(Durata).
L'enfiteusi puo' essere perpetua o a tempo.
L'enfiteusi temporanea non puo' essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.
[…] La disciplina prevede inoltre alcune caratteristiche fondamentali: può essere perpetua oppure temporanea, purché non inferiore a venti anni (art. 958 c.c.); attribuisce all'enfiteuta il diritto di godere dei frutti naturali e civili del fondo; impone di non deteriorare il bene e di incrementarne il valore mediante miglioramenti; si estingue per non uso ventennale del diritto dell'enfiteuta (art. 970 c.c.), mentre il dominio diretto del concedente resta imprescrittibile. […]
Leggi di più…[…] Lamenta che la Corte d'appello, pur dando atto del fatto che, con il contratto del 1979, il suo dante causa aveva chiesto all'I.D.S.C. la stabilizzazione e conversione dell'allora corrente rapporto di affittanza in enfiteusi ex art. 958 c.c., ha erroneamente affermato che, alla morte del proprio genitore, egli era subentrato non già nel rapporto di enfiteusi ma nel rapporto di affittanza agraria esistente prima della stipula del contratto di enfiteusi, e per effetto di siffatta circostanza, ha qualificato il rapporto tra di esso ed il fondo in termini di detenzione e non già di possesso ad uso di enfiteusi. […]
Leggi di più…Il diritto di enfiteusi è uno dei diritti reali di godimento su cosa altrui descritti dal nostro ordinamento (artt. 957 – 977 c.c.) L'enfiteusi riconosce al titolare del diritto (enfiteuta) il potere di utilizzare il fondo altrui e di percepirne anche i frutti, a patto di migliorarne le condizioni e di corrispondere periodicamente un canone. Vediamo insieme l'evoluzione storica del diritto di enfiteusi. Origine dell'enfiteusi: cenni storici L'enfiteusi trae origine dall' “ager vectigalis” del diritto romano, ovvero una particolarità dell'ager publicus e che rappresentava, a propria volta, l'insieme del territorio (come latifondi, terreni ecc.) appartenenti allo stato. Si trattava, …
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