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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1925/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1925/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TRIPODI ANTONIO ricorrente contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MORRONE VINCENZO I.N.P.S. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASELLI P.IVA_2
CLARA
CI SP (C.F. ) P.IVA_3
Oggetto: opposizione ex art 615 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.7.24 riferiva che l' Parte_1 [...] per la provincia di Milano le aveva Controparte_2 notificato il 24/07/2024 l'intimazione di pagamento n. 068 2024 90245382 37/000 contenente l'invito a pagare, entro 5 giorni, il complessivo importo di
€ 28.680,87 comprensivo di interessi, compenso per la riscossione e altre spese relativo ad alcune cartelle che non le erano state notificate;
pagina 1 di 6 che la suddetta somma discendeva da diverse cartelle relative a tributi di varia natura, nonché da cartelle di pagamento relative a crediti di natura contributiva INPS e, per quanto concerne la competenza della sezione Lavoro e Previdenza dell'adito Tribunale, precisamente:
1) Avviso di addebito n. 36820150002921761503 mai notificato alla ricorrente, relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuto per gli anni 2014-2015 per un importo totale pari ad €
11.093,05 – Ente Creditore, INPS sede di Monza;
2) Avviso di addebito n. 36820150014010500503 mai notificato alla ricorrente, relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 3.786,07 – Ente Creditore, INPS sede di Monza;
3) Avviso di addebito n. 36820150015791345501 mai notificato alla ricorrente, relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 4.775,41 – Ente Creditore, INPS sede di Monza;
4) Avviso di addebito n. 36820150016732160501 mai notificato alla ricorrente, relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 2.334,14 –
Ente Creditore, INPS sede di Monza;
che da un'attenta e accurata analisi, inoltre, l'atto d'intimazione era carente dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge e, pertanto, inidoneo a metterla in condizione di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantitole .
posto quanto sopra la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la nullità dell'AVI per i seguenti motivi : a) omessa notifica degli atti presupposti;
b) mancata l'indicazione dell'autorità competente per territorio a ricevere il ricorso;
c) mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000; d) mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
e) prescrizione dei crediti f) inesistenza della notifica pagina 2 di 6 Si è costituita chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e CP_2 rigettato perché infondato
Si è costituita INPS eccependo la inammissibilità del ricorso e chiedendo comunque la condanna della ricorrente al pagamento degli importi indicati negli AVA.
I motivi di nullità vanno partitamente esaminati.
Nullità della intimazione per omessa notifica degli atti prodromici
Tutti gli AVA oggetto del ricorso risultano notificati grazie alla documentazione prodotta dall'INPS. Il motivo di opposizione è quindi infondato.
Mancata l'indicazione dell'autorità competente per territorio a ricevere il ricorso. A pagina 1 dell' è chiaramente specificato che poteva essere presentato ricorso dinanzi alla autorità competente per i singoli atti indicati nella tabella di cui alla pagina1.
Del resto non vi era una sola autorità competente a ricevere il ricorso , ma questa variava a seconda del tipo di debito ( mancato pagamento IRAP, mancato pagamento contributi e così via).
mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000. Gli atti prodromici erano indicati nell'AVI e non vi era alcun bisogno di allegarli al medesimo, in quanto, come si è già detto, erano stati tutti regolarmente notificati alla ricorrente. In ogni caso l'obbligo di allegare tali atti non è previsto dall'art. 25 dpr 602/73 che prescrive i requisiti dell'atto.
mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Anche tale motivo è infondato.
Invero negli atti di riscossione di cui è causa sono riportate tutte le somme dovute con dettaglio del debito e l'indicazione degli interessi moratori calcolati secondo il disposto di cui all'art. 20 D.P.R. n. 602/1973, è anche pagina 3 di 6 specificata la spettanza dell'aggio quale remunerazione del servizio all'agente della riscossione anch'esso, ovviamente, predeterminato per legge.
I criteri attraverso cui calcolare gli interessi moratori che sono dovuti all' dopo la notifica della cartella e, in particolare, la Controparte_4 decorrenza e il tasso d'interesse, sono quindi predeterminati per legge ed il richiamo alla fonte normativa (il D.P.R. n. 60271973) è sufficiente affinché il contribuente sia reso edotto delle modalità di calcolo degli stessi e possa, quindi, eseguire un controllo. Invero, “il rinvio al Dpr del 1973 che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora costituisce una motivazione chiara dell'atto dell'Agente della riscossione, poiché richiama atti normativi (legge e decreto ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, quanto all'aliquota applicabile” (Cass. ordinanza n. 4376 del 21 febbraio 2017). Ad ogni modo l'eccezione è generica poiché, dato che il calcolo degli interessi di mora è prestabilito dalla legge, sarebbe stato onere della ricorrente allegare ed illustrare i motivi per cui, nel caso di specie, il mero richiamo alla fonte normativa non era stato sufficiente a renderla edotta delle modalità di calcolo degli interessi stessi e ad effettuare un controllo sulla regolarità del computo effettuato dall'ente di riscossione.
prescrizione dei crediti la prescrizione è stata interrotta dall'AVI 068 2021 9002166233000 notificato alla ricorrente il 26.2.22 .
Infatti in detto AVI veniva rilevato che non erano stati pagati , tra gli altri, i debiti portati dagli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio e si invitava la ricorrente ad eseguire il pagamento entro 5 giorni.
Ciò a tacere del fatto che la ricorrente ha provveduto al pagamento di una parte della pretesa creditoria.
Inesistenza della notifica per violazione dell'art. 26 dpr 602 del 1973 A detta della ricorrente non sarebbe consentita la notificazione a mezzo raccomandata come era avvenuto nel caso di specie.
Anche tale motivo è infondato. Invero l'art. 26 D.P.R.602/73 dispone “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle pagina 4 di 6 persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. Quando poi l'Agente della Riscossione si avvalga della procedura semplificata prevista dall'art. 26 DPR 602/73, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/82 per cui è sufficiente che “la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza” (Cass. Civ. n.13739/2017, conformi Cass. n.11708/2011, Cass. 6395/2014).
La ricorrente non ha contestato che tali modalità siano state osservate nel caso di specie.
Vanno considerate poi le pronunce della Cassazione n. 12470/2020 secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma
1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Ord.n.
28872/2018, Cass., Ord. n. 10037/2019) e infine quella n.2339/2021 secondo cui “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982.
Posto quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
pagina 5 di 6 Il tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe :
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
1.500,00 per ed euro 1.500,00 per INPS oltre accessori di legge e spese generali e CP_2 con distrazione a favore del procuratore di per la parte di questa. CP_2
Monza, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1925/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TRIPODI ANTONIO ricorrente contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MORRONE VINCENZO I.N.P.S. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASELLI P.IVA_2
CLARA
CI SP (C.F. ) P.IVA_3
Oggetto: opposizione ex art 615 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.7.24 riferiva che l' Parte_1 [...] per la provincia di Milano le aveva Controparte_2 notificato il 24/07/2024 l'intimazione di pagamento n. 068 2024 90245382 37/000 contenente l'invito a pagare, entro 5 giorni, il complessivo importo di
€ 28.680,87 comprensivo di interessi, compenso per la riscossione e altre spese relativo ad alcune cartelle che non le erano state notificate;
pagina 1 di 6 che la suddetta somma discendeva da diverse cartelle relative a tributi di varia natura, nonché da cartelle di pagamento relative a crediti di natura contributiva INPS e, per quanto concerne la competenza della sezione Lavoro e Previdenza dell'adito Tribunale, precisamente:
1) Avviso di addebito n. 36820150002921761503 mai notificato alla ricorrente, relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuto per gli anni 2014-2015 per un importo totale pari ad €
11.093,05 – Ente Creditore, INPS sede di Monza;
2) Avviso di addebito n. 36820150014010500503 mai notificato alla ricorrente, relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 3.786,07 – Ente Creditore, INPS sede di Monza;
3) Avviso di addebito n. 36820150015791345501 mai notificato alla ricorrente, relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 4.775,41 – Ente Creditore, INPS sede di Monza;
4) Avviso di addebito n. 36820150016732160501 mai notificato alla ricorrente, relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 2.334,14 –
Ente Creditore, INPS sede di Monza;
che da un'attenta e accurata analisi, inoltre, l'atto d'intimazione era carente dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge e, pertanto, inidoneo a metterla in condizione di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantitole .
posto quanto sopra la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la nullità dell'AVI per i seguenti motivi : a) omessa notifica degli atti presupposti;
b) mancata l'indicazione dell'autorità competente per territorio a ricevere il ricorso;
c) mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000; d) mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
e) prescrizione dei crediti f) inesistenza della notifica pagina 2 di 6 Si è costituita chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e CP_2 rigettato perché infondato
Si è costituita INPS eccependo la inammissibilità del ricorso e chiedendo comunque la condanna della ricorrente al pagamento degli importi indicati negli AVA.
I motivi di nullità vanno partitamente esaminati.
Nullità della intimazione per omessa notifica degli atti prodromici
Tutti gli AVA oggetto del ricorso risultano notificati grazie alla documentazione prodotta dall'INPS. Il motivo di opposizione è quindi infondato.
Mancata l'indicazione dell'autorità competente per territorio a ricevere il ricorso. A pagina 1 dell' è chiaramente specificato che poteva essere presentato ricorso dinanzi alla autorità competente per i singoli atti indicati nella tabella di cui alla pagina1.
Del resto non vi era una sola autorità competente a ricevere il ricorso , ma questa variava a seconda del tipo di debito ( mancato pagamento IRAP, mancato pagamento contributi e così via).
mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000. Gli atti prodromici erano indicati nell'AVI e non vi era alcun bisogno di allegarli al medesimo, in quanto, come si è già detto, erano stati tutti regolarmente notificati alla ricorrente. In ogni caso l'obbligo di allegare tali atti non è previsto dall'art. 25 dpr 602/73 che prescrive i requisiti dell'atto.
mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Anche tale motivo è infondato.
Invero negli atti di riscossione di cui è causa sono riportate tutte le somme dovute con dettaglio del debito e l'indicazione degli interessi moratori calcolati secondo il disposto di cui all'art. 20 D.P.R. n. 602/1973, è anche pagina 3 di 6 specificata la spettanza dell'aggio quale remunerazione del servizio all'agente della riscossione anch'esso, ovviamente, predeterminato per legge.
I criteri attraverso cui calcolare gli interessi moratori che sono dovuti all' dopo la notifica della cartella e, in particolare, la Controparte_4 decorrenza e il tasso d'interesse, sono quindi predeterminati per legge ed il richiamo alla fonte normativa (il D.P.R. n. 60271973) è sufficiente affinché il contribuente sia reso edotto delle modalità di calcolo degli stessi e possa, quindi, eseguire un controllo. Invero, “il rinvio al Dpr del 1973 che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora costituisce una motivazione chiara dell'atto dell'Agente della riscossione, poiché richiama atti normativi (legge e decreto ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, quanto all'aliquota applicabile” (Cass. ordinanza n. 4376 del 21 febbraio 2017). Ad ogni modo l'eccezione è generica poiché, dato che il calcolo degli interessi di mora è prestabilito dalla legge, sarebbe stato onere della ricorrente allegare ed illustrare i motivi per cui, nel caso di specie, il mero richiamo alla fonte normativa non era stato sufficiente a renderla edotta delle modalità di calcolo degli interessi stessi e ad effettuare un controllo sulla regolarità del computo effettuato dall'ente di riscossione.
prescrizione dei crediti la prescrizione è stata interrotta dall'AVI 068 2021 9002166233000 notificato alla ricorrente il 26.2.22 .
Infatti in detto AVI veniva rilevato che non erano stati pagati , tra gli altri, i debiti portati dagli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio e si invitava la ricorrente ad eseguire il pagamento entro 5 giorni.
Ciò a tacere del fatto che la ricorrente ha provveduto al pagamento di una parte della pretesa creditoria.
Inesistenza della notifica per violazione dell'art. 26 dpr 602 del 1973 A detta della ricorrente non sarebbe consentita la notificazione a mezzo raccomandata come era avvenuto nel caso di specie.
Anche tale motivo è infondato. Invero l'art. 26 D.P.R.602/73 dispone “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle pagina 4 di 6 persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. Quando poi l'Agente della Riscossione si avvalga della procedura semplificata prevista dall'art. 26 DPR 602/73, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/82 per cui è sufficiente che “la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza” (Cass. Civ. n.13739/2017, conformi Cass. n.11708/2011, Cass. 6395/2014).
La ricorrente non ha contestato che tali modalità siano state osservate nel caso di specie.
Vanno considerate poi le pronunce della Cassazione n. 12470/2020 secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma
1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Ord.n.
28872/2018, Cass., Ord. n. 10037/2019) e infine quella n.2339/2021 secondo cui “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982.
Posto quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
pagina 5 di 6 Il tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe :
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
1.500,00 per ed euro 1.500,00 per INPS oltre accessori di legge e spese generali e CP_2 con distrazione a favore del procuratore di per la parte di questa. CP_2
Monza, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
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