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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 5233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5233 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4420/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide Rocco, nel procedimento iscritto al n.r.g. 4420/2024, promosso da:
nato in [...] il [...]; Parte_1
− DO nato in [...] il [...] – minorenne rappresentato Persona_1 da chi esercita la responsabilità genitoriale;
− DO nato in [...] il [...] – minorenne rappresentato Persona_2 da chi esercita la responsabilità genitoriale;
− nato in [...] il [...]; Controparte_1
− nato in [...] il [...]; Controparte_2
− nata in [...] il [...]; Controparte_3
− nato in [...] il [...] – minorenne rappresentato Persona_3 da chi esercita la responsabilità genitoriale;
− MARCHEZI nata in [...] il [...]; Controparte_4
− nato in [...] il [...] – minorenne Controparte_5 rappresentato da chi esercita la responsabilità genitoriale;
− nato in [...] il [...] – minorenne CP_3 Parte_2 rappresentato da chi esercita la responsabilità genitoriale;
− nato in [...] il [...]; Persona_4
− nato in [...] il [...] – minorenne rappresentato Parte_3 da chi esercita la responsabilità genitoriale;
− nata in [...] il [...] – minorenne rappresentato Persona_5 da chi esercita la responsabilità genitoriale;
− nata in [...] il [...]; Persona_6
− nato in [...] il [...] – minorenne rappresentato da chi Persona_7 esercita la responsabilità genitoriale;
− nato in [...] il [...]; Controparte_6
nato in [...] il [...]; Parte_4
− nato in [...] il [...]; Parte_5 tutti con il patrocinio dell'avv. Antonella Castellone e Ana Carolina Nogueira RICORRENTI contro − ; Controparte_7
con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
− PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 27.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 09.04.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da Persona_8 nato a [...] il [...], ed esposto quanto segue. nasceva a DE RU (CR) il 7.5.1846 (doc. 2); Emigrato in Brasile (senza essersi Persona_8 mai naturalizzato cittadino brasiliano o aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana: v. doc. 3), in data 9.2.1873 contraeva matrimonio con (doc. 4), generando il 16.6.1881 (doc. 5); Persona_9 Persona_4 il 18.12.1904 contraeva matrimonio con SS AN (doc. 6), procreando il 25.8.1908 Parte_6
(doc. 7); il 3.11.1934 contraeva matrimonio con Persona_10 Persona_10 Per_11
(doc. 8), generando il 16.5.1941 (doc. 9), il 30.4.1948
[...] Persona_12 [...]
(doc. 10), 13.7.1952 (doc. 11), il 13.3.1955 Per_13 Persona_14 Parte_7
(doc. 12); il 6.2.1970 contraeva matrimonio con
[...] Parte_8 [...]
(doc. 13), generando il 20.7.1978 – Persona_15 Parte_4 ricorrente (doc. 14), il 2.10.1980 – ricorrente (doc. 15); Persona_4 Per_4 il 5.9.2008 contraeva matrimonio con Parte_4 Persona_16
(doc. 16), procreando il 16.09.2011 – ricorrente
[...] Parte_9 Parte_5
(doc. 17); il 14.1.2012 contraeva matrimonio con Persona_4 [...]
(doc. 18), generando il 7.11.2019 Persona_17 Parte_3
– ricorrente (doc. 19) e il 16.5.2022 – ricorrente (doc.
[...] Parte_10
20); il 27.4.1979 contraeva matrimoni con (doc. 21), Parte_11 Per_6 Per_18 generando il 30.6.1986 – ricorrente (doc. 22) e il 10.2.1988 Persona_6 [...]
– ricorrente (doc. 23); dall'unione tra e Controparte_6 Persona_6 nasceva il 17.2.2016 – ricorrente Persona_19 Persona_20
(doc. 24); dall'unione tra e nascevano il 27.5.1985 Per_6 Persona_14 Persona_21
– ricorrente (doc. 26), il 7.8.1989 Persona_22 [...]
– ricorrente (doc. 27); l'1.2.2013 Controparte_8 Persona_22 contraeva matrimonio con (doc. 28), generando il 29.11.2018 Persona_23 [...]
– ricorrente (doc. 29); il 13.1.2017 Persona_3 Per_6 Controparte_8 contraeva matrimonio con doc. 30), procreando il 23.10.2017 Persona_24 [...]
– ricorrente (doc. 31), il 15.8.2022 Controparte_9 Controparte_10
– ricorrente (doc. 32); il 29.9.1978 contraeva matrimoni con
[...] Parte_12
(doc. 33), generando il 17.3.1980 Persona_25 [...]
- ricorrente (doc. 34) e il 5.6.1981 Parte_1 Controparte_1
– ricorrente (doc. 35); dall'unione tra
[...] Parte_1 [...] nascevano il 30.7.2022 – ricorrente (doc. Persona_26 Persona_27
36) e il 30.7.2022 – ricorrente (doc. 37); Parte_13 [...] il 26.9.2009 contraeva matrimonio con Controparte_1 CP_2 Parte_14
(doc. 38), procreando il 6.10.2014 – ricorrente (doc. Controparte_2
39).
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_7
25.9.2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 23.4.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 27.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 26.11.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_15 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di IT LE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie estintive Controparte_7 del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'autorità consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
4. Con riguardo all'avo è doveroso osservare come lo stesso sia nato a [...] Persona_8
RU il 7.5.1846. Tale comune è entrato a far parte del Regno italiano solo nell'anno 1928 e pertanto, al momento della sua nascita, non era cittadino italiano. Tuttavia, come sopra già Persona_8 descritto, i cittadini degli Stati preunitari morti dopo l'unità d'Italia sono diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia; così anche per sposatosi in data 9.02.1873 Persona_8 e quindi ancora in vita successivamente all'entrata a far parte del Regno d'Italia di detto comune.
5. Deve, poi, osservarsi, con riferimento alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis anche per linea materna, come le già richiamate sentenze della Corte Costituzionale abbiano dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 e dell'art. 10 co. 3 della L. n. 555/1912: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna. Come già detto, deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865. A chiarimento degli effetti di tali pronunce di incostituzionalità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
Nel caso di specie, pertanto, alle discendenti di linea materna, ancora in vita – come da documentazione allegata al ricorso – al momento dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, in ossequio agli insegnamenti della Suprema Corte, la richiamata normativa dichiarata incostituzionale non pare applicabile.
6. Da ultimo, con riguardo ai ricorrenti Parte_4 Parte_11
deve osservarsi come ai sensi dell'art. 8 n. 3 della
[...] Persona_22
l. n. 555/12 perde la cittadinanza italiana colui che “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”; nel caso di specie, non è emersa la prova di alcuna intimazione del Governo italiano, volta all'abbandono del suo impiego presso il Governo brasiliano, diretta a tali soggetti. Di tal ché, non pare possibile affermare la perdita della cittadinanza italiana degli stessi in quanto è assente un elemento essenziale della fattispecie in parola.
Ne consegue che, può affermarsi ininterrotta, ai fini della trasmissione della cittadinanza italiana, la linea di discendenza e il ricorso merita accoglimento.
7. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
8. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara che:
− nato in [...] il [...]; Parte_1
− nato in [...] il [...] – minorenne;
Parte_13
− nato in [...] il [...] – minorenne;
Persona_27
− nato in [...] il [...]; Controparte_1
− nato in [...] il [...]; Controparte_2
− nata in [...] il [...]; Controparte_3
− nato in [...] il [...] – minorenne;
Persona_3
− nata in [...] il [...]; Parte_16
− , nato in [...] il [...] – minorenne;
CP_3 CP_5
− nato in [...] il [...] – minorenne;
Per_6 Parte_17
− nato in [...] il [...]; Persona_4
− nato in [...] il [...] – minorenne;
Parte_3 Parte_3
− nata in [...] il [...] – minorenne;
Parte_3 Persona_5
− nata in [...] il [...]; Persona_6
− nato in [...] il [...] – minorenne;
Persona_7
− nato in [...] il [...]; Controparte_6
− nato in [...] il [...]; Parte_4
− nato in [...] il [...]; Parte_5 sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_7 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 28.11.2025
Il Giudice Dott. Davide Rocco