Trib. Treviso, sentenza 16/01/2025, n. 52
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Sentenza 16 gennaio 2025

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Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una parte opponente contro una parte opposta, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 129/2022, emesso per il pagamento di € 6.196,54, quale corrispettivo per la vendita di beni mobili. L'opponente ha contestato la sottoscrizione di alcuni riconoscimenti di debito, l'insussistenza di un contratto di compravendita e ha sostenuto che il credito fosse azionato sulla mera produzione di fatture. L'opposta, costituendosi in giudizio, ha contestato le deduzioni avversarie, evidenziando la mancata contestazione della merce ricevuta e la trasmissione dei documenti contabili, nonché l'emissione di un assegno a copertura di due fatture e bonifici a pagamento parziale delle altre. L'opposta ha altresì sollevato un'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'opposizione per omessa e/o tardiva allegazione dell'atto di opposizione. L'opponente ha concluso chiedendo l'annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo, mentre l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, con condanna al pagamento del credito.

Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'opposta, ritenendo l'opposizione rituale e tempestiva, poiché l'atto introduttivo era stato allegato in data successiva all'iscrizione a ruolo, ma comunque entro termini ragionevoli e senza che l'opposta avesse sollevato eccezioni in merito alla propria tempestiva costituzione. Nel merito, il giudice ha escluso la rilevanza dei riconoscimenti di debito prodotti dall'opposta, non essendo stata formulata istanza di verificazione a fronte del disconoscimento della sottoscrizione da parte dell'opponente. Tuttavia, ha ritenuto provata l'esistenza del contratto di compravendita e l'inadempimento dell'opponente sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. Nello specifico, ha valorizzato l'emissione di un assegno da parte dell'opponente a copertura di due fatture, qualificabile come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., e i pagamenti parziali effettuati sulle altre due fatture, unitamente alla mancata contestazione della ricezione delle fatture e della merce in sede stragiudiziale. Di conseguenza, l'opposizione è stata rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Le spese di lite sono state compensate per un terzo e poste a carico dell'opponente per i restanti due terzi, liquidate in € 1.693,00 per compensi professionali, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Treviso, sentenza 16/01/2025, n. 52
    Giurisdizione : Trib. Treviso
    Numero : 52
    Data del deposito : 16 gennaio 2025

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