Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/06/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N.556/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Sezione I civile Controversie di lavoro e previdenza
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 17.06.2025, sostituita con il deposito di note a trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.556 del R.G.A.C. per l'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione a fermo amministrativo promossa
DA
, con l'avv. Dara Rosina Paola Parte_1
Ricorrente
CONTRO
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,., con gli avv. Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli
Resistente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
l'avv.Gianluca Chierchia
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.01.2025, la sig.ra deduceva di aver ricevuto in Parte_1 data 24/01/2025 da parte di AGE la notifica di comunicazione preventiva di fermo amministrativo riferita anche ad IVS afferente a contributi previdenziali CP_1
Nel contestare la ritualità della procedura di riscossione attivata nei suoi confronti, oltre che l'omessa notifica dell'avviso di addebito, ha comunque eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi che ne formano l'oggetto. Per tali ragioni concludeva chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, fosse disposto l'annullamento della comunicazione e dell'ava presupposto per le ragioni su indicate.
2. L'azione proposta va qualificata come opposizione all'esecuzione, là dove è stata denunciata l'illegittimità della stessa per la sopravvenuta estinzione del credito vantato che sarebbe maturata – secondo l'assunto della ricorrente – dopo la notifica degli avvisi addebito che è proponibile senza la previsione di alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
3. Quanto all'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito, oltre ad essere inammissibile ex art. 617 cpc, la stessa è palesemente infondata attesa l'avvenuta regolare e tempestiva notifica dell' avviso di addebito Ava n. 330 2019 00020232 63 000, formato il 09 novembre 2019, per il recupero dei contributi fissi e sanzioni gestione Commercianti relativi al 4° trim. 2018 e 1° trim. 2019, notificato a mezzo pec il
29/11/2019. Il tutto per come si evince dall'AVA, con prova notifica presso l'indirizzo digitale del ricorrente risultante nei pubblici registri (v. visura camerale in atti e estratto IniPec), prodotti dall' CP_1 in allegato.
4.L'opposizione avver, è ammissibile dinanzi al giudice ordinario, poiché involge un giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, a seconda del tenore delle contestazioni che l'opponente propone.
Essa, inoltre, è sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, poiché l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale.
5.Per quanto concerne il termine prescrizionale di cui alla L. 335/95 non è decorso.
Si evidenzia come alla data di notifica dell'avviso di addebito i relativi crediti contributivi non erano certamente prescritti non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal momento di esigibilità delle singole partite contributive.
Si evidenzia come alla data di notifica dell'Avviso di addebito, il credito contributivo non era certamente prescritto non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal momento di esigibilità delle singole rate contributive portate nei titoli sottesi alla comunicazione opposta e sino alla data di notifica del relativo avviso di addebito per come sopra riportata. Allo stesso modo, non è utilmente decorso neppure il termine di prescrizione quinquennale di cui alla L. 335/95 dalla notifica dell'avviso di addebito e sino alla notifica della comunicazione di causa. Al riguardo, dalla data di notifica dell'avviso di addebito del 29/11/2019 alla data del 24/01/2025 di notifica della comunicazione di causa, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione. Tanto, considerando la sospensione dei termini di prescrizione disposta dall'art. 37 dl n. 18/2020 e s.m.i, e dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, secondo cui i termini prescrizionali sono normativamente sospesi per il periodo dal 23/02/2020 al CP_ 30/06/2020 e dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (pari a complessivi 311 gg – v. Circ. 126/2021). A ciò CP_ si aggiunga l'invito a regolarizzare notificato da in data 24.11.2023 con pari valore di interruzione dei termini di prescrizione (v. all.).
Inoltre in data 19.05.2022, l' ha notificato alla ricorrente (al medesimo Controparte_3 indirizzo pec al quale ha notificato il preavviso oggi impugnato) l'intimazione di pagamento n.
03020229001738248/000 (all. 3 comparsa AGE) avente ad oggetto, tra gli altri, l'avviso di addebito oggi in contestazione quale atto interruttivo della prescrizione. Il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995 è stato quindi rispettato, non essendo ancora maturato alla data della notifica del preavviso di fermo oltre all'ulteriore periodo di sospensione legato stato di emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, come sopra evidenziato.
6. L'opposizione va dunque rigettata.
7. Nulla sulle spese attesa l'allegazione agli atti della dichiarazione di cui all'rt.152 disp. att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice onorario di pace, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Nulla sulle spese.
Catanzaro, 17 giugno 2025
Il Giudice
Daniela Linarello