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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1536/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1536/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Palestro n. 8, Pinerolo presso lo studio dell'avv.
CHIAPPORI SIMONE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in VILLAR PEROSA il 10/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLAR PEROSA (atto n. 15 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 05/06/2008. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 29/11/2018.
Con ricorso depositato il 24/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
sulle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAR PEROSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il Sig. si trasferirà a vivere presso l'immobile di Inverso Parte_1
Pinasca, B.ta Chianaviere n. 2, già casa coniugale, mentre la Sig.ra si è già trasferita a Pt_2 vivere unitamente al figlio in località Villar Perosa, Via Trieste n. 17. Per_1
DISPONE che il figlio minore attualmente di anni 15, sia affidato congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori con residenza anagrafica fissata presso l'abitazione della madre in Villar Perosa, Via Trieste n. 17 ma con facoltà per il padre di tenerlo con sé quando vorrà e comunque, in caso di disaccordo e compatibilmente con gli impegni scolastici del medesimo, un giorno infrasettimanale, a settimane alterne dalle ore 9,00 del sabato sino alle ore 19,00 della domenica, ad anni alterni durante le festività di Natale, Capodanno, Pasqua nonché a settimane alterne nel periodo feriale estivo.
DISPONE che il marito si impegni a concorrere al mantenimento del figlio con l'importo mensile di Euro 200,00 importo che dovrà essere versato alla moglie a mezzo bonifico bancario entro il giorno
10 di ciascun mese, a decorrere dalla data sottoscrizione del presente ricorso e che sarà soggetto a rivalutazione ISTAT a decorrere dal 13° mese successivo.
DISPONE che le spese mediche/specialistiche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, ludico-sportive e comunque straordinarie che dovranno essere previamente concordate tra i genitori medesimi e documentate con ricevute fiscali o equipollenti documenti siano a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno. Per l'individuazione delle spese straordinarie, che saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, le parti dichiarano di aderire al protocollo di intesa siglato in data 15.03.2016 fra magistrati ed avvocati.
PRENDE ATTO che, a definizione dei rapporti patrimoniali pendenti, la Sig.ra Parte_2 si impegna a trasferire al Sig. il quale si impegna a sua volta ad accollarsi Parte_1 integralmente il relativo mutuo ipotecario, la propria quota di proprietà degli immobili siti in Inverso
Pinasca, B.ta Chianaviere n. 2, acquistati dalle parti con atto di compravendita rogito Notaio Per_2 del 09.09.2004 (Rep. n. 47906 / Racc. n. 12266), censiti al catasto fabbricati al foglio
[...]
21, numero 464, Via Delle Chianaviere n. 2, piano sotterraneo, terreno e primo, categoria A/3, classe 1, vani 8, rendita catastale Euro 218,98 (per quanto riguarda l'unità abitativa), e censiti al catasto terreni al Foglio 21, numero 209, are 01 (zerouno) centiare 00 (zerozero), pascolo arborato, reddito domenicale Euro 0,10 e agrario Euro 0.04 (per quanto riguarda il terreno pertinenziale), nonchè i terreni agricoli censiti al catasto terreni al Foglio 21, mappali 210, 211 e 213 acquistati con atto di compravendita rogito Notaio del 30.11.2004 (Repo. 48212 – Racc.ta n. Persona_2
12454) che pertanto verranno attribuiti ed assegnati in proprietà esclusiva al Sig. Parte_1
PRENDE ATTO che i mobili e gli arredi attualmente presenti nella casa coniugale rimarranno e vengono assegnati in proprietà esclusiva al Sig. Parte_1
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere a conoscenza che è stato contratto un mutuo fondiario attualmente con la e che a garanzia di detto mutuo è stata concessa Controparte_2 ipoteca di primo grado. Contestualmente alla cessione di cui sopra, il Sig. si Parte_1 impegna ed obbliga ad accollarsi interamente il mutuo di cui sopra nonché a provvedere con decorrenza dal corrente mese di Gennaio 2024 all'integrale pagamento delle residue rate, ottenendo il consenso della banca mutuataria alla liberazione delle obbligazioni della Sig.ra Pt_2
[...]
PRENDE ATTO che le parti concordano di comparire innanzi al Notaio con Persona_3 studio in Pinerolo o avanti altro Notaio da individuarsi a cura del Sig. per Parte_1 formalizzare la cessione delle quote degli immobili di cui sopra e all'accollo integrale del mutuo di cui sopra entro 30 giorni dalla data di deposito del presente ricorso, o in caso di impossibilità da parte del Notaio prescelto, nella prima data utile da lui indicata, data dell'atto che comunque verrà comunicata, tramite raccomandata r/r, dal Sig. alla Sig.ra con Parte_1 Parte_2 almeno 10 giorni di anticipo.
PRENDE ATTO che tutte le spese notarili, le tasse ed imposte ed ogni altro onere di tale cessione saranno a carico di entrambe le parti.
PRENDE ATTO che parte cedente, anche ai sensi della Legge numero 151/1975, garantisce la proprietà e la libera disponibilità del 50% delle unità immobiliari sopra descritte (salvo l'ipoteca di cui al punto 8), e che le stesse sono regolarmente intestate presso il catasto fabbricati e terreni per essergli pervenute in forza di atto di compravendita Rogito Notaio del Persona_2
09.09.2004 (Rep. n. 47906 – Racc.ta n. 12266) e di atto di compravendita Rogito Notaio Per_2 del 30.11.2004 (Repo. 48212 – Racc.ta n. 12454).
[...]
PRENDE ATTO che la parte cedente garantisce che il bene oggetto di cessione è libero da pesi vincoli e oneri di ogni specie, ivi comprese iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e diritti di prelazione ad eccezione dell'ipoteca iscritta dalla banca a garanzia del mutuo con la stessa contratto.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano che il trasferimento degli immobili di cui sopra è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, ricorrendone tutti i presupposti oggettivi e soggettivi, dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni e dei benefici fiscali di cui all'art. 19 della legge 74/1987.
PRENDE ATTO che i coniugi possiedono attualmente conti correnti separati e non dispongono di altro denaro, titoli di credito o simili da dividere.
PRENDE ATTO che i coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documenti equipollenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1536/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Palestro n. 8, Pinerolo presso lo studio dell'avv.
CHIAPPORI SIMONE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in VILLAR PEROSA il 10/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLAR PEROSA (atto n. 15 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 05/06/2008. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 29/11/2018.
Con ricorso depositato il 24/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
sulle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAR PEROSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il Sig. si trasferirà a vivere presso l'immobile di Inverso Parte_1
Pinasca, B.ta Chianaviere n. 2, già casa coniugale, mentre la Sig.ra si è già trasferita a Pt_2 vivere unitamente al figlio in località Villar Perosa, Via Trieste n. 17. Per_1
DISPONE che il figlio minore attualmente di anni 15, sia affidato congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori con residenza anagrafica fissata presso l'abitazione della madre in Villar Perosa, Via Trieste n. 17 ma con facoltà per il padre di tenerlo con sé quando vorrà e comunque, in caso di disaccordo e compatibilmente con gli impegni scolastici del medesimo, un giorno infrasettimanale, a settimane alterne dalle ore 9,00 del sabato sino alle ore 19,00 della domenica, ad anni alterni durante le festività di Natale, Capodanno, Pasqua nonché a settimane alterne nel periodo feriale estivo.
DISPONE che il marito si impegni a concorrere al mantenimento del figlio con l'importo mensile di Euro 200,00 importo che dovrà essere versato alla moglie a mezzo bonifico bancario entro il giorno
10 di ciascun mese, a decorrere dalla data sottoscrizione del presente ricorso e che sarà soggetto a rivalutazione ISTAT a decorrere dal 13° mese successivo.
DISPONE che le spese mediche/specialistiche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, ludico-sportive e comunque straordinarie che dovranno essere previamente concordate tra i genitori medesimi e documentate con ricevute fiscali o equipollenti documenti siano a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno. Per l'individuazione delle spese straordinarie, che saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, le parti dichiarano di aderire al protocollo di intesa siglato in data 15.03.2016 fra magistrati ed avvocati.
PRENDE ATTO che, a definizione dei rapporti patrimoniali pendenti, la Sig.ra Parte_2 si impegna a trasferire al Sig. il quale si impegna a sua volta ad accollarsi Parte_1 integralmente il relativo mutuo ipotecario, la propria quota di proprietà degli immobili siti in Inverso
Pinasca, B.ta Chianaviere n. 2, acquistati dalle parti con atto di compravendita rogito Notaio Per_2 del 09.09.2004 (Rep. n. 47906 / Racc. n. 12266), censiti al catasto fabbricati al foglio
[...]
21, numero 464, Via Delle Chianaviere n. 2, piano sotterraneo, terreno e primo, categoria A/3, classe 1, vani 8, rendita catastale Euro 218,98 (per quanto riguarda l'unità abitativa), e censiti al catasto terreni al Foglio 21, numero 209, are 01 (zerouno) centiare 00 (zerozero), pascolo arborato, reddito domenicale Euro 0,10 e agrario Euro 0.04 (per quanto riguarda il terreno pertinenziale), nonchè i terreni agricoli censiti al catasto terreni al Foglio 21, mappali 210, 211 e 213 acquistati con atto di compravendita rogito Notaio del 30.11.2004 (Repo. 48212 – Racc.ta n. Persona_2
12454) che pertanto verranno attribuiti ed assegnati in proprietà esclusiva al Sig. Parte_1
PRENDE ATTO che i mobili e gli arredi attualmente presenti nella casa coniugale rimarranno e vengono assegnati in proprietà esclusiva al Sig. Parte_1
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere a conoscenza che è stato contratto un mutuo fondiario attualmente con la e che a garanzia di detto mutuo è stata concessa Controparte_2 ipoteca di primo grado. Contestualmente alla cessione di cui sopra, il Sig. si Parte_1 impegna ed obbliga ad accollarsi interamente il mutuo di cui sopra nonché a provvedere con decorrenza dal corrente mese di Gennaio 2024 all'integrale pagamento delle residue rate, ottenendo il consenso della banca mutuataria alla liberazione delle obbligazioni della Sig.ra Pt_2
[...]
PRENDE ATTO che le parti concordano di comparire innanzi al Notaio con Persona_3 studio in Pinerolo o avanti altro Notaio da individuarsi a cura del Sig. per Parte_1 formalizzare la cessione delle quote degli immobili di cui sopra e all'accollo integrale del mutuo di cui sopra entro 30 giorni dalla data di deposito del presente ricorso, o in caso di impossibilità da parte del Notaio prescelto, nella prima data utile da lui indicata, data dell'atto che comunque verrà comunicata, tramite raccomandata r/r, dal Sig. alla Sig.ra con Parte_1 Parte_2 almeno 10 giorni di anticipo.
PRENDE ATTO che tutte le spese notarili, le tasse ed imposte ed ogni altro onere di tale cessione saranno a carico di entrambe le parti.
PRENDE ATTO che parte cedente, anche ai sensi della Legge numero 151/1975, garantisce la proprietà e la libera disponibilità del 50% delle unità immobiliari sopra descritte (salvo l'ipoteca di cui al punto 8), e che le stesse sono regolarmente intestate presso il catasto fabbricati e terreni per essergli pervenute in forza di atto di compravendita Rogito Notaio del Persona_2
09.09.2004 (Rep. n. 47906 – Racc.ta n. 12266) e di atto di compravendita Rogito Notaio Per_2 del 30.11.2004 (Repo. 48212 – Racc.ta n. 12454).
[...]
PRENDE ATTO che la parte cedente garantisce che il bene oggetto di cessione è libero da pesi vincoli e oneri di ogni specie, ivi comprese iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e diritti di prelazione ad eccezione dell'ipoteca iscritta dalla banca a garanzia del mutuo con la stessa contratto.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano che il trasferimento degli immobili di cui sopra è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, ricorrendone tutti i presupposti oggettivi e soggettivi, dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni e dei benefici fiscali di cui all'art. 19 della legge 74/1987.
PRENDE ATTO che i coniugi possiedono attualmente conti correnti separati e non dispongono di altro denaro, titoli di credito o simili da dividere.
PRENDE ATTO che i coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documenti equipollenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.