Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1152
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa impositiva

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione sia riservata alla parte, salvo specifiche eccezioni, e che debba essere fondata su fatti allegati dalla parte stessa, con onere di allegazione e prova a carico del debitore. Il giudice non può accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso da quello allegato dalla parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1152
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1152
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo