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21 ottobre 2001
21 ottobre 2001
Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336 , recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 21 agosto 2001. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 21 agosto 2001. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23.
Giurisprudenza • 11
- 1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 18/02/2013, n. 84Provvedimento: […] 6.3. Precedentemente, il divieto aveva estensione sino a tre anni, in forza dell'art. 1, co. lett. c) della legge n. 377/2001 (di conversione del decreto legge n. 336/2001), che aveva implementato i comportamenti e le misure repressive dell'art. 6 della legge n. 401/1989 nel quale, inizialmente non era contenuto alcun limite temporale: l'autorità di pubblica sicurezza poteva “sempre ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone …. che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte”.Leggi di più...
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