Articolo 958 del Codice civile
Articolo 957Articolo 959
Versione
19 aprile 1942
Art. 958.

(Durata).

L'enfiteusi puo' essere perpetua o a tempo.

L'enfiteusi temporanea non puo' essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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