Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/06/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
ITALI
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 5 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5053/2024 R.G. e vertente tra
Parte_1 (C.F.
,nato a [...] il [...], C.F. 1
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Alecci per procura in atti ricorrente nei confronti di di seguito CP_2 con sede in Roma, in persona del Controparte_1
,
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Benevento, presso lo studio dell'avv. Carlo Caruso giusta procura in atti
,in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con sede in Roma, c.f. "elettivamente domiciliato presso gli uffici P.IVA_1
dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia del ruolo professionale resistenti
Avente ad oggetto: riscossione credito contributivo
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa. impugnava la Con ricorso depositato in data 30/09/2024, Parte_1 comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576202400001502000 notificata da CP_2 in data
30/08/2024, relativamente al solo avviso di addebito n. 59520190004138852000,
2009.
Parte opponente chiedeva preliminarmente la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, eccepiva la mancata notifica dell'atto impositivo prodromico alla notifica della cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, concludendo per l'annullamento del provvedimento de quo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori. e richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva 1 CP_4 che, accertata la mancanza di atti interruttivi della prescrizione, provvedeva ad annullare il credito contributivo portato dall'avviso di addebito n.
59520190004138852000, con provvedimento di stralcio del credito dell'11/03/2025 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Si costituiva, altresì, l'Agente della Riscossione che aderiva alla declaratoria di cessata materia del contendere, rappresentando che l'intervenuto sgravio riguarda il solo avviso di addebito citato, restando pertanto impregiudicato il rimanente contenuto dell'atto opposto,
e lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere manlevato dall'CP_4 circa le spese di giudizio, con distrazione al procuratore antistatario.
Rappresentava inoltre, ai fini delle spese, che l'eccepita omessa notifica dell'avviso di addebito de quo, si è verificata infondata, sicchè non sarebbe possibile la condanna alle spese di lite in caso di accoglimento parziale della domanda, per soccombenza reciproca.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, scambiate le note di trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Cessazione della materia del contendere e pronuncia delle spese e analisi del comportamento processuale ai fini delle spese.
Occorre evidenziare che con le note del 04/06/2025 per l'odierna udienza, il ricorrente, non essendo più nulla dovuto, si associava alla richiesta di declaratoria per cessata materia del contendere, chiedendo la condanna alle spese delle controparti non essendo stata fornita prova in giudizio della notifica dell'avviso di addebito oggetto di causa, per cui non potrebbe darsi luogo al principio della soccombenza reciproca. Questo giudice prende atto della congiunta richiesta delle parti e pronuncia la cessazione della materia del contendere.
La su indicata condizione processuale determina l'assorbimento delle altre questioni sollevate dalle parti.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che lo sgravio è stato disposto in autotutela da parte dell'ente impositore ma in epoca successiva all'instaurazione della lite e pertanto non può essere disposta la compensazione delle spese.
Devono invece essere compensate le spese di lite tra il ricorrente e l' CP_2 in ragione della recente soluzione dei contrasti giurisprudenziali in merito alla legittimazione processuale di tale ente nei contenziosi avente medesimo oggetto.
PQM
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere sull'impugnazione proposta avverso l'avviso di addebito n. 59520190004138852000;
2) Condanna l'CP_4 alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte ricorrente che liquida in euro 2.695,50 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%
e rimborso del contributo unificato;
3) Compensa le spese tra parte ricorrente e l' CP_4
Così deciso in Messina il 6 giugno 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando