Ordinanza cautelare 15 aprile 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/06/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01157/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00937/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 937 del 2025, proposto da AB RA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A01EAB95D9, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Fabrizio Maiellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore ; Ministero della Cultura - Segretariato Regionale Ministero della Cultura per la Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Collevecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rosamaria Berloco, Giampaolo Austa, Pietro Falcicchio e Marica De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
− del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0065745 del 27 febbraio 2025, con il quale IT S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di restauro e conservazione della copertura dell’ala juvarriana di Palazzo Ducale – Lucca (LU) (CIG: A01EAB95D9; CUP F67E20000120001), in favore di SA S.r.l.;
− dei verbali della commissione giudicatrice, nella parte in cui non hanno escluso la controinteressata dalla procedura di gara de qua ;
− del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale, nonché di tutti gli altri documenti a base di gara, ove interpretati nel senso di consentire l’ammissione alla procedura di gara e l’aggiudicazione a un operatore economico che abbia presentato una offerta nei termini evidenziati nel presente ricorso;
− di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli qui impugnati, ancorché non conoscibile o non conosciuto;
- e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto tra il Ministero della Cultura – Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Toscana e la SA S.r.l., ove medio tempore stipulato;
- nonché per l’accertamento dell’aggiudicazione della gara in favore della AB RA S.r.l.;
- e, infine, per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la stipula del contratto di appalto con AB RA S.r.l., oppure, nel caso in cui il contratto sia stato medio tempore stipulato, il suo subentro nello stesso;
- in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente, qualora non risulti possibile la reintegrazione in forma specifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della SA S.r.l., del Ministero della Cultura, del Ministero della Cultura - Segretariato Regionale Ministero della Cultura per la Toscana e di IT S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 19 ottobre 2023 l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. (di seguito IT), in qualità di centrale di committenza, per conto del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Toscana, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, indiceva una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di restauro e conservazione della copertura dell’ala juvarriana del Palazzo Ducale di Lucca (CIG A01EAB95D9). L’importo a base di gara era stabilito in euro 2.291.951,58, al netto di IVA. Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 4 del disciplinare di gara).
Più precisamente, come stabilito dall’art. 15 del disciplinare « Valutazione dell’offerta tecnica ed economica », alla tabella 8 « Elementi di valutazione », il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica era pari a 90 punti, e quello relativo all’offerta economica a 10 punti.
Per quanto di interesse nella presente causa, l’art. 14.2.1 del Disciplinare, relativo alla presentazione dell’offerta tecnica, stabiliva che: « A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere la Relazione Unica, ossia il documento, indicato nella successiva Tabella n. 5, afferente alla capacità tecnica dell’Operatore Economico concorrente, dalla quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta cui attribuire i punteggi per i criteri ed i sub criteri di cui al successivo articolo 15 ». Nel contempo, la Tabella n. 5, nell’individuare le sezioni che avrebbero dovuto comporre la Relazione unica, prevedeva che il Capitolo A del documento avrebbe dovuto contenere « in forma organizzata i curricula del personale da impiegare nell'esecuzione delle lavorazioni in relazione al sub criterio di valutazione del criterio A.1, A.2 e A.3 di cui alla Tabella 9 »; laddove i richiamati criteri di valutazione di cui alle lettere A1, A2 e A3 della Tabella 9 (riportata nell’art. 15 del Disciplinare) stabilivano che: « A. Professionalità e adeguatezza dell’offerta. Modalità organizzative per la gestione della commessa e del cantiere. Il concorrente dovrà produrre la documentazione della propria proposta atta a dimostrare la propria capacità tecnica nella gestione della commessa e del cantiere, nonché l’organizzazione che intende adottare in caso di aggiudicazione dell’appalto. La relazione sarà valutata con riguardo agli specifici sub criteri sottoelencati. A.1 Organizzazione e pianificazione dell’incarico. Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio e con specifico riferimento alle peculiarità del progetto esecutivo posto a base di gara, i criteri e le misure che, in caso di aggiudicazione intenderà adottare per comporre la struttura operativa dedicata all’organizzazione, alla gestione e al coordinamento del processo realizzativo delle opere previste in progetto. In particolare, illustrando: • la natura e consistenza dell’organigramma di commessa dando evidenza della qualità, esperienza e numero di maestranze e figure tecniche che saranno impiegate nel cantiere oggetto del presente appalto in riferimento alla gestione generale della commessa, alla gestione delle diverse categorie di lavori da eseguirsi, al coordinamento e controllo degli aspetti tecnici, contabili e di sicurezza delle opere; • le modalità di gestione relative ai rapporti da tenere con l’Amministrazione e il Direttore dei Lavori […]; • l’organizzazione delle squadre di lavoro per ogni fase lavorativa, con particolare attenzione agli specialisti impiegati, alle lavorazioni in quota ed alla possibile organizzazione di più squadre che operino in contemporanea per l’ottimizzazione dei tempi e dei processi (organizzazione di doppi turni di lavoro) nonché all’attinenza e alla coerenza delle figure professionali adibite alle lavorazioni. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, verrà dato maggior rilievo alle relazioni che daranno dimostrazione dell’adeguatezza delle strutture operative previste dal concorrente in relazione alla natura delle attività e degli obiettivi previsti dal progetto, in termini di qualità tecnica delle opere realizzate. A.2 Modalità di gestione della commessa e del cantiere. […]. A.3 Modalità di gestione delle interferenze […] ».
La medesima tabella 9 (art. 15 del disciplinare), nella sezione ‘C’ « Proposte relative ai CAM », prevedeva al paragrafo C2 l’attribuzione di 2 punti alle imprese in possesso « di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001. Il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. Il concorrente, pertanto, dovrà a tal fine dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o, in alternativa, dovrà dimostrare di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001, in corso di validità, idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi
EA/IAF di Mutuo Riconoscimento. Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente dovrà fornire gli estremi della Certificazione in corso di validità allegandone la copia ».
2. Alla gara partecipavano otto operatori economici, tra i quali le società AB RA S.r.l., SA S.r.l. e il Consorzio TA (che designava quale consorziata esecutrice la società Pro.Ge.Co.), le cui offerte erano ammesse alla selezione.
La graduatoria finale vedeva al primo posto TA, con 73,979 punti, al secondo SA con 70,413 punti, al terzo AB RA S.r.l., con 69,193 punti.
IT aggiudicava dunque la gara a TA con provvedimento prot. n. 0065436 del 21 febbraio 2024.
3. SA, seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione dinanzi al TAR Toscana, Sezione Seconda, con il ricorso n. 371/2024, deciso con sentenza n. 682 del 4 giugno 2024 di annullamento della citata aggiudicazione, in quanto il consorzio TA: « (…) avrebbe dovuto essere escluso dalla gara perché la consorziata PRO.GE.CO., indicata come esecutrice al 100%, era in possesso della classifica III-bis, inferiore a quella (IV) richiesta dagli atti di gara ». La suddetta sentenza n. 682/2024 veniva confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sezione V, con la pronuncia n. 2709 del 15 luglio 2024.
4. Per tutta conseguenza IT, con il provvedimento prot. n. 0065745 del 27 febbraio 2025, disponeva l’aggiudicazione della gara in favore dell’originaria seconda graduata, ormai prima classificata, SA S.r.l.
5. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio AB RA S.r.l., dapprima terza classificata e ormai divenuta seconda graduata, impugnava tale nuova aggiudicazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base di plurimi argomenti di censura.
La ricorrente affermava in primo luogo ( primo motivo di gravame ) che l’offerta tecnica di SA conteneva dichiarazioni false, in quanto la società aveva allegato il curriculum della restauratrice dott.ssa Maria Assunta ET e menzionava tale professionista nel paragrafo A.1 della Relazione Unica (si veda il punto 1 del presente atto) tra il « personale in presenza sul cantiere » nella « Squadra C – restauratori ». Tuttavia la dott.ssa ET, in data 6 marzo 2025, aveva trasmesso alla SA S.r.l. una PEC con la quale diffidava la società dall’utilizzare ulteriormente il proprio nome, dichiarandosi del tutto ignara dell’avvenuta spendita del suo curriculum ad opera dell’odierna controinteressata nella gara oggetto della presente causa. In virtù di tali accadimenti, la ricorrente riteneva che SA S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura selettiva. A seguito della diffida della dott.ssa ET, peraltro, SA chiedeva a IT l’autorizzazione alla sostituzione della professionista, e la stazione appaltante riscontrava positivamente l’istanza con propria nota del 31 marzo 2025; successivamente, con ulteriore missiva del 10 aprile 2025, SA notiziava IT del subentro di un’altra restauratrice, dott.ssa Rossella Rizzari, in luogo della dott.ssa ET.
Attraverso il secondo motivo di ricorso, AB RA S.r.l. deduceva che, comunque, il curriculum della dott.ssa ET era stato inserito nella Relazione unica, e come tale illegittimamente valutato dalla stazione appaltante (tabella 9 – criterio A1) nell’attribuzione del punteggio tecnico alla controinteressata. Inoltre, veniva rilevata una discordanza tra i nominativi dei dipendenti elencati in sede di dichiarazione di impegno di applicazione del CCNL e quelli del personale indicato nell’organigramma facente parte dell’offerta tecnica.
La società AB RA S.r.l. evidenziava ulteriormente ( terzo motivo di ricorso) la falsità delle dichiarazioni rese dalla SA S.r.l. nel D.G.U.E., laddove la nuova aggiudicataria aveva dichiarato di non essere incorsa in significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne avevano causato la risoluzione ai sensi dell’art. 98, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 36/2023. Infatti, da apposita annotazione nel casellario ANAC, era emersa una risoluzione contrattuale per grave inadempimento di SA disposta dal Comune di Avellino con determinazione n. 1422 del 4 maggio 2023, per inadempienze in materia di sicurezza e gravi ritardi nell’esecuzione, antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva relativa al Palazzo Ducale di Lucca. Veniva inoltre invocata l’ulteriore risoluzione disposta dal Comune di Predappio con determina n. 53 del 9 febbraio 2024 che, sia pur successiva rispetto alla presentazione dell’offerta di SA, a parere della ricorrente era comunque idonea ad evidenziare l’inaffidabilità professionale della controinteressata.
Da ultimo ( quarto motivo ) AB RA S.r.l. evidenziava che l’avvenuta attribuzione di due punti all’offerta di SA nel criterio C2 sopra descritto risultava illegittima, in quanto la certificazione ambientale UNI ES ISO 14001 della società odierna controinteressata era scaduta il 21 gennaio 2025, dunque al tempo dell’aggiudicazione (27 febbraio 2025) la società non era in possesso di una certificazione in corso di validità; inoltre la certificazione di SA non risultava, secondo la ricorrente, idonea con riferimento all’oggetto principale della gara, in quanto non riguardava specificamente l’attività di restauro su beni tutelati.
6. Si costituivano in giudizio IT, il Ministero della Cultura, il Segretariato Generale per la Toscana e SA S.r.l. resistendo al ricorso nel merito ed eccependone, in sede preliminare, l’irricevibilità ed inammissibilità. In particolare, le parti intimate evidenziavano che sin dalla prima aggiudicazione, disposta dall’Amministrazione in favore del consorzio TA, la terza graduata AB RA S.r.l. aveva interesse ad impugnare gli atti della procedura di gara, facendo valere le censure oggi spiegate nei confronti di SA, onde conseguire l’aggiudicazione. Nel contempo, si evidenziava che alcune delle questioni documentali poste a fondamento delle doglianze azionate attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio erano già conosciute da AB RA S.r.l. all’esito dell’accesso esercitato in data 27 febbraio 2024, avente ad oggetto l’offerta tecnica e quella economica della prima e della seconda classificata (TA e SA), puntualmente ostese dalla stazione appaltante.
7. La domanda cautelare, trattata nell’udienza in camera di consiglio del 15 aprile 2025, veniva accolta con ordinanza della Sezione n. 205/2025, sulla base di considerazioni afferenti al periculum in mora .
All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa era trattenuta in decisione.
8. Il Collegio, ritenuta l’infondatezza nel merito del gravame, si esime dallo scrutinio delle eccezioni preliminari.
9. Vengono dunque prese in esame le singole doglianze proposte nell’atto introduttivo della causa.
9.1. Il Collegio considera, innanzi tutto, i primi due motivi di impugnazione, tra loro connessi in quanto relativi (il secondo solo in parte, come si vedrà) alla vicenda della restauratrice ET.
9.1.1. La corrispondenza intercorsa tra la stazione appaltante e la dott.ssa ET evidenzia l’inconsapevolezza della professionista rispetto all’indicazione del proprio curriculum nell’offerta presentata da SA nell’ambito della presente gara e, conseguentemente, l’assenza di un accordo tra le parti in ordine all’impiego nella commessa, in caso di esito vittorioso della procedura selettiva per l’odierna controinteressata. Del resto, SA non dimostra in alcun modo la sussistenza di un accordo.
Orbene, la produzione del curriculum di un professionista in un’offerta di gara (ferma restando, in linea di principio e salvo ipotesi di prestazioni caratterizzate dall’ intuitus personae , la sostituibilità dello stesso in fase di esecuzione) presuppone, da parte dell’operatore economico, la necessaria e preventiva acquisizione del consenso del professionista stesso (TAR Molise, sentenza n. 201/2023). Di talché, la spendita del curriculum in assenza di approvazione dell’interessato integra una rappresentazione non veritiera della compagine dei professionisti a disposizione della ditta, e dunque una falsa attestazione.
Tuttavia, la falsità posta in essere dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta integra una causa di esclusione automatica dalla gara solo nei casi previsti dall’art. 94 D. Lgs. 36/2023, n. 5 lettere ‘e’ ed ‘f’, relative all’ipotesi in cui la condotta in esame (false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione) sia stata iscritta nel casellario ANAC, ciò che non si è verificato nella fattispecie oggetto della presente controversia. Nei confronti di SA, non può dunque ravvisarsi alcuna ipotesi di esclusione necessaria.
Occorre dunque valutare l’eventuale applicabilità, nei riguardi della controinteressata, dell’art. 95 comma 1 lettera ‘e’ D. Lgs. 36/2023, relativo al grave illecito professionale, che può condurre all’esclusione del concorrente previa valutazione discrezionale dell’Amministrazione (e dunque non in modo automatico, come invece erroneamente affermato dalla ricorrente), ai sensi del successivo art. 98 comma 2 lettera ‘b’.
L’art. 95 « Cause di esclusione non automatica », al comma 1 lettera ‘e’ stabilisce infatti che: « 1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: […] e) che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All’articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi ».
Nel contempo, l’art. 98 ai commi 2 e 3 prevede che: « 2. L’esclusione di un operatore economico ai sensi dell’art. 95 comma 1 lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6. 3. L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: […] b) condotta dell’operatore economico […] che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione; […] ».
In virtù delle riportate disposizioni, dunque, la dichiarazione non veritiera posta in essere dalla controinteressata può essere rilevante, quale illecito professionale (e subordinatamente alla ritenuta gravità da parte della stazione appaltante), se le informazioni rese all’Amministrazione siano risultate suscettibili di influenzare le decisioni sull’ammissione/esclusione dalla procedura, sull’attribuzione del punteggio e sull’aggiudicazione della gara.
Orbene, nel caso di specie non risulta alcuna evidenza, dagli atti presenti nel fascicolo di causa, che la dichiarata collaborazione con la dott.ssa ET abbia in qualche modo inciso su tali determinazioni di IT.
La presenza della restauratrice non era invero richiesta ai fini dell’ammissione dell’offerta o a pena di esclusione di essa; nel contempo non emerge in quale modo e misura la presenza della professionista abbia inciso sul punteggio assegnato in sede di valutazione dell’offerta e se sia stata determinante ai fini dell’aggiudicazione. Del resto, l’approvazione della sostituzione della dott.ssa ET con altra professionista dà piena evidenza della fungibilità del suo apporto professionale per l’Amministrazione, e dell’agevole sostituibilità di essa da parte dell’operatore economico.
In assenza dei presupposti di configurabilità del grave illecito professionale, la non veritiera attestazione della disponibilità professionale della dott.ssa ET non inficia dunque la legittimità degli atti di gara, con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso.
Inoltre, la non dimostrata incidenza sul punteggio determina la non accoglibilità del secondo motivo di gravame.
9.1.2. Il secondo motivo di impugnazione risulta peraltro infondato anche relativamente alla parte in cui esso censura la non corrispondenza tra i dipendenti di SA indicati nell’organigramma contenuto nell’offerta tecnica e quelli elencati invece nella dichiarazione d’impegno all’applicazione del CCNL.
Invero, contrariamente a quanto affermato nell’atto introduttivo del giudizio, sussiste sostanzialmente una piena coincidenza tra i lavoratori indicati nei due documenti. Vi è infatti soltanto un operaio qualificato (signor Marcel Raileanu) che non viene indicato nell’organigramma contenuto nell’offerta, ma ciò non inficia in alcun modo l’ammissione e la valutazione dell’offerta stessa, o quanto meno la parte ricorrente non ha fornito alcuna prova del contrario. Nel contempo, vi sono alcune figure apicali dell’organigramma riportato alla pagina 6 dell’offerta tecnica che non compaiono tra i dipendenti indicati ai fini dell’applicazione del CCNL (l’Amministratore unico D’Adamo, i direttori tecnici Arch. Di Stefano e dott.ssa Pagliarulo, e l’Arch. Barbati, coordinatrice della sicurezza), ma anche tale situazione si appalesa del tutto fisiologica, rientrando in quello che, secondo l’ id quod plerumque accidit , è l’ordinario svolgersi dei rapporti professionali tra il committente di una prestazione connotata da elevata professionalità, e il professionista chiamato a svolgerla, che spesso è un collaboratore esterno, un esercente la libera professione non incardinato nell’impresa committente, al quale per ciò stesso non si applica alcun contratto collettivo.
La censura, in sintesi, è assolutamente priva di pregio.
9.2. Si procede ora alla disamina del terzo motivo di ricorso, afferente alle risoluzioni per inadempimento disposte nei confronti della SA dal Comune di Predappio e dal Comune di Avellino.
9.2.1. Con riferimento al Comune di Predappio, la risoluzione veniva adottata dall’Amministrazione con determinazione n. 53 del 9 febbraio 2024; la circostanza era dunque temporalmente successiva alla presentazione, da parte di SA S.r.l., della domanda di partecipazione alla gara (22 novembre 2023), e per ovvi motivi di ordine cronologico non poteva dunque essere riportata nel D.G.U.E. allegato alla suddetta domanda, con la conseguenza che la relativa mancanza non vizia in alcun modo la procedura selettiva e l’aggiudicazione.
9.2.2. Per ciò che concerne invece la risoluzione stabilita dal Comune di Avellino con determinazione n. 1422 del 4 maggio 2023, e riguardante l’affidamento avente ad oggetto il “ Recupero e riqualificazione edilizia dell’Antica Dogana: centro servizi per i giovani ”, la stessa aveva luogo in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma la relativa iscrizione nel casellario ANAC era posteriore alla domanda stessa, e comunque il provvedimento non era menzionato da SA nel DGUE. Tale omissione, a parere della parte ricorrente, condurrebbe alla necessità di estromettere la società dalla procedura selettiva oggetto della presente causa.
Il Collegio ritiene che la censura non abbia fondamento, sulla base delle argomentazioni che seguono.
Occorre in primo luogo escludere che l’omessa indicazione in DGUE dell’avvenuta risoluzione di un pregresso affidamento integri un’ipotesi di estromissione automatica dalla gara, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative contemplate dall’art. 94 del D. Lgs. 36/2023.
Passando alla valutazione dei casi di esclusione non necessaria, la risoluzione per inadempimento subita dall’operatore economico integra effettivamente un’ipotesi di possibile estromissione dalla gara di appalto, atteso che la stessa, per effetto del combinato disposto tra l’art. 95 comma 1 lettera e) e l’art. 98 comma 3 lettera ‘c’ D. Lgs. 36/2023, potrebbe costituire un illecito professionale grave.
Invero, l’art. 95 comma 1 lettera e) prevede l’esclusione dell’operatore nei cui confronti la stazione appaltante abbia accertato l’avvenuta commissione di « un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi ». Nel contempo, l’art. 98 comma 3 lettera ‘c’ prevede che: « 3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: […] c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; […] ».
La sussistenza dei suddetti presupposti (che le carenze rilevate in capo all’operatore economico siano significative o persistenti, che le inadempienze siano particolarmente gravi o che la relativa reiterazione sia indicativa di una persistente carenza professionale, e che per effetto di ciò risulti dubbia l’integrità o l’affidabilità del concorrente) deve essere oggetto di valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione, come stabilito dall’art. 98 comma 4 D. Lgs. 36/2023, a norma del quale: « 4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa ».
Nel contempo, l’omessa indicazione dell’avvenuta risoluzione è disciplinata dall’art. 96 comma 14 D. Lgs. 36/2023, secondo cui: « 14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 », e dunque la condotta della ditta che abbia pretermesso l’indicazione di una pregressa risoluzione incide sui parametri di gravità (aggiungendo un quid pluris in tal senso) nella valutazione che l’Amministrazione dovrà porre in essere ai sensi dell’art. 98 comma 4, sopra riportato.
In virtù delle citate disposizioni, dunque, IT era tenuta a compiere la valutazione della condotta della SA S.r.l., al fine di stabilirne la riconducibilità o meno al grave illecito professionale che costituisce titolo per l’esclusione.
Orbene, nella presente fattispecie IT, a seguito dello scorrimento della graduatoria e in occasione della verifica dei requisiti in capo a SA, veniva a conoscenza, grazie all’annotazione nel casellario ANAC medio tempore perfezionatasi, della risoluzione del Comune di Avellino, e apriva il subprocedimento relativo alla valutazione prescritta dal succitato art. 98 comma 4. Invero, con mail del 12 febbraio 2025, IT chiedeva alla società chiarimenti sulla risoluzione; SA riscontrava la nota il giorno successivo (documenti 23 e 24 del fascicolo della controinteressata). Non risultano in atti ulteriori passaggi procedimentali. Tale subprocedimento, con tutta evidenza, si concludeva quindi con il provvedimento di aggiudicazione, che presupponeva inequivocabilmente l’implicita valutazione di non gravità, ai sensi dell’art. 95 comma 1 lettera e) cit., della condotta di SA, individuata quale aggiudicataria.
Orbene, questo giudice non può esimersi dal sottolineare che un siffatto modus procedendi non è in linea con le previsioni del combinato disposto degli artt. 98 comma 4 e 96 comma 14 D. Lgs. 36/2023, le quali depongono per la necessità di una valutazione della condotta dell’operatore economico da svolgersi, ad opera della stazione appaltante, in termini espliciti, attraverso l’emissione di un atto dedicato, che risulti perciò stesso verificabile nei contenuti e idoneo a dar conto dell’incidenza dell’omissione dichiarativa (in ossequio all’aggravamento motivazionale previsto dal legislatore al citato art. 96 comma 14).
Cionondimeno, tale divaricazione dal modello legale non può di per sé condurre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, atteso che la parte ricorrente non ha in alcun modo evidenziato, nelle doglianze proposte, i profili qui descritti. La giurisdizione del giudice amministrativo ha invero carattere soggettivo e dunque, in assenza di una specifica censura articolata sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione dalla parte che agisce in giudizio, è preclusa a questo Tribunale l’autonoma individuazione di vizi di legittimità e l’esercizio del correlato potere di annullamento.
In definitiva, stanti i descritti limiti ordinamentali, il Collegio non può che concludere, sul punto, affermando l’infondatezza della censura, nei limiti e nei termini in cui la stessa veniva articolata dalla parte ricorrente.
9.3. Si procede con la disamina del quarto motivo di impugnazione, anch’esso destituito di fondamento.
9.3.1. Sotto un primo profilo, la ricorrente evidenziava la violazione, da parte di SA, del principio di continuità nel possesso dei requisiti di accesso alla gara. Invero, all’epoca dell’aggiudicazione, l’odierna controinteressata non era titolare (secondo RA S.r.l.) di un’efficace certificazione del sistema di gestione ambientale UNI ES ISO 14001.
Si rende necessario, onde vagliare correttamente la censura in esame, ricostruire cronologicamente gli accadimenti di rilievo.
Al tempo della presentazione della domanda (22 novembre 2023), SA era pacificamente in possesso della suddetta certificazione in corso di validità, con scadenza indicata al 21 gennaio 2025.
La SA S.r.l. richiedeva il rinnovo in data 7 gennaio 2025, e dunque prima della scadenza, tramite l’ente certificatore URSS Italia S.r.l.
Il 14 febbraio aveva luogo l’audit necessario al rinnovo.
L’aggiudicazione della gara relativa al Palazzo Ducale di Lucca veniva adottata dalla stazione appaltante in data 27 febbraio 2025.
Il rinnovo veniva emesso da URSS Italia S.r.l. in data 5 marzo 2025, e l’attestazione prodotta dalla società controinteressata indica quale data di prima emissione quella del 22 gennaio 2022, individuando la data di successiva scadenza al 12 gennaio 2028.
Tanto precisato sotto il profilo cronologico, si evidenzia che il principio di continuità invocato dalla ricorrente nell’esaminanda censura riguarda esclusivamente il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara. Con riferimento a SA, tuttavia, la certificazione costituiva esclusivamente il titolo per conseguire il punteggio premiale contemplato dall’art. 15 tabella 9 punto C2 del disciplinare. Il richiamato principio non potrebbe dunque condurre all’esclusione della ditta, né all’azzeramento del punteggio premiale assegnatole, atteso che al tempo della valutazione dell’offerta il certificato sussisteva ed era efficace.
Peraltro, l’audit di rinnovo cui SA si sottoponeva in data 14 febbraio 2025, e che veniva richiesto prima che spirasse il termine finale della certificazione posseduta, aveva l’obiettivo di valutare la persistenza delle condizioni di emissione della certificazione, tanto che la stessa, nell’attestazione prodotta in giudizio da SA, indica quale data di prima emissione quella del 22 gennaio 2022. È dunque evidente che l’attestazione de qua comprova la continuità, sin dal 22 gennaio 2022, dei requisiti UNI ES ISO 14001.
9.3.2. Sotto altro punto di vista, la ricorrente affermava l’inidoneità della suddetta certificazione, in quanto relativa alle attività di: « Manutenzione di edifici. Manutenzione di impianti elettrici ». Secondo AB RA S.r.l., invero, la certificazione richiesta ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto C2, dovendo essere « idonea alla principale attività oggetto del bando » (art. 15, tabella 9, punto C2 del disciplinare), avrebbe dovuto riguardare le attività di restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Anche tale ulteriore argomento di doglianza è infondato.
Invero, ove la lex specialis avesse inteso imporre, ai fini dell’assegnazione dei due punti, una specifica categoria di attività certificate, avrebbe dovuto indicarlo in modo esplicito ed univoco.
Il dato testuale del richiamato punto C2 non individua, invece, una specifica categoria, limitandosi a prevedere un criterio di idoneità, implicante un vaglio di compatibilità, che con riferimento alla documentazione di SA S.r.l. dava esito positivo. È infatti evidente che le attività che formano oggetto della gara riguardano, nella sostanza, interventi conservativi su edifici tutelati, e in assenza di una richiesta maggiormente specifica della legge di gara non può certo negarsi che le stesse costituiscano una parte ( species ) della manutenzione di immobili in generale ( genus ) indicata dalla certificazione di SA, e che risultino quindi coperti dalla stessa.
10. In definitiva il ricorso, siccome in toto destituito di fondamento, deve essere respinto.
11. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vengono pertanto poste a carico della parte ricorrente, che dovrà rifonderle alla controinteressata e a IT; vengono invece compensate nei confronti del Ministero della Cultura e del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Toscana, in quanto l’Avvocatura erariale non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Condanna la società AB RA S.r.l. alla refusione, in favore di IT e di SA S.r.l., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nella somma di €. 3.000,00 per ciascuno dei due soggetti (e così per un totale di €. 6.000), maggiorata degli accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti del Ministero della Cultura e del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Toscana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO