Articolo 14 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Articolo 13Articolo 15
Versione
4 febbraio 1979
Art. 14. Attribuzioni del consiglio provinciale

Il consiglio provinciale:
a) cura la tenuta dell'albo dei consulenti della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione all'ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente del lavoro;
c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;
d) esprime parere al Consiglio nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime;
e) adotta i provvedimenti disciplinari;
f) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale;
g) delibera la convocazione dell'assemblea;
h) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonche' la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;
i) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attivita' professionale.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1979
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