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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/04/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11927/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Ruffino Presidente
dott. Monica Zema Giudice rel. est.
dott. Marina Cavallo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11927/2013 avente ad oggetto “azione di risarcimento del danno e querela di falso” promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domicil. in VIA PRINCIPE AMEDEO N. 50 70121 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. D'IPPOLITO DAVIDE (C.F. ATTRICE C.F._2
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivam. domicil. in VIA P. FIORE N. 14 70123 BARI;
rappres. e dif. dagli Avv.ti
PINGUE FILIPPO (C.F. ) e LO CONTE MASSIMINO (C.F. C.F._3
) CONVENUTA C.F._4
1 All'udienza del 28.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo raccomandata spedita in data 12.10.2013, ha adito questo Tribunale al fine di: << in via preliminare, Parte_1
disporsi, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., il sequestro dei seguenti documenti oggetto di querela di falso, in quanto depositati in originale presso la filiale di Palo del Colle della o presso la sede legale o Amministrativa Controparte_1
dell'istituto di credito: 1) copia richiesta di riscatto polizza Eurovita del 30.1.2008;
2) copia richiesta di riscatto polizza Eurovita del 5.2.2009; 3) copia variazione beneficiario polizza Eurovita del 28.4.2009; 4) copia richiesta di riscatto totale polizza Eurovita del 2.7.2009; nel merito, di accertare e dichiarare che le sottoscrizioni apposte su documenti sub 1-2-3-4-5, contenenti le richieste di riscatto anticipato parziale e totale, la denuncia di smarrimento polizza e la variazione del beneficiario della stessa sono apocrife, perché non apposte dal sig. , Parte_2
all'esito del giudizio incidentale di falso;
condannare la convenuta a CP_1
rimborsare in favore dell'attrice l'importo di € 25.000,00, pari all'importo di polizza riscattabile, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria a far tempo dall'illecito fino al soddisfo;
condannare, alternativamente, la
[...]
al risarcimento dei danni per fatto illecito compiuto dai suoi Controparte_1
dipendenti nella misura pari all'indennizzo previsto in polizza pari ad € 25.000,00 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria a far tempo dall'illecito fino al soddisfo;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni morali in favore
2 dell'istante derivante dall'incolpevole affidamento di conseguire un vantaggio patrimoniale dalla escussione della polizza e del disagio ed ansia arrecatele stante
l'età avanzata della stessa: danni da liquidarsi in via equitativa;
condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese di lite e compensi, da distrarsi in favore del
… procuratore dichiaratosi antistatario>>.
A fondamento dell'azione, l'attrice ha dedotto che:
- in data 18.2.2004 il proprio fratello , tramite la filiale di Palo del Parte_2
Colle della , aveva sottoscritto un contratto Controparte_1
assicurativo denominato “Europa , collocato dalla Compagnia CP_2
assicuratrice (con sede in Roma alla via Sicilia, 169); Controparte_3
- la polizza prevedeva un premio unico di € 25.000,00, versato da Parte_2
tramite la stessa banca;
- l'assicurato l'aveva designata come beneficiaria della polizza, in caso di suo decesso;
- la compagnia assicuratrice, una volta incassato il premio di € 25.000,00 tramite la
, aveva rilasciato la polizza contraddistinta dal Controparte_1
n. 3161/0001452;
- in data 20.5.2010 era deceduto;
Parte_2
- con lettera r.r. del 22.3.2011, in qualità di beneficiaria della polizza, aveva chiesto alla nonché alla Compagnia assicuratrice Eurovita Controparte_1
il pagamento del relativo indennizzo;
- con lettera del 27.4.2011 la società le aveva comunicato che Controparte_3
l'indennizzo era stato incassato in data 27.7.2009, tramite la Controparte_1
;
[...]
- la banca convenuta le aveva consegnato n. 3 richieste di riscatto parziale della polizza sottoscritte da , ciascuna autenticata dal funzionario di banca Parte_2
3 preposto, nonché denuncia di smarrimento della polizza riportante la firma di Pt_2
autenticata dal funzionario di banca, richiesta di variazione del beneficiario
[...]
e richiesta di riscatto totale della polizza, anch'esse riportanti la firma di Pt_2
autenticate dal funzionario di banca preposto;
[...]
- poiché il proprio fratello , di 84 anni all'epoca dei fatti, non si era Parte_2
recato presso la banca né aveva mai richiesto il riscatto anticipato della polizza o aveva inteso variare il beneficiario della stessa, aveva scoperto che le firme apposte sui documenti suddetti erano apocrife.
L'attrice ha, pertanto, proposto querela di falso avverso le scritture sopra indicate e ha chiesto accertarsi la responsabilità della banca convenuta in ordine al danno dalla stessa subito per avere consentito il riscatto della polizza contro la volontà del contraente, attestando falsamente attraverso i propri funzionari che la firma in calce alla richiesta di riscatto totale era stata apposta da . Parte_2
In data 13.2.2014 si è costituita la che Controparte_1
ha chiesto di dichiarare inammissibile la domanda per carenza di interesse e di legittimazione in capo all'attrice; e, nel merito, ha chiesto rigettare la domanda con vittoria di spese e compensi.
A fondamento delle proprie difese la convenuta ha dedotto che:
- in data 18.2.2004 aveva sottoscritto presso la propria filiale di Palo Parte_2
del Colle tre polizza assicurative emesse dalla ed in Controparte_3
particolare: la n. 31610001451 del valore di € 25.000,00, con beneficiario
[...]
; la n. 31610001452 del valore di € 25.000,00, con beneficiario Per_1 Parte_1
; la n. 31610001453 del valore di € 5.000,00, con beneficiario
[...] [...]
; Per_1
4 - in data 30.1.2008 , contraente la polizza, aveva presentato richiesta Parte_2
di liquidazione parziale della polizza n. 31610001452 limitatamente all'importo di €
1.000,00, con indicazione di accreditare l'importo sul proprio conto corrente n.
040000002440, intrattenuto presso la medesima filiale;
- in data 5.2.2009 il contraente aveva richiesto un nuovo riscatto parziale della polizza n. 31610001452, limitatamente all'importo di € 1.000,00, sempre con richiesta di accredito sul proprio conto corrente;
- con atto del 28.4.2009 il contraente, annullando la precedente designazione di beneficiario caso morte, aveva sostituito all'odierna attrice tale Persona_2
;
[...]
- con atto del 2.7.2009 il contraente aveva richiesto il riscatto totale della polizza, sempre con accredito della relativa somma sul proprio conto corrente.
La banca convenuta ha concluso deducendo che in tutte le suddette occasioni il contraente era stato regolarmente identificato e dichiarando di volersi avvalere di tutti i documenti oggetto di querela di falso. Ha dedotto la carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva in capo alla parte attrice in quanto la liquidazione della polizza era avvenuta per volontà del contraente prima del decesso dello stesso.
All'udienza del 3.7.2014 ha presentato personalmente querela di Parte_1
falso avverso i documenti suddetti ed è intervenuto il Pubblico Ministero.
Disposta ed espletata CTU grafologica, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 28.1.2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
5 2) MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 INTERESSE AD e LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'ATTRICE CP_4
La banca convenuta ha eccepito la carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva in capo alla parte attrice deducendo che la liquidazione della polizza era avvenuta per volontà del contraente prima del decesso dello stesso. E, ciò, per avere firmato le richieste di riscatto e, in ogni caso (per l'ipotesi di falsità Parte_2
delle firme apposte in calce alle stesse), per non avere contestato l'accredito delle somme derivanti dall'estinzione dell'assicurazione per cui è causa sul proprio conto corrente, accettando di conseguenza tacitamente la liquidazione della stessa.
Le eccezioni in esame non possono essere accolte essendo infondate, innanzitutto, le circostanze di fatto sulle quali le stesse si basano.
Ed invero, l'istruttoria espletata a seguito della proposizione di querela di falso da parte di ha accertato che il contraente la polizza non domandò Parte_1
alcun rimborso parziale ovvero totale della polizza in quanto le firme apposte in calce alle richieste de quibus sono false (v. paragrafo che segue, n. 2.2).
Inoltre, la banca convenuta non ha dimostrato che le somme corrisposte a seguito delle suddette richieste di rimborso furono accreditate sul conto del contraente Pt_2
.
[...]
In mancanza della detta prova non va, pertanto, verificato se la mancata contestazione dell'accredito da parte del contraente equivalga ad accettazione dell'estinzione della polizza.
Alla luce di quanto sopra, sussiste l'interesse e la legittimazione di Parte_1
- in quanto soggetto danneggiato - ad agire nei confronti della banca convenuta che
6 ha consentito l'estinzione della polizza assicurativa stipulata da in Parte_2
suo favore, in assenza di una richiesta del contraente.
2.2 QUERELA DI FALSO
La querela di falso proposta da - avverso le richieste di riscatto, Parte_1
parziali ovvero totali, del 30.1.2008, del 5.2.2009 e del 2.7.2009 della polizza
Eurovita n. 31610001452 del valore di € 25.000,00 nonché avverso la variazione del beneficiario della stessa del 28.4.2009 - è fondata.
La ctu, dott.ssa - le cui conclusioni vanno condivise, siccome Persona_3
frutto di un attento studio della situazione di fatto e della corretta e ben motivata applicazione delle regole tecniche inerenti alla materia in esame –, ha escluso << con certezza tecnica …l'intervento della mano di nel vergare le firme in Parte_2
verifica >>.
Peraltro, nessun rilievo ha formulato la banca convenuta avverso le conclusioni della suddetta ctu.
Alla luce di quanto sopra, le firme apposte in calce alle richieste sopra indicate vanno dichiarate false.
2.3 RESPONSABILITA' ISTITUTO BANCARIO CONVENUTO
Pacifico tra le parti in causa che la – non in causa nel Controparte_3
presente giudizio – ha rifiutato la liquidazione della polizza vita n. 3161/0001452 stipulata da in favore della parte attrice indicata come beneficiaria, Parte_2
va riconosciuta la responsabilità della Controparte_1
per avere causato a il mancato incasso delle somme alla stessa Parte_1
destinate in considerazione dell'intervenuto decesso del contraente.
7 Invero, stante l'accertata falsità delle firme di cui al paragrafo che precede, la banca ha posto in essere un comportamento illecito (colposo ovvero doloso) consistente nell'aver ricevuto e inoltrato alla società assicuratrice false richieste di liquidazione della polizza per cui è causa nonché una falsa richiesta di sostituzione del beneficiario attribuendole illegittimamente al contraente e determinando, così, l'ingiusta liquidazione delle relative somme in favore di soggetti non identificati.
Alla luce di quanto sopra, la convenuta (che risponde dell'operato dei propri CP_1
dipendenti posto in essere nell'esercizio delle incombenze a cui gli stessi sono adibiti) va condannata al risarcimento del danno da quantificarsi in € 25.000,00 pari alla somma che pacificamente la avrebbe incassato quale beneficiaria della Pt_2
polizza n. 3161/0001452 a seguito del decesso del fratello Controparte_3
contraente, avvenuto in data 20.5.2010.
Trattandosi di debito di valore, spettano, con decorrenza, come richiesto, dalla domanda di liquidazione della prestazione assicurativa formulata l'11.02.2011 e fino alla data del passaggio in giudicato della presente sentenza (Cass., 02/04/2014,
n.7697), la rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nonché, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali;
quest'ultimi vanno calcolati sulla somma riconosciuta, rivalutata però anno per anno secondo i citati indici istat, dall'11.02.2011 fino al passaggio in giudicato (v. Sez
Unite 1995/1712; 2004/4993).
Va rigettata la richiesta dell'attrice di parametrare gli interessi <alla differenza tra la media dei tassi bot a 12 mesi e il tasso legale >>. Invero, la HI non ha provato che la predetta somma, se liquidata tempestivamente, sarebbe stata impiegata in modo tale da produrre gli interessi richiesti.
8 Sul punto si osserva che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che sulla somma rivalutata potessero essere liquidati gli interessi compensativi al tasso dei Buoni del Tesoro poliennali con scadenza a dieci anni, in quanto aventi una redditività maggiore rispetto al tasso legale, non essendo stato provato che la predetta somma, se liquidata tempestivamente, sarebbe stata impiegata in quell'investimento) (Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, n.22607).
Infine, non va esaminata la domanda avanzata con l'atto introduttivo del giudizio di liquidazione del danno morale in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Invero, con le note conclusive depositate il 17.1.2025 parte attrice ha richiamato <le conclusioni delle note difensive depositate in data 16.1.2025 >> in cui la suddetta domanda non è stata riproposta.
Non va disposta la pronuncia accessoria di cui all'art. 537 cpp - richiamato dall'art. 226 cpc - sussistendo, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, interessi di
9 terzi non intervenuti come parti nel presente giudizio che potrebbero esserne pregiudicati.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €
26.000,00/€ 52.000,01) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la falsità delle firme a nome di apposte in calce: Parte_2
alla richiesta di riscatto parziale della polizza n. Controparte_3
3161/0001452 del 30.1.2008; alla richiesta di riscatto parziale della polizza n. Controparte_3
3161/0001452 del 5.2.2009; alla variazione del beneficiario della polizza n. Controparte_3
3161/0001452 del 28.4.2009; alla richiesta di riscatto totale della polizza n. Controparte_3
3161/0001452 del 2.7.2009;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda avanzata da Parte_1
nei confronti della e, per Controparte_1
l'effetto, condanna quest'ultima a pagare alla prima la somma di € 25.000,00,
a titolo di sorte capitale, oltre - con decorrenza dalla domanda di liquidazione
10 della prestazione assicurativa formulata l'11.02.2011 e fino alla data del passaggio in giudicato della presente sentenza - alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati ed oltre agli interessi legali, quest'ultimi calcolati sulla somma riconosciuta, rivalutata anno per anno secondo i citati indici istat, dall'11.02.2011 fino al passaggio in giudicato del presente provvedimento;
- condanna, altresì, la a Controparte_1
rimborsare a le spese di lite che liquida in Euro 234,82, Parte_1
a titolo di esborsi, e in Euro 7.616,00, a titolo di compensi difensivi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali, spese che distrae in favore dell'Avv. Davide
D'Ippolito;
- pone le spese di ctu, come liquidate con decreto datato 24.8.2015, definitivamente a carico della , Controparte_1
condannando quest'ultima a rifondere l'altra parte di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso il 14.4.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Ruffino
LA GIUDICE Rel. Est.
Dott. Monica Zema
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Ruffino Presidente
dott. Monica Zema Giudice rel. est.
dott. Marina Cavallo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11927/2013 avente ad oggetto “azione di risarcimento del danno e querela di falso” promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domicil. in VIA PRINCIPE AMEDEO N. 50 70121 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. D'IPPOLITO DAVIDE (C.F. ATTRICE C.F._2
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivam. domicil. in VIA P. FIORE N. 14 70123 BARI;
rappres. e dif. dagli Avv.ti
PINGUE FILIPPO (C.F. ) e LO CONTE MASSIMINO (C.F. C.F._3
) CONVENUTA C.F._4
1 All'udienza del 28.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo raccomandata spedita in data 12.10.2013, ha adito questo Tribunale al fine di: << in via preliminare, Parte_1
disporsi, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., il sequestro dei seguenti documenti oggetto di querela di falso, in quanto depositati in originale presso la filiale di Palo del Colle della o presso la sede legale o Amministrativa Controparte_1
dell'istituto di credito: 1) copia richiesta di riscatto polizza Eurovita del 30.1.2008;
2) copia richiesta di riscatto polizza Eurovita del 5.2.2009; 3) copia variazione beneficiario polizza Eurovita del 28.4.2009; 4) copia richiesta di riscatto totale polizza Eurovita del 2.7.2009; nel merito, di accertare e dichiarare che le sottoscrizioni apposte su documenti sub 1-2-3-4-5, contenenti le richieste di riscatto anticipato parziale e totale, la denuncia di smarrimento polizza e la variazione del beneficiario della stessa sono apocrife, perché non apposte dal sig. , Parte_2
all'esito del giudizio incidentale di falso;
condannare la convenuta a CP_1
rimborsare in favore dell'attrice l'importo di € 25.000,00, pari all'importo di polizza riscattabile, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria a far tempo dall'illecito fino al soddisfo;
condannare, alternativamente, la
[...]
al risarcimento dei danni per fatto illecito compiuto dai suoi Controparte_1
dipendenti nella misura pari all'indennizzo previsto in polizza pari ad € 25.000,00 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria a far tempo dall'illecito fino al soddisfo;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni morali in favore
2 dell'istante derivante dall'incolpevole affidamento di conseguire un vantaggio patrimoniale dalla escussione della polizza e del disagio ed ansia arrecatele stante
l'età avanzata della stessa: danni da liquidarsi in via equitativa;
condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese di lite e compensi, da distrarsi in favore del
… procuratore dichiaratosi antistatario>>.
A fondamento dell'azione, l'attrice ha dedotto che:
- in data 18.2.2004 il proprio fratello , tramite la filiale di Palo del Parte_2
Colle della , aveva sottoscritto un contratto Controparte_1
assicurativo denominato “Europa , collocato dalla Compagnia CP_2
assicuratrice (con sede in Roma alla via Sicilia, 169); Controparte_3
- la polizza prevedeva un premio unico di € 25.000,00, versato da Parte_2
tramite la stessa banca;
- l'assicurato l'aveva designata come beneficiaria della polizza, in caso di suo decesso;
- la compagnia assicuratrice, una volta incassato il premio di € 25.000,00 tramite la
, aveva rilasciato la polizza contraddistinta dal Controparte_1
n. 3161/0001452;
- in data 20.5.2010 era deceduto;
Parte_2
- con lettera r.r. del 22.3.2011, in qualità di beneficiaria della polizza, aveva chiesto alla nonché alla Compagnia assicuratrice Eurovita Controparte_1
il pagamento del relativo indennizzo;
- con lettera del 27.4.2011 la società le aveva comunicato che Controparte_3
l'indennizzo era stato incassato in data 27.7.2009, tramite la Controparte_1
;
[...]
- la banca convenuta le aveva consegnato n. 3 richieste di riscatto parziale della polizza sottoscritte da , ciascuna autenticata dal funzionario di banca Parte_2
3 preposto, nonché denuncia di smarrimento della polizza riportante la firma di Pt_2
autenticata dal funzionario di banca, richiesta di variazione del beneficiario
[...]
e richiesta di riscatto totale della polizza, anch'esse riportanti la firma di Pt_2
autenticate dal funzionario di banca preposto;
[...]
- poiché il proprio fratello , di 84 anni all'epoca dei fatti, non si era Parte_2
recato presso la banca né aveva mai richiesto il riscatto anticipato della polizza o aveva inteso variare il beneficiario della stessa, aveva scoperto che le firme apposte sui documenti suddetti erano apocrife.
L'attrice ha, pertanto, proposto querela di falso avverso le scritture sopra indicate e ha chiesto accertarsi la responsabilità della banca convenuta in ordine al danno dalla stessa subito per avere consentito il riscatto della polizza contro la volontà del contraente, attestando falsamente attraverso i propri funzionari che la firma in calce alla richiesta di riscatto totale era stata apposta da . Parte_2
In data 13.2.2014 si è costituita la che Controparte_1
ha chiesto di dichiarare inammissibile la domanda per carenza di interesse e di legittimazione in capo all'attrice; e, nel merito, ha chiesto rigettare la domanda con vittoria di spese e compensi.
A fondamento delle proprie difese la convenuta ha dedotto che:
- in data 18.2.2004 aveva sottoscritto presso la propria filiale di Palo Parte_2
del Colle tre polizza assicurative emesse dalla ed in Controparte_3
particolare: la n. 31610001451 del valore di € 25.000,00, con beneficiario
[...]
; la n. 31610001452 del valore di € 25.000,00, con beneficiario Per_1 Parte_1
; la n. 31610001453 del valore di € 5.000,00, con beneficiario
[...] [...]
; Per_1
4 - in data 30.1.2008 , contraente la polizza, aveva presentato richiesta Parte_2
di liquidazione parziale della polizza n. 31610001452 limitatamente all'importo di €
1.000,00, con indicazione di accreditare l'importo sul proprio conto corrente n.
040000002440, intrattenuto presso la medesima filiale;
- in data 5.2.2009 il contraente aveva richiesto un nuovo riscatto parziale della polizza n. 31610001452, limitatamente all'importo di € 1.000,00, sempre con richiesta di accredito sul proprio conto corrente;
- con atto del 28.4.2009 il contraente, annullando la precedente designazione di beneficiario caso morte, aveva sostituito all'odierna attrice tale Persona_2
;
[...]
- con atto del 2.7.2009 il contraente aveva richiesto il riscatto totale della polizza, sempre con accredito della relativa somma sul proprio conto corrente.
La banca convenuta ha concluso deducendo che in tutte le suddette occasioni il contraente era stato regolarmente identificato e dichiarando di volersi avvalere di tutti i documenti oggetto di querela di falso. Ha dedotto la carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva in capo alla parte attrice in quanto la liquidazione della polizza era avvenuta per volontà del contraente prima del decesso dello stesso.
All'udienza del 3.7.2014 ha presentato personalmente querela di Parte_1
falso avverso i documenti suddetti ed è intervenuto il Pubblico Ministero.
Disposta ed espletata CTU grafologica, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 28.1.2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
5 2) MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 INTERESSE AD e LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'ATTRICE CP_4
La banca convenuta ha eccepito la carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva in capo alla parte attrice deducendo che la liquidazione della polizza era avvenuta per volontà del contraente prima del decesso dello stesso. E, ciò, per avere firmato le richieste di riscatto e, in ogni caso (per l'ipotesi di falsità Parte_2
delle firme apposte in calce alle stesse), per non avere contestato l'accredito delle somme derivanti dall'estinzione dell'assicurazione per cui è causa sul proprio conto corrente, accettando di conseguenza tacitamente la liquidazione della stessa.
Le eccezioni in esame non possono essere accolte essendo infondate, innanzitutto, le circostanze di fatto sulle quali le stesse si basano.
Ed invero, l'istruttoria espletata a seguito della proposizione di querela di falso da parte di ha accertato che il contraente la polizza non domandò Parte_1
alcun rimborso parziale ovvero totale della polizza in quanto le firme apposte in calce alle richieste de quibus sono false (v. paragrafo che segue, n. 2.2).
Inoltre, la banca convenuta non ha dimostrato che le somme corrisposte a seguito delle suddette richieste di rimborso furono accreditate sul conto del contraente Pt_2
.
[...]
In mancanza della detta prova non va, pertanto, verificato se la mancata contestazione dell'accredito da parte del contraente equivalga ad accettazione dell'estinzione della polizza.
Alla luce di quanto sopra, sussiste l'interesse e la legittimazione di Parte_1
- in quanto soggetto danneggiato - ad agire nei confronti della banca convenuta che
6 ha consentito l'estinzione della polizza assicurativa stipulata da in Parte_2
suo favore, in assenza di una richiesta del contraente.
2.2 QUERELA DI FALSO
La querela di falso proposta da - avverso le richieste di riscatto, Parte_1
parziali ovvero totali, del 30.1.2008, del 5.2.2009 e del 2.7.2009 della polizza
Eurovita n. 31610001452 del valore di € 25.000,00 nonché avverso la variazione del beneficiario della stessa del 28.4.2009 - è fondata.
La ctu, dott.ssa - le cui conclusioni vanno condivise, siccome Persona_3
frutto di un attento studio della situazione di fatto e della corretta e ben motivata applicazione delle regole tecniche inerenti alla materia in esame –, ha escluso << con certezza tecnica …l'intervento della mano di nel vergare le firme in Parte_2
verifica >>.
Peraltro, nessun rilievo ha formulato la banca convenuta avverso le conclusioni della suddetta ctu.
Alla luce di quanto sopra, le firme apposte in calce alle richieste sopra indicate vanno dichiarate false.
2.3 RESPONSABILITA' ISTITUTO BANCARIO CONVENUTO
Pacifico tra le parti in causa che la – non in causa nel Controparte_3
presente giudizio – ha rifiutato la liquidazione della polizza vita n. 3161/0001452 stipulata da in favore della parte attrice indicata come beneficiaria, Parte_2
va riconosciuta la responsabilità della Controparte_1
per avere causato a il mancato incasso delle somme alla stessa Parte_1
destinate in considerazione dell'intervenuto decesso del contraente.
7 Invero, stante l'accertata falsità delle firme di cui al paragrafo che precede, la banca ha posto in essere un comportamento illecito (colposo ovvero doloso) consistente nell'aver ricevuto e inoltrato alla società assicuratrice false richieste di liquidazione della polizza per cui è causa nonché una falsa richiesta di sostituzione del beneficiario attribuendole illegittimamente al contraente e determinando, così, l'ingiusta liquidazione delle relative somme in favore di soggetti non identificati.
Alla luce di quanto sopra, la convenuta (che risponde dell'operato dei propri CP_1
dipendenti posto in essere nell'esercizio delle incombenze a cui gli stessi sono adibiti) va condannata al risarcimento del danno da quantificarsi in € 25.000,00 pari alla somma che pacificamente la avrebbe incassato quale beneficiaria della Pt_2
polizza n. 3161/0001452 a seguito del decesso del fratello Controparte_3
contraente, avvenuto in data 20.5.2010.
Trattandosi di debito di valore, spettano, con decorrenza, come richiesto, dalla domanda di liquidazione della prestazione assicurativa formulata l'11.02.2011 e fino alla data del passaggio in giudicato della presente sentenza (Cass., 02/04/2014,
n.7697), la rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nonché, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali;
quest'ultimi vanno calcolati sulla somma riconosciuta, rivalutata però anno per anno secondo i citati indici istat, dall'11.02.2011 fino al passaggio in giudicato (v. Sez
Unite 1995/1712; 2004/4993).
Va rigettata la richiesta dell'attrice di parametrare gli interessi <alla differenza tra la media dei tassi bot a 12 mesi e il tasso legale >>. Invero, la HI non ha provato che la predetta somma, se liquidata tempestivamente, sarebbe stata impiegata in modo tale da produrre gli interessi richiesti.
8 Sul punto si osserva che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che sulla somma rivalutata potessero essere liquidati gli interessi compensativi al tasso dei Buoni del Tesoro poliennali con scadenza a dieci anni, in quanto aventi una redditività maggiore rispetto al tasso legale, non essendo stato provato che la predetta somma, se liquidata tempestivamente, sarebbe stata impiegata in quell'investimento) (Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, n.22607).
Infine, non va esaminata la domanda avanzata con l'atto introduttivo del giudizio di liquidazione del danno morale in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Invero, con le note conclusive depositate il 17.1.2025 parte attrice ha richiamato <le conclusioni delle note difensive depositate in data 16.1.2025 >> in cui la suddetta domanda non è stata riproposta.
Non va disposta la pronuncia accessoria di cui all'art. 537 cpp - richiamato dall'art. 226 cpc - sussistendo, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, interessi di
9 terzi non intervenuti come parti nel presente giudizio che potrebbero esserne pregiudicati.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €
26.000,00/€ 52.000,01) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la falsità delle firme a nome di apposte in calce: Parte_2
alla richiesta di riscatto parziale della polizza n. Controparte_3
3161/0001452 del 30.1.2008; alla richiesta di riscatto parziale della polizza n. Controparte_3
3161/0001452 del 5.2.2009; alla variazione del beneficiario della polizza n. Controparte_3
3161/0001452 del 28.4.2009; alla richiesta di riscatto totale della polizza n. Controparte_3
3161/0001452 del 2.7.2009;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda avanzata da Parte_1
nei confronti della e, per Controparte_1
l'effetto, condanna quest'ultima a pagare alla prima la somma di € 25.000,00,
a titolo di sorte capitale, oltre - con decorrenza dalla domanda di liquidazione
10 della prestazione assicurativa formulata l'11.02.2011 e fino alla data del passaggio in giudicato della presente sentenza - alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati ed oltre agli interessi legali, quest'ultimi calcolati sulla somma riconosciuta, rivalutata anno per anno secondo i citati indici istat, dall'11.02.2011 fino al passaggio in giudicato del presente provvedimento;
- condanna, altresì, la a Controparte_1
rimborsare a le spese di lite che liquida in Euro 234,82, Parte_1
a titolo di esborsi, e in Euro 7.616,00, a titolo di compensi difensivi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali, spese che distrae in favore dell'Avv. Davide
D'Ippolito;
- pone le spese di ctu, come liquidate con decreto datato 24.8.2015, definitivamente a carico della , Controparte_1
condannando quest'ultima a rifondere l'altra parte di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso il 14.4.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Ruffino
LA GIUDICE Rel. Est.
Dott. Monica Zema
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