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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 4.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1776/2024 R.G.
TRA
in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come procura in atti, dall' avv.to
Roberto De Lucia
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Antonio Controparte_1
Galardo
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 21.12.2020, , premesso di aver ottenuto, con sentenza n. Controparte_1
206/2018, emessa dal medesimo Tribunale nel giudizio iscritto al n. 11816/2009 r.g.,
l'accertamento di una interposizione illecita di manodopera e della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della con conseguente Parte_1
condanna della al ripristino della funzionalità del rapporto nonché al risarcimento del Parte_1
danno pari alle retribuzioni maturate a decorrere dalla messa a disposizione delle energie lavorative (8.2.2010) e fino all'effettivo ripristino, lamentava che la non aveva Parte_1
provveduto alla reintegra, né aveva risarcito il danno medio tempore maturato.
Esponeva, inoltre, che, al fine di ottenere l'importo a lui spettante, aveva proposto istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo n. 10/2017, aperta innanzi il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere con decreto del 6-12 giugno 2018, ma che, tuttavia, con relazione ex art. 172 L.F. del 31.12.2018, il Commissario Giudiziale nominato per il concordato preventivo non aveva ammesso il credito ritenendo l'importo indeterminato e da accertare a seguito di altro giudizio.
Tutto ciò premesso, chiedeva all'adito Tribunale di “condannare la “
[...]
” …, al pagamento in favore del ricorrente della somma di Controparte_2
€.219.841,39 a titolo di risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal ricorrente dal 08 febbraio 2010 al 10.12.2020, o della maggiore o minore somma accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo, nonché al pagamento della ulteriore somma mensile di €.1.639,01 a titolo di risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dall'11.12.2020 alla reintegra effettiva, o della maggiore o minore somma accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo”; con vittoria di spese ed attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c. del 21.12.2020).
Ritualmente citata in giudizio, non si costituiva la parte convenuta e il Tribunale ne dichiarava la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, con sentenza n. 1070/2024 il giudice di primo grado, in parziale accoglimento delle domande, condannava la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma € 219,841, 39 oltre interessi legali e rivalutazione, oltre alla rifusione delle spese di lite, che liquidava in complessivi euro 3.600,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
A sostegno della decisione, ritenuto pacifico che la sentenza n. 206/2018 era passata in giudicato, che la era sottoposta a concordato preventivo e non Parte_1 Parte_1
aveva provveduto al rispristino del rapporto e che il ricorrente aveva presentato regolare istanza di ammissione non accolta per la necessità di accertare il quantum, osservava il Tribunale che risultavano provati per via documentale, attraverso la sentenza di condanna generica prodotta dall'istante, gli elementi costitutivi del diritto, che non vi erano fatti estintivi dello stesso
(pagamento e/o reintegra) e che correttamente il ricorrente aveva calcolato gli importi sulla base dell'inquadramento nel livello 1 del CCNL applicato dalla convenuta, Scuole private religiose I classe, così come statuito nella sentenza. Rilevato che i conteggi risultavano conformi al CCNL di categoria e alle tabelle parametriche versate in atti e che le somme erano indicate al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (Cass. n. 2544/2001), la convenuta doveva essere condannata al pagamento della somma di euro 219,841, 39, come da conteggi in atti.
Non poteva, invece, essere riconosciuta l'ulteriore somma di euro 1.639,01 richiesta a titolo di
“risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dall'11.12.2020 alla reintegra effettiva”, dovendosi condannare la convenuta alle somme maturate fino al momento del deposito del ricorso come da conteggi che, peraltro, erano già comprensivi della mensilità di dicembre.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 28.6.2024, la e chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del Parte_1 ricorso proposto in primo grado, la declaratoria “che nulla è dovuto al sig. in Controparte_1
quanto ha percepito nel periodo successivo gli stessi importi percepiti durante il rapporto di lavoro intercorso con la Coop. Calatia srl in liq. (aliunde perceptum)” e, in subordine, la liquidazione delle minori somme eventualmente risultanti dall'espetanda CTU contabile.
Si costituiva l'appellato ed, eccepita l'inammissibilità del gravame, nel merito ne invocava il rigetto.
All'udienza del 4.3.2025, all'esito della camera di consiglio la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. Preliminarmente va esaminata e respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata, atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione formulati in modo tale da permettere di determinare esattamente i capi della sentenza di primo grado censurati e da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della controparte.
3. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alle motivazioni che si vanno ad illustrare.
La appellante, “pur prendendo atto del giudicato della sentenza di condanna Parte_1 generica”, sostiene che nessun danno sia stato cagionato al , avendo costui continuato a CP_1
percepire il reddito maturato alle dipendenze del formale datore di lavoro;
ed invero, cessato in data 31.10.2006 il rapporto alle dipendenze della Coop Calatia S.r.l., il dal 2.11.2006 CP_1
passava alle dipendenze della Coop continuando a percepire analoga Controparte_3
retribuzione, trattandosi in entrambi i casi di rapporti di lavoro part time. A sostegno della insussistenza di un danno in capo al lavoratore deposita estratto conto previdenziale del CP_4 dal quale risulta che costui ha lavorato fino al 31.10.2006 alle dipendenze della Coop CP_1
Calatia S.r.l. e dal 2.11.2006 e fino al 31.12.2019 alle dipendenze della Soc. Coop Interservizi
Italia, per poi percepire la NASPI.
Sostiene la appellante la natura speculativa dell'azione intrapresa dal , che Parte_1 CP_1
giammai nel corso degli anni ha inteso porre a disposizione della le proprie energie Parte_1
lavorative e che in caso di conferma della sentenza impugnata, riceverebbe due volte il trattamento retributivo.
Eccepisce, pertanto, l'aliunde percptum, deducendo, altresì, la natura ingente della somma richiesta dal quale retribuzione full time, pur essendo stato sempre part time il CP_1
rapporto di lavoro alle dipendenze della (interponente) Coop. Calatia S.r.l..
Il motivo è solo in parte meritevole di accoglimento.
Con la sentenza di condanna generica n. 206/2018, pubblicata in data 25.1.2018, il Tribunale di
S. Maria Capua Vetere, in accoglimento del ricorso, proposto nell'anno 2009, da CP_1
ha dichiarato “la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra
[...] CP_1
e la nel periodo descritto in
[...] Parte_1 ricorso con diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 1 del ccnl applicato dalla convenuta” e condannato la a ripristinare con il predetto la concreta Parte_1 CP_1
funzionalità del rapporto di lavoro e al “risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal ricorrente dal 8 febbraio 2010 sino all'effettiva reintegra”.
Nel corpo della sentenza il giudice ha evidenziato che all'accertamento dell'intercorrenza di un rapporto lavorativo con la reale datrice di lavoro, la consegue la condanna di Parte_1 quest'ultima alla reintegra nel posto di lavoro, non essendosi mai il rapporto interrotto, nonché al conseguente risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla messa a disposizione delle energie lavorative (individuata nella data, dell'8 febbraio 2010, di notifica del ricorso introduttivo del giudizio), fino all'effettivo ripristino “(in assenza di deduzione dell'aliunde perceptum)” (cfr. pag. 9 della sentenza n. 206/2018).
Il risarcimento, dunque, è stato parametrato alle retribuzioni di un rapporto di lavoro subordinato da ritenersi a tempo pieno, in assenza di ulteriori specificazioni contenute in sentenza e nel relativo dispositivo, all'inquadramento nel 1 livello del ccnl applicato dalla convenuta e al periodo temporale dall'8 febbraio 2010 e fino all'effettiva reintegra.
La sentenza è passata in giudicato, sicchè correttamente il giudice di primo grado ha tenuto conto ai fini della quantificazione dei parametri (rapporto di lavoro a tempo pieno, inquadramento nel I livello del CCNL e periodo a decorrere dall'8 febbraio 2010 fino alla effettiva reintegra) indicati nella sentenza di condanna generica. Quanto all'aliunde perceptum, deve ritenersi, alla luce di quanto riportato nella sentenza n.
206/2018, che questo non sia stato eccepito e, comunque, allegato dalla all'atto della Parte_1
sua costituzione in quel giudizio.
Ciò, tuttavia, non comporta, come sostiene, invece, il difensore del , che sia calato il CP_1 giudicato in ordine alla insussistenza dell'aliunde perceptum relativo al periodo a decorrere dall'8 febbraio 2010 e fino al dicembre 2020.
Ed, invero, al di là del rilievo secondo il quale alcuna statuizione sull'aliunde perceptum è contenuta nel dispositivo della sentenza n. 206/2018 del 25.1.2018, occorre in ogni caso evidenziare che quel giudizio, iscritto al n. 11816/2009, è stato instaurato nell'anno 2009 e che il tema decidendum, cristallizzato nel relativo ricorso introduttivo riguardava, previo accertamento di una ipotesi di interposizione fittizia, l'accertamento e la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della (cfr. ricorso ex Parte_1
art. 414 c.p.c., di cui alla produzione di primo grado di parte ricorrente).
Così delineato il tema decidendum, alcun giudicato può ritenersi che si sia formato sull'aliunde eventualmente percepito dal dopo l'introduzione e nelle more di quel giudizio, CP_1
protrattosi per ben nove anni e conclusosi solo con sentenza n. 206/2018 del 25/01/2018.
Tanto premesso, va rilevato che in questo giudizio di quantificazione, che riguarda il periodo che va dall'8 febbraio 2010 (data della messa a disposizione delle energie lavorative) e fino al dicembre 2020, la in sede di gravame, ha allegato l'aliunde perceptum e lo ha Parte_1
provato mediante il deposito di estratto previdenziale , documento solo genericamente CP_4
contestato dall'odierno appellato.
Premesso che l'eccezione di aliunde perceptum o percipiendum non è riconducibile nel novero di quelle riservate alla disponibilità delle parti, di guisa che, quando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti, anche in via presuntiva, e gli stessi possano ritenersi incontroversi o, comunque, dimostrati per effetto di mezzi di prove legittimamente disposti, il giudice può trarne di ufficio, anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte, tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore, reputa la Corte che la richiesta di acquisizione dell'estratto contributivo formulata dall'appellante nel corso di questo grado CP_4
di giudizio possa essere accolta.
Ed invero, “Il c.d. aliunde perceptum, non costituendo oggetto di eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo (Cass. n. 30330 del 2019, n. 18093 del 2013 e n. 26828 del 2013). Tenuto conto, dunque, della sua natura di eccezione in senso lato, l'eccezione di detrazione dell'aliunde perceptum non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Cass. S.U. 10531 del 2013, conf. Cass. n. 4548 del 2014, n. 27998 del 2018)” (cfr. Cass. Sentenza n. 4056/2021).
Pertanto, tenuto conto di quanto documentato dall'estratto contributivo in atti, dal risarcimento come liquidato dal giudice di primo grado (che riguarda il periodo dall'8.2.2010 a tutto il dicembre 2020) deve essere portato in detrazione l'aliunde perceptum costituito dai redditi da lavoro dipendente di cui all'estratto conto previdenziale agli atti di causa percepiti dal CP_4
lavoratore nel medesimo periodo (8.2.2010 -31.12.2020).
E' noto che la Suprema Corte riconduca la detrazione dell'aliunde perceptum e percipiendum nell'alveo dell'istituto civilistico della compensatio lucri cum damno, individuandolo come un
“vantaggio” direttamente riconducibile al medesimo fatto illecito subito (ad es. il licenziamento), che può determinare il ridimensionamento delle conseguenze derivanti da quell'illecito e, dunque, la riduzione del danno risarcibile in favore del lavoratore.
La Suprema Corte ha anche recentemente ribadito che “la compensatio lucri cum damno, alla quale va ricondotto il principio in esame, trova applicazione solo se – e nei limiti in cui – sia il danno (damnum) che l'incremento patrimoniale o, comunque, il vantaggio (lucrum) siano conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto, il quale abbia in sé l'idoneità a produrre entrambi gli effetti (v. Cass. n. 7453 del 2005 cit.). Si è, ad esempio, affermato che il compenso percepito dal lavoratore, per attività di lavoro subordinato o autonomo nel periodo di estromissione, comporti la corrispondente riduzione del risarcimento del danno per licenziamento illegittimo solo se – e nei limiti in cui – quel lavoro, essendo incompatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento, supponga, appunto,
l'intimazione del licenziamento medesimo (v. Cass. n. 17051 del 2021; n. 7453 del 2005 cit.; n.
6439 del 1995)” (cfr. Cass., 7 febbraio 2022, n. 3824 ).
Nella fattispecie che riguarda l'odierno appellato, considerata la natura full time del rapporto di lavoro alle dipendenze della (come dichiarato dal Tribunale nella sentenza n. Parte_1
206/2018), deve concludersi per la non compatibilità con detto rapporto di lavoro di quello, sia pure part time, alle dipendenze della Soc. Coop Interservizi Italia, documentato dall'estratto previdenziale in atti. Ne deriva che quanto percepito dal alle dipendenze della Soc. Coop CP_1
Interservizi possa essere portato in detrazione dal risarcimento del danno. Oltre all'aliunde perceptum, dall'importo liquidato dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento del danno deve essere detratto anche l'importo di euro 43.581,58 che è stato già pacificamente erogato all'appellato dalla in sede di concordato preventivo, dopo la Parte_1
sentenza di primo grado (cfr. documentazione prodotta telematicamente dall'appellante in data
3.3.2025 e verbale di udienza del 4.3.2025).
4. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, in riforma solo parziale della sentenza impugnata, va disposta la detrazione dal risarcimento del danno come liquidato dal giudice di primo grado dell'aliunde perceptum, costituito dai redditi da lavoro dipendente di cui all'estratto conto previdenziale agli atti di causa relativi al periodo dall'8 febbraio 2010 a CP_4
tutto il dicembre 2020, e dell'importo di euro 43.581,58 già erogato all'appellato dalla in sede di concordato preventivo. Parte_1
Quanto alle spese di lite del doppio grado, l'esito complessivo del giudizio e la peculiarità della questione esaminata inducono a disporne la parziale compensazione tra le parti in ragione di un mezzo;
per il resto esse seguono la soccombenza e si liquidano, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione, quanto al primo grado, dell'importo già liquidato dal Tribunale, non oggetto di alcuna censura delle parti, e, quanto al secondo grado, del valore della causa e delle attività effettivamente svolte, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
la Corte così decide: in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone detrarsi dal risarcimento del danno come liquidato dal Tribunale l'aliunde perceptum costituito dai redditi da lavoro dipendente di cui all'estratto conto previdenziale agli atti di causa relativi CP_4 al periodo dall'8.2.2010 al 31.12.2020, oltre all'importo di euro 43.581,58 già erogato all'appellato dalla Parte_1
compensa tra le parti nella misura di un mezzo le spese di lite del doppio grado e condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
della residua parte, che liquida in euro 1.800,00, per il primo grado, ed euro 2.500,00,
[...]
per il secondo, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 4.3.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 4.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1776/2024 R.G.
TRA
in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come procura in atti, dall' avv.to
Roberto De Lucia
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Antonio Controparte_1
Galardo
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 21.12.2020, , premesso di aver ottenuto, con sentenza n. Controparte_1
206/2018, emessa dal medesimo Tribunale nel giudizio iscritto al n. 11816/2009 r.g.,
l'accertamento di una interposizione illecita di manodopera e della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della con conseguente Parte_1
condanna della al ripristino della funzionalità del rapporto nonché al risarcimento del Parte_1
danno pari alle retribuzioni maturate a decorrere dalla messa a disposizione delle energie lavorative (8.2.2010) e fino all'effettivo ripristino, lamentava che la non aveva Parte_1
provveduto alla reintegra, né aveva risarcito il danno medio tempore maturato.
Esponeva, inoltre, che, al fine di ottenere l'importo a lui spettante, aveva proposto istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo n. 10/2017, aperta innanzi il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere con decreto del 6-12 giugno 2018, ma che, tuttavia, con relazione ex art. 172 L.F. del 31.12.2018, il Commissario Giudiziale nominato per il concordato preventivo non aveva ammesso il credito ritenendo l'importo indeterminato e da accertare a seguito di altro giudizio.
Tutto ciò premesso, chiedeva all'adito Tribunale di “condannare la “
[...]
” …, al pagamento in favore del ricorrente della somma di Controparte_2
€.219.841,39 a titolo di risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal ricorrente dal 08 febbraio 2010 al 10.12.2020, o della maggiore o minore somma accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo, nonché al pagamento della ulteriore somma mensile di €.1.639,01 a titolo di risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dall'11.12.2020 alla reintegra effettiva, o della maggiore o minore somma accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo”; con vittoria di spese ed attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c. del 21.12.2020).
Ritualmente citata in giudizio, non si costituiva la parte convenuta e il Tribunale ne dichiarava la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, con sentenza n. 1070/2024 il giudice di primo grado, in parziale accoglimento delle domande, condannava la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma € 219,841, 39 oltre interessi legali e rivalutazione, oltre alla rifusione delle spese di lite, che liquidava in complessivi euro 3.600,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
A sostegno della decisione, ritenuto pacifico che la sentenza n. 206/2018 era passata in giudicato, che la era sottoposta a concordato preventivo e non Parte_1 Parte_1
aveva provveduto al rispristino del rapporto e che il ricorrente aveva presentato regolare istanza di ammissione non accolta per la necessità di accertare il quantum, osservava il Tribunale che risultavano provati per via documentale, attraverso la sentenza di condanna generica prodotta dall'istante, gli elementi costitutivi del diritto, che non vi erano fatti estintivi dello stesso
(pagamento e/o reintegra) e che correttamente il ricorrente aveva calcolato gli importi sulla base dell'inquadramento nel livello 1 del CCNL applicato dalla convenuta, Scuole private religiose I classe, così come statuito nella sentenza. Rilevato che i conteggi risultavano conformi al CCNL di categoria e alle tabelle parametriche versate in atti e che le somme erano indicate al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (Cass. n. 2544/2001), la convenuta doveva essere condannata al pagamento della somma di euro 219,841, 39, come da conteggi in atti.
Non poteva, invece, essere riconosciuta l'ulteriore somma di euro 1.639,01 richiesta a titolo di
“risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dall'11.12.2020 alla reintegra effettiva”, dovendosi condannare la convenuta alle somme maturate fino al momento del deposito del ricorso come da conteggi che, peraltro, erano già comprensivi della mensilità di dicembre.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 28.6.2024, la e chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del Parte_1 ricorso proposto in primo grado, la declaratoria “che nulla è dovuto al sig. in Controparte_1
quanto ha percepito nel periodo successivo gli stessi importi percepiti durante il rapporto di lavoro intercorso con la Coop. Calatia srl in liq. (aliunde perceptum)” e, in subordine, la liquidazione delle minori somme eventualmente risultanti dall'espetanda CTU contabile.
Si costituiva l'appellato ed, eccepita l'inammissibilità del gravame, nel merito ne invocava il rigetto.
All'udienza del 4.3.2025, all'esito della camera di consiglio la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
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2. Preliminarmente va esaminata e respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata, atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione formulati in modo tale da permettere di determinare esattamente i capi della sentenza di primo grado censurati e da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della controparte.
3. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alle motivazioni che si vanno ad illustrare.
La appellante, “pur prendendo atto del giudicato della sentenza di condanna Parte_1 generica”, sostiene che nessun danno sia stato cagionato al , avendo costui continuato a CP_1
percepire il reddito maturato alle dipendenze del formale datore di lavoro;
ed invero, cessato in data 31.10.2006 il rapporto alle dipendenze della Coop Calatia S.r.l., il dal 2.11.2006 CP_1
passava alle dipendenze della Coop continuando a percepire analoga Controparte_3
retribuzione, trattandosi in entrambi i casi di rapporti di lavoro part time. A sostegno della insussistenza di un danno in capo al lavoratore deposita estratto conto previdenziale del CP_4 dal quale risulta che costui ha lavorato fino al 31.10.2006 alle dipendenze della Coop CP_1
Calatia S.r.l. e dal 2.11.2006 e fino al 31.12.2019 alle dipendenze della Soc. Coop Interservizi
Italia, per poi percepire la NASPI.
Sostiene la appellante la natura speculativa dell'azione intrapresa dal , che Parte_1 CP_1
giammai nel corso degli anni ha inteso porre a disposizione della le proprie energie Parte_1
lavorative e che in caso di conferma della sentenza impugnata, riceverebbe due volte il trattamento retributivo.
Eccepisce, pertanto, l'aliunde percptum, deducendo, altresì, la natura ingente della somma richiesta dal quale retribuzione full time, pur essendo stato sempre part time il CP_1
rapporto di lavoro alle dipendenze della (interponente) Coop. Calatia S.r.l..
Il motivo è solo in parte meritevole di accoglimento.
Con la sentenza di condanna generica n. 206/2018, pubblicata in data 25.1.2018, il Tribunale di
S. Maria Capua Vetere, in accoglimento del ricorso, proposto nell'anno 2009, da CP_1
ha dichiarato “la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra
[...] CP_1
e la nel periodo descritto in
[...] Parte_1 ricorso con diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 1 del ccnl applicato dalla convenuta” e condannato la a ripristinare con il predetto la concreta Parte_1 CP_1
funzionalità del rapporto di lavoro e al “risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal ricorrente dal 8 febbraio 2010 sino all'effettiva reintegra”.
Nel corpo della sentenza il giudice ha evidenziato che all'accertamento dell'intercorrenza di un rapporto lavorativo con la reale datrice di lavoro, la consegue la condanna di Parte_1 quest'ultima alla reintegra nel posto di lavoro, non essendosi mai il rapporto interrotto, nonché al conseguente risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla messa a disposizione delle energie lavorative (individuata nella data, dell'8 febbraio 2010, di notifica del ricorso introduttivo del giudizio), fino all'effettivo ripristino “(in assenza di deduzione dell'aliunde perceptum)” (cfr. pag. 9 della sentenza n. 206/2018).
Il risarcimento, dunque, è stato parametrato alle retribuzioni di un rapporto di lavoro subordinato da ritenersi a tempo pieno, in assenza di ulteriori specificazioni contenute in sentenza e nel relativo dispositivo, all'inquadramento nel 1 livello del ccnl applicato dalla convenuta e al periodo temporale dall'8 febbraio 2010 e fino all'effettiva reintegra.
La sentenza è passata in giudicato, sicchè correttamente il giudice di primo grado ha tenuto conto ai fini della quantificazione dei parametri (rapporto di lavoro a tempo pieno, inquadramento nel I livello del CCNL e periodo a decorrere dall'8 febbraio 2010 fino alla effettiva reintegra) indicati nella sentenza di condanna generica. Quanto all'aliunde perceptum, deve ritenersi, alla luce di quanto riportato nella sentenza n.
206/2018, che questo non sia stato eccepito e, comunque, allegato dalla all'atto della Parte_1
sua costituzione in quel giudizio.
Ciò, tuttavia, non comporta, come sostiene, invece, il difensore del , che sia calato il CP_1 giudicato in ordine alla insussistenza dell'aliunde perceptum relativo al periodo a decorrere dall'8 febbraio 2010 e fino al dicembre 2020.
Ed, invero, al di là del rilievo secondo il quale alcuna statuizione sull'aliunde perceptum è contenuta nel dispositivo della sentenza n. 206/2018 del 25.1.2018, occorre in ogni caso evidenziare che quel giudizio, iscritto al n. 11816/2009, è stato instaurato nell'anno 2009 e che il tema decidendum, cristallizzato nel relativo ricorso introduttivo riguardava, previo accertamento di una ipotesi di interposizione fittizia, l'accertamento e la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della (cfr. ricorso ex Parte_1
art. 414 c.p.c., di cui alla produzione di primo grado di parte ricorrente).
Così delineato il tema decidendum, alcun giudicato può ritenersi che si sia formato sull'aliunde eventualmente percepito dal dopo l'introduzione e nelle more di quel giudizio, CP_1
protrattosi per ben nove anni e conclusosi solo con sentenza n. 206/2018 del 25/01/2018.
Tanto premesso, va rilevato che in questo giudizio di quantificazione, che riguarda il periodo che va dall'8 febbraio 2010 (data della messa a disposizione delle energie lavorative) e fino al dicembre 2020, la in sede di gravame, ha allegato l'aliunde perceptum e lo ha Parte_1
provato mediante il deposito di estratto previdenziale , documento solo genericamente CP_4
contestato dall'odierno appellato.
Premesso che l'eccezione di aliunde perceptum o percipiendum non è riconducibile nel novero di quelle riservate alla disponibilità delle parti, di guisa che, quando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti, anche in via presuntiva, e gli stessi possano ritenersi incontroversi o, comunque, dimostrati per effetto di mezzi di prove legittimamente disposti, il giudice può trarne di ufficio, anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte, tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore, reputa la Corte che la richiesta di acquisizione dell'estratto contributivo formulata dall'appellante nel corso di questo grado CP_4
di giudizio possa essere accolta.
Ed invero, “Il c.d. aliunde perceptum, non costituendo oggetto di eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo (Cass. n. 30330 del 2019, n. 18093 del 2013 e n. 26828 del 2013). Tenuto conto, dunque, della sua natura di eccezione in senso lato, l'eccezione di detrazione dell'aliunde perceptum non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Cass. S.U. 10531 del 2013, conf. Cass. n. 4548 del 2014, n. 27998 del 2018)” (cfr. Cass. Sentenza n. 4056/2021).
Pertanto, tenuto conto di quanto documentato dall'estratto contributivo in atti, dal risarcimento come liquidato dal giudice di primo grado (che riguarda il periodo dall'8.2.2010 a tutto il dicembre 2020) deve essere portato in detrazione l'aliunde perceptum costituito dai redditi da lavoro dipendente di cui all'estratto conto previdenziale agli atti di causa percepiti dal CP_4
lavoratore nel medesimo periodo (8.2.2010 -31.12.2020).
E' noto che la Suprema Corte riconduca la detrazione dell'aliunde perceptum e percipiendum nell'alveo dell'istituto civilistico della compensatio lucri cum damno, individuandolo come un
“vantaggio” direttamente riconducibile al medesimo fatto illecito subito (ad es. il licenziamento), che può determinare il ridimensionamento delle conseguenze derivanti da quell'illecito e, dunque, la riduzione del danno risarcibile in favore del lavoratore.
La Suprema Corte ha anche recentemente ribadito che “la compensatio lucri cum damno, alla quale va ricondotto il principio in esame, trova applicazione solo se – e nei limiti in cui – sia il danno (damnum) che l'incremento patrimoniale o, comunque, il vantaggio (lucrum) siano conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto, il quale abbia in sé l'idoneità a produrre entrambi gli effetti (v. Cass. n. 7453 del 2005 cit.). Si è, ad esempio, affermato che il compenso percepito dal lavoratore, per attività di lavoro subordinato o autonomo nel periodo di estromissione, comporti la corrispondente riduzione del risarcimento del danno per licenziamento illegittimo solo se – e nei limiti in cui – quel lavoro, essendo incompatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento, supponga, appunto,
l'intimazione del licenziamento medesimo (v. Cass. n. 17051 del 2021; n. 7453 del 2005 cit.; n.
6439 del 1995)” (cfr. Cass., 7 febbraio 2022, n. 3824 ).
Nella fattispecie che riguarda l'odierno appellato, considerata la natura full time del rapporto di lavoro alle dipendenze della (come dichiarato dal Tribunale nella sentenza n. Parte_1
206/2018), deve concludersi per la non compatibilità con detto rapporto di lavoro di quello, sia pure part time, alle dipendenze della Soc. Coop Interservizi Italia, documentato dall'estratto previdenziale in atti. Ne deriva che quanto percepito dal alle dipendenze della Soc. Coop CP_1
Interservizi possa essere portato in detrazione dal risarcimento del danno. Oltre all'aliunde perceptum, dall'importo liquidato dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento del danno deve essere detratto anche l'importo di euro 43.581,58 che è stato già pacificamente erogato all'appellato dalla in sede di concordato preventivo, dopo la Parte_1
sentenza di primo grado (cfr. documentazione prodotta telematicamente dall'appellante in data
3.3.2025 e verbale di udienza del 4.3.2025).
4. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, in riforma solo parziale della sentenza impugnata, va disposta la detrazione dal risarcimento del danno come liquidato dal giudice di primo grado dell'aliunde perceptum, costituito dai redditi da lavoro dipendente di cui all'estratto conto previdenziale agli atti di causa relativi al periodo dall'8 febbraio 2010 a CP_4
tutto il dicembre 2020, e dell'importo di euro 43.581,58 già erogato all'appellato dalla in sede di concordato preventivo. Parte_1
Quanto alle spese di lite del doppio grado, l'esito complessivo del giudizio e la peculiarità della questione esaminata inducono a disporne la parziale compensazione tra le parti in ragione di un mezzo;
per il resto esse seguono la soccombenza e si liquidano, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione, quanto al primo grado, dell'importo già liquidato dal Tribunale, non oggetto di alcuna censura delle parti, e, quanto al secondo grado, del valore della causa e delle attività effettivamente svolte, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
la Corte così decide: in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone detrarsi dal risarcimento del danno come liquidato dal Tribunale l'aliunde perceptum costituito dai redditi da lavoro dipendente di cui all'estratto conto previdenziale agli atti di causa relativi CP_4 al periodo dall'8.2.2010 al 31.12.2020, oltre all'importo di euro 43.581,58 già erogato all'appellato dalla Parte_1
compensa tra le parti nella misura di un mezzo le spese di lite del doppio grado e condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
della residua parte, che liquida in euro 1.800,00, per il primo grado, ed euro 2.500,00,
[...]
per il secondo, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 4.3.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone