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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/03/2024, n. 3869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3869 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 29 marzo 2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 27487 / 2023
TRA
(con l'Avv. Donatella Vicari) Parte_1
RICORRENTE
E
(con l'Avv. Maria Carla Attanasio) CP_1
RESISTENTE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte ricorrente – premettendo di aver ottenuto l'accertamento dei requisiti sanitari relativi all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art.1 Legge 222 del 1984 dal 7 febbraio 2022 – lamentava che nonostante l'invio della domanda e della relativa documentazione la istanza non era stata soddisfatta. L' , costituitosi, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
Nel corso del giudizio veniva constatata la cessazione della materia del contendere e, ai fini della soccombenza virtuale per le spese, disposta la condanna dell' al pagamento delle stesse dal CP_1 momento che si accertava che la domanda del ricorrente era stata soddisfatta in epoca successiva alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.100,00 oltre IVA e CPA, da CP_1 distrarsi. Roma, 29 marzo 2024
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 29 marzo 2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 27487 / 2023
TRA
(con l'Avv. Donatella Vicari) Parte_1
RICORRENTE
E
(con l'Avv. Maria Carla Attanasio) CP_1
RESISTENTE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte ricorrente – premettendo di aver ottenuto l'accertamento dei requisiti sanitari relativi all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art.1 Legge 222 del 1984 dal 7 febbraio 2022 – lamentava che nonostante l'invio della domanda e della relativa documentazione la istanza non era stata soddisfatta. L' , costituitosi, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
Nel corso del giudizio veniva constatata la cessazione della materia del contendere e, ai fini della soccombenza virtuale per le spese, disposta la condanna dell' al pagamento delle stesse dal CP_1 momento che si accertava che la domanda del ricorrente era stata soddisfatta in epoca successiva alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.100,00 oltre IVA e CPA, da CP_1 distrarsi. Roma, 29 marzo 2024
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli