitore in capo al fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. civ. Sez. III Ord., 05/07/2023, n. 19012). Ancora, più specificamente è stato sostenuto che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. E posto che nella specie l'assunzione della posizione di fideiussore (2008) e l'apertura di credito sul conto corrente (risultano estratti conto a far data già dal 2010) coperto dalla garanzia sono sorte anteriormente all'atto dispositivo occorso successivamente all'omologa delle condizioni di separazione è certamente sussistente l'elemento soggettivo in capo al debitore che in sede di omologa si svestiva di ogni bene immobile. A rafforzare tale conclusione soccorre anche il rapporto coniugale all'epoca sussistente tra e la moglie debitrice principale, circostanza Persona_1 totalmente incompatibile con una sua mancata conoscenza dell'esposizione debitoria del conto garantito. Trattandosi, inoltre, di atto dispositivo a titolo gratuito, quindi non rileva la consapevolezza in capo al terzo. L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio- compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cass. civ. Sez. III Ord., 15/04/2019, n. 10443). E' pertanto onere di chi si oppone all'azione revocatoria dimostrare che l'attribuzione patrimoniale, oggetto dell'azione revocatoria, abbia avuto tale funzione sostitutiva o integrativa del mantenimento dei figli (Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 04/07/2017) 30-11-2017, n. 28829), nella specie prova che non è stata fornita. Anzi, in senso alla natura onerosa del trasferimento, va tenuto in considerazione che l'accordo prevedeva, in ogni caso, un contributo di mantenimento in favore della figlia di euro 50,00 oltre al pagamento 50% delle spese di ordine medico, sanitario, scolastico e ricreativo e alla concessione in godimento della casa coniugale (di sua proprietà) in favore della moglie e della figlia. Inoltre, secondo l'accordo la moglie veniva indicata come titolare esclusivo al 100% dell'assegno familiare e delle detrazioni, rinunciando al proprio diritto. Persona_1
Dalla lettura degli accordi di separazione, dunque, non si traggono elementi per cui è possibile concludere che il trasferimento si inserisce nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, mentre ciò non può essere desunto dal mero e sintetico passaggio “considerata l'esiguità del contributo a titolo alimentare in favore della figlia”, tenuto conto che un obbligo contributivo al mantenimento della figlia in capo al padre veniva comunque previsto negli accordi;
che non vi sono elementi da cui desumere una capacità contributiva del padre superiore di quella prevista negli accordi ed invece assolta e compensata con il trasferimento immobiliare;
che aveva anni 14 al Controparte_3 momento dell'accordo di separazione e il bene aveva un valore ai soli fini fiscali di euro 210.000,00 e si presentava con vani 12, classe a/7 e con un terreno pertinenziale di oltre 11.000,00 m/q; tale considerazioni non giustificano l'attribuzione di un cespite di sicuro valore economico che deve intendersi avente natura gratuita, con la conseguenza che la consapevolezza in capo al terzo di arrecare danno alle ragioni creditorie non risulta necessario per la fondatezza della domanda revocatoria.
9.In conclusione, la domanda di revocatoria va integralmente accolta in favore della intervenuta quale nuova titolare per cessione del credito. L'attrice non può essere estromessa mancando l'accordo espresso in tale senso da tutte le parti. 10.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore del credito oggetto di tutela conservativa.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. e DICHIARA inefficace nei confronti di e per effetto, quale mandataria, CP_4 CP_1
l'atto di cessione di diritti immobiliari a seguito di separazione personale dei coniugi a rogito notaio del 7.11.2014, Repertorio n. 22.344, Persona_2
Raccolta n. 10762, tr sso la Conservatoria dei RR.II. di Civitavecchia in data 9.12.2014, Registro generale 11269, Registro Particolare 8899, con cui ha ceduto alla figlia ad Persona_1 [...]
( ) l'immobile di sua esclusiva proprietà sito CP_3 C.F._1 in Civitavecchia, via Braccianese Claudia km 4,300 così descritto “casa di abitazione svolgentesi ai piani seminterrato, terra e primo, composta di 12 (dodici) vani catastali;
confinante con: proprietà o aventi causa Persona_3 per due lati, o aventi causa salvo altri;
censita al Catasto Organizzazione_1
Fabbricati - cchia al Foglio 12, particella 1329, località Punton di Vallesbotta snc, piano S1- T – 1, z/c 4, categ. A/7, classe 4, vani 12 – r-c- Euro 1.580,36; terreno di pertinenza alla casa di abitazione di cui sopra, della superficie catastale di mq. 11.222 (metri quadrati undicimiladuecentoventidue); confinante con: particelle 445, 441, 442, 1047, 498 e 448; censito al Catasto Terreni – Comune di Civitavecchia al Foglio 12, particella 1328, seminativo, classe 3, ha. 01.12.22 – R.D. Euro 72,45 – R.A. Euro 37,67”;
-CONDANNA i convenuti al pagamento in favore di e per effetto, CP_4 quale mandataria, delle spese di lite nella somma CP_1 complessiva di euro 10.000,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani