Sentenza 11 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2004, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - rel. Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI BI OF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACQUARO 8 SC. B INT. 6, presso lo studio dell'avvocato GIULIO DI GIOIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA via DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, CLEMENTINA PULLI, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 475/00 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 02/10/00 - R.G.N. 149/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe specificata, il Tribunale di Benevento, accogliendo l'appello dell'INPS e riformando la decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'attuale ricorrente relativamente alla restituzione del 50% dei contributi agricoli versati per gli anni 1990 e 1991 dalle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla siccità, ex art. 9 del decreto legge n. 367 del 1990, convertito in legge n. 31 del 1991.
I giudici di appello hanno osservato che tale ultima disposizione riconosce l'agevolazione contributiva in favore delle aziende agricole aventi diritto nel periodo 1981/1990, per almeno tre annate agrarie, alle provvidenze di cui alla legge n. 590 del 1981, erogate dalle regioni in base all'avvenuta presentazione agli organismi regionali della relativa richiesta, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'entità dei danni subiti e il possesso dei requisiti prescritti;
l'art. 18 della legge n. 724 del 1994 prevede che, qualora le regioni non abbiano provveduto ai relativi accertamenti, l'agevolazione contributiva è riconosciuta in base alle predette dichiarazioni sostitutive a suo tempo prodotte, richiedendosi, perciò, che le aziende interessate abbiano presentato domanda alle regioni entro la data della stessa legge (23 dicembre 1994) e le regioni siano inadempienti, alla medesima data, nel relativo accertamento;
tali condizioni non si sono verificate nel caso in esame, poiché la parte interessata si è limitata a richiedere il rimborso dei contributi previdenziali solo in epoca successiva a quella suindicata, con conseguente decadenza dall'agevolazione; in ogni caso, a parte tale decadenza, la domanda di rimborso sarebbe comunque sfornita di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti, non potendo trovare applicazione - a distanza di anni e al di fuori dell'ipotesi di inerzia da parte degli organismi regionali - la previsione normativa dell'art. 18 cit., che, eccezionalmente, attribuisce rilevanza probatoria alla mera dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Per la cassazione di questa pronuncia la parte privata ricorre con due motivi di impugnazione.
L'Istituto resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. 3 dicembre 1990 n. 237, degli art. 9 e 10 del decreto legge 6 dicembre 1990 n, 367, convertito con modificazioni nella legge 30 gennaio 1991 n. 31, dell'art. 5 della legge 4 febbraio 1992 n. 185, dell'art. 18, comma 18, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, dell'art. 12 delle Preleggi.
Si sostiene che la domanda alla regione con allegazione di dichiarazione sostitutiva riguarda solo le provvidenze regionali, mentre l'onere di tale dichiarazione ai fini dell'agevolazione contributiva è stato introdotto solo nel 1994; in ogni caso, l'art. 18, comma 18, cit. deve essere interpretato in modo estensivo o analogico sì da ritenere consentita la presentazione della domanda dopo il 1994 con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, atteso che non si è verificata alcuna decadenza;
non è possibile, pertanto, distinguere fra imprese che hanno presentato la domanda prima del 31 dicembre 1994 (data di entrata in vigore dell'art. 18 cit.) ed imprese che tale domanda hanno presentato dopo tale data. Inoltre, il Tribunale è incorso in evidente contraddizione, dato che ha escluso, da un lato, ogni ipotesi di prescrizione o di decadenza riguardo alla domanda di rimborso dei contributi, ma, dall'altro, interpretando l'art. 18 cit., ha configurato una decadenza, respingendo la domanda in quanto, in sostanza, tardiva, e cioè successiva al 31 dicembre 1994.
Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione o falsa applicazione degli art. 2727, 2728, 2729 c.c. e degli art. 116, 421 e 437 c.p.c..
Si lamenta che il Tribunale abbia comunque disconosciuto ogni rilevanza probatoria alla dichiarazione sostitutiva di notorietà prodotta dall'azienda, sebbene tale dichiarazione fosse esplicitamente riconosciuta dalla legge - nell'ambito di una semplificazione procedurale conseguente all'accertamento di un eccezionale stato di calamità naturale - come presupposto indefettibile per il riconoscimento del beneficio e, fosse peraltro supportata da altri significativi elementi probatori, tra cui il decreto ministeriale contenente la declaratoria del carattere eccezionale della siccità nel periodo novembre 1989/giugno 1990, la documentazione attestante la titolarità e l'ubicazione dell'azienda, le relazioni dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura riguardo all'entità dei danni;
e si lamenta che, d'altra parte, il Tribunale abbia respinto la richiesta di c.t.u. intesa alla quantificazione di questi ultimi e non abbia, comunque, fatto ricorso ai poteri officiosi previsti dagli art. 421 e 437 c.p.c. al fine di eliminare ogni incertezza probatoria riguardo alla natura e all'entità dei danni medesimi.
I due motivi di ricorso, congiuntamente esaminati in quanto intimamente connessi, non sono fondati.
La questione in esame è stata già decisa da questa Corte in analoghe controversie, in base a considerazioni che devono essere qui ribadite (v. Cass. 2 maggio 2002 n. 6264 e n. 6270, nonché Cass. 30 maggio 2003 n. 8741). L'art. 9 del citato decreto legge n. 367 del 1990, convertito con modificazioni nella legge n. 31 del 1991, dispone che alle aziende agricole colpite da siccità nell'annata agraria 1989/90, aventi diritto, nel decennio 1981/90, per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive, alle provvidenze regionali di cui all'art. 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge n. 590 del 1981 (cioè, rispettivamente, il contributo una tantum per la ricostruzione del capitale di conduzione e il prestito quinquennale per la provvista del capitale di esercizio), è concesso l'esonero nella misura del 50% dal pagamento dei contributi previdenziali e di assistenza dovuti per gli anni 1990 e 1991.
Il presupposto di tale beneficio straordinario è costituito, come prevede la disposizione in esame, dal fatto che le aziende agricole danneggiate risultino "aventi diritto", nel decennio suddetto (per almeno tre annate agrarie anche non consecutive;
alle provvidenze economiche previste dalla legge n. 590 del 1981; si tratta, quindi, di un beneficio di secondo livello, cioè di una provvidenza straordinaria in aggiunta a provvidenze ordinarie e condizionata al fatto di aver avuto diritto a queste ultime.
Di conseguenza, l'azienda agricola che aspiri al beneficio deve comprovare appunto la spettanza (per tre anni nel decennio) di tali provvidenze, erogate dalle regioni - secondo quanto previsto dal successivo art. 10 dello stesso decreto legge n. 367 del 1990 - sulla base della presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine all'entità del danno subito nell'annata agraria 1989/90, che la legge n. 590 del 1981 richiede in misura non inferiore al 35% della produzione lorda globale, e al possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1, secondo comma, lettere b) e c), della medesima legge.
Questa interpretazione dell'art. 9 cit. è supportata dall'art. 18, comma 18, della legge n. 724 del 1994: nel contesto del condono previdenziale e assistenziale, il legislatore - prendendo atto del fatto che erano spesso mancati da parte delle regioni il controllo e la verifica insiti nella concezione dell'esenzione contributiva in questione come beneficio di secondo livello, conseguente al riconoscimento delle provvidenze regionali - ha introdotto una previsione di sanatoria, stabilendo che, qualora le competenti autorità regionali, non abbiano proceduto all'accertamento dei danni subiti dalle singole aziende agricole, il diritto alle agevolazioni contributive è riconosciuto sulla base delle dichiarazioni sostitutive prodotte "a suo tempo" dalle ditte interessate. Tale disposizione di sanatoria non può che riguardare esclusivamente le aziende agricole che all'epoca avevano diligentemente presentato la-domanda di esonero contributivo (alle SCAU) e che però vedevano la loro pretesa ostacolata di fatto dall'inerzia delle regioni;
essa non riguarda, invece, le aziende che per anni erano rimaste inerti e che, dopo la disposizione di sanatoria, avevano inoltrato per la prima volta (all'INPS, subentrato allo SCAU) la domanda di esenzione contributiva allegando (ora per allora) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: è evidente che, in tale ipotesi, non vi sarebbe alcuna inadempienza delle regioni, alle quali nessuna verifica poteva essere stata chiesta, dacché nessuna domanda di riconoscimento del beneficio era stata a suo tempo inoltrata. La pronuncia impugnata - pur sintetica nella motivazione - risulta dunque corretta nel decisum, per avere ritenuto non provato il presupposto dell'esenzione contributiva rivendicata e per avere esattamente colto la correlazione esistente fra l'esenzione contributiva ed i controlli e le verifiche del danno subito dall'azienda agricola, che erano demandati alle regioni. Il Tribunale, in particolare, ha valorizzato la necessità della presentazione ai una domanda alla regione, che, pur non essendo risolutiva in sè (che nell'art. 9 cit. non è formalizzato un vero e proprio atto di impulso della verifica regionale), è comunque indicativa della mancata sussistenza del presupposto dell'invocata esenzione contributiva che, in quanto beneficio di seconde livello, presupponeva che in precedenza l'azienda avesse chiesto alla regione, e ottenuto, il riconoscimento del diritto alle provvidenze economiche (con conseguente inserimento nell'elenco nominativo che la regione doveva compilare ex art. 10, secondo comma, del decreto legge n. 367 del 1990). Inoltre, la sentenza impugnata si sottrae alla censura di contraddittorietà della motivazione, così come sollevata dalla parte ricorrente, posto che la decadenza su cui si fonda il rigetto della domanda si riferisce, coerentemente, alla mancanza - alla data del 23 dicembre 1994 - del procedimento relativo alle provvidenze regionali, necessario ai fini della maturazione del beneficio contributivo in questione.
La conferma della principale ratio decidendi della sentenza impugnata rende irrilevante la questione relativa alla efficacia probatoria della dichiarazione sostitutiva, posto che la tardività della domanda esclude in ogni caso la sussistenza del diritto all'agevolazione contributiva.
Ne deriva, conclusivamente, che il ricorso va respinto. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004