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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al ruolo generale al n. 3637/2024 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 20/07/2024 da nato a [...] il [...] con l'avv. Valentina Parte_1
Boatto ricorrente contro
nata in [...] il [...] con l'avv. Tatiana Vija CP_1
e l'avv. Roberta Cerchiaro
resistente
e con l'intervento del p.m. oggetto: separazione giudiziale
Causa rimessa al collegio per la decisione con ordinanza depositata in data e decisa alla camera di consiglio collegiale del 14/01/2025
Conclusioni in punto status: per il ricorrente: “pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione” per la resistente: “dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.07.2024 il ricorrente Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con in Traversetolo CP_1 2
in data 01.07.2017, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Traversetolo al n.11 Parte I dell'anno 2017, e
Per_ che dall'unione sono nati i figli (il 21.05.2017) e (il Per_1
12.07.2019), ha chiesto pronunciarsi la separazione, l'assegnazione alla madre della casa familiare, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, onere per il padre di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di una somma mensile di euro 500 ciascuno oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 13.11.2024 si costituiva la resistente contestando la ricostruzione dei fatti operata da controparte e chiedendo la pronuncia di separazione con addebito al marito, affido super esclusivo a sé dei figli minori, assegnazione a sé della casa familiare, contributo di mantenimento a carico del padre nella misura di euro 1.000 per ciascun figlio oltre al 70% delle spese straordinarie, onere a carico del padre di provvedere al pagamento della retta scolastica nella misura del 70% e di provvedere al pagamento del canone di locazione della casa familiare.
All'udienza del 13.12.2024 le parti comparivano personalmente avanti al
Giudice delegato e rendevano le dichiarazioni riportate a verbale e il
Giudice si riservava. Con ordinanza depositata in data 08.01.2025 il
Giudice emanava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e dei minori: “1. autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. affida in via condivisa a entrambi i genitori i minori ed con collocamento e Per_1 Persona_3
residenza presso la madre;
3. assegna la casa coniugale a CP_1
4. dispone che i servizi sociali già incaricati proseguano negli interventi in atto favorendo, ove ne sussistano i presupposti, il riavvicinamento padre-figli e il graduale ampliamento del diritto di visita paterno organizzando tempi e modi di incontro con le modalità ritenute più opportune e fornendo al Tribunale all'esito ogni utile indicazione in merito alle migliori condizioni di esercizio del diritto di visita paterno;
dispone che il si sottoponga a un periodo di monitoraggio presso Pt_1
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il SERD di riferimento in accordo con i Servizi incaricati;
dispone che i servizi depositino una relazione entro il 10.6.2025 5. determina il contributo dovuto da a per il Parte_1 CP_1
Per_ mantenimento dei figli minori ed nella misura di euro 650 Per_1
per ciascun figlio (per un totale di euro 1.300) oltre al 50% delle spese straordinarie” e, rilevato che la causa era matura per la decisione in punto status, letto ed applicato l'art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c., tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
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Preliminarmente, presentando la fattispecie in esame elementi di estraneità (parte resistente è nata in [...]) va accertata d'ufficio la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto i) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione alle
“autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato in data 20.07.2024
Nel caso de quo i coniugi hanno contratto matrimonio in Italia e ivi hanno posto la loro residenza abituale. Altresì dai documenti allegati al ricorso e dalle dichiarazioni rese dalle parti risulta che i signori continuino a risiedere in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione,
l'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, pertanto, si applica la legge italiana.
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Tanto premesso, la domanda di separazione merita accoglimento in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c. Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Ritenuto che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione sulle ulteriori domande, rilevato che le spese saranno regolate al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del comune CP_1
di TRAVERSETOLO di annotare la sentenza nei registri (atto n.11 Parte
I dell'anno 2017);
2. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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