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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/11/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1297/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Patti
(Me), Corso Giacomo Matteotti n. 13 presso lo studio dell'Avv.
Francesco Balletta che la rappresenta e difende unitamente all'Avv.
LL NZ per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._1 in Patti (Me), via Fontanelle n. 22 presso lo studio dell'Avv. Francesco
Ratto che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
La società ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 75/2025, emesso dal Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore del lavoratore della somma di € 4.193,00, oltre accessori, CP_1
a titolo di retribuzioni non corrisposte per i mesi di agosto e dicembre
2024, nonché per il saldo di gennaio 2025 comprensivo di TFR. L'opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo che il contratto di apprendistato era stato sottoscritto presso la sede legale della società, sita in San Piero Patti, e che pertanto la competenza sarebbe spettata al Tribunale di Patti, secondo quanto previsto dall'art. 413
c.p.c.
Nel merito, la società ha contestato la fondatezza del credito azionato, affermando che il lavoratore, pur formalmente assunto, non avrebbe svolto attività lavorativa nei mesi di agosto e dicembre 2024, per ragioni diverse, e che la busta paga relativa al mese di agosto era stata emessa ai soli fini contributivi, senza diritto al salario.
Quanto al mese di dicembre, la società ha sostenuto che il lavoratore si sarebbe assentato per l'intero periodo e che avrebbe comunicato la volontà di interrompere il rapporto solo con un messaggio WhatsApp del 6 gennaio 2025.
La società ha riconosciuto come dovuta esclusivamente la somma relativa alla busta paga di gennaio 2025, pari a euro 1.691,18, già offerta in sede di tentativo di conciliazione sindacale.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale e, nel merito, per insussistenza del credito, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, ha aderito all'eccezione di CP_1 incompetenza territoriale sollevata dalla società, chiedendo la concessione del termine per la riassunzione della causa dinanzi al
Tribunale di Patti e la compensazione delle spese del procedimento.
Nel merito, ha contestato integralmente le deduzioni della società opponente, affermando di aver regolarmente prestato attività lavorativa per tutto il periodo oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo.
Ha preso atto del riconoscimento del credito relativo a gennaio 2025 da parte della società, chiedendo che il decreto ingiuntivo fosse confermato per l'intero importo richiesto, con immediata esecutorietà per la somma riconosciuta, oltre interessi e spese.
All'udienza del 4 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Occorre prendere atto dell'adesione di all'eccezione di CP_1 incompetenza territoriale sollevata dalla società opponente e dunque va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Barcellona di Pt_2
Gotto in favore del Tribunale di Patti.
In particolare, il lavoratore, costituitosi in giudizio, ha espressamente riconosciuto la fondatezza dell'eccezione, chiedendo la concessione del termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice territorialmente competente.
La peculiarità della vicenda processuale, caratterizzata dall'adesione tempestiva della parte opposta all'eccezione di incompetenza, giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'incompetenza del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in favore del Tribunale di Patti;
revoca il decreto ingiuntivo n. 75/2025 emesso dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto;
assegna alle parti termine di giorni trenta per la riassunzione del giudizio;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 5 novembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino