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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 14/06/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2163/2024 promossa da
- C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Merano, Via L. Zuegg n. 72/C, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. ANDRICH BERNHARD del Foro di Bolzano, presso il cui studio in Merano, Via delle Palade n. 97/C è elettivamente domiciliata;
- parte ricorrente -
contro
- C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_2
sede in Montecchio Maggiore, Piazza Marconi n. 10, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. PAGLIANI LORENZO del Foro di Vicenza, presso il cui studio in Vicenza, Corso Andrea Palladio n. 57 è elettivamente domiciliata;
- parte convenuta -
con oggetto: opposizione all'esecuzione.
***
1 CONCLUSIONI
del procuratore di parte ricorrente:
come precisate all'udienza d.d. 22.05.2025
“Voglia l'ill. Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, in riforma di quanto statuito in sede cautelare nell'ambito della presente opposizione,
in via principale:
• Accertare e dichiarare che parte del credito azionato da nei confronti di CP_1 [...]
è da compensarsi in quanto quest'ultima risulta sua volta creditrice di Parte_1
per via della cessione alla del credito vantato da CP_1 Parte_1 Parte_2
contro dell'importo di euro 12.971,86 (capitale e interessi al momento di CP_1
proposizione dell'opposizione, oltre ulteriori interessi di mora ex d.lgs. 231/2002;
• Di conseguenza, accertare e dichiarare che il pignoramento presso terzi è stato introdotto
da parte superiore a quello ad essa spettante;
CP_1
• In ulteriore conseguenza, accertare e dichiarare che causa assegnazione della somma di
euro 11.975,12 a favore di giusto decreto del dott. Stoppani, conclusivo della CP_1
fase cautelare della presente opposizione, dd. 06.06.2024, la vanta meramente un CP_1
restante credito nei confronti dell'odierna opponente pari ad euro 1.086,55, ovvero quella
somme minore ritenuta di giustizia;
in ogni caso:
condannare l'opposta al rimborso di tutte le spese e compensi avvocato della presente fase
di merito, nonché della precedente fase cautelare, e ridurre le spese liquidate nel
procedimento di esecuzione prendendo a riferimento il DM 55/2014-scaglione
corrispondente all'effettivo credito di CP_1
in via probatoria: (…)”
***
2 del procuratore di parte convenuta:
come precisate all'udienza d.d. 22.05.2025
“Voglia il Tribunale adito
In via preliminare:
i) rigettare il ricorso avversario per improcedibilità e/o inammissibilità per tutti i motivi
dedotti in atti;
ii) dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di
Vicenza con i conseguenti provvedimenti di legge
In via principale
iii) Rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare il provvedimento di assegnazione delle some pignorate pronunciato
nel giudizio R.G.E. n.4/24 del Tribunale di Bolzano
In ogni caso, con rifusione anche degli oneri di questo grado di giudizio come da nota
allegata.”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con “Atto di introduzione del giudizio di merito in prosecuzione del procedimento
cautelare di opposizione all'esecuzione sub RGEs. 4/2024 – istanza di fissazione udienza”
depositato in data 12.07.2024 ha chiesto l'accertamento che parte del Parte_1
credito azionato da è da compensarsi con il controcredito di cui essa risulta CP_1
titolare a seguito della cessione del credito di € 12.971,86 vantato da nei Parte_2
confronti della medesima con la conseguenza che il pignoramento presso terzi CP_1
sarebbe stato introdotto da per un importo superiore rispetto a quello alla CP_1
medesima spettante e che, a seguito dell'assegnazione a favore di della somma CP_1
di € 11.975,12 la stessa risulterebbe titolare di un credito residuo di € 1.086,55.
3 Parte ricorrente ha in particolare esposto quanto segue:
- in base al titolo azionato nel presente procedimento vanterebbe nei confronti di CP_1
un credito per opere eseguite presso il cantiere “Villa New York” in Parte_1
Merano;
- l'impresa vanterebbe per contro nei confronti di un credito di € Pt_2 CP_1
11.000,00, oggetto di cessione in favore di con atto notificato Parte_1
all'odierna convenuta;
- la richiesta di assegnazione formulata da risulterebbe pertanto indebita;
CP_1
- ogni eventuale vizio derivante dalla mancata notificazione del decreto di fissazione dell'udienza del G.E. sarebbe stato sanato dalla costituzione di nel giudizio di CP_1
opposizione;
- priva di pregio sarebbe la deduzione dell'odierna convenuta, secondo cui l'eccezione di compensazione del credito di con il controcredito di CP_1 Parte_1
avrebbe dovuto essere proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con decreto d.d. 22.07.2024 il G.I. ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del
21.11.2024.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
07.11.2024 ha chiesto la reiezione delle domande attoree per le ragioni di seguito CP_1
specificate:
- improcedibilità dell'opposizione per omessa notifica da parte dell'esecutato opponente del decreto d.d. 15.02.2024, con il quale il Giudice dell'esecuzione aveva fissato l'udienza di comparizione e trattazione della causa onerando l'opponente della notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione udienza entro il termine perentorio del 22.02.2024;
- improcedibilità dell'opposizione per omessa notifica dell'atto introduttivo della fase di merito entro il termine perentorio assegnato dal G.E.;
4 - improcedibilità dell'opposizione per omessa iscrizione a ruolo nel termine assegnato dal
G.E.;
- incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano, posto che, in virtù del foro convenzionale pattuito dalle parti nel contratto d.d. 12.10.2021, sarebbe competente il
Tribunale di Vicenza;
- inammissibilità dei motivi di opposizione per violazione del principio del ne bis in idem:
ferma restando la contestazione relativa all'esistenza del controcredito vantato dall'opponente, lo stesso avrebbe dovuto essere eccepito in compensazione mediante tempestiva opposizione avvero il decreto ingiuntivo notificato da CP_1
La causa non ha richiesto attività istruttoria e dunque, con ordinanza d.d. 21.11.2024, il G.I.
ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c. l'udienza del 22.05.2025.
All'udienza del 22.05.2025, esaurita la discussione, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
2. L'opposizione deve essere rigettata.
Preliminarmente occorre osservare come, in base ad orientamento consolidato in giurisprudenza, “in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si
tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di
opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa
sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario
ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi
motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o
inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso
(cfr., in proposito, ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 -
5 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 - 01; il principio è stato di
recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del
21/09/2021, Rv. 662368 - 01, in cui si precisa che, anche in caso di sopravvenuta
caducazione del titolo esecutivo, l'opposizione non può trovare accoglimento, ma va
dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base
del principio della cd. soccombenza virtuale;
successivamente, conf.: Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del
28/03/2022, Rv. 664455 - 01)” (Cass. civ., Sez. III, ord. 04.01.2023, n. 153; cfr. anche Cass.
civ., Sez. III, 10.03.2023, n. 7163; Cass. civ., Sez. III, 07.08.2013, n. 18761).
Nel caso di specie, con “note scritte per l'udienza dd. 15.02.2024” nel procedimento R.G.E.
n. 4/2024 ha proposto opposizione all'esecuzione rassegnando le Parte_1
seguenti conclusioni:
“Tanto premesso e sulla base di tali considerazioni la questa come ut Parte_1
supra rappresentata e difesa,
chiede
che l'illustre Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bolzano in via preliminare per i motivi di cui sopra dichiari l'improcedibilità del pignoramento
svolto dalla e che ai sensi della dichiarata inefficacia, disponga a carico della CP_1
la rifusione delle spese ed onorari ai sensi del DM 55/2014 della CP_1 Parte_1
per il presente intervento.
[...]
ed in assoluto subordine, e per la sola denegata ipotesi della mancata declaratoria di
inefficacia del pignoramento, per i motivi di cui sopra, la si oppone e Parte_1
svolge formale opposizione concernente l'indebita richiesta di assegnazione di ogni importo esuberante la somma di € 13.061,67 con relativa richiesta di rifusione spese ed
onorari ai sensi del DM 55/2014 della ” Parte_1
6 Quanto precede comporta l'inammissibilità delle domande formulate da Parte_1
nell'atto introduttivo della presente fase di merito. Con le stesse la ricorrente non si è
[...]
opposta semplicemente all'assegnazione di una somma superiore ad € 13.061,67, ma ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta parziale compensazione tra i crediti vantati dalle parti e, in via conseguenziale, dell'avvenuto pignoramento di un importo superiore a quello spettante e del credito residuo spettante a Si tratta dunque di domande nuove ed CP_1
ulteriori rispetto a quelle proposte nella fase sommaria.
Deve in ogni caso osservarsi come la somma assegnata dal G.E., pari ad 11.975,12, sia inferiore rispetto a quella risultante all'esito della compensazione opposta da
[...]
pari ad € 13.061,67, con conseguente difetto di interesse all'accertamento Parte_1
richiesto da quest'ultima.
Per il principio della c.d. ragione più liquida, che “consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ.,
in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del
giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.” (Cass. civ., Sez. VI, 28.05.2014, n. 12002;
cfr. anche Cass. civ., Sez. V, ord. 09.01.2019, n. 363), la presente causa può essere decisa sulla base delle questioni sin qui affrontate, senza necessità di scrutinare le ulteriori questioni esposte dalle parti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c).
va dunque condannata alla rifusione in favore di delle Parte_1 CP_1
spese della fase sommaria, nella misura correttamente liquidata dal G.E., e del presente giudizio, queste ultime da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n. 55/2014
(tab. n.
2 - scaglione di valore: da € 5.200,01 ad € 26.000,00) per le fasi di studio,
introduttiva e decisoria, e dunque in complessivi € 3.397,00, oltre 15% per spese forfettarie,
CPA e IVA come per legge, nonché spese successive necessarie.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) rigetta le domande di Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese della fase Parte_1 CP_1
sommaria, nella misura già liquidata dal G.E., e del presente giudizio, queste ultime liquidate in € 3.397,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, nonché
spese successive necessarie.
Bolzano, 13.06.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2163/2024 promossa da
- C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Merano, Via L. Zuegg n. 72/C, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. ANDRICH BERNHARD del Foro di Bolzano, presso il cui studio in Merano, Via delle Palade n. 97/C è elettivamente domiciliata;
- parte ricorrente -
contro
- C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_2
sede in Montecchio Maggiore, Piazza Marconi n. 10, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. PAGLIANI LORENZO del Foro di Vicenza, presso il cui studio in Vicenza, Corso Andrea Palladio n. 57 è elettivamente domiciliata;
- parte convenuta -
con oggetto: opposizione all'esecuzione.
***
1 CONCLUSIONI
del procuratore di parte ricorrente:
come precisate all'udienza d.d. 22.05.2025
“Voglia l'ill. Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, in riforma di quanto statuito in sede cautelare nell'ambito della presente opposizione,
in via principale:
• Accertare e dichiarare che parte del credito azionato da nei confronti di CP_1 [...]
è da compensarsi in quanto quest'ultima risulta sua volta creditrice di Parte_1
per via della cessione alla del credito vantato da CP_1 Parte_1 Parte_2
contro dell'importo di euro 12.971,86 (capitale e interessi al momento di CP_1
proposizione dell'opposizione, oltre ulteriori interessi di mora ex d.lgs. 231/2002;
• Di conseguenza, accertare e dichiarare che il pignoramento presso terzi è stato introdotto
da parte superiore a quello ad essa spettante;
CP_1
• In ulteriore conseguenza, accertare e dichiarare che causa assegnazione della somma di
euro 11.975,12 a favore di giusto decreto del dott. Stoppani, conclusivo della CP_1
fase cautelare della presente opposizione, dd. 06.06.2024, la vanta meramente un CP_1
restante credito nei confronti dell'odierna opponente pari ad euro 1.086,55, ovvero quella
somme minore ritenuta di giustizia;
in ogni caso:
condannare l'opposta al rimborso di tutte le spese e compensi avvocato della presente fase
di merito, nonché della precedente fase cautelare, e ridurre le spese liquidate nel
procedimento di esecuzione prendendo a riferimento il DM 55/2014-scaglione
corrispondente all'effettivo credito di CP_1
in via probatoria: (…)”
***
2 del procuratore di parte convenuta:
come precisate all'udienza d.d. 22.05.2025
“Voglia il Tribunale adito
In via preliminare:
i) rigettare il ricorso avversario per improcedibilità e/o inammissibilità per tutti i motivi
dedotti in atti;
ii) dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di
Vicenza con i conseguenti provvedimenti di legge
In via principale
iii) Rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare il provvedimento di assegnazione delle some pignorate pronunciato
nel giudizio R.G.E. n.4/24 del Tribunale di Bolzano
In ogni caso, con rifusione anche degli oneri di questo grado di giudizio come da nota
allegata.”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con “Atto di introduzione del giudizio di merito in prosecuzione del procedimento
cautelare di opposizione all'esecuzione sub RGEs. 4/2024 – istanza di fissazione udienza”
depositato in data 12.07.2024 ha chiesto l'accertamento che parte del Parte_1
credito azionato da è da compensarsi con il controcredito di cui essa risulta CP_1
titolare a seguito della cessione del credito di € 12.971,86 vantato da nei Parte_2
confronti della medesima con la conseguenza che il pignoramento presso terzi CP_1
sarebbe stato introdotto da per un importo superiore rispetto a quello alla CP_1
medesima spettante e che, a seguito dell'assegnazione a favore di della somma CP_1
di € 11.975,12 la stessa risulterebbe titolare di un credito residuo di € 1.086,55.
3 Parte ricorrente ha in particolare esposto quanto segue:
- in base al titolo azionato nel presente procedimento vanterebbe nei confronti di CP_1
un credito per opere eseguite presso il cantiere “Villa New York” in Parte_1
Merano;
- l'impresa vanterebbe per contro nei confronti di un credito di € Pt_2 CP_1
11.000,00, oggetto di cessione in favore di con atto notificato Parte_1
all'odierna convenuta;
- la richiesta di assegnazione formulata da risulterebbe pertanto indebita;
CP_1
- ogni eventuale vizio derivante dalla mancata notificazione del decreto di fissazione dell'udienza del G.E. sarebbe stato sanato dalla costituzione di nel giudizio di CP_1
opposizione;
- priva di pregio sarebbe la deduzione dell'odierna convenuta, secondo cui l'eccezione di compensazione del credito di con il controcredito di CP_1 Parte_1
avrebbe dovuto essere proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con decreto d.d. 22.07.2024 il G.I. ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del
21.11.2024.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
07.11.2024 ha chiesto la reiezione delle domande attoree per le ragioni di seguito CP_1
specificate:
- improcedibilità dell'opposizione per omessa notifica da parte dell'esecutato opponente del decreto d.d. 15.02.2024, con il quale il Giudice dell'esecuzione aveva fissato l'udienza di comparizione e trattazione della causa onerando l'opponente della notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione udienza entro il termine perentorio del 22.02.2024;
- improcedibilità dell'opposizione per omessa notifica dell'atto introduttivo della fase di merito entro il termine perentorio assegnato dal G.E.;
4 - improcedibilità dell'opposizione per omessa iscrizione a ruolo nel termine assegnato dal
G.E.;
- incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano, posto che, in virtù del foro convenzionale pattuito dalle parti nel contratto d.d. 12.10.2021, sarebbe competente il
Tribunale di Vicenza;
- inammissibilità dei motivi di opposizione per violazione del principio del ne bis in idem:
ferma restando la contestazione relativa all'esistenza del controcredito vantato dall'opponente, lo stesso avrebbe dovuto essere eccepito in compensazione mediante tempestiva opposizione avvero il decreto ingiuntivo notificato da CP_1
La causa non ha richiesto attività istruttoria e dunque, con ordinanza d.d. 21.11.2024, il G.I.
ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c. l'udienza del 22.05.2025.
All'udienza del 22.05.2025, esaurita la discussione, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
2. L'opposizione deve essere rigettata.
Preliminarmente occorre osservare come, in base ad orientamento consolidato in giurisprudenza, “in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si
tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di
opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa
sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario
ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi
motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o
inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso
(cfr., in proposito, ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 -
5 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 - 01; il principio è stato di
recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del
21/09/2021, Rv. 662368 - 01, in cui si precisa che, anche in caso di sopravvenuta
caducazione del titolo esecutivo, l'opposizione non può trovare accoglimento, ma va
dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base
del principio della cd. soccombenza virtuale;
successivamente, conf.: Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del
28/03/2022, Rv. 664455 - 01)” (Cass. civ., Sez. III, ord. 04.01.2023, n. 153; cfr. anche Cass.
civ., Sez. III, 10.03.2023, n. 7163; Cass. civ., Sez. III, 07.08.2013, n. 18761).
Nel caso di specie, con “note scritte per l'udienza dd. 15.02.2024” nel procedimento R.G.E.
n. 4/2024 ha proposto opposizione all'esecuzione rassegnando le Parte_1
seguenti conclusioni:
“Tanto premesso e sulla base di tali considerazioni la questa come ut Parte_1
supra rappresentata e difesa,
chiede
che l'illustre Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bolzano in via preliminare per i motivi di cui sopra dichiari l'improcedibilità del pignoramento
svolto dalla e che ai sensi della dichiarata inefficacia, disponga a carico della CP_1
la rifusione delle spese ed onorari ai sensi del DM 55/2014 della CP_1 Parte_1
per il presente intervento.
[...]
ed in assoluto subordine, e per la sola denegata ipotesi della mancata declaratoria di
inefficacia del pignoramento, per i motivi di cui sopra, la si oppone e Parte_1
svolge formale opposizione concernente l'indebita richiesta di assegnazione di ogni importo esuberante la somma di € 13.061,67 con relativa richiesta di rifusione spese ed
onorari ai sensi del DM 55/2014 della ” Parte_1
6 Quanto precede comporta l'inammissibilità delle domande formulate da Parte_1
nell'atto introduttivo della presente fase di merito. Con le stesse la ricorrente non si è
[...]
opposta semplicemente all'assegnazione di una somma superiore ad € 13.061,67, ma ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta parziale compensazione tra i crediti vantati dalle parti e, in via conseguenziale, dell'avvenuto pignoramento di un importo superiore a quello spettante e del credito residuo spettante a Si tratta dunque di domande nuove ed CP_1
ulteriori rispetto a quelle proposte nella fase sommaria.
Deve in ogni caso osservarsi come la somma assegnata dal G.E., pari ad 11.975,12, sia inferiore rispetto a quella risultante all'esito della compensazione opposta da
[...]
pari ad € 13.061,67, con conseguente difetto di interesse all'accertamento Parte_1
richiesto da quest'ultima.
Per il principio della c.d. ragione più liquida, che “consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ.,
in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del
giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.” (Cass. civ., Sez. VI, 28.05.2014, n. 12002;
cfr. anche Cass. civ., Sez. V, ord. 09.01.2019, n. 363), la presente causa può essere decisa sulla base delle questioni sin qui affrontate, senza necessità di scrutinare le ulteriori questioni esposte dalle parti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c).
va dunque condannata alla rifusione in favore di delle Parte_1 CP_1
spese della fase sommaria, nella misura correttamente liquidata dal G.E., e del presente giudizio, queste ultime da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n. 55/2014
(tab. n.
2 - scaglione di valore: da € 5.200,01 ad € 26.000,00) per le fasi di studio,
introduttiva e decisoria, e dunque in complessivi € 3.397,00, oltre 15% per spese forfettarie,
CPA e IVA come per legge, nonché spese successive necessarie.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) rigetta le domande di Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese della fase Parte_1 CP_1
sommaria, nella misura già liquidata dal G.E., e del presente giudizio, queste ultime liquidate in € 3.397,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, nonché
spese successive necessarie.
Bolzano, 13.06.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
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