CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1152/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LORETO RITA, Presidente
DA AR, OR
EO OL, DI
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1536/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Romano - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4076/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150128260527000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160114528551000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160114528551000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170025980608000 IRES-ALTRO 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170025980608000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180030253937000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180051926876000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180051926876000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190060636717000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190189687860000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200144618528000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210087441808000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210087441808000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210087441909000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210128273454000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 677/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto appello contro la sentenza n. 4076 del 2024, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, che aveva rigettato il ricorso spiegato dalla stessa nei confronti dell'intimazione di pagamento n. 09720239046306648000.
A fondamento del ricorso l'appellante ha dedotto che il giudice avrebbe avuto il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la prescrizione della pretesa impositiva, quindi ripercorrendo giurisprudenza in materia di prescrizione decennale e prescrizione quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto del gravame.
L'appello è stato deciso all'udienza del 9 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Infatti, come non ha trascurato di evidenziare l'Agenzia delle Entrate Riscossione, a fronte della decisione impugnata che ha affermato essere state ritualmente notificate le cartelle presupposte, nonché tempestivamente interrotto il termine di prescrizione (ciò che, peraltro, trova corrispondenza nella documentazione agli atti del giudizio), la contribuente non ne contesta in maniera specifica il fondamento, limitandosi ad evocare il dovere d'ufficio del DI di rilevare il decorso del termine di prescrizione (che, tuttavia, l'appellante neppure specifica se essere quinquennale o decennale, e da quale momento abbia iniziato a decorrere).
Sennonché no solo l'eccezione di prescrizione è, come si ritrae dall'art. 2938 c.c., salve specifiche eccezioni contemplate dalla legge, riservata alla parte, ma essa deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (tra le altre, Cass., 23 maggio 2019, n. 14135;
Cass., 18 giugno 2018, n. 15991). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna il contribuente alle spese di lite nella misura di Euro 4.000.
Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2026
Il OR Il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LORETO RITA, Presidente
DA AR, OR
EO OL, DI
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1536/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Romano - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4076/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150128260527000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160114528551000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160114528551000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170025980608000 IRES-ALTRO 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170025980608000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180030253937000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180051926876000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180051926876000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190060636717000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190189687860000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200144618528000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210087441808000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210087441808000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210087441909000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210128273454000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 677/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto appello contro la sentenza n. 4076 del 2024, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, che aveva rigettato il ricorso spiegato dalla stessa nei confronti dell'intimazione di pagamento n. 09720239046306648000.
A fondamento del ricorso l'appellante ha dedotto che il giudice avrebbe avuto il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la prescrizione della pretesa impositiva, quindi ripercorrendo giurisprudenza in materia di prescrizione decennale e prescrizione quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto del gravame.
L'appello è stato deciso all'udienza del 9 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Infatti, come non ha trascurato di evidenziare l'Agenzia delle Entrate Riscossione, a fronte della decisione impugnata che ha affermato essere state ritualmente notificate le cartelle presupposte, nonché tempestivamente interrotto il termine di prescrizione (ciò che, peraltro, trova corrispondenza nella documentazione agli atti del giudizio), la contribuente non ne contesta in maniera specifica il fondamento, limitandosi ad evocare il dovere d'ufficio del DI di rilevare il decorso del termine di prescrizione (che, tuttavia, l'appellante neppure specifica se essere quinquennale o decennale, e da quale momento abbia iniziato a decorrere).
Sennonché no solo l'eccezione di prescrizione è, come si ritrae dall'art. 2938 c.c., salve specifiche eccezioni contemplate dalla legge, riservata alla parte, ma essa deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (tra le altre, Cass., 23 maggio 2019, n. 14135;
Cass., 18 giugno 2018, n. 15991). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna il contribuente alle spese di lite nella misura di Euro 4.000.
Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2026
Il OR Il Presidente