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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8428 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69) nella causa iscritta al n. 4550/2022 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto: assicurazione contro i danni – appello vertente TRA
(P.IVA. Parte_1
), con sede in Milano (MI) alla piazza Vetra n. 17, in persona P.IVA_1
del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dagli Parte_2
avv.ti Giovanni Bottazzoli (c.f. ) e Mariachiara C.F._1
Brunetti (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2
loro studio in Milano (MI) al viale Brianza n. 30, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(c.f. , nato a [...] il [...] P_1 C.F._3
ed ivi residente al vico II Santa Maria Avvocata n. 56, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Magliozzi (c.f. ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliato presso il suo studio in Napoli (NA) alla via Bernardo Tanucci n.
70, giusta procura in atti;
APPELLATO
Proc. N. 4550/2022 R.G. – sentenza Pagina 1 di 8 E
(c.f. Parte_3
, in persona del suo amministratore p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. Luca Vaccaro (c.f. ) ed elettivamente C.F._5
domiciliato presso il suo studio in Napoli (NA) alla via Bernardo Tanucci n.
90, giusta procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Tutte le parti hanno concluso riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi, reiterando le proprie rispettive richieste formulate negli atti introduttivi.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 04/06/2018, il sig. P_1
conveniva innanzi al Giudice di Pace di Napoli il Parte_3
, onde sentirne dichiarare la responsabilità per le
[...]
infiltrazioni verificatesi nel proprio appartamento nel mese di luglio 2017 e conseguentemente per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in €.5.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva e otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa
[...]
– oggi – (che rimaneva contumace), al Controparte_2 Parte_1
fine di essere manlevato, in caso di condanna, in virtù della polizza n.
IFL0010190 per responsabilità civile.
Con la sentenza n. 346/2022, il Giudice di Pace accoglieva le domande di parte attrice, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. del P_3
N. 4550/2022 R.G. – sentenza Pagina 2 di 8
[...] e condannandolo al pagamento di €.
4.228 a titolo di risarcimento dei danni
(per come quantificati dal nominato c.t.u.) nonchè al rimborso delle spese di lite, altresì condannando l'assicurazione a manlevare il convenuto in relazione al pagamento della predetta somma. Parte_3
P_ Con atto di appello notificato al ed al la Parte_3 Parte_1
impugnava e chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui accoglieva la domanda di manleva, lamentando l'inoperatività della polizza in relazione al caso di specie e contestando la violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. ad opera del Giudice di Pace, sostenendo che quest'ultimo non avrebbe motivato adeguatamente in ordine alla copertura assicurativa;
inoltre, chiedeva altresì la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ex art. 351 c.p.c., alla luce delle reiterate richieste di pagamento da parte del
P_
, giunte alla somma di €.7.416,51, comprensiva delle spese Parte_3
per il giudizio di primo grado e per l'atto di precetto (seppur, a detta dell'appellante, mai notificato).
Entrambe le parti appellate si costituivano e chiedevano il rigetto dell'impugnazione, invocandone l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e
348bis c.p.c., nonché lamentando la violazione del cd. divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c.
Il Tribunale, letti gli atti di causa e gli scritti difensivi delle parti, comprese le comparse conclusionali e di replica, decide come segue.
Preliminarmente, vanno analizzate le questioni di rito sollevate dagli appellati.
In primis, gli stessi eccepivano l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348bis c.p.c., mancando qualsiasi indicazione su “come”
Proc. N. 4550/2022 R.G. – sentenza Pagina 3 di 8 riformare la sentenza impugnata e, dunque, non essendovi probabilità di accoglimento del gravame.
Tale rilievo è infondato: infatti, è evidente che l'impugnazione effettuata dalla compagnia assicurativa abbia come scopo quello di essere sollevata da qualsiasi dovere di manleva nei confronti del condannato in Parte_3
primo grado, per cui non solo è pienamente comprensibile la finalità del gravame, ma altresì non risulta necessaria una ricostruzione alternativa da parte dell'appellante, essendo chiaro che, in caso di riforma della sentenza,
l'esito sarebbe unicamente di escludere il dovere indennitario dell'assicurazione; ancora, neppure può dirsi che l'appello non presenti prima facie alcuna probabilità di essere accolto, laddove dalla lettura della sentenza del Giudice di Pace emerge effettivamente come lo stesso non si sia soffermato adeguatamente sull'operatività della polizza, ai fini dell'accoglimento o meno della domanda di manleva del Parte_3
pertanto, va ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione.
In secondo luogo, gli appellati rilevavano la violazione dell'art. 345 c.p.c., in quanto, essendo la rimasta contumace in primo grado, non Parte_1
avrebbe potuto impugnare la sentenza sollevando per la prima volta in appello eccezioni nuove, legate all'operatività del contratto assicurativo, altrimenti violando il cd. divieto di nova.
A tal riguardo, viceversa, l'appellante obiettava come non si trattasse di un'eccezione in senso tecnico, bensì di una vera e propria difesa nuova, funzionale a contestare il fondamento della domanda, dunque proponibile anche direttamente in sede di impugnazione.
Proc. N. 4550/2022 R.G. – sentenza Pagina 4 di 8 Onde vagliare la fondatezza o meno di tale rilievo, è opportuno procedere alla lettura dell'art. 345 c.p.c., da cui emerge che i cd. nova che non possono essere proposti in appello sono rappresentati da domande totalmente nuove oppure da eccezioni riservate alle parti che non siano già state proposte in primo grado;
viceversa, sono sempre proponibili eccezioni rilevabili d'ufficio, che possono (e devono) essere attenzionate dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Ciò premesso, va chiarito che, secondo costante giurisprudenza, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto: essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello (Cass.
12/07/2019, n. 18742; Cass. 31/10/2018, n. 27998, Cass.03/07/2014
n.15228), dovendosi anche ricordare che “il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis” (Cass. 31/10/2018, n. 27998), com'è riscontrabile anche nella presente controversia, essendo documentato in atti che la polizza era allegata già in primo grado dal convenuto.
Dunque, il principio esposto è da ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame. Infatti, parte appellante non si è limitata a invocare una o più singole clausole escludenti del contratto assicurativo (che avrebbero sì rappresentato un'eccezione in stretto, sulla scorta del principio dettato da Cass. 21/01/2025,
n. 1469), bensì ha direttamente evidenziato come la polizza per intero non possa applicarsi al sinistro lamentato dal sig. , non coprendo ipotesi di P_
Proc. N. 4550/2022 R.G. – sentenza Pagina 5 di 8 responsabilità del per danni verso terzi: dunque, non vi è stata Parte_3
violazione del divieto dei nova, escludendosi l'inammissibilità dell'appello.
Affrontate le questioni di rito, è possibile passare al merito dell'impugnazione, riguardante, per l'appunto, l'operatività o meno della polizza e la sussistenza di un dovere di manleva della compagnia assicurativa.
Orbene, il gravame merita accoglimento.
Dall'analisi del contratto assicurativo in atti, emerge che lo stesso era stipulato a copertura di richieste risarcitorie per errori professionali, violazioni di diritti di proprietà intellettuale o atti diffamatori dell'assicurato, nonché per azioni dolose o fraudolente di suoi dipendenti (pag. 4 del contratto): è evidente, dunque, che tale polizza – sottoscritta dall'
[...]
– fosse Controparte_4
funzionale a tenere indenne l'amministratore condominiale da possibili domande di risarcimento di danni derivanti da errori nell'esercizio della sua attività professionale (come ricavabile anche dalla denominazione stessa del contratto, intitolato “Polizza di responsabilità civile professionale”), da non confondere con ipotesi di responsabilità del stesso per danni a Parte_3
persone o cose.
P_ Nella controversia in oggetto, la richiesta risarcitoria del sig. traeva invece origine da infiltrazioni nel suo appartamento dal solaio condominiale, circostanza questa appurata dal Giudice di Pace e non contestata innanzi al presente Tribunale (non essendo stata impugnata la parte della sentenza di primo grado relativa all'accertamento dei danni e della responsabilità ex art.2051 c.c. del;
orbene, ciò significa che la polizza n. Parte_3
IFL0010190 non è applicabile alla presente fattispecie controversa,
Proc. N. 4550/2022 R.G. – sentenza Pagina 6 di 8 trattandosi di una responsabilità del ex art. 2051 c.c. in qualità di Parte_3
custode delle parti comuni dell'edificio, superabile solo in presenza del cd. caso fortuito, ivi non dimostrato.
Dunque, l'appello va accolto, con conseguente riforma parziale della sentenza nella parte in cui essa è stata impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e si liquidano come in dispositivo;
le spese del primo grado di giudizio tra le parti odierne appellate restano invece regolate come nella sentenza gravata, che non è stata impugnata dalle stesse né con riguardo all'affermazione della responsabilità risarcitoria del , né con Parte_3
riguardo alla regolamentazione tra le medesime delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il gravame proposto dall'appellante e, per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 346/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Napoli, rigetta la domanda di manleva proposta dal in Napoli al Vico II Santa Maria Avvocata n. 56 nei Parte_4
confronti della dichiarando che eventuali somme Parte_1
già corrisposte dalla predetta compagnia assicuratrice in esecuzione di tale sentenza debbano essere alla stessa restituite;
2. Condanna il sito in Napoli al Vico II Santa Maria Parte_3
Avvocata n. 56 e , in solido tra loro, al pagamento delle P_1
spese del presente grado di giudizio in favore della , Parte_1
che si liquidano in €.400,00 per esborsi ed €.1.701,00 per compensi
Proc. N. 4550/2022 R.G. – sentenza Pagina 7 di 8 professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in Napoli il 25/09/2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 4550/2022 R.G. – sentenza Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69) nella causa iscritta al n. 4550/2022 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto: assicurazione contro i danni – appello vertente TRA
(P.IVA. Parte_1
), con sede in Milano (MI) alla piazza Vetra n. 17, in persona P.IVA_1
del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dagli Parte_2
avv.ti Giovanni Bottazzoli (c.f. ) e Mariachiara C.F._1
Brunetti (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2
loro studio in Milano (MI) al viale Brianza n. 30, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(c.f. , nato a [...] il [...] P_1 C.F._3
ed ivi residente al vico II Santa Maria Avvocata n. 56, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Magliozzi (c.f. ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliato presso il suo studio in Napoli (NA) alla via Bernardo Tanucci n.
70, giusta procura in atti;
APPELLATO
Proc. N. 4550/2022 R.G. – sentenza Pagina 1 di 8 E
(c.f. Parte_3
, in persona del suo amministratore p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. Luca Vaccaro (c.f. ) ed elettivamente C.F._5
domiciliato presso il suo studio in Napoli (NA) alla via Bernardo Tanucci n.
90, giusta procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Tutte le parti hanno concluso riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi, reiterando le proprie rispettive richieste formulate negli atti introduttivi.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 04/06/2018, il sig. P_1
conveniva innanzi al Giudice di Pace di Napoli il Parte_3
, onde sentirne dichiarare la responsabilità per le
[...]
infiltrazioni verificatesi nel proprio appartamento nel mese di luglio 2017 e conseguentemente per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in €.5.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva e otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa
[...]
– oggi – (che rimaneva contumace), al Controparte_2 Parte_1
fine di essere manlevato, in caso di condanna, in virtù della polizza n.
IFL0010190 per responsabilità civile.
Con la sentenza n. 346/2022, il Giudice di Pace accoglieva le domande di parte attrice, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. del P_3
N. 4550/2022 R.G. – sentenza Pagina 2 di 8
[...] e condannandolo al pagamento di €.
4.228 a titolo di risarcimento dei danni
(per come quantificati dal nominato c.t.u.) nonchè al rimborso delle spese di lite, altresì condannando l'assicurazione a manlevare il convenuto in relazione al pagamento della predetta somma. Parte_3
P_ Con atto di appello notificato al ed al la Parte_3 Parte_1
impugnava e chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui accoglieva la domanda di manleva, lamentando l'inoperatività della polizza in relazione al caso di specie e contestando la violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. ad opera del Giudice di Pace, sostenendo che quest'ultimo non avrebbe motivato adeguatamente in ordine alla copertura assicurativa;
inoltre, chiedeva altresì la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ex art. 351 c.p.c., alla luce delle reiterate richieste di pagamento da parte del
P_
, giunte alla somma di €.7.416,51, comprensiva delle spese Parte_3
per il giudizio di primo grado e per l'atto di precetto (seppur, a detta dell'appellante, mai notificato).
Entrambe le parti appellate si costituivano e chiedevano il rigetto dell'impugnazione, invocandone l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e
348bis c.p.c., nonché lamentando la violazione del cd. divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c.
Il Tribunale, letti gli atti di causa e gli scritti difensivi delle parti, comprese le comparse conclusionali e di replica, decide come segue.
Preliminarmente, vanno analizzate le questioni di rito sollevate dagli appellati.
In primis, gli stessi eccepivano l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348bis c.p.c., mancando qualsiasi indicazione su “come”
Proc. N. 4550/2022 R.G. – sentenza Pagina 3 di 8 riformare la sentenza impugnata e, dunque, non essendovi probabilità di accoglimento del gravame.
Tale rilievo è infondato: infatti, è evidente che l'impugnazione effettuata dalla compagnia assicurativa abbia come scopo quello di essere sollevata da qualsiasi dovere di manleva nei confronti del condannato in Parte_3
primo grado, per cui non solo è pienamente comprensibile la finalità del gravame, ma altresì non risulta necessaria una ricostruzione alternativa da parte dell'appellante, essendo chiaro che, in caso di riforma della sentenza,
l'esito sarebbe unicamente di escludere il dovere indennitario dell'assicurazione; ancora, neppure può dirsi che l'appello non presenti prima facie alcuna probabilità di essere accolto, laddove dalla lettura della sentenza del Giudice di Pace emerge effettivamente come lo stesso non si sia soffermato adeguatamente sull'operatività della polizza, ai fini dell'accoglimento o meno della domanda di manleva del Parte_3
pertanto, va ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione.
In secondo luogo, gli appellati rilevavano la violazione dell'art. 345 c.p.c., in quanto, essendo la rimasta contumace in primo grado, non Parte_1
avrebbe potuto impugnare la sentenza sollevando per la prima volta in appello eccezioni nuove, legate all'operatività del contratto assicurativo, altrimenti violando il cd. divieto di nova.
A tal riguardo, viceversa, l'appellante obiettava come non si trattasse di un'eccezione in senso tecnico, bensì di una vera e propria difesa nuova, funzionale a contestare il fondamento della domanda, dunque proponibile anche direttamente in sede di impugnazione.
Proc. N. 4550/2022 R.G. – sentenza Pagina 4 di 8 Onde vagliare la fondatezza o meno di tale rilievo, è opportuno procedere alla lettura dell'art. 345 c.p.c., da cui emerge che i cd. nova che non possono essere proposti in appello sono rappresentati da domande totalmente nuove oppure da eccezioni riservate alle parti che non siano già state proposte in primo grado;
viceversa, sono sempre proponibili eccezioni rilevabili d'ufficio, che possono (e devono) essere attenzionate dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Ciò premesso, va chiarito che, secondo costante giurisprudenza, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto: essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello (Cass.
12/07/2019, n. 18742; Cass. 31/10/2018, n. 27998, Cass.03/07/2014
n.15228), dovendosi anche ricordare che “il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis” (Cass. 31/10/2018, n. 27998), com'è riscontrabile anche nella presente controversia, essendo documentato in atti che la polizza era allegata già in primo grado dal convenuto.
Dunque, il principio esposto è da ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame. Infatti, parte appellante non si è limitata a invocare una o più singole clausole escludenti del contratto assicurativo (che avrebbero sì rappresentato un'eccezione in stretto, sulla scorta del principio dettato da Cass. 21/01/2025,
n. 1469), bensì ha direttamente evidenziato come la polizza per intero non possa applicarsi al sinistro lamentato dal sig. , non coprendo ipotesi di P_
Proc. N. 4550/2022 R.G. – sentenza Pagina 5 di 8 responsabilità del per danni verso terzi: dunque, non vi è stata Parte_3
violazione del divieto dei nova, escludendosi l'inammissibilità dell'appello.
Affrontate le questioni di rito, è possibile passare al merito dell'impugnazione, riguardante, per l'appunto, l'operatività o meno della polizza e la sussistenza di un dovere di manleva della compagnia assicurativa.
Orbene, il gravame merita accoglimento.
Dall'analisi del contratto assicurativo in atti, emerge che lo stesso era stipulato a copertura di richieste risarcitorie per errori professionali, violazioni di diritti di proprietà intellettuale o atti diffamatori dell'assicurato, nonché per azioni dolose o fraudolente di suoi dipendenti (pag. 4 del contratto): è evidente, dunque, che tale polizza – sottoscritta dall'
[...]
– fosse Controparte_4
funzionale a tenere indenne l'amministratore condominiale da possibili domande di risarcimento di danni derivanti da errori nell'esercizio della sua attività professionale (come ricavabile anche dalla denominazione stessa del contratto, intitolato “Polizza di responsabilità civile professionale”), da non confondere con ipotesi di responsabilità del stesso per danni a Parte_3
persone o cose.
P_ Nella controversia in oggetto, la richiesta risarcitoria del sig. traeva invece origine da infiltrazioni nel suo appartamento dal solaio condominiale, circostanza questa appurata dal Giudice di Pace e non contestata innanzi al presente Tribunale (non essendo stata impugnata la parte della sentenza di primo grado relativa all'accertamento dei danni e della responsabilità ex art.2051 c.c. del;
orbene, ciò significa che la polizza n. Parte_3
IFL0010190 non è applicabile alla presente fattispecie controversa,
Proc. N. 4550/2022 R.G. – sentenza Pagina 6 di 8 trattandosi di una responsabilità del ex art. 2051 c.c. in qualità di Parte_3
custode delle parti comuni dell'edificio, superabile solo in presenza del cd. caso fortuito, ivi non dimostrato.
Dunque, l'appello va accolto, con conseguente riforma parziale della sentenza nella parte in cui essa è stata impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e si liquidano come in dispositivo;
le spese del primo grado di giudizio tra le parti odierne appellate restano invece regolate come nella sentenza gravata, che non è stata impugnata dalle stesse né con riguardo all'affermazione della responsabilità risarcitoria del , né con Parte_3
riguardo alla regolamentazione tra le medesime delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il gravame proposto dall'appellante e, per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 346/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Napoli, rigetta la domanda di manleva proposta dal in Napoli al Vico II Santa Maria Avvocata n. 56 nei Parte_4
confronti della dichiarando che eventuali somme Parte_1
già corrisposte dalla predetta compagnia assicuratrice in esecuzione di tale sentenza debbano essere alla stessa restituite;
2. Condanna il sito in Napoli al Vico II Santa Maria Parte_3
Avvocata n. 56 e , in solido tra loro, al pagamento delle P_1
spese del presente grado di giudizio in favore della , Parte_1
che si liquidano in €.400,00 per esborsi ed €.1.701,00 per compensi
Proc. N. 4550/2022 R.G. – sentenza Pagina 7 di 8 professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in Napoli il 25/09/2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 4550/2022 R.G. – sentenza Pagina 8 di 8