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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. LB MA IG Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere dott.ssa IN IA Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2826/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. RODOLFO ERCOLI e dell'avv. MARTINO BOSCHIROLI
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GUIDO GRIGNANI e dell'avv. ANDREA LORO
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 358/2024 pubblicata il 17/04/2024; materia: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'On. Corte d'Appello adita, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, in totale e/o parziale riforma dell'impugnata sentenza, disattesa ogni istanza avversaria, così giudicare: pagina 1 di 8 - in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare totalmente la sentenza, n. Sentenza n. 358/2024 pubbl. il 17/04/2024 RG n. 1604/2023 Repert. n. 555/2024 del 18/04/2024 radicalmente nulla per omessa notifica e, pertanto, la deducente insiste nelle seguenti CONCLUSIONI Piaccia all'lll.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- preliminarmente si chiede alla Corte, per i motivi illustrati, di valutare la sospensione del procedimento e disporre la comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 185 e 117 Cpc. E, comunque accertare e dichiarare la nullità della gravata sentenza per nullità della notifica
- si insiste sin d'ora sulla concessione della sospensione della reclamata sentenza per gravi motivi e per la fondatezza del fumus, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta, con prova di avvenuto pagamento;
- revocare e comunque dichiarare nullo e di nessun effetto la sentenza impugnata, perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in premessa, in particolare per l'avvenuto pagamento totale / parziale prima della notifica del decreto opposto, con conseguente eventuale spostamento della competenza per valore;
- respingere tutte le domande, eccezioni e deduzioni avversarie, - dichiarare la inesistenza, risultante per tabulas, del diritto di credito per cui è causa e la nullità della sentenza fissando udienza di p.c.
- In subordine in via alternativa: accertare l'effettivo debito e/o saldo per le forniture per cui è causa
- - In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi a prova diretta e contraria sulle circostanze eventualmente dedotte da controparte nonché prova per testi e interrogatorio formale sulle circostanze dedotte in narrativa che si articoleranno nei termini di rito. Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre ed articolare mezzi istruttori, compresa la CTU tecnico - contabile sui rapporti dare / avere Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa Si insiste per il seguente capitolo di prova: Part
1. vero che il pagamento di quanto richiesto dalla TA SRL è stato concordato e definito in azienda alla presenza del legale rappresentante della conformemente agli assegni che si rammostrano Pt_3
2. vero che dai documenti contabili di bilancio e dagli estratti di C/C che mi vengono esibiti risulta Part estinto il credito vantato dalla ditta TA SRL, sede di MA Si indicano a testi, anche a prova contraria sui capitoli ex adverso i signori:
1. residente in [...]
2. Dr. (capitoli 1- 2) Testimone_2
3. addetta alla filiale del Credit Agricole di MA (capitoli 1- 2)
4. Dr. (capitoli 1- 2) Per_1
5. dipendente CO MA (capitoli 1- 2)
6. (capitoli 1- 2)” Testimone_3
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare. In via preliminare, in rito in via preliminare, nel merito pagina 2 di 8 - Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per le motivazioni di cui sopra Nel merito, in via principale
1. Confermare in ogni sua parte la sentenza n. 358/2024 del Tribunale di Lodi In ogni caso
2. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in conformità al DM 55/2014, con richiesta di distrazione a favore dell'Avv. Guido GR che si dichiara antistatario In via Istruttoria Pur ritenendo la causa di natura documentale, si riportano le istanze istruttorie come formulate in primo grado, nel denegato caso in cui la Corte volesse dare ingresso alla fase istruttoria. Si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in premessa, da intendersi qui ritrascritte previa locuzione “Vero che”, espunti eventuali giudizi e valutazioni.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 358/2024 pubblicata il 17 aprile 2024, il Tribunale di Lodi ha respinto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 657/23, con cui il Parte_4
Tribunale le aveva ingiunto di versare, in favore di la somma di Controparte_1
€ 23.230,63, oltre accessori e spese, a titolo di saldo delle fatture emesse da nel 2021 e nel 2022 CP_1 per la fornitura di sementi (mais, orzo) e materiale vario per l'agricoltura.
2. Il giudizio di primo grado
, a sostegno dell'opposizione, aveva eccepito: Parte_1
- genericamente, i vizi delle sementi di mais, posto che, in base alle fotografie prodotte, le colture di mais nei campi raffigurati sarebbero cresciute “a macchia di leopardo”;
- l'estinzione del debito per avvenuto pagamento;
- l'inammissibilità della domanda monitoria, in considerazione della normativa emergenziale intervenuta nel settembre 2023 a causa dell'esondazione del fiume Adda.
Il Tribunale, osservato che parte opposta – attrice sostanziale- aveva assolto l'onere probatorio a suo carico, depositando in atti le fatture azionate e i documenti di trasporto debitamente sottoscritti, ha respinto l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, posto che: i) le contestazioni circa la qualità delle sementi erano del tutto generiche, oltre che tardive (non risultava alcuna contestazione stragiudiziale); ii) l'opponente non aveva in alcun modo documentato l'asserita estinzione del debito per integrale pagamento, essendosi pagina 3 di 8 limitata a depositare un estratto conto che riportava i pagamenti parziali riconosciuti anche dall'opposta, che li aveva infatti decurtati dal saldo richiesto con il ricorso monitorio;
iii) le eccezioni relative alla normativa emergenziale del 2023 erano state tardivamente formulate e in ogni caso erano irrilevanti nel caso di specie, tenuto conto che le fatture azionate erano scadute ben prima, nel 2021 e nel 2022.
3. Il presente giudizio di appello
Il ha proposto appello avverso la predetta sentenza del Tribunale di Lodi, ribadendo le Pt_1 medesime eccezioni sollevate in primo grado e lamentando che il giudice non le aveva tenute in debita considerazione;
ha altresì eccepito la nullità della notifica della sentenza di primo grado, posto che “era stato nominato un amministratore giudiziale con funzioni anche di custode” e che dunque “parte opposta avrebbe dovuto notificare i provvedimenti al legale rappresentate nella persona dell'amministratore giudiziario” (così, senza ulteriori specificazioni, l'atto di citazione in appello, pag.
10).
si è costituita chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Posto che dall'esame dello stralcio di visura camerale, così come dallo stralcio di provvedimento del
GIP di Lodi in data 5 marzo 2024 prodotti dall'appellante in questa sede (docc. 3 e 4), emergeva che nell'ambito di un processo penale a carico dei legali rappresentanti della società , avv. Parte_1
NO HI e IA HI, era stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda agricola e nominato un amministratore giudiziario, e che dunque si poneva potenzialmente la questione della legittimazione processuale dell'appellante, la Corte, con ordinanza dell'11 giugno 2025 ha disposto la produzione della visura camerale storica integrale ed aggiornata della società agricola appellante.
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata discussa nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
4. Decisione
Va preliminarmente osservato che, come emerge dalla visura integrale aggiornata prodotta dall'appellante in data 23.6.2025, il Pubblico Ministero del procedimento penale gravante sui legali rappresentanti de , con provvedimento del 3 ottobre 2024 iscritto nel registro delle imprese Parte_1 il 10 ottobre 2024, ha revocato il sequestro preventivo dell'azienda agricola convalidato dal GIP il 5 marzo 2024.
pagina 4 di 8 Va altresì osservato che la procura alle liti agli avv.ti Ercoli e HI, valevole anche per la proposizione dell'odierno appello (“in ogni sua fase e grado”), è stata rilasciata dalla legale rappresentante de all'atto dell'introduzione del giudizio di primo Parte_5 grado, in data 22.5.2023, quando la stessa era dotata di piena capacità processuale.
Va, ancora, osservato che i procuratori de non hanno mai dichiarato, ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 300 c.p.c., la perdita di capacità processuale della parte assistita, né durante l'udienza di discussione orale del primo grado di giudizio, tenutasi il 17 aprile 2024, né durante l'udienza di prima comparizione dinanzi a questa Corte.
Da quanto sopra evidenziato consegue anzi tutto, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la validità ed efficacia della notifica della sentenza di primo grado effettuata al procuratore di parte opponente, che non aveva dichiarato l'evento interruttivo: «L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 cod.proc.civ., (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 cod.proc.civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza
e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art.
300 cod.proc.civ., comma 4. Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore,
a norma dell'art. 285 cod.proc.civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace;
b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace;
c) è pagina 5 di 8 ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330 cod.proc.civ., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento» (Cass. SU n.15295 del 2014; enfasi grafica della redattrice).
Inoltre, come pure chiarito dalla Corte di cassazione nella sentenza sopra riportata, il procuratore avv.
HI cui era stata rilasciata, nel maggio 2023, procura alle liti valida anche per il presente giudizio d'appello, in forza del principio dell'ultrattività del mandato era legittimato a proporre l'impugnazione, nonostante la perdita di capacità del legale rappresentante nel periodo compreso tra il
5 marzo 2024 e il 3 ottobre 2024 (cfr. anche Cass. SU n. 29812/2024, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l'inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato.»)
In ogni caso, a seguito della revoca dell'amministrazione giudiziaria avvenuta con provvedimento del 3 ottobre 2024, IA HI ha ripreso, a decorrere da quella data – e dunque subito dopo la notifica dell'atto di citazione in appello, avvenuta il 1.10.2024- i pieni poteri di legale rappresentante della società appellante e, dunque, la piena capacità processuale.
Sgombrato il campo, va altresì preliminarmente chiarito che le misure di protezione (divieto per i
[.. creditori di iniziare azioni esecutive a cautelari sui beni facenti parte dell'azienda) ottenute da dal Tribunale di Cremona in data 4 luglio 2025 ai sensi dell'art. 271, 2° comma, CCII, in Pt_1 pendenza del termine concesso alla – nei confronti della quale era stata presentata Parte_4 istanza di liquidazione controllata – per proporre la misura alternativa del concordato minore, non hanno alcun effetto sul presente procedimento, né giustificano il rinvio richiesto dal procuratore dell'appellante all'udienza di discussione del 10 luglio 2025.
*
Venendo ora al merito dell'impugnazione proposta, la Corte osserva l'appello è destituito di qualsivoglia fondamento.
Quanto ai pretesi vizi delle sementi di mais (costituenti, peraltro, una minima parte della merce venduta di cui alle fatture azionate: doc. 3 fasc. ), gli stessi sarebbero in tesi dimostrati dalle fotografie, CP_1
pagina 6 di 8 datate 30.5.2023, ove si scorgono zone di un campo, non identificato, in cui non risultano presenti piante di mais.
E' evidente che dette fotografie - nella misura in cui non identificano il campo rappresentato come quello in cui sarebbero state usate le sementi di mais di cui alla fattura del 2021 e nella misura in cui risalgono a due anni dopo la vendita- non sono in alcun modo idonee a dimostrare i pretesi vizi.
Quanto all'eccezione di estinzione del credito vantato da per integrale pagamento delle fatture, CP_1 nulla è stato prodotto a sostegno, se non la copia dell'estratto conto da cui risultano i pagamenti parziali intervenuti, pagamenti che anche ha riconosciuto e che sono stati documentalmente detratti dal CP_1 credito azionato, avendo l'odierna appellata agito in monitorio per il credito residuo (docc. 3 e 4
). CP_1
Quanto infine alla normativa emergenziale emanata nel 2023 a seguito dell'esondazione dell'Adda, che renderebbe in tesi improponibile il ricorso monitorio proposto, la stessa risulta assolutamente inconferente in relazione al credito azionato da , sia in termini temporali (le fatture azionate in CP_1 monitorio, datate 2021 e 2022, scadevano tutte a 60 gg. dalla data della fattura), sia in termini di incidenza delle misure, posto che l'invocata normativa si limita a sospendere, in favore delle aziende agricole colpite, il pagamento delle rate dei mutui che gli agricoltori dovevano corrispondere agli istituiti di credito finanziatori.
In definitiva l'appello, manifestamente infondato, va respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare a Parte_4 Controparte_1
pagina 7 di 8 s.r.l. le spese di lite del presente grado d'appello, che si liquidano in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'avv.
GR che si dichiara antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 16 luglio 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
IN IA LB MA IG
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. LB MA IG Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere dott.ssa IN IA Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2826/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. RODOLFO ERCOLI e dell'avv. MARTINO BOSCHIROLI
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GUIDO GRIGNANI e dell'avv. ANDREA LORO
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 358/2024 pubblicata il 17/04/2024; materia: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'On. Corte d'Appello adita, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, in totale e/o parziale riforma dell'impugnata sentenza, disattesa ogni istanza avversaria, così giudicare: pagina 1 di 8 - in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare totalmente la sentenza, n. Sentenza n. 358/2024 pubbl. il 17/04/2024 RG n. 1604/2023 Repert. n. 555/2024 del 18/04/2024 radicalmente nulla per omessa notifica e, pertanto, la deducente insiste nelle seguenti CONCLUSIONI Piaccia all'lll.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- preliminarmente si chiede alla Corte, per i motivi illustrati, di valutare la sospensione del procedimento e disporre la comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 185 e 117 Cpc. E, comunque accertare e dichiarare la nullità della gravata sentenza per nullità della notifica
- si insiste sin d'ora sulla concessione della sospensione della reclamata sentenza per gravi motivi e per la fondatezza del fumus, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta, con prova di avvenuto pagamento;
- revocare e comunque dichiarare nullo e di nessun effetto la sentenza impugnata, perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in premessa, in particolare per l'avvenuto pagamento totale / parziale prima della notifica del decreto opposto, con conseguente eventuale spostamento della competenza per valore;
- respingere tutte le domande, eccezioni e deduzioni avversarie, - dichiarare la inesistenza, risultante per tabulas, del diritto di credito per cui è causa e la nullità della sentenza fissando udienza di p.c.
- In subordine in via alternativa: accertare l'effettivo debito e/o saldo per le forniture per cui è causa
- - In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi a prova diretta e contraria sulle circostanze eventualmente dedotte da controparte nonché prova per testi e interrogatorio formale sulle circostanze dedotte in narrativa che si articoleranno nei termini di rito. Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre ed articolare mezzi istruttori, compresa la CTU tecnico - contabile sui rapporti dare / avere Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa Si insiste per il seguente capitolo di prova: Part
1. vero che il pagamento di quanto richiesto dalla TA SRL è stato concordato e definito in azienda alla presenza del legale rappresentante della conformemente agli assegni che si rammostrano Pt_3
2. vero che dai documenti contabili di bilancio e dagli estratti di C/C che mi vengono esibiti risulta Part estinto il credito vantato dalla ditta TA SRL, sede di MA Si indicano a testi, anche a prova contraria sui capitoli ex adverso i signori:
1. residente in [...]
2. Dr. (capitoli 1- 2) Testimone_2
3. addetta alla filiale del Credit Agricole di MA (capitoli 1- 2)
4. Dr. (capitoli 1- 2) Per_1
5. dipendente CO MA (capitoli 1- 2)
6. (capitoli 1- 2)” Testimone_3
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare. In via preliminare, in rito in via preliminare, nel merito pagina 2 di 8 - Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per le motivazioni di cui sopra Nel merito, in via principale
1. Confermare in ogni sua parte la sentenza n. 358/2024 del Tribunale di Lodi In ogni caso
2. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in conformità al DM 55/2014, con richiesta di distrazione a favore dell'Avv. Guido GR che si dichiara antistatario In via Istruttoria Pur ritenendo la causa di natura documentale, si riportano le istanze istruttorie come formulate in primo grado, nel denegato caso in cui la Corte volesse dare ingresso alla fase istruttoria. Si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in premessa, da intendersi qui ritrascritte previa locuzione “Vero che”, espunti eventuali giudizi e valutazioni.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 358/2024 pubblicata il 17 aprile 2024, il Tribunale di Lodi ha respinto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 657/23, con cui il Parte_4
Tribunale le aveva ingiunto di versare, in favore di la somma di Controparte_1
€ 23.230,63, oltre accessori e spese, a titolo di saldo delle fatture emesse da nel 2021 e nel 2022 CP_1 per la fornitura di sementi (mais, orzo) e materiale vario per l'agricoltura.
2. Il giudizio di primo grado
, a sostegno dell'opposizione, aveva eccepito: Parte_1
- genericamente, i vizi delle sementi di mais, posto che, in base alle fotografie prodotte, le colture di mais nei campi raffigurati sarebbero cresciute “a macchia di leopardo”;
- l'estinzione del debito per avvenuto pagamento;
- l'inammissibilità della domanda monitoria, in considerazione della normativa emergenziale intervenuta nel settembre 2023 a causa dell'esondazione del fiume Adda.
Il Tribunale, osservato che parte opposta – attrice sostanziale- aveva assolto l'onere probatorio a suo carico, depositando in atti le fatture azionate e i documenti di trasporto debitamente sottoscritti, ha respinto l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, posto che: i) le contestazioni circa la qualità delle sementi erano del tutto generiche, oltre che tardive (non risultava alcuna contestazione stragiudiziale); ii) l'opponente non aveva in alcun modo documentato l'asserita estinzione del debito per integrale pagamento, essendosi pagina 3 di 8 limitata a depositare un estratto conto che riportava i pagamenti parziali riconosciuti anche dall'opposta, che li aveva infatti decurtati dal saldo richiesto con il ricorso monitorio;
iii) le eccezioni relative alla normativa emergenziale del 2023 erano state tardivamente formulate e in ogni caso erano irrilevanti nel caso di specie, tenuto conto che le fatture azionate erano scadute ben prima, nel 2021 e nel 2022.
3. Il presente giudizio di appello
Il ha proposto appello avverso la predetta sentenza del Tribunale di Lodi, ribadendo le Pt_1 medesime eccezioni sollevate in primo grado e lamentando che il giudice non le aveva tenute in debita considerazione;
ha altresì eccepito la nullità della notifica della sentenza di primo grado, posto che “era stato nominato un amministratore giudiziale con funzioni anche di custode” e che dunque “parte opposta avrebbe dovuto notificare i provvedimenti al legale rappresentate nella persona dell'amministratore giudiziario” (così, senza ulteriori specificazioni, l'atto di citazione in appello, pag.
10).
si è costituita chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Posto che dall'esame dello stralcio di visura camerale, così come dallo stralcio di provvedimento del
GIP di Lodi in data 5 marzo 2024 prodotti dall'appellante in questa sede (docc. 3 e 4), emergeva che nell'ambito di un processo penale a carico dei legali rappresentanti della società , avv. Parte_1
NO HI e IA HI, era stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda agricola e nominato un amministratore giudiziario, e che dunque si poneva potenzialmente la questione della legittimazione processuale dell'appellante, la Corte, con ordinanza dell'11 giugno 2025 ha disposto la produzione della visura camerale storica integrale ed aggiornata della società agricola appellante.
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata discussa nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
4. Decisione
Va preliminarmente osservato che, come emerge dalla visura integrale aggiornata prodotta dall'appellante in data 23.6.2025, il Pubblico Ministero del procedimento penale gravante sui legali rappresentanti de , con provvedimento del 3 ottobre 2024 iscritto nel registro delle imprese Parte_1 il 10 ottobre 2024, ha revocato il sequestro preventivo dell'azienda agricola convalidato dal GIP il 5 marzo 2024.
pagina 4 di 8 Va altresì osservato che la procura alle liti agli avv.ti Ercoli e HI, valevole anche per la proposizione dell'odierno appello (“in ogni sua fase e grado”), è stata rilasciata dalla legale rappresentante de all'atto dell'introduzione del giudizio di primo Parte_5 grado, in data 22.5.2023, quando la stessa era dotata di piena capacità processuale.
Va, ancora, osservato che i procuratori de non hanno mai dichiarato, ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 300 c.p.c., la perdita di capacità processuale della parte assistita, né durante l'udienza di discussione orale del primo grado di giudizio, tenutasi il 17 aprile 2024, né durante l'udienza di prima comparizione dinanzi a questa Corte.
Da quanto sopra evidenziato consegue anzi tutto, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la validità ed efficacia della notifica della sentenza di primo grado effettuata al procuratore di parte opponente, che non aveva dichiarato l'evento interruttivo: «L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 cod.proc.civ., (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 cod.proc.civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza
e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art.
300 cod.proc.civ., comma 4. Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore,
a norma dell'art. 285 cod.proc.civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace;
b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace;
c) è pagina 5 di 8 ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330 cod.proc.civ., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento» (Cass. SU n.15295 del 2014; enfasi grafica della redattrice).
Inoltre, come pure chiarito dalla Corte di cassazione nella sentenza sopra riportata, il procuratore avv.
HI cui era stata rilasciata, nel maggio 2023, procura alle liti valida anche per il presente giudizio d'appello, in forza del principio dell'ultrattività del mandato era legittimato a proporre l'impugnazione, nonostante la perdita di capacità del legale rappresentante nel periodo compreso tra il
5 marzo 2024 e il 3 ottobre 2024 (cfr. anche Cass. SU n. 29812/2024, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l'inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato.»)
In ogni caso, a seguito della revoca dell'amministrazione giudiziaria avvenuta con provvedimento del 3 ottobre 2024, IA HI ha ripreso, a decorrere da quella data – e dunque subito dopo la notifica dell'atto di citazione in appello, avvenuta il 1.10.2024- i pieni poteri di legale rappresentante della società appellante e, dunque, la piena capacità processuale.
Sgombrato il campo, va altresì preliminarmente chiarito che le misure di protezione (divieto per i
[.. creditori di iniziare azioni esecutive a cautelari sui beni facenti parte dell'azienda) ottenute da dal Tribunale di Cremona in data 4 luglio 2025 ai sensi dell'art. 271, 2° comma, CCII, in Pt_1 pendenza del termine concesso alla – nei confronti della quale era stata presentata Parte_4 istanza di liquidazione controllata – per proporre la misura alternativa del concordato minore, non hanno alcun effetto sul presente procedimento, né giustificano il rinvio richiesto dal procuratore dell'appellante all'udienza di discussione del 10 luglio 2025.
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Venendo ora al merito dell'impugnazione proposta, la Corte osserva l'appello è destituito di qualsivoglia fondamento.
Quanto ai pretesi vizi delle sementi di mais (costituenti, peraltro, una minima parte della merce venduta di cui alle fatture azionate: doc. 3 fasc. ), gli stessi sarebbero in tesi dimostrati dalle fotografie, CP_1
pagina 6 di 8 datate 30.5.2023, ove si scorgono zone di un campo, non identificato, in cui non risultano presenti piante di mais.
E' evidente che dette fotografie - nella misura in cui non identificano il campo rappresentato come quello in cui sarebbero state usate le sementi di mais di cui alla fattura del 2021 e nella misura in cui risalgono a due anni dopo la vendita- non sono in alcun modo idonee a dimostrare i pretesi vizi.
Quanto all'eccezione di estinzione del credito vantato da per integrale pagamento delle fatture, CP_1 nulla è stato prodotto a sostegno, se non la copia dell'estratto conto da cui risultano i pagamenti parziali intervenuti, pagamenti che anche ha riconosciuto e che sono stati documentalmente detratti dal CP_1 credito azionato, avendo l'odierna appellata agito in monitorio per il credito residuo (docc. 3 e 4
). CP_1
Quanto infine alla normativa emergenziale emanata nel 2023 a seguito dell'esondazione dell'Adda, che renderebbe in tesi improponibile il ricorso monitorio proposto, la stessa risulta assolutamente inconferente in relazione al credito azionato da , sia in termini temporali (le fatture azionate in CP_1 monitorio, datate 2021 e 2022, scadevano tutte a 60 gg. dalla data della fattura), sia in termini di incidenza delle misure, posto che l'invocata normativa si limita a sospendere, in favore delle aziende agricole colpite, il pagamento delle rate dei mutui che gli agricoltori dovevano corrispondere agli istituiti di credito finanziatori.
In definitiva l'appello, manifestamente infondato, va respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare a Parte_4 Controparte_1
pagina 7 di 8 s.r.l. le spese di lite del presente grado d'appello, che si liquidano in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'avv.
GR che si dichiara antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 16 luglio 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
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