Articolo 10 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Articolo 8 bisArticolo 11
Versione
4 febbraio 1979
Art. 10. Cancellazione dall'albo

Il consiglio provinciale dispone la cancellazione dall'albo dell'iscritto, d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale della provincia, nei seguenti casi:
a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera a), ovvero quando si verifichi la perdita dei diritti civili;
b) quando ricorra una delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 4.
Per i provvedimenti di cancellazione dall'albo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.
Il consulente del lavoro puo' chiedere la reiscrizione nell'albo quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione. Il consulente che viene reiscritto conserva la precedente anzianita', dedotto il periodo di interruzione.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1979
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