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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, così composto:
Dott. Luigi Reale Presidente;
Dott. Umberto Rana Presidente;
Dott. Quirino Caturano Giudice rel., riunito in camera di consiglio ha pronunziato, in nome del popolo italiano, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1665 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Domenico Formica, come da investitura in atti.
- RICORRENTE-
E
, nato a [...], lo [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Marco Belli, come da incarico in atti.
-RESISTENTE-
NONCHE'
Il Magistrato del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Macerata
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni mediante invio di note sostitutive di udienza, da intendersi nella presente sede richiamate.
FATTO E DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in Montegranaro il 14 giugno
1997 (anno 1997, numero 15, parte II, serie A, ufficio 1) tra e Parte_1 [...]
merita di essere accolta anzitutto relativamente alla cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio -ai sensi dell'art.4, comma 9, della legge n. 898/70.
1 Invero è provato il titolo addotto a sostegno della stessa, vale a dire la separazione personale tra le odierne parti, pronunciata da questo Tribunale, su congiunto ricorso depositato il 28 novembre 2018.
Parimenti provata è la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi entro il termine ex lege dalla proposizione della domanda, presentata su ricorso depositato da
[...]
del 10 giugno 2021, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non Parte_1 essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta ai sensi dell'art.5 L. n.74/1987 del 1999.
Tanto premesso, deve essere rappresentato che la ricorrente nelle relative note, era Pt_1
a precisare le conclusioni come segue: “chiede l'accoglimento delle domande formulate nel proprio libello, insistendo per l'ammissione delle stanze istruttorie formulate e non ammesse”. Sennonché, nel ricorso, era ella a richiedere, tra l'altro, la collocazione del minore , presso di sé, unitamente alla figlia , maggiorenne ma non Persona_1 Per_2
economicamente autosufficiente;
ciò a cui avrebbe dovuto far sèguito, nel coltivato disegno difensivo, un regime di mantenimento stabilente a carico del coniuge l'assegno di CP_1
euro 500,00 per i due figli (essendo il primogenito ormai economicamente autosufficiente); in via gradata un accudimento con collocazione paritetica presso ciascun genitore.
Orbene, nessuna delle istanze di accudimento di può essere accolta, nonostante sia Per_1
stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che, come è pacifico,
è intanto divenuto maggiorenne. Onde il Collegio è esonerato dal dover prendere Per_1
posizione sul relativo regime di accudimento.
Si tratta di stabilire, invece, quello del mantenimento del da poco maggiorenne e Per_1
della sorella , in quanto non economicamente autosufficienti. Per_2
Del pari, non può trovare accoglimento la istanza di rimessione in istruttoria presentata dalla per le ragioni già indicate nella ordinanza reiettiva: oltre ad essere incentrata Pt_1
su fatti del tutto irrilevanti, e volti a portare in emersione asseriti e (a quel che risulta) mai prima denunciati comportamenti violenti (nei confronti di essa da parte del Pt_1 CP_1
tale richiesta, in altra parte, attiene a circostanze genericissimamente articolate (“vero che versava nelle mani” dei figli;
o che “si trattiene” a casa della madre), e intese a dare Per_1 così dar prova dell'assolvimento delle obbligazioni di mantenimento a carico della Pt_1
si come su di essa poste, nella misura di euro 190,00 per tre figli, sulla scorta delle condizioni di separazione da essa sottoscritte e sulla cui base essa lasciava la casa coniugale, liberamente accettando, per ragioni sulle quali non mette conto insistere nella
2 presente sede, che i suoi tre figli fossero collocati, in regime di affido condiviso, in via prevalente presso il padre. Proprio in considerazione delle condizioni economiche della i coniugi, in sede di separazione consensuale, pattuirono che essa corrispondesse, Pt_1
per tutti e tre i figli, il già riferito importo complessivo di euro 190,00, e peraltro solo a decorrere da una certa data in avanti.
Ciò posto, deve rilevarsi che, stando a quanto emerge dalla documentazione prodotta, la
è stata rinviata a giudizio per il mancato versamento dell'importo in parola. Pt_1
Per quanto rilevi nella presente sede, se la aveva l'obbligo di corrispondere un Pt_1
assegno di tale importo (in rapporto al numero di tre figli da mantenere) nelle mani del coniuge, appare inammissibile la istanza diretta a dimostrare che attendesse a tale obbligo tramite pagamenti (senza peraltro la indicazione del relativo ammontare e senza avere dapprima richiesto una modificazione delle condizioni), direttamente “nelle mani” dei figli, così come appare irrilevante la circostanza che il minore “si trattiene” presso il Per_1
domicilio materno, senza specificazione del tempo e dei periodi. Del resto e in via dirimente, sul punto, la tesi dalla appare screditata dalle risultanze, non Pt_1
efficacemente contrastate, ritraibili dall'esame della relazione del 21 febbraio 2022, dell'Ambito territoriale sociale n. 16, dalla quale affiora che , “dopo la separazione Per_1 dei genitori, risiede stabilmente con il papà”, mentre la madre, residente in [...], non si
è mostrata “particolarmente incisiva e direttiva nelle dinamiche educative-comportamentali del ragazzo”.
D'altra parte, se è vero che , come sottolineato dalla ricorrente, è rimasto indietro in Per_1
molte materie durante il periodo in cui è stato collocato (con il pieno consenso di essa presso il padre, non può sottacersi che egli ha recuperato pienamente (v. pagelle). Pt_1
Quanto precede giustifica, retrospettivamente, la adozione del regime stabilito in sede presidenziale e confermato dalla Corte distrettuale (la quale si è limitata a dare atto che il primogenito della coppia era autosufficiente, con conseguente venire meno – dalla data di adozione del provvedimento di reclamo – dell'obbligo di suo mantenimento, senza tuttavia la Corte specificare se e in qual misura, per effetto di tanto, dovesse ritenersi ridotto l'assegno di euro 190,00, unitariamente previsto nel ricorso congiunto). Soprattutto, si rammenti, quel regime era la proiezione di quanto la aveva accettato al momento Pt_1
della separazione consensuale.
Dal momento che sia che hanno vissuto con il padre presso la relativa casa Per_1 Per_2
(temporaneamente diversa da quella coniugale, stante la sua inagibilità per il sisma), e dove
3 continueranno a risiedere, e rilevato che non appare seriamente contestabile che neppure
, oggi ventiseienne, sia economicamente autosufficiente (ha stipulato un contratto di Per_2
apprendistato con ciò dimostrando di voler emanciparsi, ma non ancora appare in grado di mantenersi da sola), ciò premesso, il Collegio ritiene congruo porre a carico della CP_2
l'obbligo di corrispondere in favore di l'importo di euro 150,00 e di euro 250,00 in Per_2
favore di , da versare esclusivamente nelle mani del resistente sul relativo Per_1 CP_1
conto corrente, entro il giorno 30 di ciascun mese, oltre rivalutazione secondo gli indici
ISTAT.
Sono da porre a carico delle parti in ragione della metà anche le spese straordinarie, secondo il protocollo vigente.
La ricorrente è in grado di sostenere tali importi, giacché, in disparte la stabile convivenza con un partner (che essa ha negato, ma che è indicata nella relazione inviata dall'Ambito territoriale sociale n. 16 al Tribunale per i minorenni oltre che a questo Ufficio), essa, dopo aver lavorato come dipendente dal 4 febbraio 2013 al 4 novembre 2020, e dopo essere stata licenziata, per ragioni che non è necessario in questa sede ripercorrere (ma delle quali il ha offerto una sua giustificazione), così percependo un TFR, è senz'altro percettrice CP_1
(ciò che risulta dalla documentazione prodotta dal resistente) di due pensioni mensili erogate dall' , dell'ammontare lordo di euro 486,15 e 1.206,60. CP_3
Non si ravvisano invece gli estremi per disporre interamente a carico del resistente gli emolumenti erogati a titolo di “assegno unico e i contributi pubblici”, atteso che sulla ricorrente è stato posto un duplice assegno di mantenimento perequativo.
Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo anche al procedimento introdotto a seguito del reclamo presentato dalla CP_2
innanzi alla Corte di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1665
R.G. dell'anno 2021, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Montegranaro il 14 giugno 1997 tra e (anno 1997, numero 15, parte II, Parte_1 Controparte_1
serie A, ufficio 1);
2. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento, relativamente a , l'importo mensile di euro 250,00, e quello Persona_1
di euro 150,00, relativamente a , assegni da versare sul conto corrente CP_4
4 intestato al resistente , entro il 30 di ogni mese, automaticamente Controparte_1 adeguati, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, oltre l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie di natura sanitaria, educativa o ricreativa, debitamente documentate e previamente concordate;
il tutto, secondo quanto stabilito dal vigente protocollo di questo Tribunale;
3. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida, anche Controparte_5
relativamente al procedimento di reclamo, in euro 3.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 1238, in conformità dell'art. 10 della legge
1.12.70 n. 898, modificata dalla legge 6.3.87 n. 74.
Così deciso in camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice rel.
Il Presidente
5