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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. ), nata a [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed ai fini del presente procedimento domiciliata in Rende (CS) alla via IV Traversa Kennedy, n. 26, presso lo studio dell'Avv. Pasqualino Gallo che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._2 in Via Gioacchino da Fiore n. 17, ed ai fini del presente procedimento domiciliato in CR alla Via Vittorio Veneto, n. 130/b, presso lo studio dell'Avv. Veronica Campagna che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.09.2024, ritualmente notificato, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. a CR in data Controparte_1
20/12/2005, atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune, atto n. 251 – Parte 2
– Serie A – anno 2005;
- che dalla loro unione nascevano i figli in data 30/03/2006 ed in data Per_1 Per_2
08/01/2008; - che nell'anno 2022 si separavano consensualmente dinanzi al Tribunale di CR con decreto di omologa n.7926/2022 del 05.12.2022.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal sig. alle seguenti condizioni: affido condiviso dei figli e ad entrambi CP_1 Per_1 Per_2
i genitori;
previsione di un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di € 200,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di Euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre a carico del un assegno divorzile pari ad Euro 100,00 mensili;
assegnazione della casa CP_1 coniugale sita in CR (KR) alla Via Gioacchino Da Fiore n. 17; stabilire tempi e modalità della presenza dei figli presso i nonni.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva , il quale chiedeva la Controparte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: previsione di Euro
150,00 quale contributo per il mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie;
assegnazione della la casa coniugale sita in CR ( KR) alla Via Gioacchino da Fiore n. 17, con uso abitativo a favore della signora fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica Parte_1 dei figli.
Con decreto di assegnazione della causa del 29.09.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 14.01.2025. Dopo un rinvio disposto d'ufficio dal giudice per ragioni legate all'organizzazione del ruolo, all'udienza del 26.03.2025 i difensori congiuntamente rappresentavano che le parti avevano raggiunto un accordo alle seguenti condizioni : “Le parti hanno concordato di stabilire a carico del Signor
un assegno di mantenimento di 300 € per entrambi i figli, 150 € a figlio, oltre Controparte_1 rivalutazione ISTAT;
somma da versare mensilmente entro il giorno 15 del mese sul Conto Poste Pay della Signora oltre 50 percento delle spese straordinarie da concordare preventivamente tra Pt_1
i coniugi come da protocollo in uso presso questo Tribunale. Il ricorrente rimarrà obbligato a corrispondere il contributo fintanto che i figli non saranno economicamente autosufficienti.
La casa coniugale, trattandosi di immobile ATERP, resta formalmente assegnata al Signor CP_1 che si obbliga a lasciarla nella disponibilità della Signora che la abita unitamente Parte_1 ai suoi figli (2006) e (2008), quest'ultimo percettore di Persona_3 Persona_4 indennità di frequenza scolastica per broncopatia cronico-ostruttiva.”
Considerato il Visto del P.M. letti gli atti, all'udienza del 26.03.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio.
L'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 29.11.2022, i coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata con decreto n. 7926/2022 del 05.12.2022 dal
Tribunale di CR;
il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato in data 23.09.2024.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Avendo le parti raggiunto un accordo nel corso del giudizio, appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di CR, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile 1231/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CR Controparte_1 in data 20.12.2005, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune, atto n. 251 –
Parte 2 – Serie A – anno 2005;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dalle parti;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune CR (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di CR in data 3.04.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. ), nata a [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed ai fini del presente procedimento domiciliata in Rende (CS) alla via IV Traversa Kennedy, n. 26, presso lo studio dell'Avv. Pasqualino Gallo che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._2 in Via Gioacchino da Fiore n. 17, ed ai fini del presente procedimento domiciliato in CR alla Via Vittorio Veneto, n. 130/b, presso lo studio dell'Avv. Veronica Campagna che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.09.2024, ritualmente notificato, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. a CR in data Controparte_1
20/12/2005, atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune, atto n. 251 – Parte 2
– Serie A – anno 2005;
- che dalla loro unione nascevano i figli in data 30/03/2006 ed in data Per_1 Per_2
08/01/2008; - che nell'anno 2022 si separavano consensualmente dinanzi al Tribunale di CR con decreto di omologa n.7926/2022 del 05.12.2022.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal sig. alle seguenti condizioni: affido condiviso dei figli e ad entrambi CP_1 Per_1 Per_2
i genitori;
previsione di un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di € 200,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di Euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre a carico del un assegno divorzile pari ad Euro 100,00 mensili;
assegnazione della casa CP_1 coniugale sita in CR (KR) alla Via Gioacchino Da Fiore n. 17; stabilire tempi e modalità della presenza dei figli presso i nonni.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva , il quale chiedeva la Controparte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: previsione di Euro
150,00 quale contributo per il mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie;
assegnazione della la casa coniugale sita in CR ( KR) alla Via Gioacchino da Fiore n. 17, con uso abitativo a favore della signora fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica Parte_1 dei figli.
Con decreto di assegnazione della causa del 29.09.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 14.01.2025. Dopo un rinvio disposto d'ufficio dal giudice per ragioni legate all'organizzazione del ruolo, all'udienza del 26.03.2025 i difensori congiuntamente rappresentavano che le parti avevano raggiunto un accordo alle seguenti condizioni : “Le parti hanno concordato di stabilire a carico del Signor
un assegno di mantenimento di 300 € per entrambi i figli, 150 € a figlio, oltre Controparte_1 rivalutazione ISTAT;
somma da versare mensilmente entro il giorno 15 del mese sul Conto Poste Pay della Signora oltre 50 percento delle spese straordinarie da concordare preventivamente tra Pt_1
i coniugi come da protocollo in uso presso questo Tribunale. Il ricorrente rimarrà obbligato a corrispondere il contributo fintanto che i figli non saranno economicamente autosufficienti.
La casa coniugale, trattandosi di immobile ATERP, resta formalmente assegnata al Signor CP_1 che si obbliga a lasciarla nella disponibilità della Signora che la abita unitamente Parte_1 ai suoi figli (2006) e (2008), quest'ultimo percettore di Persona_3 Persona_4 indennità di frequenza scolastica per broncopatia cronico-ostruttiva.”
Considerato il Visto del P.M. letti gli atti, all'udienza del 26.03.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio.
L'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 29.11.2022, i coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata con decreto n. 7926/2022 del 05.12.2022 dal
Tribunale di CR;
il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato in data 23.09.2024.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Avendo le parti raggiunto un accordo nel corso del giudizio, appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di CR, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile 1231/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CR Controparte_1 in data 20.12.2005, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune, atto n. 251 –
Parte 2 – Serie A – anno 2005;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dalle parti;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune CR (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di CR in data 3.04.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli