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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 12/02/2026, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2470/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16382/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C.5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250122549726000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 583/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 sas di Ricorrente_1 ricorreva contro la cartella di pagamento n. 07120250122549726000 portante tasse auto dell'anno 2020, per € 966,10, notificata il 23-7-2025.
Eccepiva di aver già corrisposto le tasse relative ai due veicoli targati Targa_1 e Targa_2 per competenza alla Regione Piemonte, avendo la società sede secondaria in Tortona (AL). Rappresentava inoltre che l'autoveicolo targato Targa_1 era stato venduto nel 2017, mentre quello targato Targa_2 era stato rottamato il 10-7-2020.
Si costituiva in giudizio l'DE e ribadiva la legittimità della pretesa.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania, contestava le eccezioni della ricorrente e rappresentava che la vendita per la targa Targa_1 era stata effettuata il giorno 9-9-2022 e non nel 2017 come sostenuto dalla parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
La Corte accoglie il ricorso della società.
Prevede il comma 32 dell'art.5, d.l. n.953/82 che “Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli ed autoscafi.”
Pertanto, come anche stabilito dalla giurisprudenza, la competenza al pagamento della tassa automobilistica
è definita in base alla Regione in cui il veicolo risulta iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) alla data di scadenza del termine utile per il pagamento.(CGT I grado di Roma, n.14580 del 9-12-2024).
Nella specie, la società ha provato in atti con allegazione dei relativi versamenti che le tasse auto per l'anno
2020 sono state regolarmente effettuate in favore della Regione Piemonte ove la società aveva una sede secondaria. Per cui si ritiene che, secondo il principio del divieto di doppia imposizione, non può sussistere un doppio pagamento per lo stesso anno e per lo stesso veicolo.
Risulta ancora provato che per il veicolo targato Targa_2 la società ha provveduto alla demolizione dello stesso a far data dal 10-7-2020.
Deve essere quindi accolto il ricorso della società e, considerata la particolarità della controversia, sussistano giusti motivi per la compensazione della spese.
P.Q.M.
Accoglie ricorso. Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16382/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C.5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250122549726000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 583/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 sas di Ricorrente_1 ricorreva contro la cartella di pagamento n. 07120250122549726000 portante tasse auto dell'anno 2020, per € 966,10, notificata il 23-7-2025.
Eccepiva di aver già corrisposto le tasse relative ai due veicoli targati Targa_1 e Targa_2 per competenza alla Regione Piemonte, avendo la società sede secondaria in Tortona (AL). Rappresentava inoltre che l'autoveicolo targato Targa_1 era stato venduto nel 2017, mentre quello targato Targa_2 era stato rottamato il 10-7-2020.
Si costituiva in giudizio l'DE e ribadiva la legittimità della pretesa.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania, contestava le eccezioni della ricorrente e rappresentava che la vendita per la targa Targa_1 era stata effettuata il giorno 9-9-2022 e non nel 2017 come sostenuto dalla parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
La Corte accoglie il ricorso della società.
Prevede il comma 32 dell'art.5, d.l. n.953/82 che “Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli ed autoscafi.”
Pertanto, come anche stabilito dalla giurisprudenza, la competenza al pagamento della tassa automobilistica
è definita in base alla Regione in cui il veicolo risulta iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) alla data di scadenza del termine utile per il pagamento.(CGT I grado di Roma, n.14580 del 9-12-2024).
Nella specie, la società ha provato in atti con allegazione dei relativi versamenti che le tasse auto per l'anno
2020 sono state regolarmente effettuate in favore della Regione Piemonte ove la società aveva una sede secondaria. Per cui si ritiene che, secondo il principio del divieto di doppia imposizione, non può sussistere un doppio pagamento per lo stesso anno e per lo stesso veicolo.
Risulta ancora provato che per il veicolo targato Targa_2 la società ha provveduto alla demolizione dello stesso a far data dal 10-7-2020.
Deve essere quindi accolto il ricorso della società e, considerata la particolarità della controversia, sussistano giusti motivi per la compensazione della spese.
P.Q.M.
Accoglie ricorso. Spese compensate.