Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 13/03/2023, n. 4424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4424 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/03/2023
N. 04424/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13927/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13927 del 2018, proposto da
Condominio “ VE OZ B ”, in persona dell’amministratore pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Azzurra Afyfy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Guidonia Montecelio (RM), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Auciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 231 del 2.8.2018 del Comune di Guidonia Montecelio avente ad oggetto rimozione e spostamento contenitori raccolta rifiuti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Guidonia Montecelio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso di cui in epigrafe, il condominio “ VE OZ B ” gravava l’ordinanza n. 231 del 2.8.2018 con cui il sindaco del comune resistente ordinava all’amministratore p.t. del condominio di rimuovere – entro e non oltre 30 giorni dalla notifica – i contenitori della raccolta differenziata ritenuti presenti sul suolo pubblico spostandoli all’interno dell’area privata di pertinenza del condominio.
Premetteva il ricorrente che, a seguito di alterne vicende – tra le quali anche la prescrizione, impartita dai Vigili del fuoco a seguito di un incendio, di rimuovere i contenitori dei rifiuti dalla rampa condominiale – l’amministratore provvedeva a collocare i medesimi sull’area ove insistevano al momento dell’emanazione dell’impugnato provvedimento [ubicata a lato dell’ingresso carrabile del civico n. 38 di via Valle dell’Aniene], area peraltro coincidente con quella in cui, nel 2009, i medesimi furono originariamente posti dagli addetti dell’amministrazione comunale.
Espone ancora il ricorrente che, con una prima ordinanza dirigenziale n. 117 del 2.5.2018, veniva intimato al condominio di procedere allo spostamento dei contenitori della raccolta differenziata presenti sul suolo pubblico all'interno dell'area privata di propria pertinenza e che, avverso tale atto, l’amministratore condominiale rivolgeva, il 7.8.2018, istanza di riesame respinta, però, dall’ente resistente con nota prot n. 77502 del 4.9.2018, con la quale si ribadiva come “ stante il sopralluogo congiunto [veniva constatata] all’interno del condominio la presenza di molte aree idonee al collocamento dei contenitori della raccolta differenziata ”, aggiungendo che, con nota dell’ASL Roma 5 del 23.7.2018 [acquisita dal ricorrente a seguito di accesso agli atti svoltosi il 6.9.2018], l’ente era stato notiziato del “ completo stato di degrado in cui versano i contenitori ” e sollecitato a risolvere la problematica “ onde evitare inconvenienti igienico sanitari a tutela della salute pubblica ”.
Si giungeva così all’emanazione, il 2.8.2018, del provvedimento gravato, con il quale il sindaco di Guidonia Montecelio – “ considerato che da sopralluogo congiunto (…) si è accertato che all’interno dello stesso vi è spazio sufficiente per la collocazione dei contenitori della raccolta differenziata ” e che, già con nota n. 30775 del 5.4.2018 veniva comunicato all’amministratore condominiale “ il parere negativo all’occupazione del suolo pubblico per i contenitori della raccolta differenziata del condominio ” e che, ancora, l’ASL Roma 5 aveva rappresentato i già menzionati profili di pericolo per la salute pubblica derivanti dal persistere della collocazione dei cassoni sul luogo in cui si trovavano – ingiungeva, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e dei poteri sindacali a tutela della salute e dell’incolumità pubblica conferiti dagli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, la rimozione, entro 30 giorni, dei contenitori e la loro collocazione all’interno delle aree private condominiali, provvedimento al quale il ricorrente prestava ottemperanza nei giorni a seguire.
Contro il provvedimento così illustrato, il condominio “ VE OZ B ” proponeva ricorso affidato ad un unico, articolato, motivo con il quale veniva lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 181 e 182 d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 13 e 14 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, eccesso di potere, travisamento, illogicità e carenza di motivazione,
In sostanza, veniva dal ricorrente contestata la contraddittorietà dell’operato della p.a. che, sin dal 2014, avrebbe autorizzato il posizionamento dei cassonetti sull’area in questione – non ostandovi la ritenuta, dall’amministrazione, natura pubblica della stessa – per poi, con il provvedimento gravato, inspiegabilmente ritornare sui propri passi ed intimare la rimozione dei cassoni.
Ancora, viene contestata la natura pubblica dell’area di collocazione dei cassonetti, i quali sarebbero stati correttamente posti su un’area condominiale, come già riconosciuto dal comune con la citata nota del 2014.
Infine, il posizionamento all’interno del condominio contraddirebbe le prescrizioni sul collocamento dei contenitori di rifiuti fornite con il regolamento comunale per la gestione della nettezza urbana e, cosa ancor più rilevante, con le indicazioni vincolanti rese dai Vigili del fuoco a seguito dell’incendio dei medesimi avvenuto nel 2010, allorché essi si trovavano su area condominiale.
Si costituiva in giudizio, dapprima con atto di mera forma, il comune di Guidonia Montecelio il quale, con memoria del 29.12.2022, replicava nel merito al ricorso introduttivo.
In particolare, veniva eccepita l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’atto presupposto, ossia l’ordinanza dirigenziale n. 117 del 2.5.2018 con la quale si ordinava al Condominio ricorrente di procedere allo spostamento dei contenitori della raccolta differenziata, presenti sul suolo pubblico, all’interno dell’area privata di pertinenza condominiale, ordinanza notificata al ricorrente il 29.5.2018 e rimasta inoppugnata.
Nel merito, sosteneva l’infondatezza dei mezzi di gravame dedotti avverso l’atto impugnato, ribadendo la natura pubblica dell’area ove i contenitori risultavano allocati e, per converso, la disponibilità di spazi all’interno delle aree condominiali ove allocare i medesimi, circostanze queste tutte oggetto di accertamento con rapporti di servizio della polizia locale aventi pubblica fede fino a querela di falso.
In prossimità dell’udienza di discussione, si costituiva il nuovo procuratore della parte ricorrente, a seguito di cancellazione dall’albo del precedente difensore.
All’udienza pubblica del 31.1.2023, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
In primo luogo, va precisato che non costituisce evento interruttivo del processo la cancellazione dall’albo del difensore originariamente costituito del condominio ricorrente.
Infatti, a mente dell’art. 301 c.p.c. – applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a. e, per quanto più specificamente concerne il tema in questione, dall’art. 79 – “ Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299”, norma che a sua volta così recita “se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'articolo 163-bis ”.
Orbene, si può considerare che, nel caso di specie, l’avvenuta costituzione volontaria in giudizio del nuovo difensore del ricorrente – compiuta il 17.1.2023 – sia atto idoneo ad evitare l’interruzione del processo prescritta dall’art. 301 c.p.c., analogamente a quanto previsto dall’art. 299 c.p.c. il quale, in caso di eventi interruttivi che colpiscano la parte prima della costituzione in giudizio, riconnette alla costituzione volontaria di coloro ai quali spetta proseguire il processo l’effetto di evitarne l’interruzione, ipotesi, all’evidenza, sovrapponibile a quella di cui al contenzioso in argomento nel quale, alla cancellazione dall’albo del precedente difensore del ricorrente, ha fatto seguito la costituzione del nuovo patrocinatore prima che si tenesse l’udienza di merito e si snodasse la scansione temporale dettata dall’art. 73 c.p.a. per lo scambio delle memorie difensive in vista della discussione finale.
Per il resto, va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal comune resistente.
Come noto, nel giudizio amministrativo, l’interesse a proporre ricorso è “ una condizione dell’azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente ” (così, tra le molte recenti, Cons. St., sez. VII, n. 10922/2022).
Ove la vicenda amministrativa si snodi – come nel caso di specie – attraverso una pluralità di atti, di cui uno, più risalente, costituisce il presupposto per l’emanazione dell’atto successivo, la mancata impugnazione di un atto presupposto ed immediatamente lesivo rende inammissibile, a causa di una originaria carenza di interesse, il ricorso che sia stato proposto avverso gli atti conseguenziali o esecutivi (in questi termini, tra le molte, si veda T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. I, n. 1020 del 31.3.2021).
Orbene, tanto è avvenuto nella causa odierna allorché l’amministrazione comunale sin dall’8.5.2018, data della notificazione al condominio ricorrente della determinazione dirigenziale n. 117 del 2.5.2018, impartiva l’ordine di procedere allo spostamento dei contenitori della raccolta differenziata posti nello spazio antistante l’entrata del cancello carrabile condominiale dal suolo pubblico all’interno dell’area privata di pertinenza del complesso immobiliare in argomento.
Avverso detta determinazione, che già presentava il contenuto lesivo per gli interessi della parte ricorrente costituente l’oggetto della reazione proposta con il ricorso odierno, il condominio “ VE OZ B ” non proponeva opposizione alcuna essendosi limitato ad avanzare un’istanza di riesame in autotutela, peraltro respinta con nota dirigenziale del 4.9.2018, anch’essa rimasta inoppugnata.
Il gravame successivamente proposto, invece, riguarda l’ordinanza sindacale n. 231 del 2.8.2018 la quale se per certi aspetti presenta dei profili innovativi rispetto agli atti precedentemente richiamati – a cominciare, in punto di diritto, dal fondamento giuridico della sua emanazione rinvenibile, non più, nei poteri dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 quanto, piuttosto, nei poteri sindacali di necessità e urgenza volti a rimuovere situazioni di pericolo per la salute e l’incolumità pubblica per poi proseguire, in punto di fatto, dalla nota dell’ASL del 23.7.2018, sopravvenuta alla determina n. 117/2018 ed anch’essa inoppugnata, con cui l’autorità sanitaria sollecitava la rimozione dei cassonetti in questione onde evitare inconvenienti igienico-sanitari – per il resto riconferma integralmente la prescritta ridislocazione dei contenitori già intimata al condominio con la determina n. 117/2018 non impugnata nei termini.
Ne discende che contro l’ordinanza n. 231/2018 avrebbero potuto essere dedotte ragioni di doglianza afferenti esclusivamente i profili innovatori da essa recati quali, ad esempio, la sussistenza, o meno, dei presupposti pretesti dagli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 per l’esercizio dei poteri sindacali ivi previsti o la fondatezza e la congruità dei rilievi e delle prescrizioni impartite con la nota dell’ASL del 23.7.2018.
Nessuno di tali profili, però, risulta contestato col gravame in argomento il quale si incentra esclusivamente su aspetti concernenti l’ordine di rimozione dei cassonetti già intimato con la determinazione n. 117/2018, la quale non è stata gravata in termini né è stata assorbita dall’ordinanza sindacale successivamente adottata [la quale, come detto, presenta profili parzialmente innovatori rispetto all’atto precedentemente adottato], sicché l’odierno ricorso, quand’anche venisse accolto nel merito, non condurrebbe ad alcun effetto benefico nei confronti del condominio ricorrente, il quale resterebbe comunque vincolato a prestare esecuzione all’ordine impartito con la precedente determinazione dirigenziale divenuta, ormai, definitiva.
Ne consegue, quindi, la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b ), c.p.a. per carenza di interesse.
La particolarità della fattispecie suggerisce, comunque, al Collegio di disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO