Ordinanza cautelare 9 giugno 2017
Sentenza 19 gennaio 2021
Accoglimento
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/01/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00491/2025REG.PROV.COLL.
N. 03297/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3297 del 2021, proposto da
Ministero dello Sviluppo Economico, Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Editrice 21 S.r.l., non costituita in giudizio;
nei confronti
Telecolor S.p.A., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00746/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";
Dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con Decreto della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali – Divisione IV, emesso in data 08.02.2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto alla modificazione del diritto d'uso definitivo di Editrice 21 S.r.l. relativo all'area di servizio dell'impianto di San Zeno di Montagna (VR) ID 39385. Per l’effetto, è avvenuta la sostituzione del CH 28 UHF, attribuito con la determina del 5 maggio 2014, con il CH 51 UHF.
1.1 L’indicato decreto trae origine dalla Delibera AGCOM 480/14/CONS, dal decreto Interministeriale 17.04.2015 e dalla determina DDGSCERP dell’11 marzo 2016, in ossequio alle quali si è reso necessario disattivare nella Regione Veneto il CH 28 UHF in quanto dichiarato interferenziale con emittenti croate, sostituendolo con il CH 51 UHF.
2.Tale provvedimento veniva impugnato da Editrice 21 S.r.l. avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che con la sentenza in epigrafe indicata lo accoglieva.
3. Avverso la predetta sentenza il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni hanno interposto il presente appello.
4. In data 4 settembre 2024 le parti appellanti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. insistendo per l’accoglimento dell’appello.
5. Editrice 21 S.r.l. non si è costituita in appello.
6. La causa è stata chiamata per la discussione in occasione dell’udienza straordinaria del 6 novembre 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Con un unico motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per difetto di motivazione, fondato sul presupposto errato che l’originario impianto di san Zeno di Montagna coprisse in tecnica digitale mediante il canale 28 anche la Regione Lombardia.
In particolare, l’amministrazione appellante osserva che dalla determina di assegnazione del 5 maggio 2014 risulterebbe che il diritto d’uso del canale 28 comprende la sola Regione Veneto mentre la determina del 26 febbraio 2014 avrebbe assegnato ad Editrice 21 il canale 34 per l’attribuzione dei diritti d’uso nella Regione Lombardia.
L’attribuzione di quest’ultimo canale consentirebbe così all’impianto di San Zeno in Montagna di coprire tutta la provincia lombarda senza limitazioni anche per Brescia.
Tale circostanza sarebbe confermata dal masterplan della Regione Lombardia del 2010 che in relazione all’impianto di San Zeno di Montagna riporta la sola provincia di Verona come area di servizio legittimata ad esercire sull’originario canale 34, divenuto poi 28 nella determina del 5 maggio 2014.
Infine, parte appellante osserva che l’amministrazione ha indicato le modalità per rendere compatibile il canale 51 con l'attività di altri operatori e in particolare con le interferenze dell’emittente Telecolor, controinteressata nel giudizio di primo grado.
8. Il ricorso è fondato.
8.1 La controversia in esame si pone nell’ambito delle procedure di ripartizione delle frequenze di radiodiffusione sia televisiva che sonora in tecnica digitale, attraverso l’assegnazione dei diritti d’uso definitivi relativi alle risorse da assegnare agli emittenti.
8.2. L’emittente Editrice 21 risulta essere titolare di diritti d’uso in Lombardia in forza della decreto MISE 26 febbraio 2014, che ha assegnato il canale 34, limitatamente alla Provincia di Bergamo e all’area di servizio dell’impianto di Viadanica ID 39380, a Editrice 21 S.p.a, per la rete Studio 7, già Brescia Telenord. Con decreto MISE del 5 maggio 2014, invece, a Editrice 21 era stato assegnato il diritto d’uso del canale 28, che era limitato alla Provincia di Verona e all’area dell’impianto di San Zeno in Montagna.
8.3. Con il decreto MISE 8 febbraio 2017, a Editrice 21 è stato riassegnato il canale 51 in luogo del canale 28, per la trasmissione nell’ambito della Provincia di Verona e limitatamente all’area dell’impianto di San Zeno in Montagna identificato dall’ID 39385.
8.4. E’ evidente che il provvedimento impugnato nel presente giudizio non può aver leso il diritto di Editrice 21 a trasmettere in Lombardia, per la semplice ragione che il canale sostituito – cioè il canale 28 - non la abilitava a trasmettere in Lombardia; d’altro canto la sostituzione del canale 28 con il canale 51 ha consentito alla società medesima di continuare a trasmettere nella Regione Veneto negli stessi limiti anteriormente determinati (con il decreto MISE del 5 maggio 2014).8.5. L’appellata sentenza è dunque, all’evidenza, fondata su un travisamento di fatto, e pertanto va annullata.
9. Editrice 21 non si è costituita nel giudizio d’appello, e quindi ha omesso di riproporre i motivi di primo grado non esaminati, ed ugualmente non ha proposto appello incidentale.
10. Ne consegue che a seguito della riforma dell’appellata sentenza, il ricorso di primo grado va respinto.
11. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in totale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 00746/2021, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024, celebrata in videoconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a., aggiunti dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante “ Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia ”, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO