Articolo 13 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Articolo 12Articolo 14
Versione
4 febbraio 1979
Art. 13. Attribuzioni del presidente del consiglio provinciale

Il presidente ha la rappresentanza del consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio, e rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1979
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