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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R . G . 1 4 3 6 / 2 0 2 2
T R I B U N A L E D I T R E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
dato atto che l'udienza del 16/01/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.;
esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza
la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalla sola parte opposta, da intendersi sostitutive degli incombenti ex artt. 281 sexies c.p.c.,
attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
dispone
come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice
dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1436 del 2022, promossa da
(c.f. con l'avv. RIZZUTO LORENZO Parte_1 C.F._1
contro
(c.f. ) con l'avv. VINCI GAETANO CP_1 P.IVA_1
* * *
OGGETTO: Vendita di cose mobili;
CONCLUSIONI:
- per parte opponente, in assenza di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si riportano le conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione (unica memoria difensiva in atti di detta parte):
- annullarsi o revocarsi il D.I. n. 129/2022 avente n. R.G. 4994/2021 depositato in data 20.07.2021
ed emesso dal Tribunale di Treviso in data 14.012020 e notificato in data 21.02.2022;
- condannare l'opposto alle spese competenze professionali del giudizio, oltre rimborso spese
generali, contributo previdenziale avvocati, iva, come per legge.
- per parte opposta:
“IN VIA PREGIUZIALE: dichiararsi inammissibile l'opposizione per omessa e/o tardiva allegazione
dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
NEL MERITO: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto n. 129/2022, n. 4994/2022 R.G.
e per l'effetto confermarlo e, in ogni caso, accertarsi il credito di nei confronti di CP_1
2 in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale e per Parte_1
l'effetto condannarsi al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_1
di Euro 6.196,54, in linea capitale, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, per le causali di
cui al ricorso monitorio, per tutte le ragioni indicate in premesse.
In tutti i casi, spese legali interamente rifuse oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
.1) Vero che le merci ordinate dall'impresa individuale indicate nelle fatture Parte_1
n. 6999 del 01.10.2019, n. 7000 del 01.10.2019, n. 2165 del 29.06.2020, n. 2166 del 29.06.2020 sono
state ricevute dalla stessa impresa individuale?
.2) Vero che le merci indicate nelle fatture n. 6999 del 01.10.2019, n. 7000 del 01.10.2019, n. 2165
del 29.06.2020, n. 2166 del 29.06.2020, sono state accettate dall'impresa individuale
[...]
Parte_1
.3) Vero che l'impresa individuale è rimasta inadempiente nei confronti di Parte_1
con riferimento al pagamento delle fatture n. 6999 del 01.10.2019, n. 7000 del CP_1
01.10.2019, n. 2165 del 29.06.2020, n. 2166 del 29.06.2020?
.4) Vero che le ricevute bancarie emesse da per le fatture n. 6999 del Parte_1
01.10.2019 e n. 7000 del 01.10.2019 andavano insolute, come da documento 8 che si rammostra?
.5) Vero che ha pagato in favore di solo la somma di Euro Parte_1 CP_1
1.402,45 quale acconto sul maggior dovuto in riferimento alla fattura n. 6999 del 01.10.2019
dell'importo di Euro 2.804,90?
.6) Vero che ha pagato in favore di solamente le somme di Euro Parte_1 CP_1
487,09 in data 06.02.2020, Euro 1.480,00 in data 13.02.2020 ed Euro 517,02 in data 24.02.2020
quale acconto sul maggior dovuto in riferimento alla fattura n. 7000 del 01.10.2019 dell'importo di
Euro 4.968,22?
.7) Vero che consegnava in mani dell'agente di Rischio Parte_1 CP_2
l'assegno tratto su Unicredit filiale di Sciacca dell'importo di Euro 3.342,89 di cui alle fatture n. 2165
del 29.06.2020 dell'importo di Euro 1.875,13 e n. 2166 del 29.06.2020 dell'importo di Euro 1.467,76
come da documento 13 che si rammostra?
3 Si indicano quali testi il Sig. di CA (TP), Sig. Testimone_1 CP_2
di Sig. Controparte_3 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
c/o Rischio S.r.l., anche a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova avversari ammessi,
[...]
con riserva di ulteriore indicazione di testi e formulazione di ulteriori capitoli di prova ed ogni
ulteriore mezzo istruttorio nei termini di legge.
Si chiede che venga disposta la prova delegata ex art. 203 C.p.c. presso il Tribunale di Marsala al fine
di escutere i testi Sig.ri e Testimone_1 CP_2
Si chiede l'interrogatorio formale della Sig.ra sui capitoli di prova sopra Parte_1
indicati.
Si chiede che la Suintestata Autorità ordini alla Sig.ra l'esibizione delle Parte_1
scritture e/o dei libri contabili dell'omonima cessata impresa individuale, P.I. , con sede P.IVA_2
legale in 92019 Sciacca (AG), Via Cappuccini n. 8, anche ex artt. 210 e/o 212 C.p.c., al fine di
verificare la registrazione delle fatture n. 6999 del 01.10.2019, n. 7000 del 01.10.2019, n. 2165 del
29.06.2020, n. 2166 del 29.06.2020, anche per le finalità ex art. 2709 e ss. C.C.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2022, ha Parte_1
opposto il decreto ingiuntivo n. 129 / 22 emesso dal Tribunale di Treviso nei suoi confronti e pubblicato in data 17.1.22, chiesto ed ottenuto da per il pagamento CP_1
dell'importo complessivo di € 6.196,54, oltre agli interessi ed alle spese e competenze della procedura, quale corrispettivo dovuto per l'acquisto di alcuni beni mobili.
A sostegno della propria opposizione, ha disconosciuto la Parte_1
sottoscrizione dei riconoscimenti di debito prodotti in sede monitoria quali documenti 4 e
5, eccepito l'insussistenza di un contratto di compravendita tra le parti ed il fatto che il credito è stato azionato in base alla mera produzione di fatture ad opera dell'opposta, le quali non costituiscono prova del credito azionato in caso di opposizione.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, la quale ha contestato quanto ex adverso
dedotto, evidenziando in particolare che non è pervenuta alcuna doglianza ad opera dell'opponente a seguito della consegna dei beni e della trasmissione dei quattro documenti contabili, avendo anzi l'opponente emesso un assegno a copertura di due delle fatture
4 azionate, oltre che disposto bonifici a pagamento parziale del credito ingiunto di cui alle residue due fatture.
E' stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto.
La causa è stata istruita con concessione di termini per deposito di memorie ex art. 183
comma VI c.p.c.
La sola opposta ha depositato le predette memorie difensive.
E' stata rigettata la richiesta di assunzione della prova orale formulata da parte opposta, in quanto superflua ai fini della decisione.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c.
L'opposta ha infine eccepito l'inammissibilità dell'opposizione spiegata, in ragione del lamentato difetto di rituale costituzione in giudizio della parte opponente, in quanto la si è limitata a depositare in data 8 marzo 2022 la nota di iscrizione a ruolo e, come Pt_1
atto principale, la sola procura conferita all'avvocato, ma non l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo che è stato tardivamente prodotto – secondo la prospettazione - solamente in data 17 ottobre 2022.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Deve osservarsi preliminarmente che l'opposizione è rituale e tempestiva, in quanto in data
7 marzo 2022 l'opponente ha allegato anche l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato all'opposta – che del resto si è, a sua volta,
tempestivamente costituita in giudizio senza eccepire in detta occasione alcunché sulla questione – risultando di converso privo di particolare rilievo il fatto che l'atto introduttivo si rinvenga tra gli allegati ab origine prodotti e non come atto principale.
5 L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione va pertanto rigettata, in quanto infondata.
Tanto evidenziato, si osserva preliminarmente, nel merito, che non possono essere presi in considerazione i riconoscimenti di debito di cui ai documenti 4 e 5 del fascicolo di parte opposta, in quanto detta parte non ha formulato istanza di verificazione, a fronte di rituale e tempestivo disconoscimento della sottoscrizione ad opera della parte opponente.
Fermo quanto sopra, all'esito dell'istruttoria espletata, si osserva comunque, nel merito, che l'esistenza di contratto di compravendita non è comprovata esclusivamente dalla produzione delle quattro fatture azionate per cui è causa, a differenza di quanto infondatamente eccepito dalla atteso che in atti si rinviene anche un assegno Pt_1
emesso da quest'ultima a copertura di due delle predette fatture azionate, oltre che avendo l'opponente disposto bonifici a pagamento parziale del credito ingiunto in ordine alle residue due fatture (cfr. in particolare i documenti 14, 17 e 18 di cui al fascicolo di parte opposta), potendo inoltre essere congiuntamente valorizzati il comportamento processuale tenuto dall'opposta ed i principi in tema di specifica e tempestiva contestazione.
Più nello specifico, si osserva infatti che:
a) è stato prodotto assegno per € 3.342,89, emesso da (cfr. doc. 18, Parte_1
fascicolo di parte opposta), che è documentato corrispondere alla somma dei crediti portati da due delle fatture emesse a carico della stessa (ovvero la numero 2165 del 29.06.2020 di €
1.875,13 e la n. 2166 per cui è causa del 29.06.2020 per € 1.467,76, cfr. doc. 1, fascicolo di parte opposta) derivandone come tale titolo di credito, per quanto privo di data, in assenza di deduzioni difensive di sorta sulla questione, valga quale promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c. ed implichi la presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, con richiamo a Corte di Cassazione n. 28448 del 05/11/2024 secondo cui “in tema
di ricognizione di debito, la nozione di rapporto fondamentale richiamata dall'art. 1988 c.c. deve
ritenersi estesa, oltre che al titolo del rapporto (inteso come l'insieme dei fatti costitutivi
dell'obbligazione sorta in capo all'autore del riconoscimento), anche - ricorrendone gli estremi - alle
articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale, rappresentate da ciascun singolo rapporto
obbligatorio che da quel fondamento discende, come tale definito anche dal suo oggetto, ossia dal
rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio”;
6 b) l'opponente ha provveduto al pagamento di acconti sulle ulteriori due fatture n. 6999 e 7000
del 1° ottobre 2019, azionate in questa sede per il residuo impagato rispettivamente di €
369,54 e di € 2.484,11 (cfr. doc. 1, 14 e 17, di cui al fascicolo di parte opposta);
c) non è stata contestata la ricezione delle quattro fatture azionate;
d) a fronte della comunicazione dei documenti contabili, in sede stragiudiziale non è stata formulata alcuna contestazione relativa all'asserita mancata consegna della merce,
genericamente oggetto di doglianza solamente in sede di opposizione.
Per quanto sopra esposto, risulta infondata la deduzione in merito all'insussistenza di rapporti contrattuali (e commerciali) tra le parti e, oltre a sussistere promessa di pagamento a copertura della minor somma azionata di € 1.467,76 - in ordine alla quale come detto sussiste presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante - si ravvisa inoltre l'esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, da valutarsi ex art. 116 c.p.c.
unitamente al comportamento processuale dell'opponente, per ritenere provata l'esistenza di un contratto di compravendita tra le parti avente ad oggetto la consegna ad opera della venditrice / opposta dei beni di cui alle ulteriori due fatture azionate, nonché
dell'inadempimento della parte acquirente / opponente con riguardo all'obbligazione su di sé gravante di corrispondere il prezzo pattuito (ovvero, in assenza di contestazioni specifiche, quello che si evince dalla disamina delle fatture azionate per cui è causa).
Sulla questione, si rammenta che la prova orale formulata da parte opposta non è stata assunta in quanto superflua ai fini della decisione, in assenza di richieste istruttorie di parte opponente (la quale, di fatto, non ha coltivato l'opposizione, avendo depositato il solo atto introduttivo e presenziato ai soli incombenti di prima udienza).
In ragione di quanto sin qui esposto, l'opposizione per cui è causa è infondata e viene pertanto rigettata, per l'effetto dovendo essere confermato il decreto ingiuntivo n. 129 / 22
emesso dal Tribunale di Treviso e pubblicato in data 17.1.22, già munito della clausola della provvisoria esecuzione e che quindi acquista definitiva esecutorietà ex art. 653 c.p.c.
* * *
Il rigetto dell'eccezione pregiudiziale di rito dell'opposta giustifica la compensazione delle spese di lite in misura di 1/3.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza per la restante frazione di 2/3 e vengono liquidate in detta frazione già ridotta di 2/3 in complessivi € 1.693,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge, oltre a rimborso spese generali 15%.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, secondo i valori minimi delle varie fasi, in ragione delle modalità di svolgimento del giudizio (istruito documentalmente,
definito ex art. 281 sexies c.p.c. e celebrato anche con modalità cartolari) nonché della non particolare complessità dello stesso e della vicinanza del valore della controversia a quello dello scaglione di riferimento inferiore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) previo rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, per come formulata dall'opposta,
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta, in quanto infondata;
per l'effetto conferma il
decreto ingiuntivo n. 129 / 22 emesso dal Tribunale di Treviso e pubblicato in data 17.1.22, già
munito della provvisoria esecuzione e che quindi acquista definitiva esecutorietà ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposta i 2/3 delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.693.00 per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese
generali 15%; compensa le spese di lite per la restante frazione di 1/3.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 16/01/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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